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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RO Difensore_3, Relatore ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 963/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Firenze
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 261/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 22/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120189006029211000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412006001855057 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070000743982 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 04120189006029211000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
OS (di seguito anche più brevemente AD) in data 19/06/2018, unitamente alle due cartelle di pagamento presupposte e prodromiche nn. 04120060018550570000 e 04120070000743982000.
Con il ricorso, si deduceva che l'intimazione di pagamento era illegittima formulando le seguenti censure: la mancata instaurazione del contraddittorio;
la mancata valida notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata allegazione all'intimazione impugnata delle sottese cartelle di pagamento;
la maturata prescrizione sia quinquennale sia decennale del credito vantato da AD, nonché, in subordine, delle sanzioni e degli interessi;
l'impossibilità di verifica della conformità dei ruoli ai dettami di legge;
l'omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi di mora e dei tassi applicati.
Nell'atto di costituzione in giudizio del 5/12/2018, AD resisteva al ricorso, controdeducendo: a) l'idoneità motivazionale dell'intimazione impugnata;
b) la provata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
c) la tardività dell'impugnazione illo tempore delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
d) l'insussistenza della prescrizione dei crediti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, in cui disconosceva la conformità delle fotocopie depositate dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con gli artt. 214 e 215
c.p.c., e rimarcava l'inesistenza giuridica delle notifiche delle due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per i motivi già espressi nel ricorso introduttivo supportati da ulteriori argomentazioni, e cioè: a) il disconoscimento di tutta la documentazione fornita da AD, non legittima in quanto rappresentata da mere fotocopie prive di qualsiasi efficacia probatoria;
b) l'inesistenza e/o nullità radicale delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e prodromiche all'intimazione; c) l'assoluta inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle opposte in quanto, dagli atti versati da controparte, compariva la dicitura “
Società_1 s.p.a.”, agenzia privata di recapito che non garantisce la conformità della notifica alle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.; d) la prescrizione di tutte le somme richieste, lo spirare di tutti i termini prescrizionali, nonché l'inesistenza assoluta delle asserite notifiche di atti interruttivi;
e) la mancata allegazione della valida prova della notifica delle cartelle prodromiche.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 261/1/2019 depositata il 22/03/2019, accoglieva il ricorso sulla base dell'unico motivo tra quelli elencati, inerente alla mancata prova delle regolari notifiche delle cartelle da parte dell'Agente della riscossione, stante l'utilizzo di una agenzia privata di recapito (modalità che non sarebbe contemplata dall'ordinamento, nella specie, il corriere Società_1 S.P.A.), con conseguente inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle predette.
Avverso la decisione della CTP di Firenze l'Agenzia delle Entrate OS proponeva appello, evidenziando l'erroneità della decisione.
Resisteva il sig. Ricorrente_1, riproponendo i numerosi motivi già evidenziati nel ricorso introduttivo e assorbiti dalla sentenza di prime cure.
La CTR della Toscana, con sentenza n. 884/3/2022 del 12/07/2022, rigettava l'appello di AD e confermava la sentenza di primo grado sulla base dell'unica considerazione che, relativamente alle due cartelle di pagamento presupposte, la raccomandata informativa fosse stata recapitata a mezzo di servizio postale privato (Società_1) e la norma applicabile ratione temporis non consentiva l'utilizzo di corrieri postali privati, in luogo del servizio postale universale (rappresentato da Società_3). Contro tale ultima sentenza AD ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale si evidenziava l'illegittimità della decisione poiché il Giudice di seconde cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999, sempre e solo in relazione all'utilizzo da parte di AD di un servizio di poste private. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5175 pubblicata il 27/02/2025, ha ritenuto fondato il gravame proposto dall'Agente della riscossione, così statuendo: “la Corte ritiene che il motivo, oltre che ammissibile, sia anche fondato;
va rilevato che è pacifico in atti che la società Società_1 s.p.a. non abbia agito nel caso che ci occupa come autonomo operatore di poste private, bensì come subfornitore del gestore del servizio postale universale Società_3 s.p.a., presso il quale doveva essere restituito l'avviso di ricevimento della raccomandata;
ciò chiarito, ritiene la Corte che quanto all'utilizzo di un'agenzia recapiti, va rilevato che la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Società_2, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Società_2 e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9111 del 06/06/2012, n. 11095 del 2008, tutte citate in motivazione da
Cass. n. 16949/2014, ad esse conforme)”.
Con ricorso a questa Corte tributaria di secondo grado il contribuente in epigrafe ha riassunto la causa in sede di rinvio, riproponendo, tra le deduzioni formulate nei giudizi di primo e secondo grado e non affrontate in sede di legittimità che a suo avviso non sarebbero precluse dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, le seguenti.
