Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
NN LU CARRA Presidente Adriana PARLATO Giudice AR RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70052 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di IO AG (C.F. IOGTN56H26L112A), nato a [...] il 26/06/1956 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. Paolo Cirasa del Foro di Termini Imerese (C.F.: [...]),
presso lo studio del quale in Termini Imerese nella Via Luigi Sturzo n.
8 è elettivamente domiciliato. Al fine di ricevere le comunicazioni di rito il suddetto procuratore ha indicato il seguente indirizzo PEC
(paolo.cirasa@cert.avvocatitermini.it) ed il seguente numero di fax
(0915610909).
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il giudice relatore AR Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Vincenzo 46/2026 NO e l’avv. Paolo Cirasa per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato in data 25 luglio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. RI AG, dipendente - all’epoca dei fatti - del Comune di Termini Imerese, chiedendone la condanna al pagamento in favore del citato Ente locale della somma di euro 5.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, per avere cagionato un danno all’immagine dell’Ente di appartenenza a seguito delle relative condotte di assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies del D.lgs.
165/2001 accertate con sentenza penale passata in giudicato.
II. L’azione dell’Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione di danno inviata in data 20.06.2019 dal Segretario generale del Comune di Termini Imerese conseguente al procedimento penale instauratosi nei confronti del sig. RI AG imputato di avere falsamente attestato la propria presenza in servizio in data 7 febbraio 2018.
II.a. Il P.M. evidenziava che la contestata condotta illecita del sig. RI si inseriva in un contesto di diffuso assenteismo fraudolento dei dipendenti del Comune di Termini Imerese negli anni 2017-2018 per come emerso nel corso delle indagini penali relative all’operazione di P.G. “Ora legale” dalle quali risultavano numerosi episodi illeciti che avevano come protagonisti il sig. RI e altri suoi colleghi, i quali con disinvoltura, pur figurando presenti in ufficio, si trovavano per motivi personali in luoghi diversi da quelli lavorativi. A tal proposito il P.M.
evidenziava il pactum sceleris tra tali dipendenti comunali, i quali coordinavano la loro azione in modo da fare apparire presente in servizio il collega che ne aveva la necessità personale.
L’Ufficio requirente richiamava, quindi, le diverse decisioni penali scaturite dal procedimento penale instaurato nei confronti del sig. RI AG dopo il suo arresto in flagranza di reato del 07.02.2018 a seguito di servizio di osservazione e pedinamento svolto dalla P.G.
procedente che aveva accertato l’alterazione del sistema di rilevazione della presenza del suddetto dipendente in tale giornata (sent. del Tribunale di Termini Imerese del 10.02.2019, sent. della Corte di Appello di Palermo n. 904 del 16.02.2021 e sent. 14959/2022 della Cassazione di inammissibilità del ricorso con conseguente passaggio in giudicato della sentenza penale di secondo grado che ha condannato il sig. RI AG per il reato di cui all’art. 55-quinquies, co. 1 del D.lgs.
165/2001 alla pena della reclusione di 1 anno e alla multa di euro 300,00).
Il P.M. evidenziava che il richiamato fatto-reato aveva avuto ampia divulgazione nei mass media nazionali e locali, con vastissima eco rispetto alla quale erano richiamati e allegati diversi articoli di stampa e notizie agevolmente reperibili sul web, ritualmente acquisiti.
Secondo la Procura regionale le vicende penali avevano accertato in modo definitivo che il sig. RI aveva dolosamente posto in essere delitti contro la Pubblica Amministrazione con una condotta antigiuridica di vasta portata e disvalore ai fini della configurazione della sua responsabilità amministrativa nella causazione del danno all’immagine del Comune di appartenenza.
