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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
dott. Alessandra Palattella Consigliere on.
dott. Massimiliano Mazzotta Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 9.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 51243 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024 e vertente tra:
e , Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Russo, per procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via della
Giuliana, 32;
1 e avv. Maria Cristina Fratto, quale curatrice speciale di (nata il Persona_1
15.7.2020) e (nata il [...]), Persona_2
con studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
e e Persona_3 Controparte_1
e
Sindaco p.t. del Comune di Colonna, quale tutore nominato per le minorenni;
e
PMM;
con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma, depositata l'8.7.2024.
Conclusioni: per gli appellanti: “disporre l'adozione mite con mantenimento di un rapporto con i nonni materni con le minori e ”; Persona_1 Persona_2
per la curatrice: “rigettare il ricorso proposto, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata”;
per la Procura Generale: rigetto dell'appello.
2 Premesso che:
il procedimento conclusosi con la sentenza impugnata trae origine da una segnalazione inoltrata al PMM il 4.5.2023 dai Servizi Sociali di Colonna che hanno rappresentato che: essendosi presentata da un Persona_4
disturbo borderline di personalità- in avanzato stato di gravidanza senza mai essersi sottoposta ad alcun controllo ginecologico, avevano effettuato una visita domiciliare ed avevano riscontrato che costei condivideva la propria abitazione, in precarie condizioni igieniche, con il compagno, CP_1
con il padre di quest'ultimo, con la figlia, (nata il [...]),
[...] Per_1
trascurata ed ipostimolata e con un coinquilino;
quest'ultimo aveva dichiarato che e facevano uso di sostanze stupefacenti Persona_3 Controparte_1
anche in presenza della figlia e che erano soliti trascorrere intere nottate fuori casa, lasciando sola;
il 28.4.2023, era nata la secondogenita, positiva alla Per_1
cocaina;
in data 8.5.2023, il PMM ha, quindi, chiesto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono delle minori, con contestuale sospensione della responsabilità genitoriale, nomina di un tutore e di un curatore speciale e collocamento delle bambine in idonea struttura;
con decreto dell'11.5.2023, il Tribunale per i minorenni ha, quindi, disposto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di e non riconosciuta dal padre); ha sospeso Persona_1 Persona_2
la responsabilità genitoriale di e ha Persona_3 Controparte_1
nominato un tutore e un curatore speciale nell'interesse delle minori;
ne ha stabilito il collocamento in casa famiglia, autorizzando incontri protetti con i genitori;
ha disposto, anche tramite i Servizi Sociali, degli accertamenti sulla capacità genitoriale di e Persona_3 Controparte_1
3 dalla relazione trasmessa il 20.9.2023 dalla responsabile della casa famiglia in cui le minori sono state inserite il 6.6.2023, risulta che al momento del suo Per_1
ingresso, era in pessime condizioni di igiene personale, non usava la mutandine ed aveva un “grave ritardo globale”; era diffidente verso gli adulti e non si faceva avvicinare dagli altri bambini;
con il tempo, però, era notevolmente migliorata, aveva imparato a stare con gli altri ed era diventata gioiosa e sorridente;
presentava una sindrome da astinenza Persona_2
prenatale e “lentamente sta raggiungendo le normali tappe di sviluppo motorio”;
all'udienza del 21.9.2023, i genitori delle minori non sono comparsi;
i Servizi hanno riferito che entrambi, dopo essersi recati solo una volta al SERD, si erano resi irreperibili e non avevano mai incontrato le figlie;
il Tribunale ha, quindi, disposto il loro collocamento provvisorio in ambito familiare;
alla successiva udienza del 21.3.2024, costituitisi i nonni materni delle bambine, nella perdurante assenza dei genitori, il curatore speciale ha evidenziato come e non avessero mai manifestato alcun Persona_3 Controparte_1
interesse per le figlie;
unicamente la nonna materna (peraltro afflitta da una grave fragilità psichica) aveva preso contatti con i Servizi Sociali, chiedendo di potersi riavvicinare alle nipoti;
infine, il Tribunale, con la sentenza n. 430/24, ritenuta l'incapacità dei genitori a prendersi cura di e ha dichiarato il loro stato di Per_1 Persona_2
adottabilità, interrompendo ogni contatto con i genitori e con gli altri familiari;
con ricorso depositato in data 16.8.2024, e , nonni Parte_1 Parte_2
materni delle bambine, hanno proposto appello avverso la sentenza, deducendo di non essere mai stati sentiti e valutati dal Tribunale ed hanno chiesto di poter mantenere un rapporto con le nipoti, disponendosi, nei loro confronti, un'adozione mite;
4 in data 29.11.2024, si è costituita la curatrice speciale che ha rilevato come tra nonni e nipoti non esistesse alcuna relazione affettiva significativa meritevole di essere confermata ed ha, quindi, concluso per il rigetto dell'impugnazione;
i genitori delle minori ed il tutore, a quali l'appello è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio;
il Procuratore Generale, in data 16.2.2025, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
in data 7.1.2025 ed il 28.7.2025, sono pervenute le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali;
all'udienza del 9.9.2025, i procuratori delle parti ed il P.G. hanno ribadito le rispettive conclusioni e la Corte ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Motivazione
In via preliminare, osserva la Corte che e Persona_3 Controparte_1
non solo non hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma neppure si sono costituiti nel presente giudizio, introdotto dai nonni materni delle bambine.
