Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 529 del 2026, proposto da:
R.C.R. Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, ex art. 83 DPR 207/10, presentata dalla ricorrente in data 10.09.2025 e sui successivi solleciti del 22.10.2025, 30.10.2025, 18.11.2025, 26.11.2025 e 15.12.2025, nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, il dott. OL NI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente impugnava il silenzio – inadempimento, formatosi per effetto dell’inerzia serbata, da parte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in relazione all’istanza, ed ai successivi solleciti e diffide, indicate in epigrafe, rubricando: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLA P.A.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con memoria in cui eccepivano l’inammissibilità e comunque concludevano per l’infondatezza dell’avverso gravame, evidenziando, in particolare, che competente “all’eventuale rilascio del visto”, relativamente al certificato di esecuzione lavori de quo, non era il Museo Archeologico di Napoli, bensì la Soprintendenza Archeologia Belle Arti per il Comune di Napoli, quale autorità preposta alla tutela del bene; e, inoltre, che “il visto di buon esito sul Certificato di Esecuzione Lavori va richiesto alla Soprintendenza territorialmente competente al termine dei lavori”; “nel caso specifico era interesse dell’impresa ricorrente, nell’arco dei cinque anni dalla conclusione dei lavori, richiedere e/o sollecitare l’Amministrazione competente al rilascio del CEL con l’eventuale visto, ma in tutti questi anni (dal 2017 in poi: nde) agli atti non v’è prova di una siffatta richiesta e/o sollecito”.
Seguiva il deposito di note difensive, per la ricorrente, con le quali, premesso “che in data 11.03.2026, prot. 9183/2026 (all. 1) è stato rilasciato il CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI oggetto del presente giudizio”; la stessa dichiarava di non avere, pertanto, più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, in virtù del principio della virtuale soccombenza.
Seguiva il deposito di scritto difensivo, per le Amministrazioni resistenti, che concludevano per il rigetto/inammissibilità del ricorso, vinte le spese.
All’udienza in c.d.c. del 9.04.2026, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Relativamente al presente ricorso, in disparte le eccezioni d’inammissibilità dello stesso, sollevate dalla difesa delle resistenti Amministrazioni, va dichiarata – in virtù della regola della ragione più liquida – la cessazione della materia del contendere, come espressamente richiesto da parte ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, visto l’esito in rito della controversia e tenuto altresì presente che la competenza all’apposizione del visto sul C.E.L., infine rilasciato alla ricorrente, non spettava all’intimato Museo Archeologico Nazionale di Napoli, come – dallo stesso resistente Museo – eccepito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL NI, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL NI |
IL SEGRETARIO