A tal proposito il P.M. rilevava che ciascun dipendente pubblico ha in dotazione una tessera magnetica unica e non riproducibile, dotata di un codice univoco abbinato alla sua matricola per cui l’impiegato comunale per registrare il dato al sistema, attestando la propria presenza giornaliera, deve avvicinare al terminale il proprio badge così da consentire la rilevazione della timbratura di ingresso o di uscita. Se lo stesso ha necessità di allontanarsi dal luogo di lavoro per motivi di servizio o personali, deve selezionare sul terminale la motivazione dell’assenza, alla quale attribuirà un codice univoco. Si aggiungeva che il motivo di assenza può incidere sull’orario lavorativo in quanto un’assenza per motivi di servizio non comporta alcuna esigenza di recupero mentre l’assenza determinata da permesso breve o dalla pausa ristoro comporta, invece, la necessità di recuperare il relativo tempo di assenza lavorativa.
Per la Procura regionale nel caso di specie il sig. RI, dipendente infedele, con il suo comportamento delittuoso aveva causato una lesione all’immagine del Comune di Termini Imerese facendo venire meno la fiducia nel corretto funzionamento dei servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione. A tal proposito era richiamato il comma 2 dell’art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001 che obbligava il dipendente pubblico resosi autore di assenteismo fraudolento a risarcire il danno all’immagine dell’Ente di appartenenza.
Secondo la Procura regionale due erano le condizioni per l’esercizio dell’azione erariale per tale danno all’immagine ai sensi dell’art. 1, co.
sexies della L. 20/1994: 1) che si tratti di un reato contro la P.A. in senso ampio con caratteristiche di offensività e a danno dell ’apparato pubblico; 2) che tale reato sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato.
Riguardo alla quantificazione di tale danno all ’immagine erano richiamati gli indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza contabile (criteri oggettivo, soggettivo e sociale). Nel caso di specie riguardo al criterio oggettivo veniva evidenziata la riprovevolezza del fatto addebitato derivante sia dalla natura e dalla gravità del reato commesso che dalle modalità con le quali era stato realizzato anche in ragione della diffusa illegalità presente nell ’Ente locale mentre riguardo al criterio soggettivo era evidenziato che il modus operandi del sig. RI e la disinvoltura con cui aveva strumentalizzato le funzioni conferitegli in violazione di norme di legge e di regolamenti costituivano la negazione del ruolo rivestito comportando la diffusione di un modello di cura di interessi pubblici in totale collisione con i valori fondamentali che ispirano il nostro ordinamento giuridico.
Infine, con riguardo al criterio sociale era evidenziata l’ampia diffusione mediatica della condotta illecita, con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto (l ’immagine e il prestigio della P.A.).
Infine, in materia di quantificazione del danno all ’immagine era richiamato il criterio del c.d. duplum di cui al comma 1-sexies dell’art. 1 della L. n. 20/1994 introdotto, dall’art. 1, co. 62, della L. 190/2012 applicabile nel caso di specie, evidenziando che si trattava di presunzione iuris tantum per cui si poteva prescindere da tale criterio orientativo sia in aumento sia in diminuzione.
Il P.M. sulla base dei richiamati indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno all ’immagine e in un’ottica di favor, stimava equo quantificare il danno all’immagine cagionato dal sig. RI AG in euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
II.b. Con invito a dedurre del 29 maggio 2025, notificato in data 4 giugno 2025, il sig. RI AG era invitato a presentare memorie e ad avvalersi della facoltà difensive preprocessuali.
L’invitato depositava nomina di difensore ed elezione di domicilio ma non si avvaleva delle facoltà difensive preprocessuali.
Il P.M. alla luce della mancata contestazione dei rilievi disponeva la citazione in giudizio del sig. RI AG per vederlo condannare al risarcimento del danno all’immagine di euro 5.000,00 in pregiudizio del Comune di Termini Imerese.
