CASS
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 14075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14075 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Osserva l'odierno Collegio che la motivazione del Tribunale sul punto è contraddittoria e non rispondente a principi di diritto che regolano la materia. E’, innanzitutto, totalmente irrilevante ai fini della valutazione della condotta dell’odierno ricorrente l’osservazione del Tribunale relativa al fatto che il ricorrente avrebbe potuto avanzare la pretesa di restituzione dell’immobile non già nei confronti degli attuali occupanti, ma solo nei confronti del Loconte, essendo, come già detto poc’anzi, la UP ed il Mia legittimi occupanti dell’immobile stesso con la conseguenza che lo spossessamento del bene causava a questi ultimi, prima ancora che al proprietario, un danno ingiusto. La motivazione del Tribunale è poi caratterizzata da evidente contraddittorietà nel momento in cui da un lato (pag. 2 dell'ordinanza) ha dato atto che la UP (ritenuta pienamente attendibile così come il convivente Mia) ha affermato che la volontà degli indagati era quella di riprendersi 3 Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: RC IA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 750fba2377b81c80 Firmato Da: NN ET Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 52424926ad9a20e Penale Sent. Sez. 2 Num. 14075 Anno 2025 Presidente: ET NN Relatore: AL RC IA Data Udienza: 02/04/2025 l’immobile e successivamente ha affermato (pagina 6) che l’azione era sostanzialmente finalizzata ad allontanare la UP dalla zona per potersi dedicare ai traffici illeciti, senza essere da lei denunciato. La motivazione del Tribunale del riesame è, infine, anche carente nell’analisi degli elementi dallo stesso evidenziati non risultando debitamente esaminati due elementi che appaiono presentare importante rilevanza ai fini della valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti ed in particolare: a) la circostanza non smentita, ed indicata dalla stessa persona offesa, (ritenuta integralmente credibile) che la precedente attività di spaccio di sostanze stupefacenti si svolgeva proprio nell’immobile occupato attualmente dalla UP e dal Mia ed in precedenza occupato dallo stesso LA;
b) l’espressione contenuta in una telefonata intercorsa tra il DA ed il LA (v. pag. 3 dell'ordinanza) «portami la pistola che dobbiamo entrare», indubbiamente indicativa di un intento degli indagati di fare ingresso nell’immobile. Del resto è agevole osservare che l’azione posta in essere dagli indagati ben poteva essere finalizzata da un duplice contestuale intento: quello di riottenere la disponibilità dell’immobile indicato come luogo di spaccio e quello – connotato anche da un intento ritorsivo - di allontanare la UP dalla zona per evitare ulteriori denunce da parte della stessa e dalla lettura dell'ordinanza impugnata non sono date comprendere le ragioni per le quali i Giudici del riesame hanno ritenuto di valorizzare solo il secondo degli elementi e non anche il primo. In punto di diritto, deve essere evidenziato – come peraltro ha fatto anche il Pubblico Ministero ricorrente – che in tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, che non si collega ad un diritto ed è perseguito con uno strumento antigiuridico (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Colucci, Rv. 239780 – 01) e che, nel caso in esame, il conseguimento di detto ingiusto profitto risulta strettamente collegato alla perdita della possibilità delle persone offese di continuare a godere di un vantaggio economico consistente nella disponibilità dell’immobile de quo e dal quale, mediante minacce, era preteso l’allontanamento. Infine, deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico» (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. 255242 – 01). 2. Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di B ari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 02/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA AL NN ET 4 Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: RC IA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 750fba2377b81c80 Firmato Da: NN ET Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 52424926ad9a20e
b) l’espressione contenuta in una telefonata intercorsa tra il DA ed il LA (v. pag. 3 dell'ordinanza) «portami la pistola che dobbiamo entrare», indubbiamente indicativa di un intento degli indagati di fare ingresso nell’immobile. Del resto è agevole osservare che l’azione posta in essere dagli indagati ben poteva essere finalizzata da un duplice contestuale intento: quello di riottenere la disponibilità dell’immobile indicato come luogo di spaccio e quello – connotato anche da un intento ritorsivo - di allontanare la UP dalla zona per evitare ulteriori denunce da parte della stessa e dalla lettura dell'ordinanza impugnata non sono date comprendere le ragioni per le quali i Giudici del riesame hanno ritenuto di valorizzare solo il secondo degli elementi e non anche il primo. In punto di diritto, deve essere evidenziato – come peraltro ha fatto anche il Pubblico Ministero ricorrente – che in tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, che non si collega ad un diritto ed è perseguito con uno strumento antigiuridico (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Colucci, Rv. 239780 – 01) e che, nel caso in esame, il conseguimento di detto ingiusto profitto risulta strettamente collegato alla perdita della possibilità delle persone offese di continuare a godere di un vantaggio economico consistente nella disponibilità dell’immobile de quo e dal quale, mediante minacce, era preteso l’allontanamento. Infine, deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico» (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. 255242 – 01). 2. Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di B ari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 02/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA AL NN ET 4 Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: RC IA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 750fba2377b81c80 Firmato Da: NN ET Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 52424926ad9a20e