Art. 27. (Lavori in corso di esecuzione di piani gia' predisposti)
Qualora i piani di cui all'articolo 15 siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.
Qualora i piani di cui all'articolo 15 siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.