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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2142/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2142/2019, avente ad oggetto: Altri
istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni, riservata in decisione all'udienza del 17.09.2024 (con concessione dei termini ridotti a gg 40 per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
IO (CF: ) in proprio e nella qualità di Pt_1 C.F._1
erede di (deceduto), Persona_1 Parte_2
( ) nq di erede di e C.F._2 Persona_1 Parte_3
( ) nq di erede di , tutti rappresentati e C.F._3 Persona_1
difesi dall'avv.to BUONEMANI ANTONIO (CF: ), C.F._4
elettivamente domiciliati in Gaeta via V. Veneto 4, presso lo studio del predetto difensore.
ATTORI IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 14 CONTRO
(CF: ) e Controparte_1 C.F._5 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to AVALLONE ENRICO (CF:
[...]
) ed all'avv.to MASELLI ALESSIO elettivamente C.F._6
domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei predetti difensore.
CONVENUTI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione
e nella prima memoria 183 cpc depositata il 22-10-2020 da intendersi qui
trascritte a favore anche degli eredi di e di cui chiede integrale Persona_1
accoglimento. Con vittoria di spese e spettanze professionali. Chiede concedersi
termini per conclusionali e repliche ex art. 190 cpc vecchio rito”
Per la parte convenuta: “in ossequio a quanto stabilito dal Giudicante, la difesa
esponente si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa,
qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti e precisa le conclusioni
come in atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
e , convenivano in giudizio Per_1 Parte_4 [...]
dinanzi a questo Tribunale per Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Giudice adito, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 949 c.c., accertata e dichiarata l'inesistenza di diritti dei
pagina 2 di 14 convenuti sul terreno degli attori sito in Itri località Margherita individuato al catasto del Comune di Itri al Fg 18 part.lla 525, condannare gli stessi convenuti in solido e/o ciascuno per le proprie responsabilità a non attraversare la part.lla
525 fg 18 degli attori;
alla cessazione di qualsiasi turbativa e molestia nonché al risarcimento dei danni ex art. 949 c.c. da quantificarsi in giudizio ed in difetto in via equitativa nella misura di euro 5.200,00 fino alla effettiva cessazione della molestia. Con vittoria di spese e spettanze professionali”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- e erano proprietari di casa per civile abitazione Persona_1 Parte_4
con annesso terreno di pertinenza in Itri località Margherita contraddistinti in catasto al Fg 38 mappale 526 (abitazione) e 525 (terreno circostante) entrambi ex part.lla 340;
- nella predetta abitazione situata sulla p.lla 526 abitava la figlia degli istanti,
con il compagno di vita;
Parte_2 Persona_2
- era titolare della part.lla 282 mentre Controparte_1 CP_2
della part.lla 218 site sempre al Fg 18 del Comune di Itri località
[...]
Margherita;
- per ragioni di mera cortesia e buon vicinato i Signori e Persona_1 Pt_4
autorizzavano l'attraversamento di piccola parte del loro terreno per
[...]
consentire ai convenuti di raggiungere le loro proprietà nonostante gli stessi avessero l'effettivo accesso da altra parte;
- tuttavia, cominciavano a verificarsi contrasti tra le parti perché
[...]
e paventavano, infondatamente, l'esistenza di CP_1 Controparte_2
loro specifici diritti di servitù di passaggio sulla part.lla 525 di proprietà dei
Signori e Persona_1 Parte_4
- tale circostanza veniva recisamente contestata e negata da parte attrice atteso pagina 3 di 14 che nei luoghi per cui è causa abitava la figlia e che il passaggio si trovava a circa tre metri dalla loro abitazione
In virtù di tanto concludevano come sopra.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda e formulava domanda in via riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare:
1.Dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma
1, Dlgs 28/2010; Nel merito:
2. In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo per oltre cinquant'anni da parte di e Controparte_1 CP_2 CP_1
della strada esistente, oggetto della negatoria servitutis, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre ad essere del tutto pretestuose e di conseguenza carenti dell'interesse ad agire;
In via riconvenzionale:
3. Dichiarare il possesso ultra cinquantennale, a favore di e , della strada che attraversa Controparte_1 Controparte_2
la particella 525, di proprietà degli attori, e per l'effetto dichiarare, a favore dei convenuti, l'acquisto per maturata usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1146, comma 2, c.c., della servitù di passaggio, esercitata sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex
p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla
339 (ex 216/a), di proprietà del Sig. , per poi congiungersi Controparte_4
alle proprietà dei site nel Comune di Itri, alla Località “Margherita” CP_1
individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà
pagina 4 di 14 ), e che pertanto sia lo stradello che il cancello, posto a confine con la Pt_5
p.lla 217, siano ripristinati nell'ampiezza originaria pari a mt. 3,00. Ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
In conclusione non v'è dubbio anche alla luce delle prove dedotte che i convenuti hanno usucapito la servitù di passaggio (apparente). Pertanto, spiega domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore delle proprietà dei convenuti
[...]
e riportate in catasto di Itri al Fg. 38 p.lla CP_1 Controparte_2
282 e p.lla 218 a carico degli attori , nata a [...] il [...], Parte_4
C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_5
01.01.1936, C.F. sulla strada riportata in catasto al Fg. C.F._7
38 p.lla 525 con ordine al conservatore di trascrivere la emananda sentenza.
