Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4581/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 196/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 8 gennaio 2025 È presente per ER e per delega dell'avv. Cavallo, l'avv. Adelia Piscopo la quale si riporta integralmente alla propria comparsa ed insiste per il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari. Impugna e contesta l'avverso dedotto per quanto di ragione e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice dopo che il difensore presente ha concluso, all'esito della camera di consiglio, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della Sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429/437 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 8 gennaio 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 196/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) ” e vertente TRA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
P.IVA_2
-
APPELLANTE -
E
, IVA n. , (quale successore a titolo Controparte_1 C.F._1 P.IVA_3 universale nei rapporti giuridici e processuali delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL CP_2
n.193/16, conv. nella legge n.225/16), in persona del suo procuratore dott. – (in Parte_2 virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura speciale autenticata dal notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione, dall'avv. Angelo Cavallo (CF:
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Montecorvino C.F._2
Rovella alla Contrada Cappella n.13,
- appellato/appellante incidentale
E
(c.f. ); Controparte_3 C.F._3
- Appellato contumace -
conclusioni: come da Verbale dell'odierna udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ricorso depositato in data 30/11/2022 la , in persona del Parte_1
Prefetto pro tempore, proponeva appello avverso la Sentenza n. 598/2022, depositata in data
01.06.2022, pronunciata dal Giudice di Pace di , nella causa civile recante R.G. n. Pt_1
1321/2022 avente ad oggetto ricorso avverso cartella di pagamento, non notificata. In fatto l'appellante esponeva: che proponeva ricorso in opposizione Controparte_3 avverso la cartella di pagamento n. 0710020200067859650 000 relativa a infrazioni al codice della Strada, emessa dalla , rilevando la mancata notifica Controparte_1 del verbale presupposto e la prescrizione quinquennale della pretesa;
si costituiva tempestivamente essa , resistendo al ricorso e depositando gli atti del Parte_1
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procedimento; il Giudice di Pace di , con la sentenza impugnata, accoglieva la Pt_1 domanda dell'opponente e per l'effetto, annullava la cartella esattoriale in esame, condannando la al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente. Parte_1 L'appellante proponeva appello, per i seguenti motivi “1. VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 CPC, MOTIVAZIONE APPARENTE E OMESSO ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA PREFETTURA – LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO E REGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE”, in via preliminare, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice statuiva che: “Il verbale di accertamento non è stato notificato. La cartella esattoriale opposta illegittima e va annullata”, visionando i documenti da essa depositati emergeva che nel fascicolo di parte prodotto da essa Amministrazione fosse presente anche il verbale che individuava la violazione del Cds commessa e la notificazione di questi personalmente al destinatario, in particolare, dalla relazione di notificazione era possibile rilevare che il verbale n. SCV/0005262215 fosse stato notificato a mezzo servizio postale, ufficio di Roma - Fiumicino, in data 20/04/2017, che lo stesso era stato redatto il 20/04/2017 relativamente a violazione dell'art. 142 co. 8 del Cds, tale violazione avveniva il giorno 31.3.2017 alle ore 23:45 sulla strada come individuata nel verbale, mentre la consegna del plico a domicilio avveniva in data 08.5.2017, ai sensi dell'art. 8 della
L. 890/1982, con spedizione di raccomandata informativa immessa in cassetta e non ritirata nei termini;
dunque vi era prova del verbale ritualmente notificato e non opposto nei termini;
lamentava, quindi, l'appellante la totale incuria del Giudice di prime cure nella gestione del procedimento in esame, poiché lo stesso ometteva di valutare i documenti prodotti, in base ai quali era possibile affermare che il verbale fosse stato chiaramente notificato nei termini previsti dall'art. 28 Legge n. 689/1981, chiedeva pertanto la riforma della sentenza con una pronuncia che affermasse che essa aveva depositato i documenti da cui si evinceva la formazione del titolo e rispettato l'obbligo di notificazione del verbale impugnato e che il ricorrente non l'aveva impugnato nei termini ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, con piena legittimità dello stesso e della cartella di pagamento notificata;
