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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. NAZARENO Parte_1 P.IVA_1
SBATTELLA domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CANTALAMESSA PIERO Controparte_1 C.F._1
domicilio digitale
NI LI, e in C.F._2 Controparte_2 C.F._3
proprio e quali co-titolari dello studio associato e ON Controparte_3 Controparte_2
AL, con l'Avv. GIUSEPPE FALCIANI domicilio digitale P.IVA_2
con l'Avv. MARIA TERESA CELANI domicilio digitale Controparte_4 P.IVA_3
pagina 1 di 12 con l'Avv. ROBERTO STABILE domicilio digitale CP_5 C.F._4
(già ), con l'Avv. VINICIO SIMONI Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4
domicilio digitale,
, con l'Avv. ERMINIA FIDANZA domicilio Controparte_8 P.IVA_5
digitale
APPELLATI
, con gli Avv. DAVID MARIA MARINO e Avv. Controparte_9 P.IVA_6
TAYEL KARIN e Avv. CARLO BRUGNOLI domicilio digitale,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.137/2023 del 22/02/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
avvalendosi dell'opera professionale dell'Ing. degli Architetti AL ed Parte_1 CP_4
del Geologo e dell'impresa ha realizzato la sita a CP_2 Per_1 CP_4 Controparte_10
Montefiore dell'Aso - complesso costituito dal nuovo edificio con destinazione ad opificio per la produzione del vino, nonché dal terreno circostante - individuato al NCT fg. 20 part.lle 10, 73, 115, 122
e 200.
L'intervento costruttivo prevedeva l'inserimento della cantina in posizione mediana rispetto al versante sud di una collina che degrada verso il fiume Menocchia.
I lavori per la realizzazione dell'opificio sono stati autorizzati nel settembre 2005 ed in fase di attuazione hanno richiesto l'esecuzione di opere di sbancamento e riporti di terreno (per rendere pianeggianti il sito e l'area di sedime della costruzione) che hanno modificato il profilo del versante, la sistemazione degli spazi circostanti, la realizzazione della strada d'accesso e degli altri accessori, nonché la realizzazione di un laghetto ornamentale ed altre opere accessorie.
L'intervento complessivo si è sviluppato tra il 2005 ed il 2010 a partire da un progetto iniziale redatto nell'aprile 2005 da Euro Engineering srl per la realizzazione del quale nel luglio del 2005 è stato affidato incarico all'Ing. ed agli arch. AL ed i quali hanno rilevato CP_1 CP_2
l'inadeguatezza del progetto in assenza di sondaggi geologici.
pagina 2 di 12 Nel 2005 sono, dunque, state svolte indagini geognostiche e geologico-tecniche affidate alla dott.ssa la quale ha redatto una relazione tecnica ove ha sottolineato la necessità di interventi di CP_5
sistemazione idraulica e idrogeologica sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee, offrendo indicazioni tecniche per la realizzazione delle opere.
All'esito di tale relazione i professionisti AL ed hanno redatto nel novembre CP_1 CP_2
2005 un nuovo progetto, cui sono seguite ulteriori varianti nel gennaio 2006, nel settembre 2006 e nel
2007 (quest'ultima inerente anche alla realizzazione di una strada interna al fondo che proseguisse fino al casolare) e sono quindi state realizzate sul pendio anche opere strutturali di sostegno della strada, di sistemazione a verde del terreno ed un laghetto artificiale.
Alla realizzazione dei lavori svolti sul versante collinare tra il 2005 ed il 2010 hanno cooperato l'ing.
(quale progettista e direttore strutturale), gli arch. AL ed (progettisti CP_1 CP_2
architettonici, direttori dei lavori, responsabili della sicurezza nonchè coordinatori dei soggetti coinvolti), l' (esecutrice di tutti i lavori ultimati nel 2010 sulla base di un Parte_2
contratto d'appalto stipulato con la committenza).
Nel medesimo periodo è stata svolta dall' anche la ristrutturazione del fabbricato Parte_2
soprastante la Cantina c.d. , con il coinvolgimento degli architetti AL ed Parte_3 CP_2
A fine dicembre 2010 si è manifestata “una significativa e consistente frana in corrispondenza della strada e dell'intero piazzale antistante la cantina, franamento che si è esteso al terreno sottostante fino a raggiungere la strada di accesso, interessando anche quest'ultima; tale movimento franoso di rilevanti dimensioni ha coinvolto i piazzali antistanti la cantina, un tratto di circa 40 m della strada di accesso alla stessa, nonché le reti dei sottoservizi, le sistemazioni a verde ed il laghetto”.
A causa del fenomeno franoso la proprietà è stata costretta a eseguire lavori di palificazione di consistenti dimensioni a valle rispetto alla cantina (al fine di consolidare il movimento franoso) ed a monte (con cavedio per raccogliere le acque), nonché un solaio di copertura a valle della cantina, il consolidamento della strada d'accesso ed il ripristino della sistemazione a verde (per un danno complessivo pari ad euro 1.800.000.
Per questo la società ha citato l'Ing. degli Architetti AL ed del Parte_1 CP_4 CP_2
Geologo e l'impresa chiedendone la condanna in solido a risarcire i danni da Per_1 CP_4
determinare nella misura di € 900.000,00 oltre interessi e rivalutazioni come per legge o in quel diverso o maggiore importo che risulterà di giustizia.
Costituendosi, i convenuti hanno resistito, i professionisti chiamando in causa le rispettive compagnie assicurative, e precisamente ,, AL ed Controparte_11 Controparte_12 [...]
. Controparte_13
pagina 3 di 12 , costituendosi ha chiesto dichiarare che, con riferimento alle domande avanzate da Controparte_12
nei confronti di sono intervenute la decadenza e la prescrizione ai Parte_1 Controparte_1
sensi di legge e comunque rigettare tali domande e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei confronti degli Assicuratori;
in via subordinata accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e della domanda di manleva spiegata da nei Controparte_1
confronti degli Assicuratori: - ridurre l'indennizzo in favore di ai sensi ai sensi e Controparte_1
per gli effetti dell'art. 1893 c.c.; - accertare e dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori nei limiti della quota di responsabilità direttamente riferibile a di cui si chiede Controparte_1
l'accertamento; - determinare l'indennizzo dovuto entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00, previa detrazione della franchigia pari ad Euro 10.000,00
costituendosi ha chiesto in via preliminare e gradata accertata l'inoperatività Controparte_6
delle polizze n. 239455284 e n. 310840222, sottoscritte dagli Arch. e AL rigettare la CP_2
domanda di manleva dai medesimi - accertata la violazione da parte degli Architetti e AL CP_2
dell'articolo 6 della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza n.