In via subordinata:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, riconoscere e costituire la servitù di passaggio a favore dei convenuti, regolamentandone il transito e parametrando in maniera equa
l'eventuale indennità se dovuta”.
Esponeva in particolare che:
- i convenuti, e (cugini) erano Controparte_1 Controparte_2
proprietari di due terreni attigui ubicati nel Comune di Itri (LT) alla Loc.
"Margherita" individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti
- tali proprietà pervenivano ai convenuti in forza di atti di donazione di padre in figlio e precisamente: la proprietà del terreno individuato al Fg. 38, p.lla 282 era pervenuta a dai genitori e con Controparte_1 Per_3 CP_6
atto di donazione per Notar del 13.03.2000, Rep. N. 71305, Racc. Persona_4
n. 20624; la proprietà del terreno individuato al Fg. 38, p.lla 218 era pervenuta a pagina 5 di 14 dal padre con atto di donazione per Notar Controparte_2 Per_5 [...]
del 14.12.2012, Rep. N. 10703, Racc. n. 5495; in tempi più Persona_6
risalenti, con atto per Notar del 14.11.1975, Rep. N. 509, Race. n. Persona_4
369, le rispettive proprietà venivano donate ai fratelli (padre Controparte_7
di ) e (padre di ) dal padre CP_1 Controparte_8 CP_2 Per_7
- da oltre cinquant'anni, per accedere ai detti terreni, interclusi, adibiti principalmente alla coltivazione degli uliveti, il nonno i genitori dei Per_7
convenuti, nonché gli stessi, con familiari, ospiti ed operai, percorrevano sempre, pacificamente e pubblicamente, sia a piedi che con ogni mezzo, la strada esistente, larga 3,0 mt, costruita peraltro dallo stesso Sig. Persona_8
(nonno dei convenuti), che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
[...]
, per poi congiungersi alle proprietà dei tramite una CP_4 CP_1
strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà ; Pt_5
- gli attori, con atto del 09.05.1992, acquistavano il terreno sito alla Contrada
Vacardin n. 119, identificato al Fg. 38 p.lla 525, in cui veniva espressamente dato atto che "detto terreno è gravato di servitù di passaggio sull'esistente strada, che corre lungo il confine con la particella 339, in favore di terzi" come da atto per
Notar del 09.05.1992 Rep. N. 42833, Racc. n. 13817; Persona_4
- in epoca successiva, i coniugi e collocavano un cancello Pt_4 Per_1
carrabile all'ingresso della loro proprietà con la consapevolezza dell'esistenza della servitù di passaggio che gravava sul loro terreno, tanto da consegnare contestualmente copia delle chiavi ai convenuti al fine di consentirgli di continuare ad esercitare pacificamente e liberamente il diritto di passaggio.
- dal 07.12.2015, presso la proprietà degli attori, trasferivano la loro residenza la
Sig.ra ed compagno Sig. i quali, non Parte_2 Persona_2
sopportando l'esistenza della servitù di passaggio, iniziavano a perpetrare pagina 6 di 14 aggressioni verbali nei confronti dei cugini e di tutti coloro che, come CP_1
sempre, attraversavano la strada in questione per recarsi sui fondi dei convenuti;
- in data 10.05.2016, i convenuti diffidavano i coniugi dal voler Parte_6
protrarre le suddette aggressioni verbali nonché qualsiasi turbativa perpetrata anche attraverso la minaccia dei cani da guardia della Sig.ra e del Parte_2
compagno, che venivano lasciati appositamente incustoditi;
- i convenuti, intimavano altresì, ai coniugi e il ripristino Per_1 Pt_4
dell'ampiezza della servitù per mt 3,0, come la strada, al confine della loro proprietà con la p.lla 217, chiusa, improvvisamente, con un cancello di legno e rete metallica, che presentava una apertura utile di soli mt 2,25 circa, che di fatto limitava e riduceva la possibilità di transito e accesso con ogni mezzo;
- i convenuti presentavano, presso apposito Organismo, istanza di mediazione avente ad oggetto la richiesta di cessazione delle turbative della servitù di passaggio e la rimessione in pristino dei luoghi;
- dopo circa due anni, la mattina di lunedì 26 novembre 2018 il sig. CP_2
, scopriva che il cancello era stato bloccato da una catena con lucchetto
[...]
e contestualmente veniva aggredito verbalmente dal Sig. ; Persona_2
- dopo tale episodio, venivano diffidati gli attori a voler reintegrare i cugini
[...]
nel pieno ed esclusivo possesso della servitù di passo e con ogni mezzo CP_1
mediante la rimozione della catena e del lucchetto che, arbitrariamente e all'improvviso, furono apposti al cancello di ingresso della proprietà di cui i convenuti avevano le chiavi nonché dal voler protrarre ulteriori turbative al diritto degli stessi;
- nell'immediatezza veniva rimossa la catena con il lucchetto.
All'udienza del 04.03.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini di legge per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione.
Il tentativo di mediazione aveva esito negativo.
