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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso all'esito dell'udienza del 04.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello in materia di riliquidazione pensione, iscritta al numero 107 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
- rappr. e dif. dall'avv Parte_1
PE BASILE
Appellante
E rappr. e dif. dall'avv. DEL VECCHIO FABIO CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/04/2021, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 2833 Pt_1 del 30.11.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da al fine di ottenere la riliquidazione della pensione cat. VO n. 10085986, con CP_1 decorrenza dall'1.01.2010, con importo mensile incrementato pari ad € 1685,84 e con condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di € 3.397,13 a titolo di differenze maturate sui Pt_1 ratei dal 12.3.2013 al 31.1.2020.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta non prescritta la contribuzione figurativa in quanto versata dal datore di lavoro, differentemente maturata sulla differenza dei ratei spettanti rispetto alla messa in mora del 12.3.2018 e del 13.12.2012 con riguardo all'accredito della contribuzione figurativa per donazione di sangue (computata dall' in data 27.12.2012), ha accertato il valore Pt_1 contributivo della contribuzione figurativa nel periodo di collocazione in CIGS e mobilità secondo la media retributiva parametrata su tutti gli emolumenti salariali effettivamente percepiti nel corso del periodo lavorato e nella misura effettivamente corrisposta, determinata, dalla CTU contabile disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado in relazione alle voci retributive ricorrenti presenti nei cedolini assoggettate a contribuzione, in € 1676,41.
La sentenza impugnata ha altresì accolto l'ulteriore domanda del MA di neutralizzazione delle settimane di contribuzione del periodo cigs e mobilità in forza dell'art. 3, comma 8, L. 297/82 e delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 388/95 e 264/97, tenuto conto degli accertamenti espletati dal CTU, derivandone un miglioramento del trattamento pensionistico con rateo iniziale di
€ 1685,84. Il tutto applicando la prescrizione estintiva dei ratei maturata fino al 12.3.2013.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 tenuta come in epigrafe e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. L' con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia Pt_1 in ordine alla decadenza triennale dell'azione per la rideterminazione della retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 a far tempo dalla riliquidazione originaria delle pensione rispetto alla domanda di riliquidazione del 13.12.2012 per accredito malattia e contribuzione mobilità in relazione al computo di retribuzioni non considerate nella prima liquidazione compresi gli emolumenti extramensili (13^) e retribuzioni accessorie se dovute, corrispondente alla retribuzione utilizzata per la Cigs per il periodo 1988-2002, richiamando il prospetto 01/M del datore di lavoro;
sicchè, avendo il presentato ulteriore domanda in data CP_1
28.2.2018, avrebbe aggirato il termine di decadenza dalla prima domanda di riliquidazione.
Con il secondo motivo, ha lamentato, in violazione dell'art. 2967 cc, l'errato riconoscimento del diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa di CIGS e
Mobilità, rilevando la contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove ha indicato, quale criterio decisionale, la retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti effettivamente percepiti, recependo, di contro, la CTU espletata che ha preso in considerazione le retribuzioni astrattamente spettanti (quindi, non percepite) al ricorrente in forza del CCNL asseritamente vigente.
