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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NO Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2217/2025 promossa dal sig.:
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]G/3 GENOVA, C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, Via Dante 2/41, presso e nello studio dell'Avv. Gloria
PI (PE , che lo rappresenta e difende in virtu' di Email_1 mandato in calce al ricorso
-ricorrente-opponente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (PE
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto-opposto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa emissione dei provvedimenti di rito e meglio visti, voglia nominare CTU medico legale per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto dell'esponente a sentir dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dalla domanda amministrativa (o diversa data ritenuta dal
Giudice) in poi a causa delle gravissime patologie da cui è affetto (si nomina, in proposito,
CTP il Dott. ), con vittoria di spese di lite (oltre maggiorazione per Persona_2 formato ipertestuale e rimborso spese generali 15%) con distrazione in favore del sottoscritto patrono anticipatario”.
CONVENUTO:
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 3 giugno 2025, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c., il sig. ha contestato gli esiti dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo effettuato al fine dell'accertamento della sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto nella relazione Per del Consulente (di prime cure) dott. si è ritenuta la sussistenza Persona_4
(fin dall'aprile 2024) della sola invalidità civile nella misura del 100%.
Il ricorrente ha evidenziando - con rilievi puntuali e specifici - la gravità del quadro patologico da cui è affetto, caratterizzato, secondo le stesse valutazioni del dott.
, da “adenocarcinoma polmonare localmente avanzato sottoposto ad Per_4 immunoterapia con EM (sospesa antecedentemente alla visita Medico-Legale),
BPCO con malattia cistica polmonare, insufficienza respiratoria cronica, neurofibromatosi di tipo 1, feocromocitoma benigno, spondiloartrosi discopatica e pregressa frattura di D9”, comportante la somministrazione di ossigenoterapia h 24, con conseguente integrazione di una condizione equiparabile alla dispnea a riposo, dunque gravissima e tale da rendere impossibile il compimento degli atti quotidiani della vita, indipendentemente dalle discrete capacità motorie.
L' si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1 perché inammissibili (per carenza di specificità nei motivi della contestazione) o comunque infondate (essendo condivisibili le conclusioni del CTU).
La causa è stata istruita documentalmente. Quindi è stata licenziata nuova CTU medico-legale.
Infine, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno concluso come nei rispettivi atti (v. supra).
2. La domanda in opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. Nel procedimento per ATP che ha preceduto l'odierno giudizio, il CTU dott.
ha così osservato e concluso: Per_4
<<… alla luce di quanto emerso dalla documentazione medica in atti ed acquisita nel corso delle operazioni peritali e di quanto obiettivato in sede di visita medico legale - risulta adeguato il riconoscimento in capo al Sig. delle condizioni di Parte_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%” e portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 19/08/2024, data della presentazione della domanda amministrativa.
Comunque, nonostante il quadro patologico complessivo del Paziente, il Sig. si Pt_1 mostra autonomo nelle comuni attività giornaliere.
In tal senso, in sede di operazioni peritali il P. riferiva di svolgere talvolta alcune attività domestiche (con precipuo riferimento alla preparazione di pasti), appariva pressoché autonomo in talune attività della vita quotidiana e, a tal proposito, riferiva anche di guidare l'auto (anche se accompagnato da terzi). A fortiori, dal punto di vista motorio il P. mostrava una discreta capacità motoria.
Quindi, si può pertanto ritenere che il Paziente, manifesta un quadro patologico che, seppur grave, ad ora, non impedisce l'autonomia delle attività della vita quotidiana.
Pertanto, non sussistono i criteri Medico-Legali per riconoscere una condizione di incapacità a provvedere autonomamente e globalmente agli atti quotidiani della vita>>. Il dott. , a fronte delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente Per_4
(evidenzianti la sottoposizione del sig. CUSATO ad ossigenoterapia h 24) ha ribadito che
<<… in sede di operazioni peritali il Periziando riferiva un discreto grado di autonomia delle attività quotidiane ed anche negli spostamenti. A fortiori, il Sig. riferiva di Pt_1 guidare, occupandosi anche dell'acquisto dei generi di prima necessità.