310840222, dichiarare in capo ai medesimi la perdita del diritto ad avvalersi della copertura assicurativa fornita dalla polizza predetta e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva - accertata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice ex art. 1669 c.c., respingere la domanda avanzata dalla società In via principale e nel merito nella ipotesi del rigetto delle Controparte_14
eccezioni preliminari sollevate, respingere ogni pretesa avanzata nei confronti degli Arch. e CP_2
AL siccome infondata con conseguente assolutoria della compagnia da ogni Controparte_6
correlata domanda di garanzia. In via subordinata nella ipotesi del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate e del contestuale accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda svolta nei confronti degli arch. e AL, qualora venisse ritenuta l'operatività della polizza Generali n. 239455284, CP_2
contenere l'eventuale obbligazione di garanzia nei limiti del massimale di € 108.000,00 previsto dall'art. 1 delle Condizioni Particolari di polizza e con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto (pari al 10% e con il minimo di € 2.700.00 ed il massimo di € 8.100,00). Con compensazione integrale delle spese di lite.
costituendosi ha chiesto rigettare la domanda attrice perché Controparte_8
infondata in fatto ed in diritto, improponibile, improcedibile anche per intervenuta prescrizione e perché indeterminabile ed indeterminata con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di parte attrice nei confronti della Dr. nella qualifica, ove operi la manleva per il rispetto dei CP_5
pagina 4 di 12 termini per la denuncia del sinistro, condannare la assicurata e per essa la , quale garante, CP_8
al pagamento delle sole somme che saranno ritenute e riconosciute in corso di causa e senza riconoscimento di vincolo di solidarietà con gli altri professionisti.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta le domande svolte da Parte_1
condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida per le causali in Parte_1
motivazione : a) in favore di in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al CP_5
15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di in complessivi euro Controparte_1
18.420 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di LI NI e in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per Controparte_2
legge; d) in favore di in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al 15%, CP_4
IVA e CPA come per legge. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti e le assicurazioni terze chiamate in giudizio. Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice.
Ha appellato la sentenza si sono costituiti tutti gli appellati Parte_1 Controparte_12
proponendo appello incidentale. lamenta errore del primo giudice in relazione a: Parte_1
1) asserita omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, nonché asserita omessa contestazione da parte dell'attrice in relazione alle difese svolte da controparte;
errata Parte_1
ricostruzione della vicenda processuale e del fatto con particolare riferimento al ruolo di ciascun professionista e dell'impresa e ai rispettivi incarichi;
2) esclusione della responsabilità dell'ing. CP_1
3) esclusione della responsabilità di Doc. e degli architetti e AL;
Cont CP_2
4) esclusione della responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_4
5) affermata ingerenza della committente anche in termini di effettuazione dei lavori ulteriori rispetto agli incarichi conferiti ai convenuti;
asserita responsabilità della committente in relazione ad altre opere o alla mancata esecuzione di interventi di consolidamento;
6) inesistenza del nesso causale o mancata dimostrazione del collegamento tra le attività omesse o gli errori commessi e il movimento franoso di che trattasi;
7) asserita decadenza e prescrizione dall'azione ex art.1669 c.c. verso l'ing. ; CP_1
8) rigetto della sospensione ex art. 295 c.p.c.;
9) rigetto delle istanze istruttorie;
10) esclusione della responsabilità del geologo Dr.ssa CP_5
pagina 5 di 12 11) errata applicazione delle norme di riferimento.
E' preliminare l'esame del motivo n. 8 (rigetto della sospensione) attenendo al rito.
Tra e gli Architetti e AL al momento dell'avvio del presente processo Parte_1 CP_2
risultava già pendente il giudizio RG 260/2012 dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno avente ad oggetto la opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dai professionisti per il pagamento dei compensi relativi all'attività di progettazione della - nell'ambito del quale gli opposti e Controparte_10 CP_2
AL hanno proposto domanda riconvenzionale per "accertare e dichiarare che gli architetti e ON AL hanno svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato Controparte_2
professionale conferito loro dalla società per la progettazione e direzione lavori della Parte_1
– (domanda accolta con sentenza n. 465/2018 poi confermata in appello con Controparte_10
sentenza n. 1153/2022, avverso la quale è stato proposto ricorso in Cassazione, respinto con ordinanza n. 17374 del 2024: ciò che determina il venir meno dell'interesse al motivo.
Quanto alla asserita decadenza e prescrizione dall'azione ex art.1669 c.c. verso l'ing. CP_1
l'appellante afferma che il relativo termine non decorre fino al momento in cui l'avente diritto non ha piena cognizione del danno e delle cause di esso (ciò che è corretto) e propone di far risalire tale momento all'avvio della presente causa.
La Corte ritiene, diversamente da ciò, che la abbia ben prima dell'introduzione del Parte_1
giudizio, maturato la necessaria consapevolezza, posto che a fronte dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2010 ha inviato a ed agli architetti AL ed una Parte_1 CP_4 CP_2
prima raccomandata in data 1/2/2011 ed una successiva diffida in data 21/12/2012 (ed in entrambe sono entrambe evidenziati i i profili di responsabilità ascritti a tutti i professionisti coinvolti;
ma non solo, su denuncia di è stato avviato nel 2011 anche nei confronti dell'Ing. un Parte_1 CP_1
procedimento penale, segno che a tale data la consapevolezza era maturata.
Quindi, al momento dell'avvio del presente giudizio con citazione notificata il 20/11/2013: a) con riguardo all'Ing. ed alla LO era decaduta dall'azione ex art. CP_1 CP_5 Parte_1
1669 c.c. - non avendo provveduto nei confronti degli stessi alla denuncia dei vizi nel termine annuale dalla relativa scoperta;
b) con riguardo alla società ed agli Architetti AL ed CP_4 CP_2
l'azione risultava già prescritta avendo inviato loro la prima denuncia dei vizi in data Parte_1
1/2/2011, senza introdurre il giudizio entro l'anno, ma solo il 20.11.2013.
Tuttavia la responsabilità degli appellati dev'essere esaminata sotto i diversi profili (pure fatti valere dall'appellante) contrattuale ed extracontrattuale.
Tutti gli altri motivi possono compendiarsi nella critica, rivolta alla sentenza, di aver ritenuto estranei i professionisti e l'impresa al movimento franoso, perché questo ha preso le mosse da una porzione del pagina 6 di 12 compendio immobiliare dell'appellante che non fu oggetto dell'opera professionale e tecnica, dei pretesi responsabili.
E' pacifico tra le parti che, come accertato dal Ctu, “il fenomeno franoso in questione si è verificato tra la fine di dicembre 2010 e i primi giorni di gennaio 2011, con successive evoluzioni e aggiustamenti.