Nello specifico, ha contestato la CTU avendo inserito delle voci retributive come l'“indennità presenza disagio” e “indennità di turno”, considerati nel 1998 e riportati, con le corrispondenti rivalutazioni, per i periodi di CIG del 1999, 2000, 2001 e 2002 ed asseritamente previste dal contratto di categoria per figure professionali analoghe a quella del senza allegare il CP_1 contratto richiamato, e comunque non rientranti nel concetto di “retribuzione ordinaria” ovvero quella effettivamente dovuta ed erogata dal datore di lavoro nel periodo precedente la sua messa in trattamento integrativo salariale a zero ore, nonché sottoposte integralmente a contribuzione previdenziale. L' ha, quindi, ribadito di avere proceduto alla riliquidazione in data 27.12.2012, Pt_1 in seguito a domanda, considerando la retribuzione ordinaria giusta prospetto 01/M del datore di lavoro, come denunciata per l'anno 1998 come da estratto conto assicurativo ed accreditata dall' addirittura in misura superiore (€ 517,68) a quella denunciata dal datore di lavoro Pt_1
(€17.526,48 per n.44 settimane, pari ad una retribuzione di €398,33 per settimana). Ha, pertanto, insistito per 1) la mancata dimostrazione di una previsione del C.C.N.L. che contemplasse le ulteriori voci retributive considerate dal C.T.U.; 2) la mancata prova che il avesse CP_1 percepito quegli emolumenti retributivi ulteriori computati dal C.T.U; 3) la mancata dimostrazione che quegli emolumenti, qualora spettanti, fossero stati denunciati ed assoggettati a contribuzione previdenziale dal datore di lavoro, ai fini della prescrizione quinquennale della contribuzione figurativa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla neutralizzazione delle settimane relative a periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale corrispondenti ad una retribuzione pensionabile minore, cioè quella dell'anno
2009, per n.47 settimane su 52 complessivamente accreditate, non considerando che se il periodo di contribuzione minore era tutto quello dell'anno 2009, avrebbe dovuto eliminare n.52 settimane, non
47, comportando, peraltro, la perdita del requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità anticipata, potendo contare solo su n.2036 settimane contributive (n.1199 settimane fino al
31.12.1992 + n.881 fino al 31.12.2009 = n.2088 – n.52 settimane per il 2009 = n.2036) sulle n.2080 minime previste nell'anno 2010 per tale prestazione pensionistica.
Ha contestato altresì la CTU nella parte in cui ha computato una maggiore contribuzione per amianto anche per periodi non lavorati.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Respingere come INAMMISSIBILE, per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.639/1970 come successivamente modificato, integrato ed interpretato dall' art.38, co.1, lett.d) del D.L.98/2011 conv. in L.111/2011, la domanda di
, proposta con il ricorso depositato il 7.12.2018, volta ad ottenere la CP_1 riliquidazione della sua pensione VO/10085986, con decorrenza 1.1.2010, per motivi contributivi;
Nel merito, 2) Dichiarare del tutto INFONDATO il ricorso di , depositato il CP_1
7.12.2018, volto ad ottenere la declaratoria di un diritto all'accredito, nel periodo di sospensione per CIGS dal 1998 al 2002 e per quello di del 2002, di una retribuzione figurativa Parte_2 maggiore, indicata in ricorso, e pari a quella che sarebbe 'spettata' non prima ma dopo la sua collocazione in comprensiva di retribuzioni aggiuntive, come l'indennità di CP_2 lavoro a turni continuativa. L'indennità di disagio ed il premio cd. Annuo, che egli non ha percepito dal 1998 in poi;
3) Conseguentemente rigettare come del tutto infondate le altre domande proposte da con il ricorso depositato il 7.12.2018, volte ad ottenere la CP_1 declaratoria dell'asserito diritto a conseguire dall' l'estratto conto assicurativo di cui Pt_1 all'art.54 L.88/1989 con le contribuzioni figurative relative alla CIGS del periodo 1998/2002 e alla per l'anno 2002 nella maggior misura indicata in ricorso, computando la Parte_2 contribuzione figurativa per DONAZIONE SANGUE e, in applicazione delle sentenze n.388/1995 e
n.264/1994 della C. Cost., escludendo le ultime contribuzioni minori non indispensabili alla prestazione pensionistica, con pari decorrenza e con computo di contribuzione maturata e non già computata, la riliquidazione della sua pensione anticipata di anzianità dall'origine NumeroDiCa_1 in misura pari ad €1.688,17 mensili, oltre perequazione periodica di legge, e la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle differenze di pensione a far data dalla decorrenza e fino al
SETTEMBRE 2018 in misura pari ad €2.661,54, oltre al maturando in prosieguo;
4) Spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vinte".
3. Con riguardo al primo motivo di appello, deve richiamarsi quanto affermato costantemente anche dalla più recente Suprema Corte, confermando l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando
a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: "La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data
d'entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav.,
13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione,
"travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38
Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27577).
3.1. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 07.12.2018, ossia antecedenti al 07.12.2015, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
4.Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito illustrati.