III. Con decreto del 28 luglio 2025 la Presidente della Sezione fissava l’udienza di discussione per il 28 gennaio 2026, assegnando termine fino all’8 gennaio 2026 per la costituzione tempestiva del convenuto e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
IV. In data 8 gennaio 2026 il convenuto si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’avv. Paolo Cirasa.
IV.a. In via preliminare di merito la difesa del convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione erariale per il decorso del termine quinquennale dalla data del fatto dannoso ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.
n. 20/1994 come anche ribadito dall’art. 66 del c.g.c. stante l’inapplicabilità al caso di specie della sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009. A tal proposito era richiamata giurisprudenza contabile d’appello secondo cui la figura del danno all’immagine da assenteismo fraudolento era speciale e derogatoria rispetto a quella generale di repressione del danno all’immagine arrecato dai pubblici dipendenti, per cui ne conseguiva che non sono necessari i requisiti costitutivi di quest’ultima, come l’irrevocabilità della sentenza di condanna penale, per l’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del procuratore contabile.
La difesa del convenuto evidenziava che il danno all’immagine di cui al comma 2 dell’art. 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001, come altre fattispecie tipizzate di danno all’immagine, presenta una disciplina parzialmente autonoma e derogatoria non legata ad alcuna condizione di procedibilità (né la sentenza penale irrevocabile di condanna né la commissione di un reato, sia esso “proprio” o “comune”) rispetto al paradigma generale di danno all’immagine previsto dal lodo AR e dalla normativa sopravvenuta.
Secondo la difesa del convenuto queste discipline speciali e tipizzate di danno all’immagine, introdotte dal legislatore nella propria discrezionalità in ambiti ritenuti particolarmente “sensibili”, hanno un senso nella misura in cui, stante il rapporto di genus ad speciem, si riferiscano a fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quella di carattere generale evidenziando che il rapporto di specialità risolve il concorso apparente di norme in favore della sola disposizione speciale, precludendo l’applicabilità, per i profili disciplinati in via speciale, di quella di carattere generale.
Nel caso di specie la difesa del convenuto evidenziava che i fatti generatori di danno si sarebbero verificati in data 07/02/2018 e il relativo procedimento disciplinare era stato avviato in data 09/02/2018 con la contestazione degli addebiti, per cui si eccepiva la prescrizione di ogni azione risarcitoria esperibile nei confronti del sig.
RI AG per decorso del termine quinquennale, essendo stato l’invito a dedurre notificato in data 4 giugno 2025, quando ormai il termine di prescrizione era già spirato e, pertanto, non poteva verificarsi alcun effetto interruttivo e/o sospensivo.
IV.b. Nel merito era dedotta l’infondatezza della pretesa risarcitoria e la carenza di prova del danno all’immagine evidenziando che, sebbene l’atto di citazione facesse riferimento ad una pluralità di casi di assenteismo, le sentenze penali per cui è causa si riferiscono ad un unico episodio avvenuto in data 07/02/2018 in quanto l’iniziale condanna penale in primo grado per tre episodi di assenteismo era stata annullata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n.
904/2021, rideterminando la pena inflitta e circoscrivendo i fatti al solo episodio del 07/02/2018 per cui, siccome i fatti si concretizzano in un solo episodio di assenteismo, non poteva parlarsi di “disinvoltura” del sig. RI nella violazione delle norme.
Era evidenziato che, in relazione alle violazioni oggetto del presente procedimento, il sig. RI aveva subìto il licenziamento disciplinare senza preavviso in data 07/03/2018, che era stato annullato con ordinanza del 23.01.2019 del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato e il pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate fino all’effettiva riammissione in servizio.
Secondo la difesa del convenuto anche questo accadimento aveva avuto una rilevante eco mediatica, andando parzialmente a compensare l’ingiustizia di un “processo mediatico” svoltosi quando ancora i fatti erano da accertare. La pretesa avanzata, pertanto, oltre ad essere sfornita di prova era anche infondata nel merito, poiché il danno all’immagine non poteva ritenersi sussistente.