E' evidente, pertanto, il loro assoluto disinteresse alle sorti delle figlie e l'avvenuto abbandono morale e materiale delle medesime.
La materia del contendere, quindi, verte unicamente sulla possibilità di ripristinare i contatti tra gli appellanti e e le Parte_1 Parte_2
minori, previa eventuale loro “valutazione psicologica, psichiatrica e sociale”, come richiesta nell'atto d'impugnazione.
5 Al riguardo, in primo luogo, la Corte condivide la valutazione effettuata dal
Tribunale circa la possibilità che il ripristino dei rapporti nonni-nipoti esporrebbe queste ultime al rischio di una ripresa dei contatti anche con la madre, la cui assoluta inadeguatezza (ribadita anche in questa sede) è già stata stabilita dal Tribunale, il cui provvedimento, non impugnato sul punto, deve intendersi passato in giudicato.
A ciò si aggiunga la considerazione che, come risulta inequivocabilmente dalle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali, da un lato, il nonno ha chiaramente manifestato il proprio disinteresse all'esito del presente giudizio, in conseguenza dei comportamenti costantemente disfunzionali della figlia;
dall'altro, la nonna è, invece, ancora fortemente implicata nel rapporto con e, al contempo, inadeguata a mantenere un rapporto con le nipoti Per_3
che sia completamente disancorato da quello con la loro madre.
In particolare, dalla relazione depositata il 7.1.2025, risulta che: quando è nata
, essendo risultata positiva alla cocaina, è stata immediatamente Persona_2
collocata in casa famiglia, senza aver mai conosciuto la nonna materna;
nello stesso giorno, è stata collocata in casa famiglia anche la sorella maggiore, Per_1
che aveva vissuto i primi due anni e mezzo di vita con i genitori, “fortemente ipostimolata, era ancora in fase di lallazione e non aveva appreso correttamente la masticazione di cibi solidi. La casa famiglia riferiva di comportamenti della bambina tendenzialmente significativi di traumi subiti”; , che, fino ad allora, Parte_2
aveva mantenuto il contatto con i Servizi, aveva riferito di aver appreso che era nuovamente incinta;
la donna, che, inoltre, aveva già tentato il Per_3
suicidio nel 2017 e che risulta aver iniziato un percorso psichiatrico presso l'Ospedale “Tor Vergata”, soffre della “distanza, assenza e apparente immobilismo” del coniuge;
costui è stato presente ad un unico colloquio con i
6 Servizi;
gli appellanti, infine, sembravano avere un rapporto conflittuale, in cui le tensioni erano amplificate proprio dalle diverse rispettive valutazioni concernenti i comportamenti disfunzionali della figlia.