Per quanto il quadro clinico sia particolarmente complesso e passibile di evoluzione, al momento della valutazione Medico-Legale, il P. non presentava una chiara condizione che possa integrare, appieno, una necessità dell'ausilio permanente dei terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita>>.
4. Effettuata nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi contenuti nel ricorso (già sintetizzati e a cui si rinvia), il nuovo CTU dott. ha così condivisibilmente Per_5 valutato:
<
a seguito di visita della Commissione Invalidi di Genova veniva giudicato nella misura del
100%. Dalla presente visita peritale e dalla documentazione allegata, risulta che il ricorrente è affetto da alcune patologie invalidanti: neurofibromatosi, BPCO in ex forte fumatore, sarcopenia e dimagrimento, adenocarcinoma polmonare, feocrocitoma;
il paziente effettua O2 terapia per 24 ore al dì. Tale complesso morboso, in particolare la sinergia tra adenocarcinoma polmonare localmente avanzato, BPCO, enfisema e grave insufficienza respiratoria, determina difficoltà alla deambulazione, facilmente esuribile, tanto da determinare l'impossibilità per il ricorrente di uscire per fare la spesa, usare mezzi pubblici, badare all'igiene dell'abitazione, cucinare, per insorgenza immediata di dispnea, risultando quindi, non autosufficiente. Tale valutazione tenendo conto della necessità più volte documentata, di O2 terapia per 24h al dì, condizione che il DM 05.02.1992 definisce meritevole di accompagnamento. Circa la decorrenza di tale situazione, possiamo riferirci appunto alla prescrizione di O2 24h/di del Luglio 2024 a cura dell'Ospedale San Martino di
Genova>>.
Il dott. ha quindi così concluso: Per_5
< ed eseguiti tutti Parte_1 gli accertamenti ritenuti necessari, ritengo di poter affermare che lo stesso sia da considerare invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento da Luglio
2024>>.
5. Tali conclusioni - che non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte dei
Consulenti tecnici di parte e che non sono state neppure specificamente contestate nell'odierna udienza - meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta (e che appare tale da poter certamente prevalere su quanto “riferito” Per dal ricorrente al primo consulente , evidentemente sulla base delle proprie soggettive percezioni e “speranze”).
6. Deve dichiararsi, pertanto, che il sig. si trova - in ragione del Pt_1 complesso quadro patologico che lo caratterizza e lo costringe all'effettuazione di ossigenoterapia h/24, determinando altresì l'incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze quotidiane - nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa che - occorre precisarlo - risale al 19.8.2024 (e non al luglio 2024).
7. È appena il caso di precisare, a tale ultimo riguardo, che <… nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis cod. proc. civ. all'esito del deposito della consulenza ove (una o entrambe) le parti dichiarino di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine perentorio all'uopo fissato - sempre che al dissenso faccia seguito la rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei della norma (Cass. nr. 8533, in motivazione, punto 7.1) - vengono meno le condizioni per la emissione del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario…
In tal senso depone la testuale previsione del comma cinque dello stesso articolo, che prevede la emissione del decreto nei casi di «assenza di contestazione»…
[…]
Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dal comma sei dell'articolo 445 bis cod.proc.civ. come atto «introduttivo del giudizio», che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza ecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la già rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'articolo 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dall'articolo 38, comma 1, del DL 6 luglio 2011, n. 98
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere…>> (Cass. n. 3377/2019).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale;
senza applicazione della maggiorazione per la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali, perché essi non risultano attivi), in relazione ad entrambe le fasi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Per la medesima ragione, anche le spese delle CTU debbono essere poste interamente e definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione: dichiara che il sig. , dalla data di presentazione della domanda Parte_1 amministrativa (19.8.2024), si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1 ricorrente le spese di lite, che liquida, in relazione ad entrambe le fasi, in complessivi euro
3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Gloria PIERI;
-pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Genova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NO GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NO Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2217/2025 promossa dal sig.:
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]G/3 GENOVA, C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, Via Dante 2/41, presso e nello studio dell'Avv. Gloria
PI (PE , che lo rappresenta e difende in virtu' di Email_1 mandato in calce al ricorso
-ricorrente-opponente-
CONTRO
l , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_1
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (PE
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
-convenuto-opposto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa emissione dei provvedimenti di rito e meglio visti, voglia nominare CTU medico legale per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto dell'esponente a sentir dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dalla domanda amministrativa (o diversa data ritenuta dal
Giudice) in poi a causa delle gravissime patologie da cui è affetto (si nomina, in proposito,
CTP il Dott. ), con vittoria di spese di lite (oltre maggiorazione per Persona_2 formato ipertestuale e rimborso spese generali 15%) con distrazione in favore del sottoscritto patrono anticipatario”.