Articolati i mezzi istruttori dalle parti, con ordinanza del 29.06.2021 veniva pagina 7 di 14 ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova per testi di parte attrice e convenuta.
All'udienza del 25.11.2021 veniva dichiarata l'interruzione della causa per il decesso del sig. . Persona_1
Il giudizio veniva regolarmente riassunto dagli aventi causa della parte deceduta ed all'udienza dell'08.11.2022 veniva reso l'interrogatorio formale dei convenuti.
Nelle successive udienze venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1
e nonché i testi di parte convenuta e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
[...]
La causa quindi veniva assegnata a sentenza all'udienza cartolare del 17.9.2024.
Tanto premesso in fatto, la domanda principale va rigettata.
Nel presente giudizio gli attori hanno inteso proporre un'azione negatoria servitutis.
Secondo gli attori gli attuali convenuti come i loro danti causa, solo a titolo di mera tolleranza avevano un passaggio sul fondo di loro proprietà. I due cugini ponevano in essere invece dei comportamenti incompatibili con l'uso CP_1
autorizzato, pretendendo essi di esercitare di fatto una servitù di passaggio.
L'istruttoria espletata ad avviso di questo Giudice porta a ritenere che i convenuti ed i loro danti causa hanno da oltre un ventennio hanno esercitato di fatto il passaggio a piedi e con mezzi sulla particella n. 525 di proprietà degli attori come se ne fossero titolari.
I capi di prova ammessi per parte attrice, invero, sono i n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12
e 13, i seguenti:
“1) il tratturo oggetto di causa esistente sul mappale 525 (doc.d) di proprietà degli attori è stato sempre utilizzato da questi ultimi e dalla loro famiglia per accedere ai sottostanti terrazzamenti di terreno;
2) gli attori hanno realizzato il pagina 8 di 14 tratturo mediante rimozione di alberi di ulivo e lavori di riempimento;
3) Per_1
aveva incaricato per la potatura e cura degli alberi di ulivo Controparte_9
sulla part.lla 525; 5) ha consegnato chiave del predetto cancello a Per_1 CP_9
per potare le piante di olivo e fare la medicina la mattina presto sul
[...]
terreno particella 525 dello stesso;
Per_1
6) quando ha terminato il suo lavoro e consegnato la chiave del Controparte_9
cancello ad , quest'ultimo ha provveduto direttamente lui a potare e curare Per_1
gli alberi di ulivo;
8) gli attori hanno frequentato ogni giorno la loro proprietà part.lla 525 anche per scampagnate con amici soprattutto durante festività e
d'estate;
11) gli attori hanno autorizzato l'avverso attraversamento del loro terreno part.525 per cortesia e buon vicinato;
12) nel 2016 controparte ha iniziato a pretendere diritti di passaggio sul predetto tratturo sito nella proprietà Per_1
part.lla 525; 13) gli attori hanno contestato l'esistenza di qualsiasi avverso diritto di passaggio sulla part.lla 525;”.
In relazione ai capi di prova che attegono alla questione dibattutta circa il titolo del passaggio esercitato (11,12 e 13), questo giudice ritiene con riguardo al primo capo (n.11) la sua genericità in quanto esso non specifica da quando il passaggio sia stata concesso a titolo di mera cortesia, non venendo indicato nemmeno l'anno in cui i convenuti sarebbero stati autorizzati a passare in virtù di un atto di tolleranza degli attori.
La mancanza di qualsivoglia riferimento temporale è rilevante dal momento che parte convenuta deduce un possesso ultracinquantennale del diritto di passaggio.
Il terzo capo (n.13) è anch'esso generico atteso che non viene specificato attraverso quali atti vi sia stata la contestazione del possesso.
I testi di parte attrice hanno per il resto riferito circostanze non incompatibili con la tesi dei convenuti circa il loro possesso ultracinquantennale. pagina 9 di 14 Infatti i il teste ha riferito che il tratturo in questione era usato Testimone_1
dagli attori per accedere ai sottostanti terrazzamento di terreno e che
[...]
aveva incaricato per la potatura e cura degli alberi di Per_1 Controparte_9
ulivo sulla part.lla 525 aggiungendo che ciò “è avvenuto circa 20 anni or sono”.
Ha riferito inoltre, che consegnava la chiave del predetto cancello a Per_1 [...]
per potare le piante di olivo e fare la medicina la mattina presto sul CP_9
terreno particella 525 dello stesso . Ed ancora ha riferito: “Ricordo che io Per_1
andavo spesso con in campagna ed anche quando vi facevano Parte_4
delle feste, tipo pic nic, pasquetta ed altre” aggiungendo inoltre “Io ero presente quando gli attori hanno autorizzato i convenuti a passare sul tratturo”.
Anche la teste ha riferito che il tratturo oggetto di causa esistente Testimone_2
sul mappale 525 di proprietà degli attori veniva da sempre utilizzato da questi ultimi e dalla loro famiglia per accedere ai sottostanti terrazzamenti di terreno:
“posso confermare la circostanza perché io sono amica di e Parte_2
spesso nei periodi festivi la vado a trovare, io frequento i luoghi di causa da circa una ventina di anni”.