In via subordinata, riguardo alla quantificazione del danno all’immagine era invocato il criterio del duplum di cui comma 1-sexies dell’art. 1 della L. n. 20/1994 rispetto alla retribuzione ingiustamente corrisposta al sig. RI per la prestazione lavorativa non resa come da certificazione in atti prot. n. 1731 del 05/04/2018 del Comune di Termini Imerese. A tal proposito era evidenziato che tale certificazione non teneva conto del fatto che l’assenza dal servizio era legata all’arresto del dipendente (pertanto l’assenza ingiustificata ammonterebbe a pochi minuti e non a ore) e che la debenza delle somme da parte del Comune è stata poi affermata dal Tribunale di Termini Imerese con la suddetta ordinanza, per cui essa può comunque costituire un valido parametro di riferimento per la quantificazione a norma dell’art. 1, co. 1 sexies, della legge n. 20/1994.
IV.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- in via principale, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta poiché ogni pretesa risarcitoria è prescritta;
- in subordine, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta poiché la pretesa è infondata nel merito e sfornita di prova;
- in linea ulteriormente subordinata, determinare l’importo del risarcimento dovuto a norma dell’art. 1, co. 1-sexies, della L. n. 20/1994 nella misura del doppio della retribuzione illegittimamente percepita dal dipendente in data 07/02/2018.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
V. All’udienza del 28 gennaio 2026 il P.M. insisteva nella condanna richiamando giurisprudenza contabile della locale sezione di appello che, a seguito della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, aveva ritenuto che anche il danno all’immagine per assenteismo richiedesse un giudicato penale di condanna mentre il procuratore del convenuto insisteva nell’eccezione di prescrizione e negli altri argomenti difensivi in memoria.
La causa, quindi, veniva posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto un’ipotesi di danno all’immagine della P.A derivante dalla condotta di assenteismo fraudolento posta in essere dal convenuto nella qualità, all’epoca dei fatti, di dipendente del Comune di Termini Imerese in servizio quale custode presso la locale biblioteca comunale, attuata in data 7 febbraio 2018 e accertata con sentenza penale di condanna passata in giudicato dopo che lo stesso per tale fatto era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri e oggetto di giudizio penale direttissimo ex art. 558 c.p.p.
2. Al riguardo, ai fini dell’inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa, appare necessario ricostruire l’evoluzione della relativa disciplina.
2.1. La L. 4 marzo 2009 n. 15, c.d. “Legge Brunetta”, contenente la delega legislativa per ottimizzare la produttività del lavoro nonché l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nel comma 1 dell’articolo 7 ha previsto che “L’esercizio della delega […] è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo” (enfasi aggiunta).
Nel successivo comma 2, lettera e) dello stesso articolo la detta legge ha stabilito il criterio direttivo che, nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, si dovesse “prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione dei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all’immagine subito dall’amministrazione”.
Con tale disposizione il legislatore per la prima volta ha positivizzato con riferimento a condotte specifiche il danno all’immagine della P.A.
già elaborato in via pretoria dalla precedente giurisprudenza contabile.
Il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della predetta delega, è intervenuto sul D.lgs. 165/2001 inserendo, fra l’altro, l’art. 55-quater, riguardante il licenziamento disciplinare del pubblico dipendente per falsa attestazione della presenza in sevizio, e l’art. 55-quinquies, riguardante le conseguenze penali ed erariali delle relative false attestazioni o certificazioni prevedendo, in base a quanto stabilito dal primo comma del detto articolo, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400,00 a 1.600,00 euro e, in base a quanto stabilito dal secondo comma, che “il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subìti dall’amministrazione”.
Tale fattispecie di danno erariale è stata interpretata dalla pressoché costante giurisprudenza contabile d’appello (cfr., C. conti, ex multis: I Sez. App., nn. 476/2015 e 825/2014; II Sez. App., n. 662/2017; III Sez.
App., nn. 542 e 536 del 2016; Sez. App. Reg. siciliana, nn. 177/2018 e 85/2016) come una fattispecie speciale di danno all’immagine la cui perseguibilità non era subordinata al previo giudicato penale di condanna previsto dalla disciplina organica del danno all’immagine relativo alle fattispecie criminose dei delitti contro la P.A., introdotta dall’art. 17, co. 30-ter., D.l. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. lodo AR).