CONVENUTO:
“Voglia il Giudice ill.mo respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 3 giugno 2025, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c., il sig. ha contestato gli esiti dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo effettuato al fine dell'accertamento della sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto nella relazione Per del Consulente (di prime cure) dott. si è ritenuta la sussistenza Persona_4
(fin dall'aprile 2024) della sola invalidità civile nella misura del 100%.
Il ricorrente ha evidenziando - con rilievi puntuali e specifici - la gravità del quadro patologico da cui è affetto, caratterizzato, secondo le stesse valutazioni del dott.
, da “adenocarcinoma polmonare localmente avanzato sottoposto ad Per_4 immunoterapia con EM (sospesa antecedentemente alla visita Medico-Legale),
BPCO con malattia cistica polmonare, insufficienza respiratoria cronica, neurofibromatosi di tipo 1, feocromocitoma benigno, spondiloartrosi discopatica e pregressa frattura di D9”, comportante la somministrazione di ossigenoterapia h 24, con conseguente integrazione di una condizione equiparabile alla dispnea a riposo, dunque gravissima e tale da rendere impossibile il compimento degli atti quotidiani della vita, indipendentemente dalle discrete capacità motorie.
L' si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1 perché inammissibili (per carenza di specificità nei motivi della contestazione) o comunque infondate (essendo condivisibili le conclusioni del CTU).
La causa è stata istruita documentalmente. Quindi è stata licenziata nuova CTU medico-legale.
Infine, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno concluso come nei rispettivi atti (v. supra).
2. La domanda in opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. Nel procedimento per ATP che ha preceduto l'odierno giudizio, il CTU dott.
ha così osservato e concluso: Per_4
<<… alla luce di quanto emerso dalla documentazione medica in atti ed acquisita nel corso delle operazioni peritali e di quanto obiettivato in sede di visita medico legale - risulta adeguato il riconoscimento in capo al Sig. delle condizioni di Parte_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%” e portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 19/08/2024, data della presentazione della domanda amministrativa.
Comunque, nonostante il quadro patologico complessivo del Paziente, il Sig. si Pt_1 mostra autonomo nelle comuni attività giornaliere.
In tal senso, in sede di operazioni peritali il P. riferiva di svolgere talvolta alcune attività domestiche (con precipuo riferimento alla preparazione di pasti), appariva pressoché autonomo in talune attività della vita quotidiana e, a tal proposito, riferiva anche di guidare l'auto (anche se accompagnato da terzi). A fortiori, dal punto di vista motorio il P. mostrava una discreta capacità motoria.
Quindi, si può pertanto ritenere che il Paziente, manifesta un quadro patologico che, seppur grave, ad ora, non impedisce l'autonomia delle attività della vita quotidiana.
Pertanto, non sussistono i criteri Medico-Legali per riconoscere una condizione di incapacità a provvedere autonomamente e globalmente agli atti quotidiani della vita>>. Il dott. , a fronte delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente Per_4
(evidenzianti la sottoposizione del sig. CUSATO ad ossigenoterapia h 24) ha ribadito che
<<… in sede di operazioni peritali il Periziando riferiva un discreto grado di autonomia delle attività quotidiane ed anche negli spostamenti. A fortiori, il Sig. riferiva di Pt_1 guidare, occupandosi anche dell'acquisto dei generi di prima necessità.
