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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13036 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 389/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MO PAGLIARINI nella causa
TRA
(nata a [...] - ME - il 3.1.1986), elettivamente Parte_1 domiciliata in Sant'Agata Militello (ME), C.da Cavarretta 88, presso lo studio dell'avv. Mariella Nocifora Tiranno che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'esito dell'udienza del 16.12.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato dalla sola parte ricorrente) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- sul presupposto di aver maturato un credito per Parte_1
differenze retributive nei confronti della (in relazione ad un Parte_2 rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con detta compagine dal 16.4.2014 al 15.11.2028) e vista la cancellazione dal registro delle imprese della medesima compagine per ordine del Tribunale fallimentare di Roma (cancellazione effettuata il 25.6.2021) - ha convenuto in giudizio , Controparte_1
quale ex amministratore unico della medesima società, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 11.814,88, oltre accessori (somma poi parzialmente ridotta in seconda udienza).
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata ex art. 149 c.p.c. presso la residenza del convenuto), quest'ultimo non si è costituito.
Dopo il deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
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La pretesa creditoria della rivolta verso il convenuto contumace, Parte_1 non è fondata.
LA (compagine ritenuta debitrice di crediti da lavoro e Parte_2 cancellata dal registro delle imprese per ordine del Tribunale fallimentare) il non era infatti né socio né liquidatore, ma solo amministratore CP_1
unico.
Ai sensi dell'art. 2495 c.c., in caso di cancellazione di una società di capitali, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi.
Il convenuto, tuttavia, come detto, non è stato e non era né socio né liquidatore della società cancellata, con la conseguenza che non può rispondere personalmente dei debiti della società di capitali cancellata, pur essendone stato amministratore unico.
Né è stato possibile accogliere la richiesta di parte ricorrente, avanzata in sede di note di trattazione scritta, di “integrazione del contraddittorio” nei confronti del socio unico , poiché, oltre ad essere tardiva, si tratta CP_2
di richiesta che non presuppone un litisconsorzio necessario, avendo invece ad oggetto l'individuazione dell'unico legittimato passivo.
La domanda proposta nei confronti del convenuto va pertanto disattesa.
Vista la contumacia del convenuto, non si ha luogo a provvedere sulle spese legali.
Roma, 17.12.2025.
Il giudice
MO AR
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