La frana che si è attivata ha un perimetro diverso rispetto a quelle già individuate nei documenti tecnici esistenti relativi all'area in oggetto (carte regionali, Progetto I.F.F.I., relazione geologica della geol.
e pertanto si può affermare che è in larga parte un fenomeno nuovo, rispetto a quelli CP_5
che affliggevano il pendio all'origine (Cfr. Figura 3) […] pendio prima dell'intervento antropico era sostanzialmente in equilibrio e non mostrava particolari criticità, né erano presenti condizioni ostative all'edificazione (ancorché condizionata al rispetto delle usuali prescrizioni di ordine geotecnico, geologico e strutturale, per interventi su pendii siffatti).
Pertanto, la frana verificatasi può considerarsi un fenomeno in larga parte nuovo, frutto di negligenza di chi ha agito su un pendio affetto da patologie non gravi, non tenendo in debito conto l'ambiente naturale (e i suoi connotati precipui) sul quale si stava progettando la costruzione della Cantina. In definitiva tra le cause fondamentali che hanno dato origine al fenomeno, si erge sopra le altre l'azione antropica. La scelta di aver costruito un rilevato antropico “imponente” con materiale inidoneo, poggiato direttamente sul terreno in posto (plastico), ed aver depositato altro materiale di riporto sul pendio, ha determinato un importante sovraccarico su quest'ultimo; tale materiale allo stato secco arriva a pesare 1.6 – 1.7T/m3 ed allo stato saturo anche 2.0T/m3; inoltre esso è dotato di maggiore permeabilità rispetto allo stesso terreno argilloso allo stato naturale, ergo con le abbondanti precipitazioni si è imbibito d'acqua determinando il collasso del pendio. La costruzione del rilevato è avvenuta senza alcuna accortezza e preparazione, per successivi abbancamenti di materiale inidoneo e non costipato, direttamente scaricato dal ciglio della scarpata sul pendio sottostante.”
Dunque la questione è accertare se, in virtù degli incarichi ricevuti, i diversi soggetti incolpati avrebbero dovuto intervenire a sovrintendere i lavori di realizzazione del rilevato antropico.
Quanto alla LO essa è stata incaricata di svolgere “studi ed indagini geologiche e CP_5
geotecniche sul terreno di fondazione interessato dalla costruzione della . CP_10
L'elaborato redatto in esecuzione dell'incarico conferito ha correttamente rilevato criticità inerenti gli aspetti geomorfologici del terreno, con riguardo alle specificità dell'opera di cui al progetto iniziale.
In particolare la geologa aveva rilevato che:“ il versante dove sarà realizzata la cantina, presenta una pendenza media di circa 15°÷20°, ed è caratterizzato da una serie di irregolarità morfologiche, che evidenziano la presenza di dissesti per colamento. Il versante suddetto si raccorda a valle con la pianura alluvionale formatasi ad opera dei processi erosivo – sedimentari del torrente Menocchia. Da quanto pagina 7 di 12 esposto si può concludere che l'area di sedime interessata dalla realizzazione del nuovo manufatto, mostra i segni di un dissesto, la cui superficie di scorrimento può essere ubicata all'interno dei terreni di copertura (indicati come I e II strato)”. La stessa, al paragrafo 8.4 della relazione aveva altresì fornito indicazioni tecniche per la realizzazione delle opere accessorie e di servizio, indicando che “anche per la realizzazione delle opere accessorie, come strade di accesso, piazzali, parcheggi ed aree verdi, è necessario effettuare terrazzamenti e rimodellamenti del versante, per i quali è opportuno procedere in modo accurato al fine di evitare cedimenti e lesioni sulle nuove strutture. Di conseguenza è necessario prevedere la preparazione delle superfici di appoggio delle stesse, realizzando gradonature sul versante e posa in opera, sul piano di sbancamento, di uno strato drenante costituito da ghiaietto monogranulare;
al di sopra di detto strato drenante dovrà essere posto in opera un rilevato costituito da misto cava
(appartenente ai gruppi A1; A2; A3; secondo la classificazione A.A.S.H.O.) necessariamente compattato;
infine al di sopra del rilevato sarà realizzata la struttura stradale propriamente detta. Le indicazioni sopra riportate rimarcano la necessità di evitare la realizzazione dei rilevati con il materiale di risulta ottenuto dagli sbancamenti di monte”.
Successivamente alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna (non previste nel progetto del
2005 in relazione al quale era stata redatta la relazione geologica), ha conferito Parte_1
incarico alla geologa nel 2009 di “consulenza geologico-geotecnica per la sistemazione delle CP_5
scarpate a valle della cantina ed in prossimità del casolare, nell'area di proprietà situata nel comune di
Montefiore”. Nell'ambito di tale ulteriore incarico la geologa ha rilevato che “a seguito dei lavori di sbancamento eseguiti in prossimità dell'agriturismo per il miglioramento della viabilità di collegamento e l'ampliamento del piazzale antistante il casolare, si è creata la necessità di dover smaltire un volume notevole di terreno proveniente dagli scavi, rimanendo nell'ambito dell'area di proprietà. Lo stoccaggio del terreno è stato effettuato direttamente sul terreno naturale, senza realizzare una gradonatura della superficie di appoggio e senza eseguire la necessaria compattazione finalizzata al miglioramento della stabilità, soprattutto in condizioni di saturazione dovuta ad intense precipitazioni meteoriche” ed altresì che “le verifiche di stabilità mettono in evidenza una situazione precaria che tenderebbe a peggiorare, qualora non venisse realizzata una idonea regimazionedelle acque superficiali e profonde”.
Dette ulteriori indicazioni di opere necessarie alla messa in sicurezza del sito non sono volontariamente state seguite dalla committenza, la quale ha proseguito nell'esecuzione di ulteriori lavori senza tenerle in considerazione (cfr. verbale del corpo forestale dello stato del 26/4/2012 che attesta lavori di sistemazione esterna svolti da su diretto incarico di anche successivamente CP_16 Parte_1
al parere del 2009).
pagina 8 di 12 Da tanto deriva che alla geologa non può essere imputata alcuna negligenza.
Quanto alla posizione dell'Ing. risulta che egli abbia svolto esclusivamente l'incarico di Per_2
progettista strutturale della e delle opere di contenimento ad essa strettamente connesse, e di CP_10
direttore dei relativi lavori limitatamente alla parte strutturale.
L'appellante afferma che il piazzale costituito dal rilevato antropico causa della frana è stato completato prima della conclusione dei lavori e figura nei vari elaborati progettuali redatti dai tecnici, che vi hanno anche installato un dispositivo per la pesatura dei mezzi (anche tale circostanza è stata dedotta in citazione).
