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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1351/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
AR SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4523/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005054359 SPESE GIUSTIZIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022184805 SPESE GIUSTIZIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Ader, accoglimentod ell'appello; Resistente_1, rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4905/2024, depositata il 25-11-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo gravo aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
028 2024 90050543 59, notificata a mezzo pec, in data 26/3/24, relativa a un debito di € 13.659,16, comprensiva di interessi e sanzioni consequenziali, relativa alle cartelle di pagamento: 1)
02820220022184805000, in materia spese giudizio, anno 2014, notificata il 28/10/22, per € 3.961,80; 2)
02820220026476953000, in materia I.R.P.E.F., anno 2017, notificata il 24/10/22, per € 9.643,38; aveva eccepito: a) l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, siccome proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pp.rr, b) l'illegittimità della stessa per difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
c) nel merito l'infondatezza della pretesa, essendo la cartella sub 1) annullata dalla C.G.T. con la sentenza n.178/24 del 10/1/24, depositata il 15/1/24
e quella sub 2) oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) con pagamento della prima rata.
La Corte aveva, quindi, accolto il ricorso, rilevando che -come dedotto dal ricorrente- la cartella sub 1) era stata annullata in sede giurisdizionale e quella sub 2) era stato oggetto di definizione agevolata. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, limitatamente alla cartella di pagamento n.02820220022184805000, evidenziando che detta cartella era stata esclusa dalla rottamazione quater, ai sensi dell'art.1 co.231 L.197/2022. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione aderendo all'impugnazione dell'Ufficio
e chiedendone l'accoglimento; con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la prte appellata Resistente_1 eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e riproponendo le doglianze sub a) e b) del ricorso, non esaminate dalla Corte Provinciale, siccome ritenute assorbite;
infine, aveva chiesto la cessazione della materia del contendere essendo risultato che la cartella oggetto del gravame -relativamente alla quale aveva presentato istanza di rateizzazione- era in stato di sospensione automatica.
Parte appellante aveva depositato memorie e documentazione.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti pubbliche che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame -sicuramente ammissibile- è fondato e deve essere accolto.
E invero non vi è dubbio -alla stregua della documentazione in atti- che la cartella di pagamento n.
n.02820220022184805000, ritualmente notificata, tanto da essere oggetto di impugnazione, era stata esclusa dalla rottamazione perché afferente a ruolo trasmesso successivamente al 30-6-2022.
I motivi di ricorso non esaminata dalla Corte provinciale perché ritenuti assorbiti e riproposti dall'appellato Resistente_1 sono tutti palesemente privi di fondamento.
A) In tema di validità della pec spedita da un indirizzo non inserito nei pubblici registri, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, la notifica a mezzo pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini del-la notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Rv. 664909 – 01); in senso conforme
Sez.VI, 6015/2023 del 28-2-2023, non massimata;
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; Rv. 668249 –
01.
L'art.26 co.2 D.P.R. 602/1973 stabilisce che “… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettroni-ca certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta …”.
Si tratta di una previsione conforme a logica e buon senso. Così come nella spedizione cartacea, non conta l'indirizzo di spedizione ma quello di destina-zione, ben potendosi il destinatario dolersi solo di aver ricevuto l'atto a un indi-rizzo pec diverso da quello comunicato e utilizzato e quindi non idoneo a soddisfare la presunzione di conoscenza.
In ogni caso sarebbe stato onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.
B) La motivazione dell'intimazione impugnata consistente nella richiesta di pagamento delle cartelle analiticamente indicate appare sufficiente e adeguata;
le predette cartelle di pagamento in quanto atti già conosciuti dal contribuente, siccome ritualmente notificate (e impugnate in sede giurisdizionale) non dovevano essere allegate;
l'intimazione di pagamento non conteneva la richiesta di pagamento di interessi ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle cartelle.