Dalla successiva relazione del 28.7.2025 risulta che: il 20.1.2025, era Per_3
stata accompagnata dalla madre presso i Servizi Sociali e, pur risultando “poco lucida ed in stato di astinenza da sostanze stupefacenti”, aveva riferito di essere vittima di violenze da parte del compagno e di essere intenzionata a sporgere denuncia nei suoi confronti;
nella stessa giornata, poi, aveva Per_3
manifestato la propria volontà di tornare dal padre delle sue figlie ed era giunta a minacciare i genitori, che cercavano di trattenerla nella loro abitazione, con un coltello;
a seguito dell'intervento dei Carabinieri sollecitato dagli appellanti, era stata condotta all'ospedale “Tor Vergata”, dal Pt_3
quale, però, era immediatamente scappata;
in seguito, non aveva più avuto contatti con i genitori;
il 26.2.2025 era nata anche lei Persona_5
“positiva ad una considerevole quantità di cocaina nelle urine”; senza essere mai stata affidata ai genitori biologici, dimessa dall'ospedale, la neonata era stata inserita nello stesso nucleo familiare in cui era già stata collocata la sorella
; attualmente tutte e tre le piccole erano in buona salute e anche Persona_2
aveva manifestato progressi significativi;
solo la nonna materna, “in Per_1
alcune occasioni”, si era rivolta ai Servizi per avere informazioni sulle nipoti, continuando anche a manifestare preoccupazione per con la quale Per_3
“cerca continuamente un approccio … al fine di ricucire un rapporto”; il nonno, invece, aveva riferito “di non voler avere più informazioni sullo stato di salute di né sulla sua vita, perché dettosi oramai arreso per la situazione. Lo stesso, Per_3
infine, non ha mai richiesto direttamente notizie sulle nipoti”.
7 I Servizi hanno, quindi, concluso chiarendo che, in considerazione, da un lato, dell'assenza di richieste del nonno, dall'altro, della perdurante intenzione della nonna di riallacciare un rapporto con la figlia, l'eventuale apertura ad incontri nonni-nipoti “potrebbe nuocere alla stabilità delle piccole”, sussistendo altresì il rischio che la nonna possa riferire alla figlia informazioni riservate concernenti le minori.
Emerge, dunque, che il nonno non ha mai dimostrato una reale intenzione di riprendere i rapporti con le nipoti, non avendo mai neppure chiesto loro notizie ai Servizi Sociali;
la nonna, invece, sembra interessata alla frequentazione con le bambine, al fine di utilizzare tale rapporto per riallacciare quello con la figlia, dalla quale non è ancora riuscita a distaccarsi completamente.
Quanto testè esposto, quindi, induce la Corte a ritenere che, superflua ogni ulteriore valutazione psicologica dei nonni appellanti, l'eventuale ripristino di un loro rapporto con le minori non sia confacente all'interesse di queste ultime ed anzi, piuttosto, comporti il rischio che venga loro arrecato un grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico.
In altri termini, un'eventuale interferenza dei nonni e, (verosimilmente) loro tramite, anche della mamma, ragionevolmente finirebbe con il nuocere all'equilibrio che le bambine stanno raggiungendo grazie al loro inserimento presso le rispettive famiglie affidatarie che si stanno amorevolmente prendendo cura di loro.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, non risulta che gli appellanti abbiano avuto un preesistente rapporto affettivo con le nipotine che meriti di essere tutelato.
8 Da un lato, infatti, non ha nemmeno mai conosciuto Persona_2 Pt_1
e , essendo stata sottratta alla madre biologica
[...] Parte_2
immediatamente dopo la nascita;
dall'altro, “non ha mai menzionato né i Per_1
genitori naturali né i nonni materni”.
Né, con riferimento a quest'ultima, vi è alcun altro elemento dal quale poter desumere una positiva e costruttiva presenza dei nonni per il breve periodo durante il quale ha vissuto con i genitori biologici ed, anzi, le condizioni Per_1
estremamente disagiate in cui la bambina è giunta in casa famiglia costituiscono un'ulteriore dimostrazione del fatto che e Parte_1 T_
, lungi dall'essere intervenuti utilmente per proteggerla dalla situazione
[...]
domestica in cui era vissuta, non sono stati in grado di fornirle alcun ausilio e supporto.
Alla stregua di tutti gli elementi esposti, quindi, nella fattispecie deve ritenersi che il danno arrecato alle minori per effetto delle carenze e inadeguatezze genitoriali non ha trovato alcun argine nel comportamento dei nonni e l'eventuale ripresa dei contatti con costoro, lungi dal poter arrecare alcun beneficio alle nipoti, sarebbe, invece, fonte di grave pregiudizio per la loro evoluzione psichica.
Di fronte a tali conseguenze altamente pregiudizievoli per lo sviluppo psico- fisico delle bambine e ritenuta l'inadeguatezza dei nonni e l'assoluta assenza di un preesistente rapporto affettivo meritevole di essere salvaguardato, deve prevalere la necessità di rescindere ogni legame tra le minori e l'intera loro famiglia di origine, ivi compresi i nonni materni, con conseguente rigetto dell'impugnazione proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza di primo grado.
9 La natura della controversia giustifica, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di
[...] Parte_2
Roma dell'8.7.2024 e dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 9.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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