Il fatto è, e tali sono anche le conclusioni del Professor autore della perizia svolta Persona_3
nell'ambito del processo penale, più volte citata dall'appellante come guida nelle sue deduzioni, che non risulta affatto un intervento dei tecnici nella progettazione o direzione dei lavori per l'esecuzione del piazzale.
Dunque se l'incarico conferito al aveva ad oggetto le strutture della e delle opere di Per_2 CP_10
contenimento ad essa strettamente connesse, non si vede come possa attribuirsi al medesimo un obbligo di intervenire nella progettazione strutturale (pur necessaria, come correttamente affermato dall'appellante) e nella direzione dei lavori del piazzale.
In relazione alla dedotta responsabilità degli architetti AL ed pure gli stessi sono stati CP_2
incaricati nel 2005 della progettazione architettonica della e della direzione dei relativi lavori. CP_10
L'appellante evidenzia che gli architetti hanno tuttavia redatto un nuovo progetto in variante che ha apportato modifiche sostanziali, sia nelle strutture portanti che nell'aspetto architettonico e ha esteso l'intervento su una superficie maggiore, prevedendo che “...sarà ricavato uno spiazzo in piano più piccolo di quello previsto nel progetto approvato e pertanto più adeguato al contesto;
quest'ultimo sarà collegato alla strada, in modo da consentire l'accesso, il parcheggio e la manovra dei mezzi oltre che l'accesso pedonale...”. Nel gennaio 2006 gli architetti hanno presentato una nuova variante al progetto in quanto “...riconsiderando le esigenze della committenza e valutando concretamente le potenzialità produttive della società agricola proprietaria dell'immobile, si è ritenuto di apportare modifiche al progetto approvato. In particolare l'edificio sarà leggermente ridimensionato rispetto a quello previsto nel progetto già approvato, verranno pertanto diminuite le dimensioni dei locali interni e di conseguenza il prospetto sud sarà leggermente più corto...” precisando nella allegata relazione tecnica che “...l'area in piano prospiciente il fabbricato, collegata alla strada, sarà realizzata con pianta più regolare e presenterà uno slargo per il parcheggio e la manovra dei mezzi. Detta area sarà collegata, mediante un percorso pedonale, tracciato lungo le pendici della collina, con il sovrastante casale
Magnolia...”…
pagina 9 di 12 Dalle stesse deduzioni dell'appellante, emerge quindi che le successive varianti hanno riguardato per lo più la struttura del casolare, fino alla variante dell'11/5/2007 la quale ha previsto anche la realizzazione di una nuova strada interna al fondo per consentire un migliore accesso all'edificio (strada innestata sul tracciato di quella già esistente in loco, che tuttavia non giungeva fino al piazzale).
Queste evidenze tuttavia non consentono di ritenere raggiunta la prova che il rilevato antropico e le altre opere di sistemazione esterna (ad eccezione della strada di cui alla variante del 11/5/2007), che hanno inciso nella determinazione dell'evento franoso, siano state eseguite sotto la direzione degli architetti AL ed CP_2
Al contrario, dal verbale corpo forestale dello stato del 26/4/2012 emerge che sull'intero versante collinare sono occorsi - oltre all'attività oggetto di direzione dei lavori da parte degli architetti AL ed - anche lavori di sistemazione esterna svolti da talune imprese su diretto incarico della CP_2
committenza (tra cui incaricata dalla dei lavori di sistemazione del verde CP_16 Parte_1
nell'area della cantina interessata dall'abbancamento dei materiali di risulta), nonché attività di ulteriori committenti (inerenti anche la realizzazione del sovrastante . Parte_3
La negligenza degli architetti nella direzione dei lavori di esecuzione della strada di collegamento
(questa si di certo dagli stessi progettata e diretta) non è ricollegabile con certezza, sotto il profilo causale alla determinazione del fenomeno franoso occorso nel 2010 che risulta piuttosto causalmente riconducibile alla complessiva attività di sistemazione del versante collinare, di realizzazione del rilevato antropico con abbancamenti di materiale e di consolidamento delle scarpate, nonché di sistemazione a verde e di realizzazione del laghetto (del tutto abusivo) attività per lo più realizzata da altre imprese su specifico incarico della committenza.
Infine deve esaminarsi la posizione dell'impresa.
Secondo l'appellante esiste prova documentale dell'intervento dell'Impresa nella esecuzione del piazzale: la fattura prodotta in primo grado sub doc. n13 nella quale l' indica, tra le Parte_2
voci di spesa, anche la “sistemazione del piazzale” ed inoltreo la non ha mai contestato Parte_4
di aver eseguito detti lavori.
Il fatto è che la fattura n. 16 richiama la voce opere di sistemazione del piazzale per € 5.500,00 consistenti in marciapiedi, tubature ecc. e non si fa alcun cenno alla realizzazione di un aggregato antropico.
Del resto, l'impresa ha sempre contestato di essere intervenuta nella realizzazione del piazzale.
Ogni altro argomento assorbito (le richieste istruttorie dedotte dall'appellante non sono in grado di sovvertire le prove già acquisite) si deve concludere rigettando l'appello principale.
pagina 10 di 12 ha proposto appello incidentale lamentando errata compensazione delle spese da parte CP_12
del primo giudice, nonostante il rigetto della domanda che ha provocato la sua chiamata in causa.
Il motivo è fondato.
E' jus receptum che le spese di lite in caso di chiamata di terzo devono “essere poste a carico dell'attore, ove la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” e salvo che l'“iniziativa del chiamante non si rilevi palesemente arbitraria”.
Nella fattispecie, la chiamata in manleva dell'assicurazione è stata necessitata dalla citazione per responsabilità professionale.
La sentenza dovrà quindi essere riformata, sul punto, solo riguardo all'appellante incidentale, essendo la statuizione contro le altre compagnie, coperta da giudicato siccome non impugnata.
Le spese saranno liquidate determinando il valore della causa in relazione alla quota di responsabilità dell'assicurato, come richiesto dalla compagnia, da ritenersi paritaria con gli altri, e quindi il 25%.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da confronti di Parte_1 Controparte_1
NI LI e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, e , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
e sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: rigetta l'appello di e lo condanna al pagamento Parte_1
delle spese del grado , che liquida per ogni parte in euro 18.511,00, oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta nei confronti di la sussistenza dell'obbligo Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto condanna Controparte_9
al pagamento in favore di Parte_1 CP_9
, delle spese di primo grado che liquida in euro 5.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
[...]