Per quanto il quadro clinico sia particolarmente complesso e passibile di evoluzione, al momento della valutazione Medico-Legale, il P. non presentava una chiara condizione che possa integrare, appieno, una necessità dell'ausilio permanente dei terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita>>.
4. Effettuata nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi contenuti nel ricorso (già sintetizzati e a cui si rinvia), il nuovo CTU dott. ha così condivisibilmente Per_5 valutato:
<
a seguito di visita della Commissione Invalidi di Genova veniva giudicato nella misura del
100%. Dalla presente visita peritale e dalla documentazione allegata, risulta che il ricorrente è affetto da alcune patologie invalidanti: neurofibromatosi, BPCO in ex forte fumatore, sarcopenia e dimagrimento, adenocarcinoma polmonare, feocrocitoma;
il paziente effettua O2 terapia per 24 ore al dì. Tale complesso morboso, in particolare la sinergia tra adenocarcinoma polmonare localmente avanzato, BPCO, enfisema e grave insufficienza respiratoria, determina difficoltà alla deambulazione, facilmente esuribile, tanto da determinare l'impossibilità per il ricorrente di uscire per fare la spesa, usare mezzi pubblici, badare all'igiene dell'abitazione, cucinare, per insorgenza immediata di dispnea, risultando quindi, non autosufficiente. Tale valutazione tenendo conto della necessità più volte documentata, di O2 terapia per 24h al dì, condizione che il DM 05.02.1992 definisce meritevole di accompagnamento. Circa la decorrenza di tale situazione, possiamo riferirci appunto alla prescrizione di O2 24h/di del Luglio 2024 a cura dell'Ospedale San Martino di
Genova>>.
Il dott. ha quindi così concluso: Per_5
< ed eseguiti tutti Parte_1 gli accertamenti ritenuti necessari, ritengo di poter affermare che lo stesso sia da considerare invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento da Luglio
2024>>.
5. Tali conclusioni - che non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte dei
Consulenti tecnici di parte e che non sono state neppure specificamente contestate nell'odierna udienza - meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta (e che appare tale da poter certamente prevalere su quanto “riferito” Per dal ricorrente al primo consulente , evidentemente sulla base delle proprie soggettive percezioni e “speranze”).
6. Deve dichiararsi, pertanto, che il sig. si trova - in ragione del Pt_1 complesso quadro patologico che lo caratterizza e lo costringe all'effettuazione di ossigenoterapia h/24, determinando altresì l'incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze quotidiane - nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa che - occorre precisarlo - risale al 19.8.2024 (e non al luglio 2024).
7. È appena il caso di precisare, a tale ultimo riguardo, che <… nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis cod. proc. civ. all'esito del deposito della consulenza ove (una o entrambe) le parti dichiarino di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine perentorio all'uopo fissato - sempre che al dissenso faccia seguito la rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei della norma (Cass. nr. 8533, in motivazione, punto 7.1) - vengono meno le condizioni per la emissione del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario…
In tal senso depone la testuale previsione del comma cinque dello stesso articolo, che prevede la emissione del decreto nei casi di «assenza di contestazione»…
[…]
Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dal comma sei dell'articolo 445 bis cod.proc.civ. come atto «introduttivo del giudizio», che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza ecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la già rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'articolo 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dall'articolo 38, comma 1, del DL 6 luglio 2011, n. 98
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere…>> (Cass. n. 3377/2019).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale;
senza applicazione della maggiorazione per la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali, perché essi non risultano attivi), in relazione ad entrambe le fasi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Per la medesima ragione, anche le spese delle CTU debbono essere poste interamente e definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione: dichiara che il sig. , dalla data di presentazione della domanda Parte_1 amministrativa (19.8.2024), si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1 ricorrente le spese di lite, che liquida, in relazione ad entrambe le fasi, in complessivi euro
3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv. Gloria PIERI;
-pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Genova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NO GRILLO