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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa HE LE ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 544/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: risarcimento danni da errata diagnosi
Vertente
tra
, ), rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA IS UZ del Foro di Marsala (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 0923/716560) ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il di lei studio in Marsala, via Santa Lucia 2, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del
COA di Marsala n. 267/2022 del 15.03.2022.
//ATTORE//
e
, P.Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore GALLUFFO, del foro di Trapani (C.F.:
- Fax 0923.23486 – PEC , elettivamente dom.ta presso il C.F._3 Email_2 di lui studio professionale, sito in Trapani nella Via Verdi n. 7.
//CONVENUTA//
E
P.I. , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc.
[...]
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente C.F._4 procedimento all'indirizzo p.e.c. e/o al numero di fax 091 6536876 Email_3
//TERZA CHIAMATA IN CAUSA//
Conclusioni delle parti
Attore: come da atto di citazione e memoria 183 comma 6 n.1 cpc;
Convenuta: come da comparsa e memoria n.1;
Terza chiamata: come da comparsa responsiva e memoria 183 comma 6 n.3 cpc. MOTIVAZIONE
Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da per “l'angoscia e la sofferenza Parte_1 subita nell'arco di un periodo di 29 giorni di incertezza sul proprio destino” in conseguenza di un asserito errore diagnostico ccompiuto dai sanitari della casa di cura convenuta;
danni richiesti equitativamente nella misura di euro 18.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento preliminare del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o della mediazione, prescritto dalla Legge n. 24/2017 e chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ex art. 106 e 269 cpc la compagnia quale Controparte_2 assicuratore per la responsabilità civile verso terzi in forza di polizza n. 380253157, al fine di essere eventualmente manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno da corrispondere all'attore e contestando comunque la domanda .
Autorizzata la chiamata in causa , si costituiva la terza chiamata, contestando integralmente le pretese attoree, associandosi preliminarmente all' eccezione di improcedibilità della domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda attorea o in subordine il rigetto della domanda di manleva per la parte eccedente i limiti di operatività della relativa polizza assicurativa nonché per voci di danno e/o spese non incluse nell'oggetto della stessa.
Esperita la mediazione, cui non aderiva e che si concludeva con esito negativo per Controparte_2 mancato raggiungimento di accordo, concessi i termini perentori di cui all'art.183, comma 6, cpc, in sede istruttoria si procedeva ad acquisizione documentale, escussione testimoniale ed espletamento di ctu medica;
indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta per quanto in seguito si dirà.
Il thema decidendum identificabile nel caso in esame riguarda la responsabilità sanitaria.
Nel contesto della responsabilità sanitaria, secondo la piu' recente giurisprudenza di legittimità, allorquando venga in considerazione la responsabilità della struttura sanitaria, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causala che lega la sua verificazione alla condotta del personale della struttura sanitaria, e solo dopo il raggiungimento di detta prova ricade sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr., da ultimo, ordinanza Cass.5922/2024).
Grava quindi sul danneggiato l'onere di provare che il fatto dannoso si sia prodotto come conseguenza probabile della condotta colposa dei sanitari.
In altri termini è onere del soggetto che assume essere stato danneggiato dalla condotta dei medici provare che quella condotta abbia provocato il danno lamentato.
Ebbene, l'attore si è sottratto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Invero, l'esito dell'istruttoria svolta non ha permesso di accertare né la sussistenza degli asseriti danni
(neppure il teste escusso ha riferito di una sofferenza interiore dell'attore), né, pur a voler ritenere l'esistenza di detti danni, la ricorrenza , nel caso in esame, del necessario nesso causale, ovverosia la sussistenza della relazione fra la condotta dei sanitari ed il danno subito. Ed anzi, da una valutazione complessiva dei dati variamente emersi nel corso dell'istruttoria si ricavano elementi che portano ad escludere il legame causale fra la condotta/diagnosi dei medici della struttura convenuta e asserito danno lamentato e portano a ritenere che il danno, se sussistente, piu' che a riconnettersi all'operato diagnostico dei medici della convenuta sia da collegare e sia stato causato dalla condotta dell'attore stesso ovvero, per usare le parole del ctu, “dall'eccessiva immaginazione del sig. ” (cfr. relazione ctu pag.17). Pt_1
Risulta infatti dalla stessa documentazione offerta da (cfr. all.1 atto introduttivo) che Parte_1
l'attore venne dimesso dalla Casa di Cura convenuta, con diagnosi ipotetica, contenuta all'interno della relazione di dimissioni del 20.04.2016, dove è dato leggere “probabile astrocitoma” e “si consiglia consulenza neurochirurgica”.