4.1. Il stato dipendente del gruppo Belleli spa, in qualità di operaio di 5 livello del CCNL CP_1
Metalmeccanica Privata, dal 20/9/1979 al 11/5/2002, sottoposto dal 19/10/1998 al 11.5.2002 alla procedura della cassa integrazione guadagni, e poi collocato in mobilità per pochissime settimane e nuovamente ricollocato al lavoro.
4.2. Merita richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio, anche da ultimo, ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere Pt_1 calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
4.3. Con riguardo alla fattispecie concreta, deve aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma
9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21;
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047). Sono, quindi, inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (legge n. 1115 del 1968),
“retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (legge n. 164 del 1975)
e “retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (art. 8 legge n. 1115 cit.); dovendosi ribadire che (Cass. 6161/2018;
n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della I. n. 223 del 1991 va determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
4.4. Con riguardo alla fattispecie concreta, le contestazioni dell' si presentano generiche e Pt_1 limitate al contenuto del modello 01/M per l'anno 1998, laddove, la parte ricorrente ha prodotto oltre al ccnl dove è previsto come orario normale anche quello articolato per turni, anche i cedolini paga relativi all'anno 1998 (compreso ottobre 1998, quale ultimo mese di lavoro effettivo) (luglio
1999, aprile 2000, gennaio 2001, luglio 2001, gennaio 2002 dove è sempre presente la voce indennità di turno, da ritenere quindi elemento rientrante nella normale retribuzione).
4.5. La CTU contabile disposta in primo grado1 ha effettuato l'accertamento sulla base della documentazione esaminata ovvero, nello specifico, in relazione alle buste paga in atti sul cui contenuto non è stata svolta alcuna pertinente e rilevante contestazione specifica già in primo grado, avendo l' richiamato solo i documenti inviati dal datore di lavoro ed al concetto retribuzione Pt_1 teorica.
Quindi, ha inserito nei conteggi le voci retributive continuative e ricorrenti presenti nei cedolini (in atti, cedolini anni 1997-1998) ed assoggettate a contribuzione previdenziale tra cui, indennità disagio, l'indennità di turno, tredicesima e gli aumenti dovendosi evidenziare, altresì, la previsione nel contratto collettivo prodotto – non oggetto di contestazione specifica – lo svolgimento del lavoro in turni (v. ccnl in atti) con conseguente compatibilità della indennità (erogata con continuità) con la retribuzione spettante. Sicchè, gli accertamenti ed i calcoli sviluppati dal CTU in primo grado, sul punto, possono ritenersi corretti non emergendo sostanziali e rilevanti errori nella quantificazione della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa per il periodo di cigs e di mobilità.
Alcuna prescrizione è maturata sulla contribuzione figurativa, essendo stata calcolata la trattenuta previdenziale come da buste paga in atti.
Sicchè, l'eccezione di prescrizione proposta dall' si presenta non provata e, quindi, infondata. Pt_1
4.6. Con riguardo, poi, al motivo di appello relativo alla neutralizzazione di parte delle settimane dell'anno 2009, è utile richiamare le pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul tema della neutralizzazione ovvero: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione” .
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che
l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie, il CTU ha proceduto a neutralizzare parte delle settimane dell'anno 2009 connotate da minore contribuzione, determinando un maggior rateo pensionistico.
Tuttavia, deve evidenziarsi che, già per carenza di allegazioni precise nell'atto introduttivo del giudizio, non si evince con sufficiente ed adeguata certezza se detto anno sia o meno necessario ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Al riguardo deve evidenziarsi che nei conteggi prodotti emerge la maturazione di n. 2075 contributi nell'anno 2008, raggiungendo, quindi, nel 2009 il requisito pensionistico, pari a 2127 considerando la rivalutazione amianto.
Deve richiamarsi quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. - 28/11/2024, n. 30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata
Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole. 5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del 2022)”.
4.7. In applicazione dei sopra esposti principi, deve ritenersi non accoglibile la domanda proposta relativa alla neutralizzazione anche solo in parte dell'anno 2009, non potendosi, pertanto, recepire gli accertamenti contabili svolti dalla CTU espletata in primo grado.