Tale orientamento ha valorizzato la circostanza che il danno all’immagine per falsa attestazione o certificazione della presenza in servizio, entrato in vigore dopo il lodo AR, recava una disciplina speciale che derogava alla disciplina generale di quest’ultimo in base al noto brocardo lex posterior specialis derogat legi priori generali.
Inoltre, la stessa formulazione dell’art. 55-quinquies, co. 2, D.lgs.
165/2001, laddove prevede “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni”, deponeva per un danno all’immagine speciale svincolato dal previo giudicato penale.
2.2. In seguito, il D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, entrato in vigore a decorrere dal 13 luglio 2016, emanato in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha inserito nel contesto dell’art. 55-quater D.lgs.
165/2001 il comma 3-quater relativo al danno all’immagine derivante dalla condotta di “falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”.
Tale nuova disciplina, in un’ottica di accelerazione procedimentale, ha fissato termini per la segnalazione del danno erariale decorrenti dall’avvio del procedimento disciplinare (primo periodo), per la notificazione dell’invito a dedurre (secondo periodo) e per l’emissione dell’atto di citazione (terzo periodo) ed, inoltre, ha introdotto una presunzione sulla misura minima del danno all’immagine pari a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia (quarto periodo).
In base a queste nuove disposizioni il danno all’immagine per falsa attestazione della presenza in servizio aveva una disciplina generale nel richiamato art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001 e, nei casi di condotta accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione, una disciplina particolare nell’art. 55quater, co. 3-quater del D.lgs. 165/2001.
I fatti di cui è causa avente ad oggetto una condotta di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza di reato a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri attraverso strumenti di videosorveglianza e di registrazione degli accessi, dove era collocata l’apparecchiatura di rilevazione elettronica delle presenze, e servizi di osservazione e pedinamento rientrano nella richiamata disciplina dell’art. 55-quater, co. 3-quater, D.lgs. 165/2001 nel testo appena richiamato e vigente all’epoca dei fatti.
2.3. Successivamente l’art. 16, co. 1, lettera a, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (entrato in vigore a decorrere dal 22 giugno 2017),
ha modificato il comma 2 dell’articolo 55-quinquies D.lgs. 165/2001 nei termini che seguono: “Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater (enfasi aggiunta)”, in tal modo uniformando le fattispecie di danno all’immagine considerate dai due articoli, attraverso un rinvio generalizzato alla detta disciplina acceleratoria introdotta con il D.lgs. n. 116/2016.
2.4. In tale contesto, è intervenuta la sentenza n. 61 del 2020 della Corte costituzionale che, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata con ord. n. 76/2018 dalla C. conti, Sez. giur.
Umbria, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n.
165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 116 del 2016”.
La sentenza della Consulta ha ampliato lo scrutinio oltre la disposizione normativa oggetto di specifico incidente di costituzionalità sulla presunzione della misura minima del danno all’immagine (4° periodo), estendendolo anche al 2° e al 3° periodo in quanto contenenti elementi costitutivi di una nuova ed unitaria fattispecie di danno all’immagine viziata da eccesso di delega in assenza di una previsione specifica da parte del legislatore delegante.
A valle di tale pronuncia di incostituzionalità in materia di danno all’immagine per assenteismo fraudolento permangono in vigore solo le disposizioni del primo periodo del comma 3-quater dell’articolo 55quater D.lgs. 165/2001, il quale prevede che “la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare”
e quelle del richiamato art. 55-quinquies, co. 2, nel testo novellato dal predetto D.lgs. 75/2017 che rinvia all’art. 55-quater (“nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater”).
2.5. Il suddetto quadro normativo in materia di assenteismo fraudolento, risultante all’esito della sentenza della Consulta n.