.
pagina 11 di 12 Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. NAZARENO Parte_1 P.IVA_1
SBATTELLA domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CANTALAMESSA PIERO Controparte_1 C.F._1
domicilio digitale
NI LI, e in C.F._2 Controparte_2 C.F._3
proprio e quali co-titolari dello studio associato e ON Controparte_3 Controparte_2
AL, con l'Avv. GIUSEPPE FALCIANI domicilio digitale P.IVA_2
con l'Avv. MARIA TERESA CELANI domicilio digitale Controparte_4 P.IVA_3
pagina 1 di 12 con l'Avv. ROBERTO STABILE domicilio digitale CP_5 C.F._4
(già ), con l'Avv. VINICIO SIMONI Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4
domicilio digitale,
, con l'Avv. ERMINIA FIDANZA domicilio Controparte_8 P.IVA_5
digitale
APPELLATI
, con gli Avv. DAVID MARIA MARINO e Avv. Controparte_9 P.IVA_6
TAYEL KARIN e Avv. CARLO BRUGNOLI domicilio digitale,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.137/2023 del 22/02/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
avvalendosi dell'opera professionale dell'Ing. degli Architetti AL ed Parte_1 CP_4
del Geologo e dell'impresa ha realizzato la sita a CP_2 Per_1 CP_4 Controparte_10
Montefiore dell'Aso - complesso costituito dal nuovo edificio con destinazione ad opificio per la produzione del vino, nonché dal terreno circostante - individuato al NCT fg. 20 part.lle 10, 73, 115, 122
e 200.
L'intervento costruttivo prevedeva l'inserimento della cantina in posizione mediana rispetto al versante sud di una collina che degrada verso il fiume Menocchia.
I lavori per la realizzazione dell'opificio sono stati autorizzati nel settembre 2005 ed in fase di attuazione hanno richiesto l'esecuzione di opere di sbancamento e riporti di terreno (per rendere pianeggianti il sito e l'area di sedime della costruzione) che hanno modificato il profilo del versante, la sistemazione degli spazi circostanti, la realizzazione della strada d'accesso e degli altri accessori, nonché la realizzazione di un laghetto ornamentale ed altre opere accessorie.
L'intervento complessivo si è sviluppato tra il 2005 ed il 2010 a partire da un progetto iniziale redatto nell'aprile 2005 da Euro Engineering srl per la realizzazione del quale nel luglio del 2005 è stato affidato incarico all'Ing. ed agli arch. AL ed i quali hanno rilevato CP_1 CP_2
l'inadeguatezza del progetto in assenza di sondaggi geologici.
pagina 2 di 12 Nel 2005 sono, dunque, state svolte indagini geognostiche e geologico-tecniche affidate alla dott.ssa la quale ha redatto una relazione tecnica ove ha sottolineato la necessità di interventi di CP_5
sistemazione idraulica e idrogeologica sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee, offrendo indicazioni tecniche per la realizzazione delle opere.
All'esito di tale relazione i professionisti AL ed hanno redatto nel novembre CP_1 CP_2
2005 un nuovo progetto, cui sono seguite ulteriori varianti nel gennaio 2006, nel settembre 2006 e nel
2007 (quest'ultima inerente anche alla realizzazione di una strada interna al fondo che proseguisse fino al casolare) e sono quindi state realizzate sul pendio anche opere strutturali di sostegno della strada, di sistemazione a verde del terreno ed un laghetto artificiale.
Alla realizzazione dei lavori svolti sul versante collinare tra il 2005 ed il 2010 hanno cooperato l'ing.
(quale progettista e direttore strutturale), gli arch. AL ed (progettisti CP_1 CP_2
architettonici, direttori dei lavori, responsabili della sicurezza nonchè coordinatori dei soggetti coinvolti), l' (esecutrice di tutti i lavori ultimati nel 2010 sulla base di un Parte_2
contratto d'appalto stipulato con la committenza).
Nel medesimo periodo è stata svolta dall' anche la ristrutturazione del fabbricato Parte_2
soprastante la Cantina c.d. , con il coinvolgimento degli architetti AL ed Parte_3 CP_2
A fine dicembre 2010 si è manifestata “una significativa e consistente frana in corrispondenza della strada e dell'intero piazzale antistante la cantina, franamento che si è esteso al terreno sottostante fino a raggiungere la strada di accesso, interessando anche quest'ultima; tale movimento franoso di rilevanti dimensioni ha coinvolto i piazzali antistanti la cantina, un tratto di circa 40 m della strada di accesso alla stessa, nonché le reti dei sottoservizi, le sistemazioni a verde ed il laghetto”.
A causa del fenomeno franoso la proprietà è stata costretta a eseguire lavori di palificazione di consistenti dimensioni a valle rispetto alla cantina (al fine di consolidare il movimento franoso) ed a monte (con cavedio per raccogliere le acque), nonché un solaio di copertura a valle della cantina, il consolidamento della strada d'accesso ed il ripristino della sistemazione a verde (per un danno complessivo pari ad euro 1.800.000.
Per questo la società ha citato l'Ing. degli Architetti AL ed del Parte_1 CP_4 CP_2
Geologo e l'impresa chiedendone la condanna in solido a risarcire i danni da Per_1 CP_4
determinare nella misura di € 900.000,00 oltre interessi e rivalutazioni come per legge o in quel diverso o maggiore importo che risulterà di giustizia.
Costituendosi, i convenuti hanno resistito, i professionisti chiamando in causa le rispettive compagnie assicurative, e precisamente ,, AL ed Controparte_11 Controparte_12 [...]
. Controparte_13
pagina 3 di 12 , costituendosi ha chiesto dichiarare che, con riferimento alle domande avanzate da Controparte_12
nei confronti di sono intervenute la decadenza e la prescrizione ai Parte_1 Controparte_1
sensi di legge e comunque rigettare tali domande e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei confronti degli Assicuratori;
in via subordinata accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e della domanda di manleva spiegata da nei Controparte_1
confronti degli Assicuratori: - ridurre l'indennizzo in favore di ai sensi ai sensi e Controparte_1
per gli effetti dell'art. 1893 c.c.; - accertare e dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori nei limiti della quota di responsabilità direttamente riferibile a di cui si chiede Controparte_1
l'accertamento; - determinare l'indennizzo dovuto entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00, previa detrazione della franchigia pari ad Euro 10.000,00
costituendosi ha chiesto in via preliminare e gradata accertata l'inoperatività Controparte_6
delle polizze n. 239455284 e n. 310840222, sottoscritte dagli Arch. e AL rigettare la CP_2
domanda di manleva dai medesimi - accertata la violazione da parte degli Architetti e AL CP_2
dell'articolo 6 della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza n.