1) Inesistenza e/o nullità radicale delle notificazioni delle due cartelle di pagamento presupposte e prodromiche all'intimazione, per motivi diversi dall'utilizzo delle poste private da parte dell'AD (motivo sul quale soltanto si è pronunciata l'ordinanza di rinvio della Cassazione) e conseguente invalidità derivata dell'intimazione impugnata, che secondo il contribuente sarebbe stata affermata dal Giudice di primo grado – per ragioni diverse dall'utilizzo predetto – con questa generica affermazione: “In particolare, [la CTP di
Firenze; N.d.R.] osserva che per le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di che trattasi,
l'Ufficio non ha fornito la prova della regolare notifica delle stesse”. Ciò perché, ad avviso del contribuente, mancherebbe la prova della completa esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., ai sensi del quale le notifiche delle cartelle predette sarebbero state effettuate.
2) Prescrizione dei crediti tributari de quibus e degli accessori (sanzioni ed interessi) degli stessi, in quanto, dalla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento, rispettivamente il 6 ottobre 2006 ed il 16 marzo
2007, mancherebbe qualsivoglia atto interruttivo successivo alle stesse prima dell'intimazione in questa sede impugnata, notificata il 19 giugno 2018, perché sarebbe comunque quinquennale il termine di prescrizione sia per i crediti tributari sia per gli accessori (sanzioni ed interessi).
3) In via subordinata: prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie (ex art. 20, comma 3, D. Lgs. n°
472/97) e degli interessi (ex art. 2948, n° 4, c.c.).
4) Intervenuto annullamento ex lege dei ruoli portati dalle due cartelle di pagamento e cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012. Sul punto, la parte privata deduceva nel ricorso per riassunzione quanto segue. Nel giugno del 2017 il contribuente provvedeva all'inoltro di un'istanza di annullamento del debito, stante il decorso del termine addirittura decennale e in assenza di atti successivi interruttivi della prescrizione, ritualmente e legittimamente notificati (doc. n. 5), ciò anche nell'ottica dei termini di cui alla L. 228 del 2012, art. 1 commi 537 e ss. Tale normativa prevede, infatti, come “[...] trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli” (cfr. art. 1, comma 540, legge cit.).
È pertanto previsto come decorso il suddetto termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza – nel caso di specie evidentemente spirato senza alcun riscontro né da parte dell'Ente né da parte dell'Esattore, su cui graverebbe l'obbligo di risposta – il signor Ricorrente_1 faceva legittimo affidamento sull'intervenuta prescrizione di tutte le somme oggetto della propria istanza e, dunque, della non debenza di quanto oggetto del presente giudizio. Ad ogni modo, sarebbe onere dell'Ufficio dimostrare di aver correttamente fornito la prova di una effettiva risposta.
5) Intervenuto disconoscimento di tutta la documentazione prodotta agli atti dall'Agente della riscossione trattandosi di fotocopie, prive di qualsiasi efficacia probatoria.
Sul punto, si sostiene che, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture (c.d. fotocopie) hanno la stessa efficacia delle autentiche solo se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.
Da un semplice esame della documentazione prodotta agli atti da controparte non risulta esservi alcuna attestazione di conformità che rispetti i principi di cui all'art. 18 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, d.p.r. n. 445 del 2000, tant'è che con la presente memoria s'intende disconoscere tale conformità. Nel rispetto di quanto richiesto dalla Cassazione si disconosce formalmente tutta la documentazione relativa alla cartella di pagamento, perché trattasi di mere fotocopie in violazione dell'art. 18 cit.
In particolare, ci si riferisce a tutti gli allegati alle controdeduzioni indicati come nn. da 1 a 4 denominati
“Referti cartelle” e “Atti interruttivi”.
Per essere ancora più chiari in relazione agli atti impugnati, si disconoscono le copie delle relate di notifica, delle distinte di raccomandate, degli avvisi di ricevimento e degli avvisi di deposito relativi alle due cartelle di pagamento impugnate e agli asseriti atti interruttivi. La motivazione, posta alla base del disconoscimento delle copie fotostatiche versate in atti da controparte, riguarda tanto l'illeggibilità di alcuni elementi essenziali dei documenti prodotti (numero della cartella di pagamento, nominativo e sottoscrizione del messo notificatore e/o del destinatario, indirizzo del destinatario, timbro postale, diversa dimensione delle fotocopie prodotte rispetto agli originali, timbri mal posti e parziali peraltro indicativi della presenza di un servizio postale privato etc.), quanto e, soprattutto, la mancata apposizione di qualsivoglia “attestazione di conformità all'originale” ai citati documenti: trattasi, in sostanza, di mere “stampe”.
Il comma 2 dell'art. 18 cit. richiede che nell'attestazione di conformità “con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato [...] deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio” (rectius: requisito oggettivo). La più volte menzionata “attestazione di conformità all'originale” (nel caso odierno del tutto assente) non rappresenta un effimero “esercizio di stile”: la sua presenza permette tanto al contribuente, quanto (e soprattutto) all'adita Commissione Tributaria di fugare ogni dubbio sulla piena corrispondenza tra le copie fotostatiche (prodotte) ed i rispettivi originali.