61/2020, ha sviluppato nell’immediato della suddetta pronuncia di incostituzionalità due diverse possibili interpretazioni sulle condizioni di ammissibilità dell’azione di responsabilità per il danno all’immagine.
Un primo orientamento ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità di buona parte del comma 3-quater dell’art. 55-quater D.lgs. 165/2001 comporterebbe che la disciplina dell’ancora vigente art. 55-quinquies, co. 2, D.lgs. 165/2001 vada ricondotta nell’alveo della disciplina generale sul danno all’immagine a cui si applica la pregiudiziale penale (cfr. Sez. d’App. Reg. siciliana, sent. n. 42/2020),
che è la tesi prospettata dalla Procura regionale nell’udienza di discussione.
Un secondo orientamento maggioritario ha ritenuto, invece, che la disciplina dell’art. 55-quinquies, per come interpretata dalla prevalente giurisprudenza contabile prima delle novelle normative del biennio 2016-2017, presenti marcati tratti di specialità ed autonomia rispetto alle condizioni di procedibilità previste dalla disciplina generale sul danno all’immagine per cui non si applicherebbe alcuna pregiudiziale penale (cfr. C. conti, ex multis: II App., nn. 140, 146 e 208 del 2020; Sez.
giur. Toscana, n. 267/2020; Sez. giur. Calabria, n. 265/2020; Sez. giur.
FVG, n. 148 e 162 del 2020; Sez. giur. Reg. siciliana, nn. 812, 819 e 826 del 2020, nn. 15 e 38 del 2021, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n.
210/2020, Sez. giur. Sardegna, n. 8/2021, Sez. giur. Piemonte, n.
8/2021).
Bisogna aggiungere che questa diversità di orientamenti nella giurisprudenza contabile d’appello è stata successivamente superata in quanto, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile delle altre sezioni centrali di appello successiva alla suddetta pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. C. conti, ex multis: Sez. III App., n. 127/2024;
Sez. II App., n. 398/2021 e n. 229/2023; Sez. I App., nn. 345/2021 e 536/2022) c’è stato un revirement della Sezione siciliana di appello che, in riferimento alla disciplina di cui all’art. 55-quinquies, co. 2 del D.lgs.
165/2001 ha affermato che “Tale disposizione, non legata ad alcuna condizione di procedibilità (né la sentenza penale irrevocabile di condanna, né la commissione di un reato, sia esso “proprio” o
“comune”), è stata pacificamente ritenuta come connotata da assoluta specialità … rispetto al paradigma generale di danno all’immagine previsto dal lodo AR e dalla normativa sopravvenuta” (C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 101/A/2024, in senso conforme sent. n. 107/A/2024). Tale consolidato orientamento è stato sempre seguito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur.
Reg. Siciliana, ex multis: nn. 139, 195, 207, 284 del 2021; n. 397/2025).
Il Collegio, dando seguito a tale costante giurisprudenza, ritiene che la pronuncia di illegittimità costituzionale della sent. 61/2020 non abbia ricondotto la disposizione dell’art. 55-quinquies, co. 2, nel testo vigente ratione temporis, alla disciplina ordinaria del danno da lesione all’immagine della P.A., per cui l’azione per danno all’immagine derivante da assenteismo fraudolento è proponibile anche in assenza della previa condanna penale.
3. Ciò posto, in via preliminare di merito va esaminata la tempestiva eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1, co. 2 della L. 20/1994 sollevata dalla difesa del convenuto secondo cui in considerazione della specialità della disciplina del danno all’immagine della P.A. per assenteismo fraudolento che non richiede per la proponibilità della relativa azione giuscontabile il previo giudicato penale come affermato dalla richiamata giurisprudenza contabile, non è possibile applicare a questo giudizio l’art. 17, co. 30-ter D.l. n. 78/2009, conv. dalla L.