4.8. Quanto poi alla difesa svolta dall' in ordine all'intervenuto riconoscimento in sede Pt_1 amministrativa della contribuzione per “donazione sangue”, deve rilevarsi che il CTU opportunamente e correttamente ha inserito nei conteggi anche tale voce per completezza nella risposta dei quesiti.
5. In definitiva, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto del MA al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO 10085986, con decorrenza dall'1.01.2010, mediante corresponsione del rateo mensile pari ad € 1.676,41 con condanna dell' al pagamento, nel limite della decadenza triennale (07.12.2015), al pagamento Pt_1 della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, secondo i conteggi elaborati sul punto nella ctu espletata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L.
412/91, rigettando, per il resto la domanda proposta.
Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020,
n.9309).
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura della metà stante il limitato accoglimento della domanda – proposta in diversi capi - e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta sia in primo grado che nel presente grado di giudizio, dovendosi rimarcare che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26955).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in CP_1 godimento cat. VO 10085986, con decorrenza dall'1.01.2010, mediante corresponsione del rateo mensile pari ad € 1.676,41 con condanna dell' al pagamento, nel limite della decadenza Pt_1 triennale (07.12.2015), al pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, secondo i conteggi elaborati sul punto nella ctu espletata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91; -rigetta, per il resto la domanda proposta;
compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura della metà. Condanna l' al Pt_1 pagamento della restante parte, che liquida per il primo grado in € 1150,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 950,00,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I quesiti posti “Dica il CTU avendo riguardo per le prospettazioni delle parti quale sia l'importo originario della pensione dovuta al ricorrente a seguito delle operazioni contabili demandate e quindi l'esatto accredito della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità accredito e computo delle contribuzioni figurative per malattia ed infine l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale in tema di neutralizzazione della contribuzione dannosa non indispensabile ad integrare il requisito contributivo minimo per la prestazione pensionistica. Quantifichi le differenze maturate oltre accessori.”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso all'esito dell'udienza del 04.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello in materia di riliquidazione pensione, iscritta al numero 107 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
- rappr. e dif. dall'avv Parte_1
PE BASILE
Appellante
E rappr. e dif. dall'avv. DEL VECCHIO FABIO CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/04/2021, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 2833 Pt_1 del 30.11.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da al fine di ottenere la riliquidazione della pensione cat. VO n. 10085986, con CP_1 decorrenza dall'1.01.2010, con importo mensile incrementato pari ad € 1685,84 e con condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di € 3.397,13 a titolo di differenze maturate sui Pt_1 ratei dal 12.3.2013 al 31.1.2020.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta non prescritta la contribuzione figurativa in quanto versata dal datore di lavoro, differentemente maturata sulla differenza dei ratei spettanti rispetto alla messa in mora del 12.3.2018 e del 13.12.2012 con riguardo all'accredito della contribuzione figurativa per donazione di sangue (computata dall' in data 27.12.2012), ha accertato il valore Pt_1 contributivo della contribuzione figurativa nel periodo di collocazione in CIGS e mobilità secondo la media retributiva parametrata su tutti gli emolumenti salariali effettivamente percepiti nel corso del periodo lavorato e nella misura effettivamente corrisposta, determinata, dalla CTU contabile disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado in relazione alle voci retributive ricorrenti presenti nei cedolini assoggettate a contribuzione, in € 1676,41.
La sentenza impugnata ha altresì accolto l'ulteriore domanda del MA di neutralizzazione delle settimane di contribuzione del periodo cigs e mobilità in forza dell'art. 3, comma 8, L. 297/82 e delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 388/95 e 264/97, tenuto conto degli accertamenti espletati dal CTU, derivandone un miglioramento del trattamento pensionistico con rateo iniziale di
€ 1685,84. Il tutto applicando la prescrizione estintiva dei ratei maturata fino al 12.3.2013.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 tenuta come in epigrafe e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. L' con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia Pt_1 in ordine alla decadenza triennale dell'azione per la rideterminazione della retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 a far tempo dalla riliquidazione originaria delle pensione rispetto alla domanda di riliquidazione del 13.12.2012 per accredito malattia e contribuzione mobilità in relazione al computo di retribuzioni non considerate nella prima liquidazione compresi gli emolumenti extramensili (13^) e retribuzioni accessorie se dovute, corrispondente alla retribuzione utilizzata per la Cigs per il periodo 1988-2002, richiamando il prospetto 01/M del datore di lavoro;
sicchè, avendo il presentato ulteriore domanda in data CP_1
28.2.2018, avrebbe aggirato il termine di decadenza dalla prima domanda di riliquidazione.
