TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18091\2025 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Sarnacchiaro Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Convenuto
OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che è docente a tempo indeterminato, che aveva prestato servizio per effetto di contratti a termine nei seguenti periodi relativi agli aa.ss. 2022\2023 dal 19.9.2022 al 30.6.2023 e
2023\2024 dall'8.9.2023 al 30.6.2024, che in tali annualità non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282
d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 – 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio per un valore CP_1 corrispondente a quello perduto e, in subordine, di condannare il convenuto al pagamento dell'importo maturato, oltre CP_1 accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto il convenuto non si è costituito e ne viene dichiarata la CP_1 contumacia.
Vanno preliminarmente affermate la sussistenza dell'interesse ad agire e la competenza per territorio del Tribunale adìto atteso che all' epoca di instaurazione del presente giudizio la ricorrente era in servizio presso Istituto scolastico sito in Roma quale docente di ruolo, come da relativo contratto in atti.
Sul punto deve osservarsi che la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (titolarità di incarico ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema
Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.n.29961\2023).
Nel merito si rileva che l'attribuzione in oggetto è disciplinata dalla l. n.107/2015 che all'art.1 co.121 dispone: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»; viene, inoltre, precisato che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:” 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l'art.4
l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Muovendo dal dato oggettivo del protrarsi della supplenza per un periodo continuativo pari alla durata dell'anno scolastico, ovvero iniziato a decorrere antecedentemente alla scadenza dell'anno solare e terminato al 30 giugno fino al termine delle attività didattiche ovvero al 31 agosto su organico di diritto, deve affermarsi il diritto al riconoscimento della carta docente sussistendo il rilevato nesso tra l'esigenza di formazione del docente e la funzionalità della stessa rispetto al servizio reso.
Alla luce di tali principi va dichiarata, nel caso di specie,
l'equiparazione del ricorrente ai docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della carta docente relativamente gli aa.ss. dedotti, previa disapplicazione dell'art.1 co.121 l.n.107 cit.; nella documentazione in atti (contratti a termine) è, invero, attestato che egli, ha svolto attività di docente su posto organico di fatto negli aa.ss.
2022\2023, 2023\2024. Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico nella misura della somma annua di E.500,00 mediante l'attribuzione della carta elettronica ai sensi dell'art.1 co.121 l.n.107 cit. per i suindicati anni scolastici, per l'importo complessivo pari ad E.1000,00, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2022\2023,
2023\2024 e condanna il convenuto ad assegnare al CP_1 ricorrente la carta elettronica accreditando sulla suddetta carta l'importo nominale di E.1000,00, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 8.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°sez. Lavoro -
Il Giudice unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18091\2025 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Sarnacchiaro Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Convenuto
OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che è docente a tempo indeterminato, che aveva prestato servizio per effetto di contratti a termine nei seguenti periodi relativi agli aa.ss. 2022\2023 dal 19.9.2022 al 30.6.2023 e
2023\2024 dall'8.9.2023 al 30.6.2024, che in tali annualità non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282
d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 – 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio per un valore CP_1 corrispondente a quello perduto e, in subordine, di condannare il convenuto al pagamento dell'importo maturato, oltre CP_1 accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto il convenuto non si è costituito e ne viene dichiarata la CP_1 contumacia.
Vanno preliminarmente affermate la sussistenza dell'interesse ad agire e la competenza per territorio del Tribunale adìto atteso che all' epoca di instaurazione del presente giudizio la ricorrente era in servizio presso Istituto scolastico sito in Roma quale docente di ruolo, come da relativo contratto in atti.
Sul punto deve osservarsi che la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (titolarità di incarico ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema
Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.n.29961\2023).
Nel merito si rileva che l'attribuzione in oggetto è disciplinata dalla l. n.107/2015 che all'art.1 co.121 dispone: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»; viene, inoltre, precisato che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:” 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l'art.4
l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Muovendo dal dato oggettivo del protrarsi della supplenza per un periodo continuativo pari alla durata dell'anno scolastico, ovvero iniziato a decorrere antecedentemente alla scadenza dell'anno solare e terminato al 30 giugno fino al termine delle attività didattiche ovvero al 31 agosto su organico di diritto, deve affermarsi il diritto al riconoscimento della carta docente sussistendo il rilevato nesso tra l'esigenza di formazione del docente e la funzionalità della stessa rispetto al servizio reso.
Alla luce di tali principi va dichiarata, nel caso di specie,
l'equiparazione del ricorrente ai docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della carta docente relativamente gli aa.ss. dedotti, previa disapplicazione dell'art.1 co.121 l.n.107 cit.; nella documentazione in atti (contratti a termine) è, invero, attestato che egli, ha svolto attività di docente su posto organico di fatto negli aa.ss.
2022\2023, 2023\2024. Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico nella misura della somma annua di E.500,00 mediante l'attribuzione della carta elettronica ai sensi dell'art.1 co.121 l.n.107 cit. per i suindicati anni scolastici, per l'importo complessivo pari ad E.1000,00, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2022\2023,
2023\2024 e condanna il convenuto ad assegnare al CP_1 ricorrente la carta elettronica accreditando sulla suddetta carta l'importo nominale di E.1000,00, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate nella somma di E.500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 8.10.2025 Il Giudice