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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone all'udienza del 4.12.25, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura alle ore 17:00, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 4783/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti PAOLETTI CLAUDIO e PAOLETTI Parte_1 C.F._1
AG opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. Controparte_2
), con i funzionari delegati P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
1) In via preliminare, dichiarare la persistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente e il suo diritto a vedere scrutinato il merito dell'opposizione, per le ragioni esposte in atti;
pagina 1 di 6 2) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all'illecito contestato ed all'obbligazione sanzionatoria applicata, sia principale che accessoria e, per
l'effetto, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione opposta nei suoi confronti per le ragioni esposte, non essendo qualificabile come trasgressore;
3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità delle contestazioni sollevate al ricorrente e degli atti presupposti e preordinati all'ordinanza ingiunzione opposta;
4) Sempre in via principale, condannare l'Autorità convenuta ad adottare le misure previste dalla legge per garantire la posizione giuridica di cui la ricorrente chiede tutela, con annullamento di ogni forma di sanzione, principale, accessoria, pecuniaria e non, connessa alla contestazione in esame, per le ragioni esposte;
5) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accogliere l'opposizione per difetto di sufficienti prove della responsabilità dell'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. 11 D. lgs. N. 150/2011 e, per l'effetto, liberare la ricorrente da ogni contestazione di illecito e dalle pedisseque obbligazioni sanzionatorie;
6) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal suo potere sanzionatorio per la irragionevole durata del procedimento amministrativo e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
7) In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertare e dichiarare l'erronea applicazione della sanzione maggiorata con sua riduzione nell'importo pari al minimo edittale previsto dalla legge;
8) In ogni caso, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'opposta:
pagina 2 di 6 nel merito, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso in opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione impugnata emessa dalla di Controparte_2
; CP_2
in ogni caso con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, delle spese di lite, ivi compresi gli interessi di mora maturati dalla data di esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, nonché le spese di notifica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.24 proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione notificata il 15.2.24 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di le ingiungeva, quale trasgressore, di pagare la sanzione amministrativa di € CP_2
2.000,00 oltre spese di notifica per la violazione della normativa afferente la tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla somministrazione al pubblico, accertata dalla Guardia Costiera di Jesolo a seguito di verbale ispettivo in data 7.10.21.
Secondo l'assunto della ricorrente, in particolare:
- in data 7.10.21, nel corso di un'ispezione presso il ristorante “Japanese Restaurant Sushiko”, corrente in S. Dona' di Piave, di proprietà della San Dona' srl, gli agenti della Controparte_2
contestavano alla ricorrente quale “trasgressore”, presente presso i locali e qualificata
[...]
come “rappresentante del proprietario e responsabile al momento dell'ispezione”, la violazione della normativa europea e nazionale relativa alla tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla somministrazione al pubblico (art. 58 Reg. CE n. 1224/09, art. 35 Reg. UE n. 1379/13, art. 10
d.lgs. 4/12 del 9.1.12) con riferimento ad un quantitativo di prodotto rinvenuto presso il ristorante;
- il provvedimento è illegittimo in quanto la ricorrente, mera dipendente della società proprietaria che gestisce il ristorante, assunta con mansioni di cameriera e senza alcuna facoltà gestoria che pagina 3 di 6 possa riguardare l'acquisto e la conservazione degli alimenti da somministrare nel ristorante, è priva come tale di legittimazione passiva;
- il provvedimento sanzionatorio, in subordine, è stato elevato a distanza di oltre tre anni dal verbale di accertamento, con conseguente violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e decadenza dal potere sanzionatorio.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, si costituiva la CP_2
di chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato.
