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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di OL, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27511/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. MARAZZA MARCO e dall'avv. Controparte_1
DE FEO DOMENICO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso, dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_2 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto in data 20.03.2006 ed è attualmente inquadrato nel livello 5° del
CCNL di categoria (doc. 01a);c he, nel periodo per cui è causa, veniva dotato di automezzo aziendale per svolgere le proprie attività; che dal luglio 2013 al luglio
2019 riceveva in dotazione una Fiat Panda targata EB835GJ; che, dal luglio 2013
a gennaio 2018, ricoverava l'automezzo presso la sede aziendale di Parte_2 sita in via Platone mentre successivamente e sino al luglio del 2019 presso la sede di OL AR;
che, in qualità di tecnico, nel medesimo periodo veniva dotato di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo chiamato “FAS”, che si interfaccia con un sistema informatico denominato “WFM”, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In particolare, a seconda degli “SKILL” (profili tecnici) di lavoratori precaricati nel sistema, il WFM smista\assegna automaticamente il lavoro\l'intervento al tecnico con il Parte profilo\competenze più idonee;
che il terminale costituisce per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale, anche di eventuale modifica delle attività da svolgere
(cambiamento dell'ordine dei clienti, annullamento dell'intervento, aggiunta di intervento) che può intervenire anche durante i tempi di percorrenza assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione ai fini della sicurezza dei lavoratori;
che il terminale di servizio è anche utilizzato per altre applicazioni dedicate, quali, ad esempio, per la diagnostica (NGASP), per richiedere assistenza specialistica durante gli interventi\attività (SOFIA), per richiedere un'altra unità per lavoro complesso, mancanza di competenza o problemi relativi alla sicurezza\normativi (HELP ME), per il reset o cambio password dei sistemi (IAM), per la consultazione di sistema documentale o della intranet aziendale
(NOIPORTAL ecc...), per visualizzare banche documentali tra cui quella relativa alla sicurezza del lavoro con possibilità di visionare DVR e schede rischio (MSAT), ecc.; che il telefono cellulare è uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata;
che, durante gli spostamenti l'attività dei tecnici è eterodiretta senza che essi abbiano la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi;
essi dunque, sono a disposizione della datrice di lavoro;
che gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente che non ha un luogo fisso o abituale di lavoro, e costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
che, fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore,
l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
che, in data
27.03.2013 la con l'obiettivo dichiarato di migliorare la Controparte_1 produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 02); che, immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo: “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività;
l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”; che, in base all'accordo del 27.03.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (ultima work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti;
che si escludevano dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti con la conseguenza che l'orario della loro prestazione da 7 ore e 38 minuti è aumentato;
16. In estrema sintesi la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso una sede aziendale;
che a fine giornata dell'attività lavorativa, sarà pari a 30 minuti, per lo spostamento dall'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, ovvero sarà pari 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale;
che nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in ogni caso Pt_4 ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma,
i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”; che, nel caso di specie, la franchigia è pari a 30 minuti giornalieri, pari a 15 minuti in più la mattina e 15 la sera perché ricovera l'auto presso la suddetta sede aziendale (con dei tempi di spostamento, tra l'altro, che vanno ben oltre i 15 minuti ad inizio e fine turno in considerazione del traffico, delle distanze, la necessità di trovare parcheggio e parchimetro, scaricare/caricare dall'auto l'attrezzatura composta da scale, trapani, ecc.); che riceveva (doc. 03) una comunicazione da parte di con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo CP_1 sociale”, in cui si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informative di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro. Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso della giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare
l'assegnazione con congruo anticipo.”; che le modalità della prestazione lavorativa possono sintetizzarsi come di seguito: l'istante entro le 8:15 raggiungeva la sede aziendale ove era ricoverata l'autovettura aziendale e prelevava l'automezzo per potere essere alle 8:30 sul posto del primo intervento (work request) e, quindi, rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale ove deposita l'automezzo; che, prima di prelevare l'automezzo, doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); che, successivamente doveva accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività; che doveva analizzare la work-list ovvero il tipo di intervento da fare, luogo, ecc.; che doveva prelevare dal magazzino tutto il materiale necessario per espletamento delle attività (modem, prese, filtri); che, allo stesso tempo, doveva consegnare il materiale usurato ritirato presso i clienti il giorno prima;
