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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
LL BE, OR
PENNA RICCARDO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - N. telefonico_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249033686987000 IRAP proposto da
Ricorrente_1 Srl - N. telefonico_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012205735000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012205735000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230022374978000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230023685672000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029687109000 ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029687109000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl impugna l'intimazione di pagamento, nonché il ruolo e le quattro cartelle in esso contenute riferite agli anni 2018, 2019 e 2021 per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari a € 74.428,28.
La parte in ricorso lamenta:
- l'inesistenza e/o invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento e la conseguente nullità dell'atto ivi contenuto, poiché proveniente da pec diversa da quella istituzionale e, comunque poiché contenente un documento con estensione diversa da ".p7m".
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o di qualsiasi altro atto prodromico;
- la decadenza dal potere di riscossione dei tributi;
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato che non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa;
- la nullita delle cartelle per la mancata indicazione del dettagliato conteggio di interessi, sanzioni e aggi;
- l'omessa sottoscrizione del ruolo, dell'indicazione delle modalità di esecutività del ruolo e dell'indicazione della data di consegna (del ruolo).
L'Agenzia delle entrate richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 982/23 che ha ritenuto valida la notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri. L'atto risulta firmato digitalmente nel diverso formato cades. Eventuali vizi di notifica risultano comunque sanati ex art. 156, terzo comma cpc con la proposizione del ricorso. Tutte le cartelle di pagamento, al contrario di quanto asserito, sono state notificate all'indirizzo della contribuente e allega documentazione. Trattandosi di intimazione l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Parimenti risultano infondate tutte le restanti doglianze e insiste per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
- quanto alla notifica proveniente da pec non compresa nei pubblici elenchi deve osservarsi come la Corte di Cassazione, a più riprese, ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente ( tra le altre, ord. n 26682/2024);
- emerge dagli atti come tutte le cartelle siano state correttamente notificate all'indirizzo pec della Società ricorrente;
- trattandosi di intimazione al pagamento la motivazione è da considerarsi completa ed esaustiva con l'indicazione degli estremi degli atti posti a fondamento della pretesa e, comunque, di tutti gli elementi previsti dalla normativa e utili ad esercitare il diritto alla difesa;
- ogni censura formulata avverso il ruolo e le cartelle di pagamento (calcolo interessi, sanzioni ed aggio, sottoscrizione del ruolo, etc.) risulta tardiva posto che dovevano essere, al più, proposte in sede di una tempestiva impugnazione degli atti prodromici all'intimazione.
Per quanto sopra osservato il ricorso merita essere respinto condannando la parte ricorrente al pagamento di € 1.200,00 complessive per spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna alle spese la parte ricorrente che vengono liquidate in euro 1200, 00 complessive.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
LL BE, OR
PENNA RICCARDO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - N. telefonico_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249033686987000 IRAP proposto da
Ricorrente_1 Srl - N. telefonico_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012205735000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230012205735000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230022374978000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230023685672000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029687109000 ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029687109000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl impugna l'intimazione di pagamento, nonché il ruolo e le quattro cartelle in esso contenute riferite agli anni 2018, 2019 e 2021 per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari a € 74.428,28.
La parte in ricorso lamenta:
- l'inesistenza e/o invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento e la conseguente nullità dell'atto ivi contenuto, poiché proveniente da pec diversa da quella istituzionale e, comunque poiché contenente un documento con estensione diversa da ".p7m".
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o di qualsiasi altro atto prodromico;
- la decadenza dal potere di riscossione dei tributi;
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato che non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa;
- la nullita delle cartelle per la mancata indicazione del dettagliato conteggio di interessi, sanzioni e aggi;
- l'omessa sottoscrizione del ruolo, dell'indicazione delle modalità di esecutività del ruolo e dell'indicazione della data di consegna (del ruolo).
L'Agenzia delle entrate richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 982/23 che ha ritenuto valida la notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri. L'atto risulta firmato digitalmente nel diverso formato cades. Eventuali vizi di notifica risultano comunque sanati ex art. 156, terzo comma cpc con la proposizione del ricorso. Tutte le cartelle di pagamento, al contrario di quanto asserito, sono state notificate all'indirizzo della contribuente e allega documentazione. Trattandosi di intimazione l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Parimenti risultano infondate tutte le restanti doglianze e insiste per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
- quanto alla notifica proveniente da pec non compresa nei pubblici elenchi deve osservarsi come la Corte di Cassazione, a più riprese, ha specificato che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente ( tra le altre, ord. n 26682/2024);
- emerge dagli atti come tutte le cartelle siano state correttamente notificate all'indirizzo pec della Società ricorrente;
- trattandosi di intimazione al pagamento la motivazione è da considerarsi completa ed esaustiva con l'indicazione degli estremi degli atti posti a fondamento della pretesa e, comunque, di tutti gli elementi previsti dalla normativa e utili ad esercitare il diritto alla difesa;
- ogni censura formulata avverso il ruolo e le cartelle di pagamento (calcolo interessi, sanzioni ed aggio, sottoscrizione del ruolo, etc.) risulta tardiva posto che dovevano essere, al più, proposte in sede di una tempestiva impugnazione degli atti prodromici all'intimazione.
Per quanto sopra osservato il ricorso merita essere respinto condannando la parte ricorrente al pagamento di € 1.200,00 complessive per spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna alle spese la parte ricorrente che vengono liquidate in euro 1200, 00 complessive.