All'interno della stessa relazione di dimissione, il medico della seconda RM eseguita con contrasto si esprimeva poi nei seguenti termini “…..il reperto descritto, in prima istanza, è riferibile a neoplasia della linea gliale, verosimilmente ad astrocitoma - necessaria consulenza neurologica”).
E' chiaro che la diagnosi della , definita corretta dagli stessi ctu nominati , veniva formulata in CP_1 termini di ipotesi con necessità di ulteriori accertamenti , per cui se il si fosse tempestivamente Pt_1 sottoposto agli ulteriori accertamenti, pure prescrittigli, probabilmente l'attore avrebbe scongiurato il prospettato danno, ottenendo tempestivamente una diagnosi differenziale (poi formulata a Milano), che avrebbe eliminato l'incertezza diagnostica generatrice dell'asserito danno ex art.2059 cc..
Del resto, sono gli stessi ccttuu nominati, che, a specifica domanda del giudice, rispondevano che
“..secondo le conoscenze mediche del tempo e stante gli accertamenti diagnostici fino a quel momento espletati, detta diagnosi doveva e poteva essere ipotizzabile” e ciò tanto piu' che essa era accompagnata dalla trascrizione integrale del referto della risonanza magnetica che palesemente annotava l'incertezza diagnostica.
Né a fronte di quanto chiaramente e correttamente refertato dalla convenuta “probabile astrocitoma - necessaria una consulenza neurochirurgica” possono ritenersi attendibili le dichiarazioni del teste Tes_1
, escussa all'udienza del 14.04.2025, che ha riferito : “Vero è che il medico comunicò che si trattava di
[...] una forma grave di tumore maligno” , o ancora “Posso solo dire che i sanitari gli hanno detto che gli rimanevano pochi giorni di vita”, che si appalesano in contrasto con la certificata necessità di ulteriori approfondimenti e ciò senza sottacere che l'inattendibilità del teste è altresì evincibile dalla circostanza che il predetto teste, a specifica domanda, non ha saputo riferire chi fu il sanitario che disse allo zio che gli restavano pochi giorni di vita.
L'asserito danno in definitiva era evitabile se solo l'attore, stante l'incertezza della diagnosi palesemente certificata, si fosse premurato di effettuare gli ulteriori accertamenti pure prescrittigli;
ne consegue che l'evento, se verificato, va esclusivamente ricondotto al difetto di tempestività negli ulteriori approfondimenti, tempestività che il avrebbe potuto e dovuto adottare. Pt_1
Certo è che “l'angoscia e la sofferenza” del sig. non sono in alcun modo dipese da un errore nella Pt_1 diagnosi, correttamente posta rispetto alle evidenze oggettive di cui i sanitari erano in possesso al momento del ricovero.
Rebus sic stantibus, una volta raggiunta la prova circa l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta intempestiva/negligente del danneggiato, è da ritenere preclusa la configurabilità della responsabilità ex art.1218 c.c. in capo alla struttura convenuta. Consegue da ciò il rigetto della domanda risarcitoria promossa da , domanda che, a questo Parte_1 punto, si appalesa superfluo esaminare nel quantum.
Con l'ulteriore conseguenza del rigetto anche della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Infine, in ordine al governo delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al criterio generale della soccombenza, per cui l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali, in favore della convenuta e della terza chiamata, che si liquidano ex DM 55/2014 e ss.ii.mm. come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dei risultati utili conseguiti e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate (valori medi per ogni fase opportunamente dimidiati per la semplicità delle questioni trattate).
Da ultimo, la terza chiamata va condannata a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs.
28/2010 per mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa HE LE, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n.544/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Rigetta la domanda attorea, poichè non provata.
Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta e della terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt., dei compensi di lite che liquida in € 2.538,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, come per legge.
Lascia a carico dell'attore le spese di ctu, come in atti liquidate.
Condanna al versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo Controparte_2 corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs.
28/2010.
Marsala, 06.10.2025
IL G.O.T.