che, all'uopo bisognava compilare dei modelli che venivano consegnati e protocollati dall'ufficio; che deve poi trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale sistemando il tutto;
che, prima di partire con l'auto, doveva controllare, come da procedura aziendale, lo stato delle ruote del veicolo assegnato, verificare che le scale siano ancorate bene al tettuccio ecc.; che, prima di partire, contattava il cliente per chiedere/confermare l'indirizzo, raccogliere maggiori informazioni sulla richiesta e/o il disservizio;
che, a questo punto, lasciava il Punto di Lavoro e si recava dal cliente;
che il tempo di percorrenza dipendeva dall'indirizzo del cliente, fermo restando il traffico della mattina, il tempo per cercare parcheggio, pagare il parchimetro, prendere l'attrezzatura e raggiungere la residenza/domicilio del cliente;
che doveva poi rientrare al PDL di competenza;
che, come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ricovero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro;
che i dati dei tempi di primo e ultimo intervento sono nella disponibilità unica della;
che l'attività del tecnico è totalmente CP_1 tracciata attraverso il sistema applicativo FAS caricato sullo smartphone, i dati degli interventi effettuati, il minutaggio, la tipologia di intervento, i dati del cliente, i dati del collegamento scollegamento al sistema ecc., sono tutti dati informatici, conservati nei sistemi aziendali e a disposizione della sola azienda;
che il Tecnico non compila nulla di cartaceo né ha la facoltà di scaricarsi e salvarsi dati aziendali contenenti, tra l'altro, dati sensibili dei clienti.
Tanto premesso adiva il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità CP_1 della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e
d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale
del 27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità CP_1 della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a CP_1 far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.698,61 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la al pagamento della suddetta somma di € Controparte_1
8.698,61 in favore dell'istante, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della corrispondente contribuzione ovvero quella CP_2 diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo l'inammissibilità della domanda per l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costituenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole
“entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: “dichiarare la prescrizione CP_2 quinquennale, in via subordinata e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della CP_2 relativa contribuzione”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
2948/2025 dott.ssa , sent. n. 4665/2025 dott.ssa sent. n. Per_1 Per_2
5197/2025 dott. ), che hanno vagliato la identica questione oggetto Persona_3 del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n.
69 del 2009.
Ed invero, Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e , a parere della scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova .
Il ricorrente, in qualità di tecnico, è dotato di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In particolare, a seconda del profilo tecnico del singolo lavoratore inserito nel sistema, il programma mista e assegna automaticamente l'intervento al tecnico con il profilo e le competenze più idonee. Il terminale costituisce , dunque, per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione dei lavoratori. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata.
Gli spostamenti da un luogo all'altro ove svolgere i diversi interventi presso i clienti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente, che pertanto non ha un luogo fisso o abituale di lavoro.
3.Tanto premesso in fatto , è accaduto che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente.
Successivamente, dal 27.03.2013, la con l'obiettivo Controparte_1 dichiarato di migliorare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open
Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
In sostanza, rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo:
“la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio
(dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo
e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di
30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”;
Conseguentemente, la prestazione lavorativa si intende iniziata presso il luogo del primo intervento e terminata presso il luogo dell'ultimo intervento, per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia”, a carico del tecnico, di 30 o 60 minuti.
In estrema sintesi , la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso una sede aziendale.
D'altro canto nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in Pt_4 ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
Tuttavia , l'istante prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività ed il tipo di intervento da fare, prelevando dal magazzino tutto il materiale necessario;
trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale;
raggiungere il cliente , con tempi di percorrenza variabili a seconda del traffico e delle zone;
rientrare e ripetere la procedura descritta al contrario verso il magazzino .
Come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ricovero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro.