[...] CP_2
La resistente, in particolare, deduceva che l'odierna opponente nulla aveva a dichiarare all'atto della notifica del processo verbale;
che la stessa sottoscriveva il verbale di sequestro del prodotto ittico e richiedeva di provvedere alla distruzione del materiale sequestrato a mezzo di ditta specializzata sottoscrivendo i relativi documenti per conto della società; che la ricorrente, unico soggetto rinvenuto presso i locali al momento dell'ispezione e, quindi, rappresentante anche solo di fatto del titolare o comunque soggetto che agisce per suo conto, doveva qualificarsi come autore materiale dell'illecito
(consistente nella detenzione ai fini della commercializzazione di prodotto ittico non tracciato); che la stessa si era dimostrata responsabile del locale e comunque titolare di un ruolo apicale con comportamento concludente al di là della formale investitura con contratto di lavoro;
che l'obbligato in solido non provvedeva a fornire il nominativo di diverso soggetto eventualmente ritenuto quale trasgressore;
che l'odierna ricorrente provvedeva successivamente a pagare la sanzione amministrativa comminata;
che il provvedimento sanzionatorio può essere emesso nel termine di prescrizione quinquennale.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 4.12.25.
Va in primo luogo osservato che il pagamento dell'importo ingiunto, al di là del soggetto al quale tale pagamento sia riferibile, non rende inammissibile la già spiegata opposizione, potendo lo stesso essere finalizzato unicamente ad evitare l'azione esecutiva.
Nel merito l'opposizione risulta fondata, apparendo dirimente il primo motivo dedotto.
pagina 4 di 6 Allega l'amministrazione resistente che era l'unica persona presente nel ristorante al Parte_1
momento dell'ispezione (7.10.21), che la stessa firmò tutti gli atti di ispezione ed il provvedimento di sequestro senza eccepire alcunché e, il giorno successivo, sottoscrisse anche gli atti relativi al dissequestro della partita di merce per il conferimento a ditta specializzata ai fini della distruzione.
Tali fatti dovrebbero indurre univocamente a ritenere che l'odierna opponente, al di là delle mansioni formali delle quali la stessa era investita in forza del contratto di lavoro, fosse in quel momento la rappresentante del titolare, la responsabile del locale e, in tale veste, autore materiale dell'illecito contestato.
V'è da dire, tuttavia, che tale illecito consiste, come evincibile dall'ordinanza-ingiunzione, nella detenzione all'interno dell'esercizio commerciale per la successiva somministrazione alla clientela di prodotti ittici privi della necessaria documentazione che ne consenta la tracciabilità.
Quindi, se è vero, come allegato dall'amministrazione, che le mansioni meramente esecutive formalmente assegnate al dipendente possono non considerarsi dirimenti laddove si accerti che, di fatto, lo stesso svolga un diverso ruolo involgente anche attribuzioni di responsabilità, nel caso la circostanza che solo la ricorrente sia stata rinvenuta all'interno del locale all'atto dell'ispezione, se può far presumere che la stessa in quel momento (l'ispezione avveniva durante l'apertura del locale) svolgesse mansioni di responsabilità, diverse e superiori a funzioni meramente esecutive, afferenti la gestione dei clienti, la preparazione degli alimenti da somministrare, il servizio ai tavoli, non è sufficiente, viceversa, a far supporre, in difetto di ulteriori elementi indiziari che era onere dell'amministrazione allegare, che la stessa fosse stata investita (anche solo di fatto) dal titolare dell'esercizio commerciale dei distinti compiti riguardanti l'approvvigionamento, la conservazione ed il controllo degli alimenti da somministrare ai clienti, nella cui esecuzione possono concretizzarsi le violazioni contestate.
Né sembra poter assumere significato indiziario la circostanza che l'opponente, nulla rilevando al momento dell'ispezione circa il ruolo imputatole dagli agenti, abbia sottoscritto il verbale ispettivo, il pagina 5 di 6 provvedimento di sequestro e la successiva richiesta di dissequestro, giacché, da un lato la mancanza di rilievi potrebbe spiegarsi con una comprensione non integrale degli addebiti formulati, dall'altro la sottoscrizione degli atti di sequestro e dissequestro (che potrebbe essere stata delegata dalla società proprietaria) non sembra implicare ex se la titolarità di poteri di controllo in ordine ai prodotti alimentari conservati e serviti nell'esercizio commerciale.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
L'ordinanza-ingiunzione va, per l'effetto, annullata senza alcun ordine di restituzione dell'importo già versato giacché, per quanto precisato dall'opponente, la relativa somma è stata pagato dall'obbligato in solido.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di averle anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, € 125,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Venezia, 04/12/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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