Dott.HE LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa HE LE ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 544/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: risarcimento danni da errata diagnosi
Vertente
tra
, ), rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA IS UZ del Foro di Marsala (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 0923/716560) ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il di lei studio in Marsala, via Santa Lucia 2, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del
COA di Marsala n. 267/2022 del 15.03.2022.
//ATTORE//
e
, P.Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore GALLUFFO, del foro di Trapani (C.F.:
- Fax 0923.23486 – PEC , elettivamente dom.ta presso il C.F._3 Email_2 di lui studio professionale, sito in Trapani nella Via Verdi n. 7.
//CONVENUTA//
E
P.I. , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc.
[...]
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente C.F._4 procedimento all'indirizzo p.e.c. e/o al numero di fax 091 6536876 Email_3
//TERZA CHIAMATA IN CAUSA//
Conclusioni delle parti
Attore: come da atto di citazione e memoria 183 comma 6 n.1 cpc;
Convenuta: come da comparsa e memoria n.1;
Terza chiamata: come da comparsa responsiva e memoria 183 comma 6 n.3 cpc. MOTIVAZIONE
Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da per “l'angoscia e la sofferenza Parte_1 subita nell'arco di un periodo di 29 giorni di incertezza sul proprio destino” in conseguenza di un asserito errore diagnostico ccompiuto dai sanitari della casa di cura convenuta;
danni richiesti equitativamente nella misura di euro 18.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento preliminare del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o della mediazione, prescritto dalla Legge n. 24/2017 e chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ex art. 106 e 269 cpc la compagnia quale Controparte_2 assicuratore per la responsabilità civile verso terzi in forza di polizza n. 380253157, al fine di essere eventualmente manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno da corrispondere all'attore e contestando comunque la domanda .
Autorizzata la chiamata in causa , si costituiva la terza chiamata, contestando integralmente le pretese attoree, associandosi preliminarmente all' eccezione di improcedibilità della domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda attorea o in subordine il rigetto della domanda di manleva per la parte eccedente i limiti di operatività della relativa polizza assicurativa nonché per voci di danno e/o spese non incluse nell'oggetto della stessa.
Esperita la mediazione, cui non aderiva e che si concludeva con esito negativo per Controparte_2 mancato raggiungimento di accordo, concessi i termini perentori di cui all'art.183, comma 6, cpc, in sede istruttoria si procedeva ad acquisizione documentale, escussione testimoniale ed espletamento di ctu medica;
indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta per quanto in seguito si dirà.
Il thema decidendum identificabile nel caso in esame riguarda la responsabilità sanitaria.
Nel contesto della responsabilità sanitaria, secondo la piu' recente giurisprudenza di legittimità, allorquando venga in considerazione la responsabilità della struttura sanitaria, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causala che lega la sua verificazione alla condotta del personale della struttura sanitaria, e solo dopo il raggiungimento di detta prova ricade sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr., da ultimo, ordinanza Cass.5922/2024).
Grava quindi sul danneggiato l'onere di provare che il fatto dannoso si sia prodotto come conseguenza probabile della condotta colposa dei sanitari.
In altri termini è onere del soggetto che assume essere stato danneggiato dalla condotta dei medici provare che quella condotta abbia provocato il danno lamentato.
Ebbene, l'attore si è sottratto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Invero, l'esito dell'istruttoria svolta non ha permesso di accertare né la sussistenza degli asseriti danni
(neppure il teste escusso ha riferito di una sofferenza interiore dell'attore), né, pur a voler ritenere l'esistenza di detti danni, la ricorrenza , nel caso in esame, del necessario nesso causale, ovverosia la sussistenza della relazione fra la condotta dei sanitari ed il danno subito. Ed anzi, da una valutazione complessiva dei dati variamente emersi nel corso dell'istruttoria si ricavano elementi che portano ad escludere il legame causale fra la condotta/diagnosi dei medici della struttura convenuta e asserito danno lamentato e portano a ritenere che il danno, se sussistente, piu' che a riconnettersi all'operato diagnostico dei medici della convenuta sia da collegare e sia stato causato dalla condotta dell'attore stesso ovvero, per usare le parole del ctu, “dall'eccessiva immaginazione del sig. ” (cfr. relazione ctu pag.17). Pt_1
Risulta infatti dalla stessa documentazione offerta da (cfr. all.1 atto introduttivo) che Parte_1
l'attore venne dimesso dalla Casa di Cura convenuta, con diagnosi ipotetica, contenuta all'interno della relazione di dimissioni del 20.04.2016, dove è dato leggere “probabile astrocitoma” e “si consiglia consulenza neurochirurgica”.