Tali dichiarazioni attinenti al fatto che il tratturo venisse usato dai legittimi proprietari per accedere ad altri loro terreni, non escludono la contemporanea presenza del passaggio dei esercitato dai convenuti per accedere ai loro terreni.
La tesi dei convenuti invece appare confortata dalle dichiarazioni dei testi da essi indicati.
In particolare il teste ha affermato;
“Io ricordo che nel 1984, Testimone_3
facendo i professione l'escavatorista, venivo chiamato da Controparte_8
per ripianare la strada, ovvero il tratturo che durante l'inverno , con le piogge si riempiva. Ricordo che all'inizio del tratturo vi era una catena per evitare
l'ingresso di altre persone”.
Inoltre, richiesto della circostanza per la quale i Sig.ri Persona_8 [...]
e avevano fin dal lontano 1975 esercitato il CP_7 Controparte_8
pagina 10 di 14 passaggio pedonale e carrabile su una strada della larghezza di m. 3 insistente sul terreno riportato in catasto alla part. 525 Fg. 38 oggi di proprietà dei Sig.ri
[...]
ha risposto: “Si è vero è il padre di Parte_7 Controparte_7
, mentre è il padre di Controparte_1 Controparte_8 CP_2
. e . Preciso che io, oltre a fare detti lavori di ripianamento
[...] CP_2
della strada , andavo a fare delle scampagnate con loro. Dette scampagnate veniva fatte anche a Pasquetta e nelle altre feste”.
Anche il teste ha confermato la circostanza per la quale i Testimone_4
convenuti e Persona_8 Controparte_7 Controparte_8
avevano fin dal lontano 1975 esercitato il passaggio pedonale e carrabile su una strada della larghezza di m. 3 insistente sul terreno riportato in catasto alla part. 525 Fg. 38 di proprietà dei Sig.ri . Parte_7
In particolare il teste ha riferito di poter “confermare la circostanza poiché io avevo un terreno confinate, che poi ho venduto e vedevo passare sul tratturo oggetto di causa e , Persona_8 Controparte_7 Controparte_8
per accedere al loro terreno”. Ha confermato inoltre che, a Persona_8
e a subentravano a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
e nell'esercizio del passaggio: “io vedo attualmente
[...] Controparte_2
passare sul tratturo e ”. Controparte_1 Controparte_2
I testi hanno confermato quindi che dal 1975, ben oltre 20 anni prima del 2016, anno in cui gli attori lamentano che i convenuti hanno preteso di esercitare un passaggio, i danti causa degli attori , e Controparte_10 Controparte_7
passavano a piedi e con mezzi su detto tratturo per accedere al loro fondo compiendo anche opere di ripianamento come se fossero titolari del relativo diritto.
Del resto a confermare dette dichiarazioni vi sono le risultanze documentali costituite da atti pubblici in cui si dà atto dell'esistenza di tale servitù di passaggio pagina 11 di 14 e del fatto quindi che a passare su tale tratturo non siano stati solo i proprietari della particella 525.
In particolare nello stesso atto pubblico del 09.05.1992 per Notar Persona_4
con cui gli attori acquistavano il terreno sito alla Contrada Vacardin n. 119 Rep.
N. 42833, Racc. n. 13817, identificato al Fg. 38 p.lla 525, si dà espressamente dato atto che "detto terreno è gravato di servitù di passaggio sull'esistente strada, che corre lungo il confine con la particella 339, in favore di terzi".
Ne consegue, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, che deve ritenersi accertato che i convenuti abbiano usucapito sulla base del possesso ultraventennale ( dal 1975 al 2016) pacifico pubblico e ininterrotto il diritto di passaggio sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito
e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
[...]
, per poi congiungersi alle proprietà dei site nel CP_4 CP_1
Comune di Itri, alla Località “Margherita” individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà ). Pt_5
Essendo pacifico che gli attori abbiano apposto successivamente al ventennio valevole per l'usucapione un cancello posto a confine con la p.lla 217 che ostruisce il libero passaggio esercitato per un ventennio, gli stessi vanno condannati in accoglimento della domanda riconvenzionale alla rimozione di tale cancello ed al ripristino della larghezza di metri tre del passaggio lungo tutto il suo tratto.
Va ordinata la trascrizione della presente sentenza alla Conservatoria dei registri immobiliari con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_7
e nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
, così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda degli attori in via principale;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara i convenuti
[...]
e titolari del diritto di Controparte_1 Controparte_2
servitù di passaggio sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada
Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
, per poi congiungersi alle proprietà dei site Controparte_4 CP_1
nel Comune di Itri, alla Località “Margherita” individuati rispettivamente al
N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà , Pt_5
- condanna parte attrice alla rimozione del cancello, posto a confine con la p.lla
217, ed il ripristino della strada nell'ampiezza originaria pari a mt. 3,00;
- ordina al competente CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- Condanna altresì , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
in solido fra di loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 16/02/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2142/2019, avente ad oggetto: Altri
istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni, riservata in decisione all'udienza del 17.09.2024 (con concessione dei termini ridotti a gg 40 per comparse conclusionali e a 20 gg per repliche), promossa da:
IO (CF: ) in proprio e nella qualità di Pt_1 C.F._1
erede di (deceduto), Persona_1 Parte_2
( ) nq di erede di e C.F._2 Persona_1 Parte_3
( ) nq di erede di , tutti rappresentati e C.F._3 Persona_1
difesi dall'avv.to BUONEMANI ANTONIO (CF: ), C.F._4
elettivamente domiciliati in Gaeta via V. Veneto 4, presso lo studio del predetto difensore.