Deduce ancora il contribuente che l'Agenzia delle Entrate - OS si è limitata a depositare mere fotocopie, del tutto inutilizzabili ai fini probatori (Cass. n° 4801/17), in quanto in caso di contestazione di disconoscimento delle copie da parte dell'interessato (ricorrente), controparte ha l'onere di esibire l'originale, vedi art. 22, comma 5, D. Lgs. n° 546/92.
Ha resistito al ricorso per riassunzione l'Agenzia delle Entrate OS con controdeduzioni depositate il 31 dicembre 2025.
La parte privata ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 5 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che oggetto del giudizio di rinvio sono le deduzioni riproposte dal contribuente nel ricorso per riassunzione e l'appello proposto a suo tempo dall'AD contro la sentenza 261/1/2019 della CTP di Firenze, il tutto nell'ambito non precluso dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, questo Collegio ritiene infondate le deduzioni predette della parte privata e fondato l'appello dell'Agente della riscossione per le ragioni che di seguito si espongono in relazione ai motivi esposti nel ricorso per riassunzione.
1) Tale motivo è inammissibile. Infatti, secondo il più recente indirizzo di legittimità, che ha superato sul punto la giurisprudenza richiamata dal contribuente, l'intimazione di pagamento è equiparata all'avviso di mora di cui all'art. 50 del DPR 602/1973; con la conseguenza che la mancata impugnazione dell'intimazione medesima preclude l'impugnazione avente ad oggetto la pretesa invalidità delle cartelle che hanno preceduto l'intimazione (cfr. Cass. 6436/2025; Cass. 8503/2025; Cass. 21395/2025; Cass. 28706/2025; Cass.
29594/2025, con le quali, a modifica del precedente orientamento della Suprema Corte, di cui alle pronunce della Cassazione richiamate dal contribuente, si è statuito l'appena richiamato principio). Ne consegue, nel caso di specie, che le intimazioni nn. 04120099009023164000 e 04120099009023366000 hanno, oltre che l'effetto interruttivo della prescrizione, anche l'effetto preclusivo in ordine alle questioni di pretesa invalidità delle cartelle nn. 04120060018550570000 e 04120070000743982000 e della loro notificazione. E che la notificazione di dette intimazioni debba ritenersi validamente avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata CAD, avvenuta il 1° febbraio 2010, emerge dai relativi avvisi di ricevimento
(che, prodotti in giudizio, costituiscono idonea prova delle intimazioni appena ricordate, non essendo necessaria la produzione delle stesse da parte dell'Agente della riscossione ma sufficiente la produzione degli avvisi di ricevimento delle medesime recanti, come nella specie, il numero identificativo delle intimazioni stesse – cfr. ex multis, Cass. 23902/2017; Cass. 6251/2025; Cass. 28162/2025) spediti dall'Ufficio postale il 1° febbraio 2010, dai quali risulta che il notificatore Nominativo_2 ha provveduto in data 30 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 26 DPR 602/1973, a depositare le intimazioni presso il Comune di Empoli affiggendo all'albo – come da attestazione del Comune medesimo munita del relativo timbro – l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. ed ha spedito al destinatario stesso nella ricordata data del 1° febbraio 2010 la raccomandata informativa CAD, in relazione alla quale è maturata la compiuta giacenza, come da timbro riportato sui relativi avvisi di ricevimento.
Orbene, le due intimazioni di pagamento appena ricordate non risultano essere state impugnate dal contribuente, neanche mediante proposizione di motivi aggiunti notificati secondo il combinato disposto dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992 e degli altri articoli ivi richiamati, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8398/2013; Cass. 18877/2020; Cass. 10663/2021; Cass. 20162/2025; Cass.
24698/2025, secondo cui “Il motivo è infondato per l'assorbente ragione che il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, atto non oggetto di impugnazione e prodotto dal concessionario quale atto interruttivo della prescrizione […]” ), con la conseguenza – oltre che della loro efficacia come atti interruttivi della prescrizione - dell'irretrattabilità dei crediti nelle stesse indicati e dell'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione in questa sede impugnata e dell'inammissibilità dell'impugnazione di tale ultima intimazione, avente ad oggetto crediti tributari ormai incontestabili, salve le questioni di prescrizione successiva alla cristallizzazione dei crediti di cui alle ricordate intimazioni nn. 04120099009023164000 e 04120099009023366000, di cui infra ai successivi punti 2) e 3) (cfr. le ricordate Cass. 6436/2025; Cass. 8503/2025; Cass. 21395/2025; Cass.
28706/2025; Cass. 29594/2025).