310840222, dichiarare in capo ai medesimi la perdita del diritto ad avvalersi della copertura assicurativa fornita dalla polizza predetta e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva - accertata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice ex art. 1669 c.c., respingere la domanda avanzata dalla società In via principale e nel merito nella ipotesi del rigetto delle Controparte_14
eccezioni preliminari sollevate, respingere ogni pretesa avanzata nei confronti degli Arch. e CP_2
AL siccome infondata con conseguente assolutoria della compagnia da ogni Controparte_6
correlata domanda di garanzia. In via subordinata nella ipotesi del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate e del contestuale accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda svolta nei confronti degli arch. e AL, qualora venisse ritenuta l'operatività della polizza Generali n. 239455284, CP_2
contenere l'eventuale obbligazione di garanzia nei limiti del massimale di € 108.000,00 previsto dall'art. 1 delle Condizioni Particolari di polizza e con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto (pari al 10% e con il minimo di € 2.700.00 ed il massimo di € 8.100,00). Con compensazione integrale delle spese di lite.
costituendosi ha chiesto rigettare la domanda attrice perché Controparte_8
infondata in fatto ed in diritto, improponibile, improcedibile anche per intervenuta prescrizione e perché indeterminabile ed indeterminata con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese di parte attrice nei confronti della Dr. nella qualifica, ove operi la manleva per il rispetto dei CP_5
pagina 4 di 12 termini per la denuncia del sinistro, condannare la assicurata e per essa la , quale garante, CP_8
al pagamento delle sole somme che saranno ritenute e riconosciute in corso di causa e senza riconoscimento di vincolo di solidarietà con gli altri professionisti.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta le domande svolte da Parte_1
condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida per le causali in Parte_1
motivazione : a) in favore di in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al CP_5
15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di in complessivi euro Controparte_1
18.420 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di LI NI e in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per Controparte_2
legge; d) in favore di in complessivi euro 18.420 oltre spese forfettarie al 15%, CP_4
IVA e CPA come per legge. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti e le assicurazioni terze chiamate in giudizio. Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice.
Ha appellato la sentenza si sono costituiti tutti gli appellati Parte_1 Controparte_12
proponendo appello incidentale. lamenta errore del primo giudice in relazione a: Parte_1
1) asserita omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, nonché asserita omessa contestazione da parte dell'attrice in relazione alle difese svolte da controparte;
errata Parte_1
ricostruzione della vicenda processuale e del fatto con particolare riferimento al ruolo di ciascun professionista e dell'impresa e ai rispettivi incarichi;
2) esclusione della responsabilità dell'ing. CP_1
3) esclusione della responsabilità di Doc. e degli architetti e AL;
Cont CP_2
4) esclusione della responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_4
5) affermata ingerenza della committente anche in termini di effettuazione dei lavori ulteriori rispetto agli incarichi conferiti ai convenuti;
asserita responsabilità della committente in relazione ad altre opere o alla mancata esecuzione di interventi di consolidamento;
6) inesistenza del nesso causale o mancata dimostrazione del collegamento tra le attività omesse o gli errori commessi e il movimento franoso di che trattasi;
7) asserita decadenza e prescrizione dall'azione ex art.1669 c.c. verso l'ing. ; CP_1
8) rigetto della sospensione ex art. 295 c.p.c.;
9) rigetto delle istanze istruttorie;
10) esclusione della responsabilità del geologo Dr.ssa CP_5
pagina 5 di 12 11) errata applicazione delle norme di riferimento.
E' preliminare l'esame del motivo n. 8 (rigetto della sospensione) attenendo al rito.
Tra e gli Architetti e AL al momento dell'avvio del presente processo Parte_1 CP_2
risultava già pendente il giudizio RG 260/2012 dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno avente ad oggetto la opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dai professionisti per il pagamento dei compensi relativi all'attività di progettazione della - nell'ambito del quale gli opposti e Controparte_10 CP_2
AL hanno proposto domanda riconvenzionale per "accertare e dichiarare che gli architetti e ON AL hanno svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato Controparte_2
professionale conferito loro dalla società per la progettazione e direzione lavori della Parte_1
– (domanda accolta con sentenza n. 465/2018 poi confermata in appello con Controparte_10
sentenza n. 1153/2022, avverso la quale è stato proposto ricorso in Cassazione, respinto con ordinanza n. 17374 del 2024: ciò che determina il venir meno dell'interesse al motivo.
Quanto alla asserita decadenza e prescrizione dall'azione ex art.1669 c.c. verso l'ing. CP_1
l'appellante afferma che il relativo termine non decorre fino al momento in cui l'avente diritto non ha piena cognizione del danno e delle cause di esso (ciò che è corretto) e propone di far risalire tale momento all'avvio della presente causa.
La Corte ritiene, diversamente da ciò, che la abbia ben prima dell'introduzione del Parte_1
giudizio, maturato la necessaria consapevolezza, posto che a fronte dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2010 ha inviato a ed agli architetti AL ed una Parte_1 CP_4 CP_2
prima raccomandata in data 1/2/2011 ed una successiva diffida in data 21/12/2012 (ed in entrambe sono entrambe evidenziati i i profili di responsabilità ascritti a tutti i professionisti coinvolti;
ma non solo, su denuncia di è stato avviato nel 2011 anche nei confronti dell'Ing. un Parte_1 CP_1
procedimento penale, segno che a tale data la consapevolezza era maturata.
Quindi, al momento dell'avvio del presente giudizio con citazione notificata il 20/11/2013: a) con riguardo all'Ing. ed alla LO era decaduta dall'azione ex art. CP_1 CP_5 Parte_1
1669 c.c. - non avendo provveduto nei confronti degli stessi alla denuncia dei vizi nel termine annuale dalla relativa scoperta;
b) con riguardo alla società ed agli Architetti AL ed CP_4 CP_2
l'azione risultava già prescritta avendo inviato loro la prima denuncia dei vizi in data Parte_1
1/2/2011, senza introdurre il giudizio entro l'anno, ma solo il 20.11.2013.
Tuttavia la responsabilità degli appellati dev'essere esaminata sotto i diversi profili (pure fatti valere dall'appellante) contrattuale ed extracontrattuale.
Tutti gli altri motivi possono compendiarsi nella critica, rivolta alla sentenza, di aver ritenuto estranei i professionisti e l'impresa al movimento franoso, perché questo ha preso le mosse da una porzione del pagina 6 di 12 compendio immobiliare dell'appellante che non fu oggetto dell'opera professionale e tecnica, dei pretesi responsabili.