ATTORI IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 14 CONTRO
(CF: ) e Controparte_1 C.F._5 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to AVALLONE ENRICO (CF:
[...]
) ed all'avv.to MASELLI ALESSIO elettivamente C.F._6
domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dei predetti difensore.
CONVENUTI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione
e nella prima memoria 183 cpc depositata il 22-10-2020 da intendersi qui
trascritte a favore anche degli eredi di e di cui chiede integrale Persona_1
accoglimento. Con vittoria di spese e spettanze professionali. Chiede concedersi
termini per conclusionali e repliche ex art. 190 cpc vecchio rito”
Per la parte convenuta: “in ossequio a quanto stabilito dal Giudicante, la difesa
esponente si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa,
qui da intendersi per integralmente riportati e trascritti e precisa le conclusioni
come in atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
e , convenivano in giudizio Per_1 Parte_4 [...]
dinanzi a questo Tribunale per Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Giudice adito, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 949 c.c., accertata e dichiarata l'inesistenza di diritti dei
pagina 2 di 14 convenuti sul terreno degli attori sito in Itri località Margherita individuato al catasto del Comune di Itri al Fg 18 part.lla 525, condannare gli stessi convenuti in solido e/o ciascuno per le proprie responsabilità a non attraversare la part.lla
525 fg 18 degli attori;
alla cessazione di qualsiasi turbativa e molestia nonché al risarcimento dei danni ex art. 949 c.c. da quantificarsi in giudizio ed in difetto in via equitativa nella misura di euro 5.200,00 fino alla effettiva cessazione della molestia. Con vittoria di spese e spettanze professionali”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- e erano proprietari di casa per civile abitazione Persona_1 Parte_4
con annesso terreno di pertinenza in Itri località Margherita contraddistinti in catasto al Fg 38 mappale 526 (abitazione) e 525 (terreno circostante) entrambi ex part.lla 340;
- nella predetta abitazione situata sulla p.lla 526 abitava la figlia degli istanti,
con il compagno di vita;
Parte_2 Persona_2
- era titolare della part.lla 282 mentre Controparte_1 CP_2
della part.lla 218 site sempre al Fg 18 del Comune di Itri località
[...]
Margherita;
- per ragioni di mera cortesia e buon vicinato i Signori e Persona_1 Pt_4
autorizzavano l'attraversamento di piccola parte del loro terreno per
[...]
consentire ai convenuti di raggiungere le loro proprietà nonostante gli stessi avessero l'effettivo accesso da altra parte;
- tuttavia, cominciavano a verificarsi contrasti tra le parti perché
[...]
e paventavano, infondatamente, l'esistenza di CP_1 Controparte_2
loro specifici diritti di servitù di passaggio sulla part.lla 525 di proprietà dei
Signori e Persona_1 Parte_4
- tale circostanza veniva recisamente contestata e negata da parte attrice atteso pagina 3 di 14 che nei luoghi per cui è causa abitava la figlia e che il passaggio si trovava a circa tre metri dalla loro abitazione
In virtù di tanto concludevano come sopra.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda e formulava domanda in via riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare:
1.Dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma
1, Dlgs 28/2010; Nel merito:
2. In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo per oltre cinquant'anni da parte di e Controparte_1 CP_2 CP_1
della strada esistente, oggetto della negatoria servitutis, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre ad essere del tutto pretestuose e di conseguenza carenti dell'interesse ad agire;
In via riconvenzionale:
3. Dichiarare il possesso ultra cinquantennale, a favore di e , della strada che attraversa Controparte_1 Controparte_2
la particella 525, di proprietà degli attori, e per l'effetto dichiarare, a favore dei convenuti, l'acquisto per maturata usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1146, comma 2, c.c., della servitù di passaggio, esercitata sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex
p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla
339 (ex 216/a), di proprietà del Sig. , per poi congiungersi Controparte_4
alle proprietà dei site nel Comune di Itri, alla Località “Margherita” CP_1
individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà
pagina 4 di 14 ), e che pertanto sia lo stradello che il cancello, posto a confine con la Pt_5
p.lla 217, siano ripristinati nell'ampiezza originaria pari a mt. 3,00. Ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
In conclusione non v'è dubbio anche alla luce delle prove dedotte che i convenuti hanno usucapito la servitù di passaggio (apparente). Pertanto, spiega domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore delle proprietà dei convenuti
[...]
e riportate in catasto di Itri al Fg. 38 p.lla CP_1 Controparte_2
282 e p.lla 218 a carico degli attori , nata a [...] il [...], Parte_4
C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_5
01.01.1936, C.F. sulla strada riportata in catasto al Fg. C.F._7
38 p.lla 525 con ordine al conservatore di trascrivere la emananda sentenza.
