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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 883/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. FERRAZZANO Parte_1 C.F._1
SALVATORE ;
e
(C.F. ), con l'Avv. FOLLIERI LUIGI;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi datato 22/02/2024, con la sola precisazione, relativamente al punto 1 degli accordi, che nel periodo estivo il minore e la madre domiciliano in Siponto presso l'abitazione di residenza anagrafica di quest'ultima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Foggia (n. 44, parte II, serie A, anno 2012), nel corso del quale è nato il figlio (nt. 25/01/2017) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle Persona_1 condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a FOGGIA Parte_1
(FG) il 23/10/1986) e (nt. a FOGGIA (FG) il 05/07/1983), Controparte_1 omologando gli accordi tra loro intervenuti e, dunque, alle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi datato 22/02/2024, con la sola precisazione, relativamente al punto 1 degli accordi, che nel periodo estivo il minore e la madre domiciliano in Siponto presso l'abitazione di residenza anagrafica di quest'ultima.
Spese di lite integralmente compensate, trattandosi di procedimento definitivo sulla base di accordi sopraggiunti tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 07/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 883/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. FERRAZZANO Parte_1 C.F._1
SALVATORE ;
e
(C.F. ), con l'Avv. FOLLIERI LUIGI;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi datato 22/02/2024, con la sola precisazione, relativamente al punto 1 degli accordi, che nel periodo estivo il minore e la madre domiciliano in Siponto presso l'abitazione di residenza anagrafica di quest'ultima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Foggia (n. 44, parte II, serie A, anno 2012), nel corso del quale è nato il figlio (nt. 25/01/2017) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle Persona_1 condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a FOGGIA Parte_1
(FG) il 23/10/1986) e (nt. a FOGGIA (FG) il 05/07/1983), Controparte_1 omologando gli accordi tra loro intervenuti e, dunque, alle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi datato 22/02/2024, con la sola precisazione, relativamente al punto 1 degli accordi, che nel periodo estivo il minore e la madre domiciliano in Siponto presso l'abitazione di residenza anagrafica di quest'ultima.
Spese di lite integralmente compensate, trattandosi di procedimento definitivo sulla base di accordi sopraggiunti tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 07/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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