4.La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo di franchigia rientri o no nell' ambito della prestazione lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di OL ( cfr. sent. n. 4576/2021 del
22.10.2021 rel. ) , non ci sono dubbi circa la natura di prestazione Parte_5 lavorativa del tempo in oggetto ..L'art. 1 co. 2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “ orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro , a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato dalla , prevede una possibilità di deroga ma non in ordine alla retribuzione CP_1 ma all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno . La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba essere retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale , e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva , i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del 10.9.2015 in causa
C – 266 /14 Federacion de servicios privados del sindacato Comisiones obreras contro che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Controparte_3
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve essere interpretato nel senso che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale , nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale , costituisce orario di lavoro , ai sensi di tale disposizione , il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale .
Va altresì considerato che l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge
14 settembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa. Inoltre i contratti di prossimità , come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie . Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede.Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione è gratuita . Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contrasto sia con l'art. 36 della Cost che con
l'art. 2094 c.c. non espressamente derogato .
Il lavoratore ricorrente, in altri termini, lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimità, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato per l'intera prestazione resa . Del resto lo stesso termine di “ franchigia “ utilizzato dal contratto lo rende evidente poiché la franchigia va intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Il decreto legislativo citato , tuttavia, non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone
l'onerosità della prestazione. E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio secondo cui “ Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche).
(Cass. 28.3.2017 n. 7925).
La tesi di parte ricorrente, invero, è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. Lav. N. 27920/2021 ) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, infatti, il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno ( cd. on field), e , per i continui spostamenti che caratterizzano e sostanziano la sua attività lavorativa , lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale,
è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Non è ,invero, condivisibile l'assunto della società datrice secondo cui il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio, non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro , come già ricordato , è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104 , alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione , peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento .Nella fattispecie il lavoratore ritira il mezzo aziendale presso la sede della società a lui più vicina ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri .
5.Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice , le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve ,pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del
27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, debba essere , nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte , l'art. 1419 c.c. , già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta , che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili , e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell' annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta . Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia. Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in CP_1 ordine al contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamento del ricorrente . Il ricorrente, infatti, è un lavoratore subordinato che ha necessariamente accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa , non essendogli consentita un'alternativa ; nemmeno lo stesso poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione .
6.Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia . Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , come pure affermato dalla Corte di Appello di OL ( cfr. sent.
n. 1854/2022 -a relazione della scrivente - ma anche n. 2585/2022 rel. Per_4
).
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto ,all'andata , tra la sede e il luogo dell'intervento e ,al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, infatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al ricorrente fosse esattamente di 30 minuti al giorno (15 ad inizio turno e 15 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica . E' solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno giudicante, nessuna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore , risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro . Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia.
Il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria.
Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1824 gg. (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 5 e 6) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame.
Le contestazioni della datrice in ordine ai conteggi, poi, appaiono generiche e dunque non condivisibili. Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda e alla condanna della società convenuta al pagamento delle somme quantificate in ricorso , con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att.
C.p.c. .
7) Deve , infine , superarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società convenuta ,ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto , nel nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla Legge Fornero per i licenziamenti, non è possibile stabilire, ex ante, se in caso di licenziamento sia applicabile o meno la tutela reintegratoria , essendo la stessa riservata a singole specifiche ipotesi , da valutarsi in relazione al caso concreto.
Conseguentemente, in corso di rapporto di lavoro subordinato , non pubblico, il termine di prescrizione, per i crediti retributivi , decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto stesso.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore , nei confronti dell' , nei CP_2 limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Deve, cioè dichiararsi prescritta la pretesa di accredito contributivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(12.12.2024 ), per effetto della maturata parziale prescrizione dei contributi ex art. 3 co. 9 l. 335/95.
In altre parole , sussiste il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere i contributi solo per il periodo di lavoro successivo al 12.12.2019.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui CP_1 prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente , a far data dal 01.07.2013 e per la durata del rapporto di lavoro , della complessiva somma di € € 8.698,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo, e al versamento presso l' dei contributi CP_2 ulteriori spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale;
B) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti del ricorrente liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione;
C) Compensa integralmente le spese nei confronti dell' . CP_2
Si comunichi.