In via subordinata:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, riconoscere e costituire la servitù di passaggio a favore dei convenuti, regolamentandone il transito e parametrando in maniera equa
l'eventuale indennità se dovuta”.
Esponeva in particolare che:
- i convenuti, e (cugini) erano Controparte_1 Controparte_2
proprietari di due terreni attigui ubicati nel Comune di Itri (LT) alla Loc.
"Margherita" individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti
- tali proprietà pervenivano ai convenuti in forza di atti di donazione di padre in figlio e precisamente: la proprietà del terreno individuato al Fg. 38, p.lla 282 era pervenuta a dai genitori e con Controparte_1 Per_3 CP_6
atto di donazione per Notar del 13.03.2000, Rep. N. 71305, Racc. Persona_4
n. 20624; la proprietà del terreno individuato al Fg. 38, p.lla 218 era pervenuta a pagina 5 di 14 dal padre con atto di donazione per Notar Controparte_2 Per_5 [...]
del 14.12.2012, Rep. N. 10703, Racc. n. 5495; in tempi più Persona_6
risalenti, con atto per Notar del 14.11.1975, Rep. N. 509, Race. n. Persona_4
369, le rispettive proprietà venivano donate ai fratelli (padre Controparte_7
di ) e (padre di ) dal padre CP_1 Controparte_8 CP_2 Per_7
- da oltre cinquant'anni, per accedere ai detti terreni, interclusi, adibiti principalmente alla coltivazione degli uliveti, il nonno i genitori dei Per_7
convenuti, nonché gli stessi, con familiari, ospiti ed operai, percorrevano sempre, pacificamente e pubblicamente, sia a piedi che con ogni mezzo, la strada esistente, larga 3,0 mt, costruita peraltro dallo stesso Sig. Persona_8
(nonno dei convenuti), che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
[...]
, per poi congiungersi alle proprietà dei tramite una CP_4 CP_1
strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà ; Pt_5
- gli attori, con atto del 09.05.1992, acquistavano il terreno sito alla Contrada
Vacardin n. 119, identificato al Fg. 38 p.lla 525, in cui veniva espressamente dato atto che "detto terreno è gravato di servitù di passaggio sull'esistente strada, che corre lungo il confine con la particella 339, in favore di terzi" come da atto per
Notar del 09.05.1992 Rep. N. 42833, Racc. n. 13817; Persona_4
- in epoca successiva, i coniugi e collocavano un cancello Pt_4 Per_1
carrabile all'ingresso della loro proprietà con la consapevolezza dell'esistenza della servitù di passaggio che gravava sul loro terreno, tanto da consegnare contestualmente copia delle chiavi ai convenuti al fine di consentirgli di continuare ad esercitare pacificamente e liberamente il diritto di passaggio.
- dal 07.12.2015, presso la proprietà degli attori, trasferivano la loro residenza la
Sig.ra ed compagno Sig. i quali, non Parte_2 Persona_2
sopportando l'esistenza della servitù di passaggio, iniziavano a perpetrare pagina 6 di 14 aggressioni verbali nei confronti dei cugini e di tutti coloro che, come CP_1
sempre, attraversavano la strada in questione per recarsi sui fondi dei convenuti;
- in data 10.05.2016, i convenuti diffidavano i coniugi dal voler Parte_6
protrarre le suddette aggressioni verbali nonché qualsiasi turbativa perpetrata anche attraverso la minaccia dei cani da guardia della Sig.ra e del Parte_2
compagno, che venivano lasciati appositamente incustoditi;
- i convenuti, intimavano altresì, ai coniugi e il ripristino Per_1 Pt_4
dell'ampiezza della servitù per mt 3,0, come la strada, al confine della loro proprietà con la p.lla 217, chiusa, improvvisamente, con un cancello di legno e rete metallica, che presentava una apertura utile di soli mt 2,25 circa, che di fatto limitava e riduceva la possibilità di transito e accesso con ogni mezzo;
- i convenuti presentavano, presso apposito Organismo, istanza di mediazione avente ad oggetto la richiesta di cessazione delle turbative della servitù di passaggio e la rimessione in pristino dei luoghi;
- dopo circa due anni, la mattina di lunedì 26 novembre 2018 il sig. CP_2
, scopriva che il cancello era stato bloccato da una catena con lucchetto
[...]
e contestualmente veniva aggredito verbalmente dal Sig. ; Persona_2
- dopo tale episodio, venivano diffidati gli attori a voler reintegrare i cugini
[...]
nel pieno ed esclusivo possesso della servitù di passo e con ogni mezzo CP_1
mediante la rimozione della catena e del lucchetto che, arbitrariamente e all'improvviso, furono apposti al cancello di ingresso della proprietà di cui i convenuti avevano le chiavi nonché dal voler protrarre ulteriori turbative al diritto degli stessi;
- nell'immediatezza veniva rimossa la catena con il lucchetto.
All'udienza del 04.03.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini di legge per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione.
Il tentativo di mediazione aveva esito negativo.
Articolati i mezzi istruttori dalle parti, con ordinanza del 29.06.2021 veniva pagina 7 di 14 ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova per testi di parte attrice e convenuta.