2) e 3) La censura di prescrizione formulata dal contribuente risulta infondata per quanto riguarda i crediti per tributi di cui all'intimazione in questa sede impugnata ed invece fondata per quanto riguarda le relative sanzioni ed i relativi interessi. Infatti, a seguito della notifica, in data 12 febbraio 2010 – per decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione delle relative raccomandate CAD – delle due intimazioni sopra ricordate, non impugnate, si è determinata l'irretrattabilità dei crediti di cui alle intimazioni medesime alla data di compimento del termine di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica delle stesse (e cioè alla data del 13 aprile 2010). Da tale ultima data decorre il termine di prescrizione decennale (cfr. ex multis, ad es. Cass. 27130/2025) dei crediti per tributi erariali, in scadenza il 13 aprile 2020 e tempestivamente di nuovo interrotto con l'intimazione in questa sede impugnata, notificata il 19 giugno 2018. Non altrettanto può dirsi dei crediti per le relative sanzioni ed i relativi interessi, per i quali si applica, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale (cfr. ex multis, Cass. 7486/2022 per le sanzioni;
Cass. 2095/2023 per gli interessi;
la recentissima Cass 34336/2025 per entrambi), che quindi è maturata per le sanzioni, ex art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97, e per gli interessi, ex art. 2948, n° 4, c.c., in data 13 aprile 2015, prima della notifica dell'intimazione in questa sede impugnata.
4) Tale motivo deve essere disatteso. Infatti, secondo il testo dell'art. 1, comma 540 della legge 228/2012 applicabile ratione temporis (e cioè quello risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 159/2015),
l'annullamento delle partite di credito ivi prevista non è applicabile ai crediti de quibus per due distinte ed autonome ragioni: a) perché la dichiarazione del contribuente di cui al comma 538 è stata presentata nel giugno dell'anno 2017 (vedi pag. 10 del ricorso per riassunzione), quando ormai da tempo era scaduto il termine di sessanta giorni – previsto a pena di decadenza del contribuente dal potere di presentare la dichiarazione medesima – decorrente dalla notifica da parte del concessionario della riscossione degli atti di riscossione (cioè delle cartelle, notificate nel 2006 e 2007 o comunque delle intimazioni notificate nel 2010); b) perché comunque l'annullamento dei crediti sancito dal testo ratione temporis applicabile del detto comma non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 dell'appena ricordata legge
(cfr. Cass. 28354/19), e quindi non opera, come previsto dalla lettera a) di tale ultima disposizione, quando la parte privata deduca la prescrizione o la decadenza del diritto di credito senza provare che siano intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo sia stato reso esecutivo (e non solo tale prova non è stata fornita dal contribuente ma la circostanza che le cartelle sottese siano dell'anno 2006 e 2007 induce a concludere che il ruolo relativo ai crediti de quibus sia stato reso esecutivo prima dell'emissione di dette cartelle, poiché le cartelle hanno come presupposto il ruolo medesimo;
cfr., tra l'altro, gli artt. 12, 23, 24 e 25 del DPR
602/1973).
5) Tale motivo deve essere disatteso per inammissibilità, non potendo avere rilievo le questioni circa il disconoscimento della documentazione, considerata la mancanza di rituale impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2010, non impugnate dal contribuente ed aventi quindi non solo effetto interruttivo della prescrizione ma anche effetto preclusivo dell'impugnazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
il che, come sopra ricordato sub 1), 2) e 3), ha reso irretrattabile la debenza dei crediti di cui alle stesse alla data del 13 aprile 2010, salva successiva prescrizione dei medesimi, non verificatasi per i crediti tributari ma soltanto per i loro accessori (sanzioni ed interessi).
In conclusione, debbono essere disattese le deduzioni proposte dal contribuente nel ricorso in riassunzione, salva quella relativa alla prescrizione dei crediti per sanzioni ed interessi di cui all'intimazione impugnata, e deve per il resto essere accolto l'appello proposto dall'Agente della riscossione contro la sentenza
261/1/2019, con declaratoria della legittimità dei provvedimenti impugnati ad eccezione delle sanzioni e degli interessi.
Ad abundantiam, rileva questo Collegio che, anche a voler prendere in considerazione le censure formulate nel ricorso di primo grado e non riproposte nel ricorso in riassunzione, l'esame delle stesse risulta precluso perché trattasi di censure (mancata instaurazione del contraddittorio, difetto di motivazione dell'atto impugnato, mancata allegazione all'intimazione impugnata delle sottese cartelle di pagamento, impossibilità di verifica della conformità dei ruoli ai dettami di legge, omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi di mora e dei tassi applicati) concernenti l'intimazione impugnata e/o le cartelle sottese a quest'ultima, il cui esame è comunque inammissibile per le ragioni esposte sopra sub 1).
Questo Collegio ritiene di compensare le spese di tutti i gradi di giudizio stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte in riforma della sentenza di primo grado, rigetta parzialmente il ricorso e dichiara la legittimità dei provvedimenti impugnati, con l'esclusione di interessi e sanzioni. Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.