Con il secondo motivo, ha lamentato, in violazione dell'art. 2967 cc, l'errato riconoscimento del diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa di CIGS e
Mobilità, rilevando la contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove ha indicato, quale criterio decisionale, la retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti effettivamente percepiti, recependo, di contro, la CTU espletata che ha preso in considerazione le retribuzioni astrattamente spettanti (quindi, non percepite) al ricorrente in forza del CCNL asseritamente vigente.
Nello specifico, ha contestato la CTU avendo inserito delle voci retributive come l'“indennità presenza disagio” e “indennità di turno”, considerati nel 1998 e riportati, con le corrispondenti rivalutazioni, per i periodi di CIG del 1999, 2000, 2001 e 2002 ed asseritamente previste dal contratto di categoria per figure professionali analoghe a quella del senza allegare il CP_1 contratto richiamato, e comunque non rientranti nel concetto di “retribuzione ordinaria” ovvero quella effettivamente dovuta ed erogata dal datore di lavoro nel periodo precedente la sua messa in trattamento integrativo salariale a zero ore, nonché sottoposte integralmente a contribuzione previdenziale. L' ha, quindi, ribadito di avere proceduto alla riliquidazione in data 27.12.2012, Pt_1 in seguito a domanda, considerando la retribuzione ordinaria giusta prospetto 01/M del datore di lavoro, come denunciata per l'anno 1998 come da estratto conto assicurativo ed accreditata dall' addirittura in misura superiore (€ 517,68) a quella denunciata dal datore di lavoro Pt_1
(€17.526,48 per n.44 settimane, pari ad una retribuzione di €398,33 per settimana). Ha, pertanto, insistito per 1) la mancata dimostrazione di una previsione del C.C.N.L. che contemplasse le ulteriori voci retributive considerate dal C.T.U.; 2) la mancata prova che il avesse CP_1 percepito quegli emolumenti retributivi ulteriori computati dal C.T.U; 3) la mancata dimostrazione che quegli emolumenti, qualora spettanti, fossero stati denunciati ed assoggettati a contribuzione previdenziale dal datore di lavoro, ai fini della prescrizione quinquennale della contribuzione figurativa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla neutralizzazione delle settimane relative a periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale corrispondenti ad una retribuzione pensionabile minore, cioè quella dell'anno
2009, per n.47 settimane su 52 complessivamente accreditate, non considerando che se il periodo di contribuzione minore era tutto quello dell'anno 2009, avrebbe dovuto eliminare n.52 settimane, non
47, comportando, peraltro, la perdita del requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità anticipata, potendo contare solo su n.2036 settimane contributive (n.1199 settimane fino al
31.12.1992 + n.881 fino al 31.12.2009 = n.2088 – n.52 settimane per il 2009 = n.2036) sulle n.2080 minime previste nell'anno 2010 per tale prestazione pensionistica.