All'udienza del 25.11.2021 veniva dichiarata l'interruzione della causa per il decesso del sig. . Persona_1
Il giudizio veniva regolarmente riassunto dagli aventi causa della parte deceduta ed all'udienza dell'08.11.2022 veniva reso l'interrogatorio formale dei convenuti.
Nelle successive udienze venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1
e nonché i testi di parte convenuta e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
[...]
La causa quindi veniva assegnata a sentenza all'udienza cartolare del 17.9.2024.
Tanto premesso in fatto, la domanda principale va rigettata.
Nel presente giudizio gli attori hanno inteso proporre un'azione negatoria servitutis.
Secondo gli attori gli attuali convenuti come i loro danti causa, solo a titolo di mera tolleranza avevano un passaggio sul fondo di loro proprietà. I due cugini ponevano in essere invece dei comportamenti incompatibili con l'uso CP_1
autorizzato, pretendendo essi di esercitare di fatto una servitù di passaggio.
L'istruttoria espletata ad avviso di questo Giudice porta a ritenere che i convenuti ed i loro danti causa hanno da oltre un ventennio hanno esercitato di fatto il passaggio a piedi e con mezzi sulla particella n. 525 di proprietà degli attori come se ne fossero titolari.
I capi di prova ammessi per parte attrice, invero, sono i n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12
e 13, i seguenti:
“1) il tratturo oggetto di causa esistente sul mappale 525 (doc.d) di proprietà degli attori è stato sempre utilizzato da questi ultimi e dalla loro famiglia per accedere ai sottostanti terrazzamenti di terreno;
2) gli attori hanno realizzato il pagina 8 di 14 tratturo mediante rimozione di alberi di ulivo e lavori di riempimento;
3) Per_1
aveva incaricato per la potatura e cura degli alberi di ulivo Controparte_9
sulla part.lla 525; 5) ha consegnato chiave del predetto cancello a Per_1 CP_9
per potare le piante di olivo e fare la medicina la mattina presto sul
[...]
terreno particella 525 dello stesso;
Per_1
6) quando ha terminato il suo lavoro e consegnato la chiave del Controparte_9
cancello ad , quest'ultimo ha provveduto direttamente lui a potare e curare Per_1
gli alberi di ulivo;
8) gli attori hanno frequentato ogni giorno la loro proprietà part.lla 525 anche per scampagnate con amici soprattutto durante festività e
d'estate;
11) gli attori hanno autorizzato l'avverso attraversamento del loro terreno part.525 per cortesia e buon vicinato;
12) nel 2016 controparte ha iniziato a pretendere diritti di passaggio sul predetto tratturo sito nella proprietà Per_1
part.lla 525; 13) gli attori hanno contestato l'esistenza di qualsiasi avverso diritto di passaggio sulla part.lla 525;”.
In relazione ai capi di prova che attegono alla questione dibattutta circa il titolo del passaggio esercitato (11,12 e 13), questo giudice ritiene con riguardo al primo capo (n.11) la sua genericità in quanto esso non specifica da quando il passaggio sia stata concesso a titolo di mera cortesia, non venendo indicato nemmeno l'anno in cui i convenuti sarebbero stati autorizzati a passare in virtù di un atto di tolleranza degli attori.
La mancanza di qualsivoglia riferimento temporale è rilevante dal momento che parte convenuta deduce un possesso ultracinquantennale del diritto di passaggio.
Il terzo capo (n.13) è anch'esso generico atteso che non viene specificato attraverso quali atti vi sia stata la contestazione del possesso.
I testi di parte attrice hanno per il resto riferito circostanze non incompatibili con la tesi dei convenuti circa il loro possesso ultracinquantennale. pagina 9 di 14 Infatti i il teste ha riferito che il tratturo in questione era usato Testimone_1
dagli attori per accedere ai sottostanti terrazzamento di terreno e che
[...]
aveva incaricato per la potatura e cura degli alberi di Per_1 Controparte_9
ulivo sulla part.lla 525 aggiungendo che ciò “è avvenuto circa 20 anni or sono”.
Ha riferito inoltre, che consegnava la chiave del predetto cancello a Per_1 [...]
per potare le piante di olivo e fare la medicina la mattina presto sul CP_9
terreno particella 525 dello stesso . Ed ancora ha riferito: “Ricordo che io Per_1
andavo spesso con in campagna ed anche quando vi facevano Parte_4
delle feste, tipo pic nic, pasquetta ed altre” aggiungendo inoltre “Io ero presente quando gli attori hanno autorizzato i convenuti a passare sul tratturo”.
Anche la teste ha riferito che il tratturo oggetto di causa esistente Testimone_2
sul mappale 525 di proprietà degli attori veniva da sempre utilizzato da questi ultimi e dalla loro famiglia per accedere ai sottostanti terrazzamenti di terreno:
“posso confermare la circostanza perché io sono amica di e Parte_2
spesso nei periodi festivi la vado a trovare, io frequento i luoghi di causa da circa una ventina di anni”.
Tali dichiarazioni attinenti al fatto che il tratturo venisse usato dai legittimi proprietari per accedere ad altri loro terreni, non escludono la contemporanea presenza del passaggio dei esercitato dai convenuti per accedere ai loro terreni.