sosteneva poi l'appellante che infondata fosse l'eccezione di prescrizione poiché alcuna prescrizione estintiva del credito era maturata, la cartella era stata notificata in data 12/03/2022, mentre la sanzione era stata notificata il 20.5.2017, andava tenuto conto, nel calcolo della prescrizione quinquennale, della sospensione legale della Riscossione disposta a far data dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in virtù del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, recante ”misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, da ciò ne discendeva che tale periodo non andava incluso nel computo della prescrizione del credito portato dal titolo/precetto/cartella, che pertanto non poteva ritenersi prescritto. L'appellante concludeva “Voglia l'On. Giudice adito, previa fissazione di udienza e incombenti di rito: -in accoglimento dell'appello riformare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di per le ragioni sopra indicate;
-riformare la sentenza rigettando la domanda Pt_1 dell'opponente, e così confermando la legittimità del verbale impugnato, dichiarando altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la legittimità della cartella di pagamento;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”. Si costituiva in giudizio la parte appellata Controparte_1 eccependo “I. RIFORMA SENTENZA DI PRIMO GRADO: eccezione rilevabile d'ufficio di inammissibilità dell'opposizione, poiché presentata in violazione dei principi normativamente stabiliti, nonché proposta oltre i termini previsti dalla legge.”, reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di primo grado con riforma della sentenza oggetto di appello, poiché inammissibile, irrituale, nonché proposta oltre i termini di legge, tale eccezione era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
“II. RIFORMA SENTENZA PRIMO GRADO - Eccezione di difetto di legittimazione passiva”, reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado, doglianza anche questa rilevabile
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d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dal momento che l' nel proprio CP_3 ricorso introduttivo eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento CDS sottostante ed era evidente la propria carenza di legittimazione passiva;
“III. RIFORMA DELLA SENTENZA SULLE SPESE DI LITE”, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace condannava essa sola alla soccombenza Controparte_1 delle spese di lite, escludendo la , quale ente unico legittimato passivo ed Parte_1 unico eventuale responsabile del ruolo esattoriale, tale condanna era assolutamente ingiusta e doveva essere riformata alla luce anche della documentazione prodotta sia dall'ER sia dalla depositata in giudizio di primo grado, da dove risultava l'infondatezza Parte_1 della opposizione. L'appellato concludeva “Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere voglia: In via preliminarmente: 1) Accertare e dichiarare l'opposizione di primo grado inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado emessa dal GDP di Avellino n. 598/22; 2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto riformare la Controparte_1 sentenza di primo grado ed annullarla per omessa pronuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna alle spese di lite solo ed esclusivamente l' per le motivazioni Controparte_1 di cui in narrativa;
4) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria al procuratore antistatario.”. L'appellato non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale Controparte_3 notifica e veniva dichiarato contumace. All'esito della odierna udienza la causa viene decisa. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. Dalla disamina degli atti del primo grado risulta che avesse proposto Controparte_3 ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0710020200067859650 000 per sanzioni amministrative, lamentando che il credito sarebbe derivato da n. VSCV/00052622215 CP_4 del 20.4.2017 mai notificato, sicché sarebbe intervenuta decadenza atteso che nel termine perentorio stabilito dall'art. 201 Cds nulla era stato notificato;
inoltre, il ricorrente eccepiva la nullità del ruolo esecutivo n. 2020/004815, posto a fondamento della cartella, atteso che la formazione del ruolo era avvenuta in violazione di legge, stante la mancata notifica del verbale di accertamento delle infrazioni.
Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, accoglieva le doglianze del ricorrente, affermando che la cartella fosse illegittima e andava annullata, perché il verbale di accertamento non era stato notificato e pertanto annullava la cartella ed il verbale di accertamento e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Anzitutto, va chiarito che l'azione proposta andava inquadrata in quella di cui all'art. 7 d. lgs. n.151 del 2011, poiché veniva dedotta l'omessa notifica del verbale. In proposito, la Suprema Corte ha ben chiarito che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.” (cfr. Cass. Sez. U. Sentenza n. 22080 del 22/09/2017). Inoltre, l'opponente può limitarsi ad eccepire tale vizio della notifica, senza contestare il merito della pretesa sanzionatoria “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando
l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il
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vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché
l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019). Ciò posto, le doglianze dell'odierna appellante di omesso esame della Parte_1 documentazione da parte del primo Giudice si appalesano fondate.