Ha contestato altresì la CTU nella parte in cui ha computato una maggiore contribuzione per amianto anche per periodi non lavorati.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Respingere come INAMMISSIBILE, per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.639/1970 come successivamente modificato, integrato ed interpretato dall' art.38, co.1, lett.d) del D.L.98/2011 conv. in L.111/2011, la domanda di
, proposta con il ricorso depositato il 7.12.2018, volta ad ottenere la CP_1 riliquidazione della sua pensione VO/10085986, con decorrenza 1.1.2010, per motivi contributivi;
Nel merito, 2) Dichiarare del tutto INFONDATO il ricorso di , depositato il CP_1
7.12.2018, volto ad ottenere la declaratoria di un diritto all'accredito, nel periodo di sospensione per CIGS dal 1998 al 2002 e per quello di del 2002, di una retribuzione figurativa Parte_2 maggiore, indicata in ricorso, e pari a quella che sarebbe 'spettata' non prima ma dopo la sua collocazione in comprensiva di retribuzioni aggiuntive, come l'indennità di CP_2 lavoro a turni continuativa. L'indennità di disagio ed il premio cd. Annuo, che egli non ha percepito dal 1998 in poi;
3) Conseguentemente rigettare come del tutto infondate le altre domande proposte da con il ricorso depositato il 7.12.2018, volte ad ottenere la CP_1 declaratoria dell'asserito diritto a conseguire dall' l'estratto conto assicurativo di cui Pt_1 all'art.54 L.88/1989 con le contribuzioni figurative relative alla CIGS del periodo 1998/2002 e alla per l'anno 2002 nella maggior misura indicata in ricorso, computando la Parte_2 contribuzione figurativa per DONAZIONE SANGUE e, in applicazione delle sentenze n.388/1995 e
n.264/1994 della C. Cost., escludendo le ultime contribuzioni minori non indispensabili alla prestazione pensionistica, con pari decorrenza e con computo di contribuzione maturata e non già computata, la riliquidazione della sua pensione anticipata di anzianità dall'origine NumeroDiCa_1 in misura pari ad €1.688,17 mensili, oltre perequazione periodica di legge, e la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle differenze di pensione a far data dalla decorrenza e fino al
SETTEMBRE 2018 in misura pari ad €2.661,54, oltre al maturando in prosieguo;
4) Spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vinte".
3. Con riguardo al primo motivo di appello, deve richiamarsi quanto affermato costantemente anche dalla più recente Suprema Corte, confermando l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando
a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: "La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data
d'entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav.,
13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione,
"travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38
Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27577).
3.1. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 07.12.2018, ossia antecedenti al 07.12.2015, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
4.Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito illustrati.
4.1. Il stato dipendente del gruppo Belleli spa, in qualità di operaio di 5 livello del CCNL CP_1
Metalmeccanica Privata, dal 20/9/1979 al 11/5/2002, sottoposto dal 19/10/1998 al 11.5.2002 alla procedura della cassa integrazione guadagni, e poi collocato in mobilità per pochissime settimane e nuovamente ricollocato al lavoro.
4.2. Merita richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio, anche da ultimo, ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere Pt_1 calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
4.3. Con riguardo alla fattispecie concreta, deve aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma
9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21;
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047). Sono, quindi, inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (legge n. 1115 del 1968),
“retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (legge n. 164 del 1975)
e “retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (art. 8 legge n. 1115 cit.); dovendosi ribadire che (Cass. 6161/2018;
n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della I. n. 223 del 1991 va determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
4.4. Con riguardo alla fattispecie concreta, le contestazioni dell' si presentano generiche e Pt_1 limitate al contenuto del modello 01/M per l'anno 1998, laddove, la parte ricorrente ha prodotto oltre al ccnl dove è previsto come orario normale anche quello articolato per turni, anche i cedolini paga relativi all'anno 1998 (compreso ottobre 1998, quale ultimo mese di lavoro effettivo) (luglio
1999, aprile 2000, gennaio 2001, luglio 2001, gennaio 2002 dove è sempre presente la voce indennità di turno, da ritenere quindi elemento rientrante nella normale retribuzione).
4.5. La CTU contabile disposta in primo grado1 ha effettuato l'accertamento sulla base della documentazione esaminata ovvero, nello specifico, in relazione alle buste paga in atti sul cui contenuto non è stata svolta alcuna pertinente e rilevante contestazione specifica già in primo grado, avendo l' richiamato solo i documenti inviati dal datore di lavoro ed al concetto retribuzione Pt_1 teorica.