AN MA RO Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RO Difensore_3, Relatore ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 963/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Firenze
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 261/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 22/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120189006029211000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412006001855057 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070000743982 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 04120189006029211000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
OS (di seguito anche più brevemente AD) in data 19/06/2018, unitamente alle due cartelle di pagamento presupposte e prodromiche nn. 04120060018550570000 e 04120070000743982000.
Con il ricorso, si deduceva che l'intimazione di pagamento era illegittima formulando le seguenti censure: la mancata instaurazione del contraddittorio;
la mancata valida notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata allegazione all'intimazione impugnata delle sottese cartelle di pagamento;
la maturata prescrizione sia quinquennale sia decennale del credito vantato da AD, nonché, in subordine, delle sanzioni e degli interessi;
l'impossibilità di verifica della conformità dei ruoli ai dettami di legge;
l'omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi di mora e dei tassi applicati.
Nell'atto di costituzione in giudizio del 5/12/2018, AD resisteva al ricorso, controdeducendo: a) l'idoneità motivazionale dell'intimazione impugnata;
b) la provata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
c) la tardività dell'impugnazione illo tempore delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
d) l'insussistenza della prescrizione dei crediti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, in cui disconosceva la conformità delle fotocopie depositate dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con gli artt. 214 e 215
c.p.c., e rimarcava l'inesistenza giuridica delle notifiche delle due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, per i motivi già espressi nel ricorso introduttivo supportati da ulteriori argomentazioni, e cioè: a) il disconoscimento di tutta la documentazione fornita da AD, non legittima in quanto rappresentata da mere fotocopie prive di qualsiasi efficacia probatoria;
b) l'inesistenza e/o nullità radicale delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e prodromiche all'intimazione; c) l'assoluta inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle opposte in quanto, dagli atti versati da controparte, compariva la dicitura “
Società_1 s.p.a.”, agenzia privata di recapito che non garantisce la conformità della notifica alle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.; d) la prescrizione di tutte le somme richieste, lo spirare di tutti i termini prescrizionali, nonché l'inesistenza assoluta delle asserite notifiche di atti interruttivi;
e) la mancata allegazione della valida prova della notifica delle cartelle prodromiche.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 261/1/2019 depositata il 22/03/2019, accoglieva il ricorso sulla base dell'unico motivo tra quelli elencati, inerente alla mancata prova delle regolari notifiche delle cartelle da parte dell'Agente della riscossione, stante l'utilizzo di una agenzia privata di recapito (modalità che non sarebbe contemplata dall'ordinamento, nella specie, il corriere Società_1 S.P.A.), con conseguente inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle predette.
Avverso la decisione della CTP di Firenze l'Agenzia delle Entrate OS proponeva appello, evidenziando l'erroneità della decisione.
Resisteva il sig. Ricorrente_1, riproponendo i numerosi motivi già evidenziati nel ricorso introduttivo e assorbiti dalla sentenza di prime cure.
La CTR della Toscana, con sentenza n. 884/3/2022 del 12/07/2022, rigettava l'appello di AD e confermava la sentenza di primo grado sulla base dell'unica considerazione che, relativamente alle due cartelle di pagamento presupposte, la raccomandata informativa fosse stata recapitata a mezzo di servizio postale privato (Società_1) e la norma applicabile ratione temporis non consentiva l'utilizzo di corrieri postali privati, in luogo del servizio postale universale (rappresentato da Società_3). Contro tale ultima sentenza AD ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale si evidenziava l'illegittimità della decisione poiché il Giudice di seconde cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 261/1999, sempre e solo in relazione all'utilizzo da parte di AD di un servizio di poste private. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5175 pubblicata il 27/02/2025, ha ritenuto fondato il gravame proposto dall'Agente della riscossione, così statuendo: “la Corte ritiene che il motivo, oltre che ammissibile, sia anche fondato;
va rilevato che è pacifico in atti che la società Società_1 s.p.a. non abbia agito nel caso che ci occupa come autonomo operatore di poste private, bensì come subfornitore del gestore del servizio postale universale Società_3 s.p.a., presso il quale doveva essere restituito l'avviso di ricevimento della raccomandata;
ciò chiarito, ritiene la Corte che quanto all'utilizzo di un'agenzia recapiti, va rilevato che la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Società_2, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Società_2 e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9111 del 06/06/2012, n. 11095 del 2008, tutte citate in motivazione da
Cass. n. 16949/2014, ad esse conforme)”.
Con ricorso a questa Corte tributaria di secondo grado il contribuente in epigrafe ha riassunto la causa in sede di rinvio, riproponendo, tra le deduzioni formulate nei giudizi di primo e secondo grado e non affrontate in sede di legittimità che a suo avviso non sarebbero precluse dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, le seguenti.