La ha allegato in atti la propria Comparsa di costituzione e risposta, relativa Parte_1 al primo grado di giudizio, datata 10 maggio 2022, che reca il timbro di depositato della
Cancelleria con data dell'11 maggio e che indicava come allegati “copia del prospetto contribuente;
copia del verbale e relata di notifica”. Il deposito per l'udienza del 12 maggio 2022 (v. decreto fissazione udienza, alleg. prod. ) deve ritenersi tempestivo, Controparte_1 atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione, come disciplinato dall'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, «la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti - tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente - opera il terzo comma dell'articolo 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione». “ (v. Cassazione civile sez. II, 06/02/2023, n.3508). Alla stregua della giurisprudenza citata, i documenti depositati dall'amministrazione convenuta dovevano essere ritenuti ammissibili, poiché erano costituiti dal provvedimento impugnato e da tutti gli atti dell'accertamento (relative notifiche), sicché essi dovevano essere esaminati dal primo Giudice. Come contestato dall'appellante ciò non avveniva, atteso che il
GdP rilevava che il verbale di accertamento non fosse stato notificato. Di contro, dalla documentazione allegata emergeva il contrario, ovvero dalla relazione di notificazione risultava che il verbale n. SCV/0005262215 fosse stato notificato, a mezzo servizio postale, ufficio di
Roma - Fiumicino, in data 20/04/2017, con consegna del plico all'indirizzo di residenza di in data 8/5/2017, ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982, perfezionatosi per Controparte_3 compiuta giacenza in data 18/5/2017, con informativa immessa in cassetta e non ritirata nei termini. Pertanto, l'opposizione a cartella avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto fondata sul motivo della mancata notifica del verbale presupposto, rilevatosi infondato, né era da ritenersi che si fosse verificata l'invocata decadenza ex art. 201 Cds, essendo stato notificato il verbale al trasgressore in data 8/5/2017 e quindi entro novanta giorni dall'accertamento, avvenuto in data 20/04/2017. Inoltre, ancora come efficacemente fatto rilevare dalla appellante Parte_1 alcuna prescrizione estintiva del credito era maturata, poiché la cartella era stata notificata in data 12/03/2022, mentre la sanzione era stata notificata il 20.5.2017, dovendosi tuttavia tener conto, nel calcolo della prescrizione quinquennale, della sospensione legale della riscossione disposta a far data dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in virtù del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020). In integrale riforma della Sentenza di primo grado gravata, l'opposizione proposta da va rigettata. Controparte_3
Ogni altra questione va giudicata assorbita, visto l'esito decisivo delle già assunte statuizioni.
5 R.G. n. 4581/2022
La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali, anche tenuto conto del motivo di appello incidentale proposto al riguardo da . Controparte_1
Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ.,
Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente in primo grado ed odierno appellato ed esse si liquidano, in favore dell'appellante CP_3 principale e dell'appellante incidentale, d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a €779,00), della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte, con esclusione della fase istruttoria, perché non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della Sentenza di primo grado, n. 598/2022 depositata in data 01.06.2022, pronunciata dal Giudice di Pace di , Pt_1 nella causa civile recante R.G. n. 1321/2022, rigetta il ricorso in opposizione a cartella di pagamento n. 0710020200067859650 000 proposto da . Controparte_3 B. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_3 liquidano, per il primo grado, in €173,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna controparte costituita e, per il presente grado di appello, in €64,50 per esborsi in favore della ed in €232,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna Parte_1 controparte costituita, il tutto in entrambi i casi oltre IVA e CPA e/o oneri accessori, se dovuti come per legge, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 8 gennaio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
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