C) Il motivo sub 5 delle controdeduzioni è francamente incomprensibile considerato che la cartella di cui al presente giudizio di gravame era evidentemente sospesa perché annullata e oggetto di impugnazione e non sarebbe stato possibile rateizzare un importo -allo stato- non dovuto. D) La sentenza n.4796/2025 depositata il 2-7-2025 della C.G.T. di II grado Campania è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto aveva parzialmente accolto l'appello avverso la cartella di pagamento, confermando la debenza della somma indicata nell'intimazione impugnata.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va confermato limitatamente alla cartella di pagamento oggetto del gravame.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del doppio grado giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
AR SO, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4523/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005054359 SPESE GIUSTIZIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022184805 SPESE GIUSTIZIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Ader, accoglimentod ell'appello; Resistente_1, rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4905/2024, depositata il 25-11-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo gravo aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
028 2024 90050543 59, notificata a mezzo pec, in data 26/3/24, relativa a un debito di € 13.659,16, comprensiva di interessi e sanzioni consequenziali, relativa alle cartelle di pagamento: 1)
02820220022184805000, in materia spese giudizio, anno 2014, notificata il 28/10/22, per € 3.961,80; 2)
02820220026476953000, in materia I.R.P.E.F., anno 2017, notificata il 24/10/22, per € 9.643,38; aveva eccepito: a) l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, siccome proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pp.rr, b) l'illegittimità della stessa per difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
c) nel merito l'infondatezza della pretesa, essendo la cartella sub 1) annullata dalla C.G.T. con la sentenza n.178/24 del 10/1/24, depositata il 15/1/24
e quella sub 2) oggetto di definizione agevolata (rottamazione quater) con pagamento della prima rata.
La Corte aveva, quindi, accolto il ricorso, rilevando che -come dedotto dal ricorrente- la cartella sub 1) era stata annullata in sede giurisdizionale e quella sub 2) era stato oggetto di definizione agevolata. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, limitatamente alla cartella di pagamento n.02820220022184805000, evidenziando che detta cartella era stata esclusa dalla rottamazione quater, ai sensi dell'art.1 co.231 L.197/2022. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione aderendo all'impugnazione dell'Ufficio
e chiedendone l'accoglimento; con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la prte appellata Resistente_1 eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e riproponendo le doglianze sub a) e b) del ricorso, non esaminate dalla Corte Provinciale, siccome ritenute assorbite;
infine, aveva chiesto la cessazione della materia del contendere essendo risultato che la cartella oggetto del gravame -relativamente alla quale aveva presentato istanza di rateizzazione- era in stato di sospensione automatica.
Parte appellante aveva depositato memorie e documentazione.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti pubbliche che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame -sicuramente ammissibile- è fondato e deve essere accolto.
E invero non vi è dubbio -alla stregua della documentazione in atti- che la cartella di pagamento n.
n.02820220022184805000, ritualmente notificata, tanto da essere oggetto di impugnazione, era stata esclusa dalla rottamazione perché afferente a ruolo trasmesso successivamente al 30-6-2022.
I motivi di ricorso non esaminata dalla Corte provinciale perché ritenuti assorbiti e riproposti dall'appellato Resistente_1 sono tutti palesemente privi di fondamento.
A) In tema di validità della pec spedita da un indirizzo non inserito nei pubblici registri, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, la notifica a mezzo pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini del-la notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Rv. 664909 – 01); in senso conforme
Sez.VI, 6015/2023 del 28-2-2023, non massimata;
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; Rv. 668249 –
01.
L'art.26 co.2 D.P.R. 602/1973 stabilisce che “… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettroni-ca certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta …”.
Si tratta di una previsione conforme a logica e buon senso. Così come nella spedizione cartacea, non conta l'indirizzo di spedizione ma quello di destina-zione, ben potendosi il destinatario dolersi solo di aver ricevuto l'atto a un indi-rizzo pec diverso da quello comunicato e utilizzato e quindi non idoneo a soddisfare la presunzione di conoscenza.
In ogni caso sarebbe stato onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.
B) La motivazione dell'intimazione impugnata consistente nella richiesta di pagamento delle cartelle analiticamente indicate appare sufficiente e adeguata;
le predette cartelle di pagamento in quanto atti già conosciuti dal contribuente, siccome ritualmente notificate (e impugnate in sede giurisdizionale) non dovevano essere allegate;
l'intimazione di pagamento non conteneva la richiesta di pagamento di interessi ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle cartelle.
C) Il motivo sub 5 delle controdeduzioni è francamente incomprensibile considerato che la cartella di cui al presente giudizio di gravame era evidentemente sospesa perché annullata e oggetto di impugnazione e non sarebbe stato possibile rateizzare un importo -allo stato- non dovuto. D) La sentenza n.4796/2025 depositata il 2-7-2025 della C.G.T. di II grado Campania è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto aveva parzialmente accolto l'appello avverso la cartella di pagamento, confermando la debenza della somma indicata nell'intimazione impugnata.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va confermato limitatamente alla cartella di pagamento oggetto del gravame.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del doppio grado giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.