1) Inesistenza e/o nullità radicale delle notificazioni delle due cartelle di pagamento presupposte e prodromiche all'intimazione, per motivi diversi dall'utilizzo delle poste private da parte dell'AD (motivo sul quale soltanto si è pronunciata l'ordinanza di rinvio della Cassazione) e conseguente invalidità derivata dell'intimazione impugnata, che secondo il contribuente sarebbe stata affermata dal Giudice di primo grado – per ragioni diverse dall'utilizzo predetto – con questa generica affermazione: “In particolare, [la CTP di
Firenze; N.d.R.] osserva che per le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento di che trattasi,
l'Ufficio non ha fornito la prova della regolare notifica delle stesse”. Ciò perché, ad avviso del contribuente, mancherebbe la prova della completa esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., ai sensi del quale le notifiche delle cartelle predette sarebbero state effettuate.
2) Prescrizione dei crediti tributari de quibus e degli accessori (sanzioni ed interessi) degli stessi, in quanto, dalla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento, rispettivamente il 6 ottobre 2006 ed il 16 marzo
2007, mancherebbe qualsivoglia atto interruttivo successivo alle stesse prima dell'intimazione in questa sede impugnata, notificata il 19 giugno 2018, perché sarebbe comunque quinquennale il termine di prescrizione sia per i crediti tributari sia per gli accessori (sanzioni ed interessi).
3) In via subordinata: prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie (ex art. 20, comma 3, D. Lgs. n°
472/97) e degli interessi (ex art. 2948, n° 4, c.c.).
4) Intervenuto annullamento ex lege dei ruoli portati dalle due cartelle di pagamento e cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012. Sul punto, la parte privata deduceva nel ricorso per riassunzione quanto segue. Nel giugno del 2017 il contribuente provvedeva all'inoltro di un'istanza di annullamento del debito, stante il decorso del termine addirittura decennale e in assenza di atti successivi interruttivi della prescrizione, ritualmente e legittimamente notificati (doc. n. 5), ciò anche nell'ottica dei termini di cui alla L. 228 del 2012, art. 1 commi 537 e ss. Tale normativa prevede, infatti, come “[...] trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli” (cfr. art. 1, comma 540, legge cit.).
È pertanto previsto come decorso il suddetto termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza – nel caso di specie evidentemente spirato senza alcun riscontro né da parte dell'Ente né da parte dell'Esattore, su cui graverebbe l'obbligo di risposta – il signor Ricorrente_1 faceva legittimo affidamento sull'intervenuta prescrizione di tutte le somme oggetto della propria istanza e, dunque, della non debenza di quanto oggetto del presente giudizio. Ad ogni modo, sarebbe onere dell'Ufficio dimostrare di aver correttamente fornito la prova di una effettiva risposta.
5) Intervenuto disconoscimento di tutta la documentazione prodotta agli atti dall'Agente della riscossione trattandosi di fotocopie, prive di qualsiasi efficacia probatoria.
Sul punto, si sostiene che, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture (c.d. fotocopie) hanno la stessa efficacia delle autentiche solo se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.
Da un semplice esame della documentazione prodotta agli atti da controparte non risulta esservi alcuna attestazione di conformità che rispetti i principi di cui all'art. 18 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, d.p.r. n. 445 del 2000, tant'è che con la presente memoria s'intende disconoscere tale conformità. Nel rispetto di quanto richiesto dalla Cassazione si disconosce formalmente tutta la documentazione relativa alla cartella di pagamento, perché trattasi di mere fotocopie in violazione dell'art. 18 cit.
In particolare, ci si riferisce a tutti gli allegati alle controdeduzioni indicati come nn. da 1 a 4 denominati
“Referti cartelle” e “Atti interruttivi”.
Per essere ancora più chiari in relazione agli atti impugnati, si disconoscono le copie delle relate di notifica, delle distinte di raccomandate, degli avvisi di ricevimento e degli avvisi di deposito relativi alle due cartelle di pagamento impugnate e agli asseriti atti interruttivi. La motivazione, posta alla base del disconoscimento delle copie fotostatiche versate in atti da controparte, riguarda tanto l'illeggibilità di alcuni elementi essenziali dei documenti prodotti (numero della cartella di pagamento, nominativo e sottoscrizione del messo notificatore e/o del destinatario, indirizzo del destinatario, timbro postale, diversa dimensione delle fotocopie prodotte rispetto agli originali, timbri mal posti e parziali peraltro indicativi della presenza di un servizio postale privato etc.), quanto e, soprattutto, la mancata apposizione di qualsivoglia “attestazione di conformità all'originale” ai citati documenti: trattasi, in sostanza, di mere “stampe”.
Il comma 2 dell'art. 18 cit. richiede che nell'attestazione di conformità “con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato [...] deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio” (rectius: requisito oggettivo). La più volte menzionata “attestazione di conformità all'originale” (nel caso odierno del tutto assente) non rappresenta un effimero “esercizio di stile”: la sua presenza permette tanto al contribuente, quanto (e soprattutto) all'adita Commissione Tributaria di fugare ogni dubbio sulla piena corrispondenza tra le copie fotostatiche (prodotte) ed i rispettivi originali.
