Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07370/2025REG.PROV.COLL.
N. 05741/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 51/A;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I-bis,-OMISSIS-/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’odierno appellante ha impugnato il d.m. n. 142 del 20 aprile 2020 con il quale è stato indetto il concorso per 87 posti nella qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui ha previsto, per la partecipazione, un limite di età non superiore a 35 anni, che questi aveva già superato.
2. Con decreto presidenziale 5 giugno 2020, n. 4167, confermato dall’ordinanza collegiale 3 luglio 2020, n. 4615, il ricorrente è stato ammesso con riserva a partecipare al concorso.
3. Con decreto del Ministero dell’interno n. 55 del 12 aprile 2021 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso, nella quale l’appellante era collocato alla posizione n. 85; nonostante questo egli non risultava tra gli 87 vincitori in quanto sopravanzato da 17 candidati beneficiari della riserva di posti.
4. Con un primo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la graduatoria e, con un secondo atto, la stessa graduatoria come rettificata.
5. Con sentenza-OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo superfluo un eventuale rinvio alla Corte di giustizia in quanto il ricorrente era stato comunque superato dai candidati che hanno beneficiato della riserva di posti, circostanza che aveva reso irrilevante la problematica dell’età massima richiesta per partecipare al concorso.
6. L’interessato ha proposto appello contro la decisione deducendo: « Illegittimità, erroneità, illogicità ed ambiguità della sentenza. Contrarietà alla Direttiva 2000/78/CE del limite dei trentacinque anni per l’accesso al ruolo dei vicedirettori tecnici, in assenza di valide ragioni giustificatrici della deroga ».
7. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell’interno, resistendo al gravame.
8. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con l’appello viene sostanzialmente contestato il limite di 35 anni di età per il concorso da vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Il gravame è infondato.
11. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai consolidato l’orientamento, che il collegio condivide e ribadisce, secondo cui il limite di età per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa eurounitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n. 114, e precedenti ivi richiamati).
In particolare, il limite di età è giustificato dalle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai vigili del fuoco nell’ambito delle attività di soccorso e di salvataggio, spesso in condizione di pericolo, e di prevenzione e vigilanza antiincendio, le quali richiedono capacità di forza e resistenza fisiche e psichiche particolarmente accentuate, che è ragionevole presumere siano maggiormente presenti in giovane età.
Proprio per queste ragioni, anche la Corte di Lussemburgo ha ritenuto non discriminatorio il limite di età fissato in 30 anni per l’assunzione dei vigili del fuoco tedeschi, alla luce della finalità legittima perseguita (ovvero la maggiore efficienza del servizio), della correlazione del requisito dell’età con le caratteristiche della prestazione lavorativa e la proporzionalità del limite, non eccedente rispetto allo scopo (Corte giust., 12 gennaio 2010, C-229/08, Wolf , le cui argomentazioni sono state di recente riprese da Corte giust., 17 novembre 2022, C-304/21, VT ).
12. Tali conclusioni si attagliano al caso di specie sebbene, come puntualizzato dall’appellante, i posti messi a concorso siano per la qualifica di vicedirettore tecnico: vero è che i funzionari del ruolo dei direttivi svolgono funzioni tecniche e direttive, tuttavia essi partecipano anche alle attività di soccorso tecnico urgente e questo è sufficiente a ritenere ragionevole che si pretenda possiedano quei requisiti di efficienza fisica che solitamente sono più presenti in giovane età.
13. Sotto altro profilo, vi è da considerare che, come correttamente rilevato dal T.a.r., la questione del limite di età per la partecipazione al concorso nel caso di specie risulta irrilevante, dato che l’appellante, anche se venisse confermata la sua ammissione, comunque non sarebbe in posizione utile per l’assunzione, essendo stato sopravanzato da altri candidati beneficiari della riserva di posti.
A tal proposito, occorre ricordare che « per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “defensor legitimitatis”, un astratto interesse dell’ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto » (Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2025, n. 1442).
14. Tali considerazioni rendono dunque a maggior ragione superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiesto dall’appellante.
15. In conclusione, il gravame è meritevole di rigetto.
16. L’assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei controinteressati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.