Così deciso, in OL, in data 18/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di OL, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27511/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. MARAZZA MARCO e dall'avv. Controparte_1
DE FEO DOMENICO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso, dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_2 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto in data 20.03.2006 ed è attualmente inquadrato nel livello 5° del
CCNL di categoria (doc. 01a);c he, nel periodo per cui è causa, veniva dotato di automezzo aziendale per svolgere le proprie attività; che dal luglio 2013 al luglio
2019 riceveva in dotazione una Fiat Panda targata EB835GJ; che, dal luglio 2013
a gennaio 2018, ricoverava l'automezzo presso la sede aziendale di Parte_2 sita in via Platone mentre successivamente e sino al luglio del 2019 presso la sede di OL AR;
che, in qualità di tecnico, nel medesimo periodo veniva dotato di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo chiamato “FAS”, che si interfaccia con un sistema informatico denominato “WFM”, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In particolare, a seconda degli “SKILL” (profili tecnici) di lavoratori precaricati nel sistema, il WFM smista\assegna automaticamente il lavoro\l'intervento al tecnico con il Parte profilo\competenze più idonee;
che il terminale costituisce per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale, anche di eventuale modifica delle attività da svolgere
(cambiamento dell'ordine dei clienti, annullamento dell'intervento, aggiunta di intervento) che può intervenire anche durante i tempi di percorrenza assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione ai fini della sicurezza dei lavoratori;
che il terminale di servizio è anche utilizzato per altre applicazioni dedicate, quali, ad esempio, per la diagnostica (NGASP), per richiedere assistenza specialistica durante gli interventi\attività (SOFIA), per richiedere un'altra unità per lavoro complesso, mancanza di competenza o problemi relativi alla sicurezza\normativi (HELP ME), per il reset o cambio password dei sistemi (IAM), per la consultazione di sistema documentale o della intranet aziendale
(NOIPORTAL ecc...), per visualizzare banche documentali tra cui quella relativa alla sicurezza del lavoro con possibilità di visionare DVR e schede rischio (MSAT), ecc.; che il telefono cellulare è uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata;
che, durante gli spostamenti l'attività dei tecnici è eterodiretta senza che essi abbiano la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi;
essi dunque, sono a disposizione della datrice di lavoro;
che gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente che non ha un luogo fisso o abituale di lavoro, e costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
che, fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore,
l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
che, in data
27.03.2013 la con l'obiettivo dichiarato di migliorare la Controparte_1 produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 02); che, immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo: “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività;
l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”; che, in base all'accordo del 27.03.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (ultima work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti;
che si escludevano dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti con la conseguenza che l'orario della loro prestazione da 7 ore e 38 minuti è aumentato;
16. In estrema sintesi la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso una sede aziendale;
che a fine giornata dell'attività lavorativa, sarà pari a 30 minuti, per lo spostamento dall'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, ovvero sarà pari 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale;
che nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in ogni caso Pt_4 ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma,
i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”; che, nel caso di specie, la franchigia è pari a 30 minuti giornalieri, pari a 15 minuti in più la mattina e 15 la sera perché ricovera l'auto presso la suddetta sede aziendale (con dei tempi di spostamento, tra l'altro, che vanno ben oltre i 15 minuti ad inizio e fine turno in considerazione del traffico, delle distanze, la necessità di trovare parcheggio e parchimetro, scaricare/caricare dall'auto l'attrezzatura composta da scale, trapani, ecc.); che riceveva (doc. 03) una comunicazione da parte di con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo CP_1 sociale”, in cui si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informative di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro. Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso della giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare
l'assegnazione con congruo anticipo.”; che le modalità della prestazione lavorativa possono sintetizzarsi come di seguito: l'istante entro le 8:15 raggiungeva la sede aziendale ove era ricoverata l'autovettura aziendale e prelevava l'automezzo per potere essere alle 8:30 sul posto del primo intervento (work request) e, quindi, rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale ove deposita l'automezzo; che, prima di prelevare l'automezzo, doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); che, successivamente doveva accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività; che doveva analizzare la work-list ovvero il tipo di intervento da fare, luogo, ecc.; che doveva prelevare dal magazzino tutto il materiale necessario per espletamento delle attività (modem, prese, filtri); che, allo stesso tempo, doveva consegnare il materiale usurato ritirato presso i clienti il giorno prima;