Deduce ancora il contribuente che l'Agenzia delle Entrate - OS si è limitata a depositare mere fotocopie, del tutto inutilizzabili ai fini probatori (Cass. n° 4801/17), in quanto in caso di contestazione di disconoscimento delle copie da parte dell'interessato (ricorrente), controparte ha l'onere di esibire l'originale, vedi art. 22, comma 5, D. Lgs. n° 546/92.
Ha resistito al ricorso per riassunzione l'Agenzia delle Entrate OS con controdeduzioni depositate il 31 dicembre 2025.
La parte privata ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 5 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che oggetto del giudizio di rinvio sono le deduzioni riproposte dal contribuente nel ricorso per riassunzione e l'appello proposto a suo tempo dall'AD contro la sentenza 261/1/2019 della CTP di Firenze, il tutto nell'ambito non precluso dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, questo Collegio ritiene infondate le deduzioni predette della parte privata e fondato l'appello dell'Agente della riscossione per le ragioni che di seguito si espongono in relazione ai motivi esposti nel ricorso per riassunzione.
1) Tale motivo è inammissibile. Infatti, secondo il più recente indirizzo di legittimità, che ha superato sul punto la giurisprudenza richiamata dal contribuente, l'intimazione di pagamento è equiparata all'avviso di mora di cui all'art. 50 del DPR 602/1973; con la conseguenza che la mancata impugnazione dell'intimazione medesima preclude l'impugnazione avente ad oggetto la pretesa invalidità delle cartelle che hanno preceduto l'intimazione (cfr. Cass. 6436/2025; Cass. 8503/2025; Cass. 21395/2025; Cass. 28706/2025; Cass.
29594/2025, con le quali, a modifica del precedente orientamento della Suprema Corte, di cui alle pronunce della Cassazione richiamate dal contribuente, si è statuito l'appena richiamato principio). Ne consegue, nel caso di specie, che le intimazioni nn. 04120099009023164000 e 04120099009023366000 hanno, oltre che l'effetto interruttivo della prescrizione, anche l'effetto preclusivo in ordine alle questioni di pretesa invalidità delle cartelle nn. 04120060018550570000 e 04120070000743982000 e della loro notificazione. E che la notificazione di dette intimazioni debba ritenersi validamente avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata CAD, avvenuta il 1° febbraio 2010, emerge dai relativi avvisi di ricevimento
(che, prodotti in giudizio, costituiscono idonea prova delle intimazioni appena ricordate, non essendo necessaria la produzione delle stesse da parte dell'Agente della riscossione ma sufficiente la produzione degli avvisi di ricevimento delle medesime recanti, come nella specie, il numero identificativo delle intimazioni stesse – cfr. ex multis, Cass. 23902/2017; Cass. 6251/2025; Cass. 28162/2025) spediti dall'Ufficio postale il 1° febbraio 2010, dai quali risulta che il notificatore Nominativo_2 ha provveduto in data 30 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 26 DPR 602/1973, a depositare le intimazioni presso il Comune di Empoli affiggendo all'albo – come da attestazione del Comune medesimo munita del relativo timbro – l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. ed ha spedito al destinatario stesso nella ricordata data del 1° febbraio 2010 la raccomandata informativa CAD, in relazione alla quale è maturata la compiuta giacenza, come da timbro riportato sui relativi avvisi di ricevimento.
Orbene, le due intimazioni di pagamento appena ricordate non risultano essere state impugnate dal contribuente, neanche mediante proposizione di motivi aggiunti notificati secondo il combinato disposto dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992 e degli altri articoli ivi richiamati, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8398/2013; Cass. 18877/2020; Cass. 10663/2021; Cass. 20162/2025; Cass.
24698/2025, secondo cui “Il motivo è infondato per l'assorbente ragione che il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, atto non oggetto di impugnazione e prodotto dal concessionario quale atto interruttivo della prescrizione […]” ), con la conseguenza – oltre che della loro efficacia come atti interruttivi della prescrizione - dell'irretrattabilità dei crediti nelle stesse indicati e dell'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione in questa sede impugnata e dell'inammissibilità dell'impugnazione di tale ultima intimazione, avente ad oggetto crediti tributari ormai incontestabili, salve le questioni di prescrizione successiva alla cristallizzazione dei crediti di cui alle ricordate intimazioni nn. 04120099009023164000 e 04120099009023366000, di cui infra ai successivi punti 2) e 3) (cfr. le ricordate Cass. 6436/2025; Cass. 8503/2025; Cass. 21395/2025; Cass.
28706/2025; Cass. 29594/2025).
