CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39642 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CI EN nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39642 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale EN ND FI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa, limitandosi a richiamare il quadro indiziario che aveva costituito il fondamento per l'emissione del provvedimento di carcerazione, indipendentemente da quanto verificato in sede di cognizione nella pronuncia assolutoria. 3. Il Procuratore Generale, 'con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro 2 ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell'interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all'applicazione della misura cautelare nei confronti del medesimo, vale a dire sui contatti telefonici fra l'istante ed il coindagato TA EN, asseritamente attestanti il rapporto continuativo sussistente tra ND e l'organizzazione criminosa. In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all'emissione della misura, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Va qui ribadito, inoltre, che la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l'eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. 4. Nel caso di specie, il ricorrente ha fondatamente richiamato il provvedimento con cui la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura custodiale. In tale occasione, i supremi giudici avevano riconosciuto come il quadro indiziario a carico 3 del ND fosse "strutturalmente inadeguato" in ordine alla "stabile compenetrazione del ricorrente nelle attività organizzative di narcotraffico". Peraltro, il provvedimento impugnato palesa la sua evidente incongruenza laddove individua, quale comportamento ostativo del richiedente, il contenuto di conversazioni intercettate fra TA EN e NO LE, certamente di per sé non integranti una condotta (ostativa) da parte del richiedente. 5. Va, infine, aggiunto che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che nella specie si verte in una ipotesi di cd. "ingiustizia formale", ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., stante l'intervenuto annullamento del provvedimento custodiale a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. In proposito si deve, pertanto, richiamare il principio posto dalle Sezioni Unite per il quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio ha, nondimeno, chiarito che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura;
sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Anche di tale aspetto, pertanto, si dovrà tenere conto in sede di giudizio di rinvio. 6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consig • re estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39642 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale EN ND FI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa, limitandosi a richiamare il quadro indiziario che aveva costituito il fondamento per l'emissione del provvedimento di carcerazione, indipendentemente da quanto verificato in sede di cognizione nella pronuncia assolutoria. 3. Il Procuratore Generale, 'con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro 2 ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell'interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all'applicazione della misura cautelare nei confronti del medesimo, vale a dire sui contatti telefonici fra l'istante ed il coindagato TA EN, asseritamente attestanti il rapporto continuativo sussistente tra ND e l'organizzazione criminosa. In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all'emissione della misura, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Va qui ribadito, inoltre, che la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all'indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell'istituto, consentendo di negare l'istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell'ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l'eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. 4. Nel caso di specie, il ricorrente ha fondatamente richiamato il provvedimento con cui la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura custodiale. In tale occasione, i supremi giudici avevano riconosciuto come il quadro indiziario a carico 3 del ND fosse "strutturalmente inadeguato" in ordine alla "stabile compenetrazione del ricorrente nelle attività organizzative di narcotraffico". Peraltro, il provvedimento impugnato palesa la sua evidente incongruenza laddove individua, quale comportamento ostativo del richiedente, il contenuto di conversazioni intercettate fra TA EN e NO LE, certamente di per sé non integranti una condotta (ostativa) da parte del richiedente. 5. Va, infine, aggiunto che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che nella specie si verte in una ipotesi di cd. "ingiustizia formale", ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., stante l'intervenuto annullamento del provvedimento custodiale a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. In proposito si deve, pertanto, richiamare il principio posto dalle Sezioni Unite per il quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio ha, nondimeno, chiarito che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura;
sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Anche di tale aspetto, pertanto, si dovrà tenere conto in sede di giudizio di rinvio. 6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consig • re estensore Il Presidente