E' pacifico tra le parti che, come accertato dal Ctu, “il fenomeno franoso in questione si è verificato tra la fine di dicembre 2010 e i primi giorni di gennaio 2011, con successive evoluzioni e aggiustamenti.
La frana che si è attivata ha un perimetro diverso rispetto a quelle già individuate nei documenti tecnici esistenti relativi all'area in oggetto (carte regionali, Progetto I.F.F.I., relazione geologica della geol.
e pertanto si può affermare che è in larga parte un fenomeno nuovo, rispetto a quelli CP_5
che affliggevano il pendio all'origine (Cfr. Figura 3) […] pendio prima dell'intervento antropico era sostanzialmente in equilibrio e non mostrava particolari criticità, né erano presenti condizioni ostative all'edificazione (ancorché condizionata al rispetto delle usuali prescrizioni di ordine geotecnico, geologico e strutturale, per interventi su pendii siffatti).
Pertanto, la frana verificatasi può considerarsi un fenomeno in larga parte nuovo, frutto di negligenza di chi ha agito su un pendio affetto da patologie non gravi, non tenendo in debito conto l'ambiente naturale (e i suoi connotati precipui) sul quale si stava progettando la costruzione della Cantina. In definitiva tra le cause fondamentali che hanno dato origine al fenomeno, si erge sopra le altre l'azione antropica. La scelta di aver costruito un rilevato antropico “imponente” con materiale inidoneo, poggiato direttamente sul terreno in posto (plastico), ed aver depositato altro materiale di riporto sul pendio, ha determinato un importante sovraccarico su quest'ultimo; tale materiale allo stato secco arriva a pesare 1.6 – 1.7T/m3 ed allo stato saturo anche 2.0T/m3; inoltre esso è dotato di maggiore permeabilità rispetto allo stesso terreno argilloso allo stato naturale, ergo con le abbondanti precipitazioni si è imbibito d'acqua determinando il collasso del pendio. La costruzione del rilevato è avvenuta senza alcuna accortezza e preparazione, per successivi abbancamenti di materiale inidoneo e non costipato, direttamente scaricato dal ciglio della scarpata sul pendio sottostante.”
Dunque la questione è accertare se, in virtù degli incarichi ricevuti, i diversi soggetti incolpati avrebbero dovuto intervenire a sovrintendere i lavori di realizzazione del rilevato antropico.
Quanto alla LO essa è stata incaricata di svolgere “studi ed indagini geologiche e CP_5
geotecniche sul terreno di fondazione interessato dalla costruzione della . CP_10
L'elaborato redatto in esecuzione dell'incarico conferito ha correttamente rilevato criticità inerenti gli aspetti geomorfologici del terreno, con riguardo alle specificità dell'opera di cui al progetto iniziale.
In particolare la geologa aveva rilevato che:“ il versante dove sarà realizzata la cantina, presenta una pendenza media di circa 15°÷20°, ed è caratterizzato da una serie di irregolarità morfologiche, che evidenziano la presenza di dissesti per colamento. Il versante suddetto si raccorda a valle con la pianura alluvionale formatasi ad opera dei processi erosivo – sedimentari del torrente Menocchia. Da quanto pagina 7 di 12 esposto si può concludere che l'area di sedime interessata dalla realizzazione del nuovo manufatto, mostra i segni di un dissesto, la cui superficie di scorrimento può essere ubicata all'interno dei terreni di copertura (indicati come I e II strato)”. La stessa, al paragrafo 8.4 della relazione aveva altresì fornito indicazioni tecniche per la realizzazione delle opere accessorie e di servizio, indicando che “anche per la realizzazione delle opere accessorie, come strade di accesso, piazzali, parcheggi ed aree verdi, è necessario effettuare terrazzamenti e rimodellamenti del versante, per i quali è opportuno procedere in modo accurato al fine di evitare cedimenti e lesioni sulle nuove strutture. Di conseguenza è necessario prevedere la preparazione delle superfici di appoggio delle stesse, realizzando gradonature sul versante e posa in opera, sul piano di sbancamento, di uno strato drenante costituito da ghiaietto monogranulare;
al di sopra di detto strato drenante dovrà essere posto in opera un rilevato costituito da misto cava
(appartenente ai gruppi A1; A2; A3; secondo la classificazione A.A.S.H.O.) necessariamente compattato;
infine al di sopra del rilevato sarà realizzata la struttura stradale propriamente detta. Le indicazioni sopra riportate rimarcano la necessità di evitare la realizzazione dei rilevati con il materiale di risulta ottenuto dagli sbancamenti di monte”.
Successivamente alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna (non previste nel progetto del
2005 in relazione al quale era stata redatta la relazione geologica), ha conferito Parte_1
incarico alla geologa nel 2009 di “consulenza geologico-geotecnica per la sistemazione delle CP_5
scarpate a valle della cantina ed in prossimità del casolare, nell'area di proprietà situata nel comune di
Montefiore”. Nell'ambito di tale ulteriore incarico la geologa ha rilevato che “a seguito dei lavori di sbancamento eseguiti in prossimità dell'agriturismo per il miglioramento della viabilità di collegamento e l'ampliamento del piazzale antistante il casolare, si è creata la necessità di dover smaltire un volume notevole di terreno proveniente dagli scavi, rimanendo nell'ambito dell'area di proprietà. Lo stoccaggio del terreno è stato effettuato direttamente sul terreno naturale, senza realizzare una gradonatura della superficie di appoggio e senza eseguire la necessaria compattazione finalizzata al miglioramento della stabilità, soprattutto in condizioni di saturazione dovuta ad intense precipitazioni meteoriche” ed altresì che “le verifiche di stabilità mettono in evidenza una situazione precaria che tenderebbe a peggiorare, qualora non venisse realizzata una idonea regimazionedelle acque superficiali e profonde”.
Dette ulteriori indicazioni di opere necessarie alla messa in sicurezza del sito non sono volontariamente state seguite dalla committenza, la quale ha proseguito nell'esecuzione di ulteriori lavori senza tenerle in considerazione (cfr. verbale del corpo forestale dello stato del 26/4/2012 che attesta lavori di sistemazione esterna svolti da su diretto incarico di anche successivamente CP_16 Parte_1
al parere del 2009).
pagina 8 di 12 Da tanto deriva che alla geologa non può essere imputata alcuna negligenza.
Quanto alla posizione dell'Ing. risulta che egli abbia svolto esclusivamente l'incarico di Per_2
progettista strutturale della e delle opere di contenimento ad essa strettamente connesse, e di CP_10
direttore dei relativi lavori limitatamente alla parte strutturale.
L'appellante afferma che il piazzale costituito dal rilevato antropico causa della frana è stato completato prima della conclusione dei lavori e figura nei vari elaborati progettuali redatti dai tecnici, che vi hanno anche installato un dispositivo per la pesatura dei mezzi (anche tale circostanza è stata dedotta in citazione).