La tesi dei convenuti invece appare confortata dalle dichiarazioni dei testi da essi indicati.
In particolare il teste ha affermato;
“Io ricordo che nel 1984, Testimone_3
facendo i professione l'escavatorista, venivo chiamato da Controparte_8
per ripianare la strada, ovvero il tratturo che durante l'inverno , con le piogge si riempiva. Ricordo che all'inizio del tratturo vi era una catena per evitare
l'ingresso di altre persone”.
Inoltre, richiesto della circostanza per la quale i Sig.ri Persona_8 [...]
e avevano fin dal lontano 1975 esercitato il CP_7 Controparte_8
pagina 10 di 14 passaggio pedonale e carrabile su una strada della larghezza di m. 3 insistente sul terreno riportato in catasto alla part. 525 Fg. 38 oggi di proprietà dei Sig.ri
[...]
ha risposto: “Si è vero è il padre di Parte_7 Controparte_7
, mentre è il padre di Controparte_1 Controparte_8 CP_2
. e . Preciso che io, oltre a fare detti lavori di ripianamento
[...] CP_2
della strada , andavo a fare delle scampagnate con loro. Dette scampagnate veniva fatte anche a Pasquetta e nelle altre feste”.
Anche il teste ha confermato la circostanza per la quale i Testimone_4
convenuti e Persona_8 Controparte_7 Controparte_8
avevano fin dal lontano 1975 esercitato il passaggio pedonale e carrabile su una strada della larghezza di m. 3 insistente sul terreno riportato in catasto alla part. 525 Fg. 38 di proprietà dei Sig.ri . Parte_7
In particolare il teste ha riferito di poter “confermare la circostanza poiché io avevo un terreno confinate, che poi ho venduto e vedevo passare sul tratturo oggetto di causa e , Persona_8 Controparte_7 Controparte_8
per accedere al loro terreno”. Ha confermato inoltre che, a Persona_8
e a subentravano a Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
e nell'esercizio del passaggio: “io vedo attualmente
[...] Controparte_2
passare sul tratturo e ”. Controparte_1 Controparte_2
I testi hanno confermato quindi che dal 1975, ben oltre 20 anni prima del 2016, anno in cui gli attori lamentano che i convenuti hanno preteso di esercitare un passaggio, i danti causa degli attori , e Controparte_10 Controparte_7
passavano a piedi e con mezzi su detto tratturo per accedere al loro fondo compiendo anche opere di ripianamento come se fossero titolari del relativo diritto.
Del resto a confermare dette dichiarazioni vi sono le risultanze documentali costituite da atti pubblici in cui si dà atto dell'esistenza di tale servitù di passaggio pagina 11 di 14 e del fatto quindi che a passare su tale tratturo non siano stati solo i proprietari della particella 525.
In particolare nello stesso atto pubblico del 09.05.1992 per Notar Persona_4
con cui gli attori acquistavano il terreno sito alla Contrada Vacardin n. 119 Rep.
N. 42833, Racc. n. 13817, identificato al Fg. 38 p.lla 525, si dà espressamente dato atto che "detto terreno è gravato di servitù di passaggio sull'esistente strada, che corre lungo il confine con la particella 339, in favore di terzi".
Ne consegue, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, che deve ritenersi accertato che i convenuti abbiano usucapito sulla base del possesso ultraventennale ( dal 1975 al 2016) pacifico pubblico e ininterrotto il diritto di passaggio sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada Vacardito
e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
[...]
, per poi congiungersi alle proprietà dei site nel CP_4 CP_1
Comune di Itri, alla Località “Margherita” individuati rispettivamente al N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà ). Pt_5
Essendo pacifico che gli attori abbiano apposto successivamente al ventennio valevole per l'usucapione un cancello posto a confine con la p.lla 217 che ostruisce il libero passaggio esercitato per un ventennio, gli stessi vanno condannati in accoglimento della domanda riconvenzionale alla rimozione di tale cancello ed al ripristino della larghezza di metri tre del passaggio lungo tutto il suo tratto.
Va ordinata la trascrizione della presente sentenza alla Conservatoria dei registri immobiliari con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_7
e nei confronti di
[...] Parte_3 [...]
, così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda degli attori in via principale;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara i convenuti
[...]
e titolari del diritto di Controparte_1 Controparte_2
servitù di passaggio sulla strada che si dirama dalla strada comunale Contrada
Vacardito e che corre sulla p.lla 525 (ex p.lla 340, ex 216/b) Fg. 38, di proprietà degli attori, lungo il confine con la p.lla 339 (ex 216/a), di proprietà del Sig.
, per poi congiungersi alle proprietà dei site Controparte_4 CP_1
nel Comune di Itri, alla Località “Margherita” individuati rispettivamente al
N.C.T. al Fg. 38, p.lla 282 e p.lla 218, uliveti, tramite una strada di collegamento esistente sulla p.lla 217 (proprietà , Pt_5
- condanna parte attrice alla rimozione del cancello, posto a confine con la p.lla
217, ed il ripristino della strada nell'ampiezza originaria pari a mt. 3,00;
- ordina al competente CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- Condanna altresì , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
in solido fra di loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 16/02/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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