2) e 3) La censura di prescrizione formulata dal contribuente risulta infondata per quanto riguarda i crediti per tributi di cui all'intimazione in questa sede impugnata ed invece fondata per quanto riguarda le relative sanzioni ed i relativi interessi. Infatti, a seguito della notifica, in data 12 febbraio 2010 – per decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione delle relative raccomandate CAD – delle due intimazioni sopra ricordate, non impugnate, si è determinata l'irretrattabilità dei crediti di cui alle intimazioni medesime alla data di compimento del termine di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica delle stesse (e cioè alla data del 13 aprile 2010). Da tale ultima data decorre il termine di prescrizione decennale (cfr. ex multis, ad es. Cass. 27130/2025) dei crediti per tributi erariali, in scadenza il 13 aprile 2020 e tempestivamente di nuovo interrotto con l'intimazione in questa sede impugnata, notificata il 19 giugno 2018. Non altrettanto può dirsi dei crediti per le relative sanzioni ed i relativi interessi, per i quali si applica, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale (cfr. ex multis, Cass. 7486/2022 per le sanzioni;
Cass. 2095/2023 per gli interessi;
la recentissima Cass 34336/2025 per entrambi), che quindi è maturata per le sanzioni, ex art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97, e per gli interessi, ex art. 2948, n° 4, c.c., in data 13 aprile 2015, prima della notifica dell'intimazione in questa sede impugnata.
4) Tale motivo deve essere disatteso. Infatti, secondo il testo dell'art. 1, comma 540 della legge 228/2012 applicabile ratione temporis (e cioè quello risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 159/2015),
l'annullamento delle partite di credito ivi prevista non è applicabile ai crediti de quibus per due distinte ed autonome ragioni: a) perché la dichiarazione del contribuente di cui al comma 538 è stata presentata nel giugno dell'anno 2017 (vedi pag. 10 del ricorso per riassunzione), quando ormai da tempo era scaduto il termine di sessanta giorni – previsto a pena di decadenza del contribuente dal potere di presentare la dichiarazione medesima – decorrente dalla notifica da parte del concessionario della riscossione degli atti di riscossione (cioè delle cartelle, notificate nel 2006 e 2007 o comunque delle intimazioni notificate nel 2010); b) perché comunque l'annullamento dei crediti sancito dal testo ratione temporis applicabile del detto comma non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 dell'appena ricordata legge
(cfr. Cass. 28354/19), e quindi non opera, come previsto dalla lettera a) di tale ultima disposizione, quando la parte privata deduca la prescrizione o la decadenza del diritto di credito senza provare che siano intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo sia stato reso esecutivo (e non solo tale prova non è stata fornita dal contribuente ma la circostanza che le cartelle sottese siano dell'anno 2006 e 2007 induce a concludere che il ruolo relativo ai crediti de quibus sia stato reso esecutivo prima dell'emissione di dette cartelle, poiché le cartelle hanno come presupposto il ruolo medesimo;
cfr., tra l'altro, gli artt. 12, 23, 24 e 25 del DPR
602/1973).
5) Tale motivo deve essere disatteso per inammissibilità, non potendo avere rilievo le questioni circa il disconoscimento della documentazione, considerata la mancanza di rituale impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2010, non impugnate dal contribuente ed aventi quindi non solo effetto interruttivo della prescrizione ma anche effetto preclusivo dell'impugnazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
il che, come sopra ricordato sub 1), 2) e 3), ha reso irretrattabile la debenza dei crediti di cui alle stesse alla data del 13 aprile 2010, salva successiva prescrizione dei medesimi, non verificatasi per i crediti tributari ma soltanto per i loro accessori (sanzioni ed interessi).
In conclusione, debbono essere disattese le deduzioni proposte dal contribuente nel ricorso in riassunzione, salva quella relativa alla prescrizione dei crediti per sanzioni ed interessi di cui all'intimazione impugnata, e deve per il resto essere accolto l'appello proposto dall'Agente della riscossione contro la sentenza
261/1/2019, con declaratoria della legittimità dei provvedimenti impugnati ad eccezione delle sanzioni e degli interessi.
Ad abundantiam, rileva questo Collegio che, anche a voler prendere in considerazione le censure formulate nel ricorso di primo grado e non riproposte nel ricorso in riassunzione, l'esame delle stesse risulta precluso perché trattasi di censure (mancata instaurazione del contraddittorio, difetto di motivazione dell'atto impugnato, mancata allegazione all'intimazione impugnata delle sottese cartelle di pagamento, impossibilità di verifica della conformità dei ruoli ai dettami di legge, omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi di mora e dei tassi applicati) concernenti l'intimazione impugnata e/o le cartelle sottese a quest'ultima, il cui esame è comunque inammissibile per le ragioni esposte sopra sub 1).
Questo Collegio ritiene di compensare le spese di tutti i gradi di giudizio stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte in riforma della sentenza di primo grado, rigetta parzialmente il ricorso e dichiara la legittimità dei provvedimenti impugnati, con l'esclusione di interessi e sanzioni. Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.
AN MA RO Dott. Ugo De Carlo