che, all'uopo bisognava compilare dei modelli che venivano consegnati e protocollati dall'ufficio; che deve poi trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale sistemando il tutto;
che, prima di partire con l'auto, doveva controllare, come da procedura aziendale, lo stato delle ruote del veicolo assegnato, verificare che le scale siano ancorate bene al tettuccio ecc.; che, prima di partire, contattava il cliente per chiedere/confermare l'indirizzo, raccogliere maggiori informazioni sulla richiesta e/o il disservizio;
che, a questo punto, lasciava il Punto di Lavoro e si recava dal cliente;
che il tempo di percorrenza dipendeva dall'indirizzo del cliente, fermo restando il traffico della mattina, il tempo per cercare parcheggio, pagare il parchimetro, prendere l'attrezzatura e raggiungere la residenza/domicilio del cliente;
che doveva poi rientrare al PDL di competenza;
che, come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ricovero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro;
che i dati dei tempi di primo e ultimo intervento sono nella disponibilità unica della;
che l'attività del tecnico è totalmente CP_1 tracciata attraverso il sistema applicativo FAS caricato sullo smartphone, i dati degli interventi effettuati, il minutaggio, la tipologia di intervento, i dati del cliente, i dati del collegamento scollegamento al sistema ecc., sono tutti dati informatici, conservati nei sistemi aziendali e a disposizione della sola azienda;
che il Tecnico non compila nulla di cartaceo né ha la facoltà di scaricarsi e salvarsi dati aziendali contenenti, tra l'altro, dati sensibili dei clienti.
Tanto premesso adiva il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modalità CP_1 della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e
d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale
del 27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove modalità CP_1 della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a CP_1 far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 8.698,61 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la al pagamento della suddetta somma di € Controparte_1
8.698,61 in favore dell'istante, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della corrispondente contribuzione ovvero quella CP_2 diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo l'inammissibilità della domanda per l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costituenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole
“entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: “dichiarare la prescrizione CP_2 quinquennale, in via subordinata e previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della CP_2 relativa contribuzione”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
2948/2025 dott.ssa , sent. n. 4665/2025 dott.ssa sent. n. Per_1 Per_2
5197/2025 dott. ), che hanno vagliato la identica questione oggetto Persona_3 del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n.
69 del 2009.
Ed invero, Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e , a parere della scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova .
Il ricorrente, in qualità di tecnico, è dotato di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In particolare, a seconda del profilo tecnico del singolo lavoratore inserito nel sistema, il programma mista e assegna automaticamente l'intervento al tecnico con il profilo e le competenze più idonee. Il terminale costituisce , dunque, per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione dei lavoratori. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata.
Gli spostamenti da un luogo all'altro ove svolgere i diversi interventi presso i clienti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente, che pertanto non ha un luogo fisso o abituale di lavoro.
3.Tanto premesso in fatto , è accaduto che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente.
Successivamente, dal 27.03.2013, la con l'obiettivo Controparte_1 dichiarato di migliorare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open
Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
In sostanza, rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo:
“la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio
(dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo
e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di
30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore.
Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”;
Conseguentemente, la prestazione lavorativa si intende iniziata presso il luogo del primo intervento e terminata presso il luogo dell'ultimo intervento, per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia”, a carico del tecnico, di 30 o 60 minuti.
In estrema sintesi , la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso una sede aziendale.
D'altro canto nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in Pt_4 ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
Tuttavia , l'istante prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività ed il tipo di intervento da fare, prelevando dal magazzino tutto il materiale necessario;
trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale;
raggiungere il cliente , con tempi di percorrenza variabili a seconda del traffico e delle zone;
rientrare e ripetere la procedura descritta al contrario verso il magazzino .
Come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ricovero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro.