Quindi, ha inserito nei conteggi le voci retributive continuative e ricorrenti presenti nei cedolini (in atti, cedolini anni 1997-1998) ed assoggettate a contribuzione previdenziale tra cui, indennità disagio, l'indennità di turno, tredicesima e gli aumenti dovendosi evidenziare, altresì, la previsione nel contratto collettivo prodotto – non oggetto di contestazione specifica – lo svolgimento del lavoro in turni (v. ccnl in atti) con conseguente compatibilità della indennità (erogata con continuità) con la retribuzione spettante. Sicchè, gli accertamenti ed i calcoli sviluppati dal CTU in primo grado, sul punto, possono ritenersi corretti non emergendo sostanziali e rilevanti errori nella quantificazione della retribuzione utile ai fini della contribuzione figurativa per il periodo di cigs e di mobilità.
Alcuna prescrizione è maturata sulla contribuzione figurativa, essendo stata calcolata la trattenuta previdenziale come da buste paga in atti.
Sicchè, l'eccezione di prescrizione proposta dall' si presenta non provata e, quindi, infondata. Pt_1
4.6. Con riguardo, poi, al motivo di appello relativo alla neutralizzazione di parte delle settimane dell'anno 2009, è utile richiamare le pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul tema della neutralizzazione ovvero: “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione” .
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che
l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie, il CTU ha proceduto a neutralizzare parte delle settimane dell'anno 2009 connotate da minore contribuzione, determinando un maggior rateo pensionistico.
Tuttavia, deve evidenziarsi che, già per carenza di allegazioni precise nell'atto introduttivo del giudizio, non si evince con sufficiente ed adeguata certezza se detto anno sia o meno necessario ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Al riguardo deve evidenziarsi che nei conteggi prodotti emerge la maturazione di n. 2075 contributi nell'anno 2008, raggiungendo, quindi, nel 2009 il requisito pensionistico, pari a 2127 considerando la rivalutazione amianto.
Deve richiamarsi quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. - 28/11/2024, n. 30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata
Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole. 5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del 2022)”.
4.7. In applicazione dei sopra esposti principi, deve ritenersi non accoglibile la domanda proposta relativa alla neutralizzazione anche solo in parte dell'anno 2009, non potendosi, pertanto, recepire gli accertamenti contabili svolti dalla CTU espletata in primo grado.
4.8. Quanto poi alla difesa svolta dall' in ordine all'intervenuto riconoscimento in sede Pt_1 amministrativa della contribuzione per “donazione sangue”, deve rilevarsi che il CTU opportunamente e correttamente ha inserito nei conteggi anche tale voce per completezza nella risposta dei quesiti.
5. In definitiva, in accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto del MA al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO 10085986, con decorrenza dall'1.01.2010, mediante corresponsione del rateo mensile pari ad € 1.676,41 con condanna dell' al pagamento, nel limite della decadenza triennale (07.12.2015), al pagamento Pt_1 della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, secondo i conteggi elaborati sul punto nella ctu espletata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L.
412/91, rigettando, per il resto la domanda proposta.
Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020,
n.9309).
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura della metà stante il limitato accoglimento della domanda – proposta in diversi capi - e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta sia in primo grado che nel presente grado di giudizio, dovendosi rimarcare che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26955).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in CP_1 godimento cat. VO 10085986, con decorrenza dall'1.01.2010, mediante corresponsione del rateo mensile pari ad € 1.676,41 con condanna dell' al pagamento, nel limite della decadenza Pt_1 triennale (07.12.2015), al pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, secondo i conteggi elaborati sul punto nella ctu espletata in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91; -rigetta, per il resto la domanda proposta;
compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura della metà. Condanna l' al Pt_1 pagamento della restante parte, che liquida per il primo grado in € 1150,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 950,00,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I quesiti posti “Dica il CTU avendo riguardo per le prospettazioni delle parti quale sia l'importo originario della pensione dovuta al ricorrente a seguito delle operazioni contabili demandate e quindi l'esatto accredito della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità accredito e computo delle contribuzioni figurative per malattia ed infine l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale in tema di neutralizzazione della contribuzione dannosa non indispensabile ad integrare il requisito contributivo minimo per la prestazione pensionistica. Quantifichi le differenze maturate oltre accessori.”.