102/2009, il quale prevede espressamente che ai fini dell’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da parte delle Procure della Corte dei conti “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale” in applicazione del principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Secondo la difesa del convenuto, non venendo in rilievo nel caso di specie tale sospensione del decorso del termine prescrizionale visto che l’esercizio dell’azione per il danno all’immagine della P.A. per assenteismo fraudolento da parte del P.M. contabile non richiede che su tali condotte illecite si sia formato un giudicato penale ed essendo l’Amministrazione danneggiata venuta a conoscenza di tale fatti illeciti nell’immediatezza della loro commissione (7 febbraio 2018), la prescrizione quinquennale era maturata al momento del 4 giugno 2025 quando il sig. RI ha ricevuto la notifica dell’invito a dedurre con contestuale costituzione in mora.
L’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla difesa del convenuto è fondata e va accolta.
In materia prescrizione erariale viene in rilievo la specifica disciplina di cui all’art. 1 co. 2 della L. 20/1994 la quale, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 1, lett. a), n.
6) della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (entrata in vigore il 22.01.2026 e applicabile ai giudizi pendenti per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 6 della stessa legge), prevede che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
Nel caso di specie, il momento della verificazione del danno all’immagine azionato coincide con quello della commissione da parte del sig. RI della condotta illecita dell’allontanamento per motivi personali dal luogo di lavoro nella mattinata del 7 febbraio 2018 senza permesso e senza l’inserimento di alcuna causale giustificativa nel sistema di rilevazione delle presenze cui è seguito poco dopo il suo arresto in flagranza di reato da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese. Tale condotta illecita ha avuto una immediata eco mediatica nei giornali dell’8 e del 9 febbraio 2018 (cfr. doc. 4) e 5)
dell’atto di citazione). Il Comune di Termini Imerese quale Amministrazione danneggiata ha scoperto tale condotta illecita il giorno successivo alla sua commissione (8 febbraio 2018) avendola appresa da notizie di stampa come riportato nella contestazione di addebiti disciplinari (cfr. doc. 5 della memoria di costituzione, pag. 3)
e poi dalla notifica del 9 febbraio 2018 da parte dei Carabinieri delegati dal Tribunale di Termini Imerese del verbale di udienza del 08.02.2018 per la convalida dell’arresto e per il giudizio direttissimo del sig. RI
AG.
Ne consegue che nel caso di specie il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale è da individuare nell’8 febbraio 2018 quando il Comune di Termini Imerese ha scoperto la condotta illecita del suo dipendente odierno convenuto per cui, non venendo in rilievo la sospensione del decorso di tale termine prescrizione prevista dall’art. 17, co. 30-ter, terzo periodo del D.l. n. 78/2009 conv. dalla L.
102/2009 sulla base della ricostruzione riportata nel punto 2.5. sulla specialità della disciplina del danno all’immagine da assenteismo fraudolento e non essendo stato allegato e provato alcun atto tempestivo di interruzione di tale prescrizione, al momento della notifica dell’invito a dedurre con costituzione in mora del 4 giugno 2025, il danno erariale oggetto di causa era già prescritto.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della tempestiva eccezione del convenuto, va dichiarata la prescrizione del diritto del Comune di Termini Imerese al risarcimento del danno erariale azionato in citazione dalla Procura regionale.
4. Con riferimento alle spese di lite, il Collegio, pur definendo il giudizio in base ad una questione preliminare di merito, ritiene di non disporre la compensazione, la cui possibilità è pur contemplata nel comma 3 dell’art. 31 c.g.c., ma in considerazione della manifesta sussistenza della prescrizione ritiene di riconoscere al convenuto vittorioso ponendole a carico del Comune di Termini Imerese il rimborso delle spese legali liquidate come da dispositivo tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4 DM 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022, sulla base dei parametri minimi considerata la complessità della causa e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nell’odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:
- dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato in citazione;
- liquida le spese di lite in favore del convenuto e a carico del Comune di Termini Imerese nell’importo complessivo di euro 839,50 comprensivo di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, da distrarre in favore del difensore del convenuto dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Giudice estensore La Presidente AR Rappa NN LU RR F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
16 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)