Il fatto è, e tali sono anche le conclusioni del Professor autore della perizia svolta Persona_3
nell'ambito del processo penale, più volte citata dall'appellante come guida nelle sue deduzioni, che non risulta affatto un intervento dei tecnici nella progettazione o direzione dei lavori per l'esecuzione del piazzale.
Dunque se l'incarico conferito al aveva ad oggetto le strutture della e delle opere di Per_2 CP_10
contenimento ad essa strettamente connesse, non si vede come possa attribuirsi al medesimo un obbligo di intervenire nella progettazione strutturale (pur necessaria, come correttamente affermato dall'appellante) e nella direzione dei lavori del piazzale.
In relazione alla dedotta responsabilità degli architetti AL ed pure gli stessi sono stati CP_2
incaricati nel 2005 della progettazione architettonica della e della direzione dei relativi lavori. CP_10
L'appellante evidenzia che gli architetti hanno tuttavia redatto un nuovo progetto in variante che ha apportato modifiche sostanziali, sia nelle strutture portanti che nell'aspetto architettonico e ha esteso l'intervento su una superficie maggiore, prevedendo che “...sarà ricavato uno spiazzo in piano più piccolo di quello previsto nel progetto approvato e pertanto più adeguato al contesto;
quest'ultimo sarà collegato alla strada, in modo da consentire l'accesso, il parcheggio e la manovra dei mezzi oltre che l'accesso pedonale...”. Nel gennaio 2006 gli architetti hanno presentato una nuova variante al progetto in quanto “...riconsiderando le esigenze della committenza e valutando concretamente le potenzialità produttive della società agricola proprietaria dell'immobile, si è ritenuto di apportare modifiche al progetto approvato. In particolare l'edificio sarà leggermente ridimensionato rispetto a quello previsto nel progetto già approvato, verranno pertanto diminuite le dimensioni dei locali interni e di conseguenza il prospetto sud sarà leggermente più corto...” precisando nella allegata relazione tecnica che “...l'area in piano prospiciente il fabbricato, collegata alla strada, sarà realizzata con pianta più regolare e presenterà uno slargo per il parcheggio e la manovra dei mezzi. Detta area sarà collegata, mediante un percorso pedonale, tracciato lungo le pendici della collina, con il sovrastante casale
Magnolia...”…
pagina 9 di 12 Dalle stesse deduzioni dell'appellante, emerge quindi che le successive varianti hanno riguardato per lo più la struttura del casolare, fino alla variante dell'11/5/2007 la quale ha previsto anche la realizzazione di una nuova strada interna al fondo per consentire un migliore accesso all'edificio (strada innestata sul tracciato di quella già esistente in loco, che tuttavia non giungeva fino al piazzale).
Queste evidenze tuttavia non consentono di ritenere raggiunta la prova che il rilevato antropico e le altre opere di sistemazione esterna (ad eccezione della strada di cui alla variante del 11/5/2007), che hanno inciso nella determinazione dell'evento franoso, siano state eseguite sotto la direzione degli architetti AL ed CP_2
Al contrario, dal verbale corpo forestale dello stato del 26/4/2012 emerge che sull'intero versante collinare sono occorsi - oltre all'attività oggetto di direzione dei lavori da parte degli architetti AL ed - anche lavori di sistemazione esterna svolti da talune imprese su diretto incarico della CP_2
committenza (tra cui incaricata dalla dei lavori di sistemazione del verde CP_16 Parte_1
nell'area della cantina interessata dall'abbancamento dei materiali di risulta), nonché attività di ulteriori committenti (inerenti anche la realizzazione del sovrastante . Parte_3
La negligenza degli architetti nella direzione dei lavori di esecuzione della strada di collegamento
(questa si di certo dagli stessi progettata e diretta) non è ricollegabile con certezza, sotto il profilo causale alla determinazione del fenomeno franoso occorso nel 2010 che risulta piuttosto causalmente riconducibile alla complessiva attività di sistemazione del versante collinare, di realizzazione del rilevato antropico con abbancamenti di materiale e di consolidamento delle scarpate, nonché di sistemazione a verde e di realizzazione del laghetto (del tutto abusivo) attività per lo più realizzata da altre imprese su specifico incarico della committenza.
Infine deve esaminarsi la posizione dell'impresa.
Secondo l'appellante esiste prova documentale dell'intervento dell'Impresa nella esecuzione del piazzale: la fattura prodotta in primo grado sub doc. n13 nella quale l' indica, tra le Parte_2
voci di spesa, anche la “sistemazione del piazzale” ed inoltreo la non ha mai contestato Parte_4
di aver eseguito detti lavori.
Il fatto è che la fattura n. 16 richiama la voce opere di sistemazione del piazzale per € 5.500,00 consistenti in marciapiedi, tubature ecc. e non si fa alcun cenno alla realizzazione di un aggregato antropico.
Del resto, l'impresa ha sempre contestato di essere intervenuta nella realizzazione del piazzale.
Ogni altro argomento assorbito (le richieste istruttorie dedotte dall'appellante non sono in grado di sovvertire le prove già acquisite) si deve concludere rigettando l'appello principale.
pagina 10 di 12 ha proposto appello incidentale lamentando errata compensazione delle spese da parte CP_12
del primo giudice, nonostante il rigetto della domanda che ha provocato la sua chiamata in causa.
Il motivo è fondato.
E' jus receptum che le spese di lite in caso di chiamata di terzo devono “essere poste a carico dell'attore, ove la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” e salvo che l'“iniziativa del chiamante non si rilevi palesemente arbitraria”.
Nella fattispecie, la chiamata in manleva dell'assicurazione è stata necessitata dalla citazione per responsabilità professionale.
La sentenza dovrà quindi essere riformata, sul punto, solo riguardo all'appellante incidentale, essendo la statuizione contro le altre compagnie, coperta da giudicato siccome non impugnata.
Le spese saranno liquidate determinando il valore della causa in relazione alla quota di responsabilità dell'assicurato, come richiesto dalla compagnia, da ritenersi paritaria con gli altri, e quindi il 25%.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da confronti di Parte_1 Controparte_1
NI LI e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, e , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
e sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: rigetta l'appello di e lo condanna al pagamento Parte_1
delle spese del grado , che liquida per ogni parte in euro 18.511,00, oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta nei confronti di la sussistenza dell'obbligo Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto condanna Controparte_9
al pagamento in favore di Parte_1 CP_9
, delle spese di primo grado che liquida in euro 5.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
[...]
.
pagina 11 di 12 Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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