All'interno della stessa relazione di dimissione, il medico della seconda RM eseguita con contrasto si esprimeva poi nei seguenti termini “…..il reperto descritto, in prima istanza, è riferibile a neoplasia della linea gliale, verosimilmente ad astrocitoma - necessaria consulenza neurologica”).
E' chiaro che la diagnosi della , definita corretta dagli stessi ctu nominati , veniva formulata in CP_1 termini di ipotesi con necessità di ulteriori accertamenti , per cui se il si fosse tempestivamente Pt_1 sottoposto agli ulteriori accertamenti, pure prescrittigli, probabilmente l'attore avrebbe scongiurato il prospettato danno, ottenendo tempestivamente una diagnosi differenziale (poi formulata a Milano), che avrebbe eliminato l'incertezza diagnostica generatrice dell'asserito danno ex art.2059 cc..
Del resto, sono gli stessi ccttuu nominati, che, a specifica domanda del giudice, rispondevano che
“..secondo le conoscenze mediche del tempo e stante gli accertamenti diagnostici fino a quel momento espletati, detta diagnosi doveva e poteva essere ipotizzabile” e ciò tanto piu' che essa era accompagnata dalla trascrizione integrale del referto della risonanza magnetica che palesemente annotava l'incertezza diagnostica.
Né a fronte di quanto chiaramente e correttamente refertato dalla convenuta “probabile astrocitoma - necessaria una consulenza neurochirurgica” possono ritenersi attendibili le dichiarazioni del teste Tes_1
, escussa all'udienza del 14.04.2025, che ha riferito : “Vero è che il medico comunicò che si trattava di
[...] una forma grave di tumore maligno” , o ancora “Posso solo dire che i sanitari gli hanno detto che gli rimanevano pochi giorni di vita”, che si appalesano in contrasto con la certificata necessità di ulteriori approfondimenti e ciò senza sottacere che l'inattendibilità del teste è altresì evincibile dalla circostanza che il predetto teste, a specifica domanda, non ha saputo riferire chi fu il sanitario che disse allo zio che gli restavano pochi giorni di vita.
L'asserito danno in definitiva era evitabile se solo l'attore, stante l'incertezza della diagnosi palesemente certificata, si fosse premurato di effettuare gli ulteriori accertamenti pure prescrittigli;
ne consegue che l'evento, se verificato, va esclusivamente ricondotto al difetto di tempestività negli ulteriori approfondimenti, tempestività che il avrebbe potuto e dovuto adottare. Pt_1
Certo è che “l'angoscia e la sofferenza” del sig. non sono in alcun modo dipese da un errore nella Pt_1 diagnosi, correttamente posta rispetto alle evidenze oggettive di cui i sanitari erano in possesso al momento del ricovero.
Rebus sic stantibus, una volta raggiunta la prova circa l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta intempestiva/negligente del danneggiato, è da ritenere preclusa la configurabilità della responsabilità ex art.1218 c.c. in capo alla struttura convenuta. Consegue da ciò il rigetto della domanda risarcitoria promossa da , domanda che, a questo Parte_1 punto, si appalesa superfluo esaminare nel quantum.
Con l'ulteriore conseguenza del rigetto anche della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Infine, in ordine al governo delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al criterio generale della soccombenza, per cui l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali, in favore della convenuta e della terza chiamata, che si liquidano ex DM 55/2014 e ss.ii.mm. come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dei risultati utili conseguiti e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate (valori medi per ogni fase opportunamente dimidiati per la semplicità delle questioni trattate).
Da ultimo, la terza chiamata va condannata a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs.
28/2010 per mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa HE LE, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n.544/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Rigetta la domanda attorea, poichè non provata.
Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta e della terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp.tt., dei compensi di lite che liquida in € 2.538,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, come per legge.
Lascia a carico dell'attore le spese di ctu, come in atti liquidate.
Condanna al versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo Controparte_2 corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs.
28/2010.
Marsala, 06.10.2025
IL G.O.T.
Dott.HE LE