4.La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo di franchigia rientri o no nell' ambito della prestazione lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di OL ( cfr. sent. n. 4576/2021 del
22.10.2021 rel. ) , non ci sono dubbi circa la natura di prestazione Parte_5 lavorativa del tempo in oggetto ..L'art. 1 co. 2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “ orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro , a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato dalla , prevede una possibilità di deroga ma non in ordine alla retribuzione CP_1 ma all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno . La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba essere retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consiglio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale , e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva , i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del 10.9.2015 in causa
C – 266 /14 Federacion de servicios privados del sindacato Comisiones obreras contro che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Controparte_3
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve essere interpretato nel senso che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale , nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale , costituisce orario di lavoro , ai sensi di tale disposizione , il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale .
Va altresì considerato che l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge
14 settembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa. Inoltre i contratti di prossimità , come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie . Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede.Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione è gratuita . Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contrasto sia con l'art. 36 della Cost che con
l'art. 2094 c.c. non espressamente derogato .
Il lavoratore ricorrente, in altri termini, lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimità, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato per l'intera prestazione resa . Del resto lo stesso termine di “ franchigia “ utilizzato dal contratto lo rende evidente poiché la franchigia va intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Il decreto legislativo citato , tuttavia, non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto aziendale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativamente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone
l'onerosità della prestazione. E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio secondo cui “ Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche).
(Cass. 28.3.2017 n. 7925).
La tesi di parte ricorrente, invero, è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. Lav. N. 27920/2021 ) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, infatti, il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno ( cd. on field), e , per i continui spostamenti che caratterizzano e sostanziano la sua attività lavorativa , lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale,
è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Non è ,invero, condivisibile l'assunto della società datrice secondo cui il tempo in cui il lavoratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio, non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro , come già ricordato , è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104 , alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione , peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento .Nella fattispecie il lavoratore ritira il mezzo aziendale presso la sede della società a lui più vicina ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri .
5.Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice , le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve ,pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del
27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, debba essere , nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte , l'art. 1419 c.c. , già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta , che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili , e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell' annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sostituita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta . Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia. Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in CP_1 ordine al contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamento del ricorrente . Il ricorrente, infatti, è un lavoratore subordinato che ha necessariamente accettato le nuove modalità di prestazione lavorativa , non essendogli consentita un'alternativa ; nemmeno lo stesso poteva conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla sua posizione .
6.Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia . Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , come pure affermato dalla Corte di Appello di OL ( cfr. sent.
n. 1854/2022 -a relazione della scrivente - ma anche n. 2585/2022 rel. Per_4
).
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto ,all'andata , tra la sede e il luogo dell'intervento e ,al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, infatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al ricorrente fosse esattamente di 30 minuti al giorno (15 ad inizio turno e 15 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica . E' solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno giudicante, nessuna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore , risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro . Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia.
Il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria.
Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1824 gg. (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 5 e 6) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame.
Le contestazioni della datrice in ordine ai conteggi, poi, appaiono generiche e dunque non condivisibili. Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda e alla condanna della società convenuta al pagamento delle somme quantificate in ricorso , con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att.
C.p.c. .
7) Deve , infine , superarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società convenuta ,ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto , nel nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla Legge Fornero per i licenziamenti, non è possibile stabilire, ex ante, se in caso di licenziamento sia applicabile o meno la tutela reintegratoria , essendo la stessa riservata a singole specifiche ipotesi , da valutarsi in relazione al caso concreto.
Conseguentemente, in corso di rapporto di lavoro subordinato , non pubblico, il termine di prescrizione, per i crediti retributivi , decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto stesso.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore , nei confronti dell' , nei CP_2 limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Deve, cioè dichiararsi prescritta la pretesa di accredito contributivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(12.12.2024 ), per effetto della maturata parziale prescrizione dei contributi ex art. 3 co. 9 l. 335/95.
In altre parole , sussiste il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere i contributi solo per il periodo di lavoro successivo al 12.12.2019.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui CP_1 prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente , a far data dal 01.07.2013 e per la durata del rapporto di lavoro , della complessiva somma di € € 8.698,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo, e al versamento presso l' dei contributi CP_2 ulteriori spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale;
B) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti del ricorrente liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione;
C) Compensa integralmente le spese nei confronti dell' . CP_2
Si comunichi.
Così deciso, in OL, in data 18/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo