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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del Giudice monocratico Dott. OV FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6205/2023 R.G. promossa da
, con domicilio ex lege presso il difensore avv. LUIGI Parte_1
SANGUINETI (C.F. C.F._1
PARTE ATTRICE contro
e Controparte_1 [...]
, con domicilio ex lege presso Controparte_2
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA (C.F. ), difensore ope P.IVA_1
legis
PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
, contumace Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023, adiva questo Parte_1
Tribunale nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (artt. 281‑decies e
281‑undecies c.p.c.): deduceva di essere figlia di che, sulla base di Parte_2
documentazione storica allegata, era stato arrestato dalle SS (Schutzstaffel) il 24 novembre
1943, successivamente detenuto presso il carcere di Marassi sino al 16 gennaio 1944, deportato al campo di Dachau in data 20 gennaio 1944, e trasferito, tra il 17 e il 18 agosto 1944, al campo di , dove era morto il 20 novembre 1944; inoltre, Per_1
1 TRIBUNALE DI GENOVA
produceva l'attestazione del C.N.L. per la Liguria del 5 aprile 1946 di riconoscimento postumo del de cuius quale “martire per la causa della libertà e della patria e partigiano combattente”.
2. La ricorrente chiedeva l'accertamento e la liquidazione dei danni patiti iure proprio (non patrimoniali da perdita del rapporto parentale e patrimoniali da mancato apporto economico del genitore) per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 d.l. n. 36 del 2022
(conv. dalla legge n. 79 del 2022), con condanna dei convenuti (e di ulteriori soggetti eventualmente da evocare) al pagamento, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; per la quantificazione, richiamava le tabelle 2022 del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, indicando un valore orientativo di € 336.500 corrispondente a 100 punti invocava, comunque, la liquidazione equitativa. Richiamava, altresì, ai fini della proponibilità dell'azione collegata al Fondo, la proroga dei termini introdotta dall'art. 8, comma 11‑ter, del d.l. n. 198 del 2022.
3. Si costituivano nel giudizio la e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda: in via preliminare, Controparte_2
eccepivano il difetto di legittimazione passiva della e la Controparte_1
legittimazione esclusiva del in qualità di gestore del Fondo e, per effetto della disciplina di cui all'art. 43 citato (in continuità con l'Accordo di Bonn, reso esecutivo dal
D.P.R. n. 1263 del 1962), prospettavano una successione/accollo ex lege nel debito risarcitorio, con esecuzione esclusiva sulle risorse del Fondo;
sempre in via preliminare, sollevavano eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento (richiamando l'art. 2947
c.c. e l'art. 2935 c.c., nonché diversi possibili dies a quibus), contestavano il difetto di prova degli elementi costitutivi (lesione, nesso causale, danni patrimoniali e non, convivenza e intensità della relazione affettiva) e chiedevano di decurtare dal quantum eventuali benefici/indennizzi percepiti o percepibili dalla ricorrente, producendo atti relativi a un indennizzo già concesso alla vedova del de cuius (istanza del 23 maggio 1964
e provvedimento di liquidazione).
2 TRIBUNALE DI GENOVA
4. In data 26 giugno 2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185‑bis
c.p.c., quantificando l'importo in € 351.990,00 “a saldo e stralcio”; la proposta veniva accettata dalla ricorrente, ma non dalla parte convenuta.
5. Con note del 18 febbraio 2025, la ricorrente rilevava la necessità di partecipazione alla causa della alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36 del 2022 Controparte_3
(questione oggetto di controversia interpretativa); chiedeva – ove ritenuto necessario – la rimessione alla Suprema Corte ex art. 363‑bis c.p.c. per la soluzione della questione oppure la concessione di termine per la chiamata in causa della RFG o di emettere ordine di chiamata in causa iussu iudicis.
6. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Giudice ordinava, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della adempimento al quale Controparte_3
provvedeva la ricorrente, che estendeva alla terza chiamata le domande già avanzate col ricorso.
7. La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
8. Svolte le difese finali, all'udienza del 16/12/2025, fissata per la discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice (con provvedimento reso nel verbale della predetta udienza) tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
9. La motivazione di questa sentenza può essere redatta in forma sintetica mediante il rinvio (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ai conformi precedenti di questo Ufficio, che ha già deciso controversie analoghe (tra le altre: Tribunale Genova, sentenza del 4/2/2025, n.
319; Tribunale di Genova, sentenza del 21/2/2025; Tribunale di Genova, sentenza del
26/3/2025 n. 846; Tribunale di Genova, sentenza del 26/3/2025, n. 847; Tribunale di
Genova, sentenza del 23/4/2025; Tribunale di Genova, sentenza del 28/3/2025;
Tribunale di Genova, sentenza del 16/7/2025, n. 1868).
10. In particolare, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato:
3 TRIBUNALE DI GENOVA
• contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, nelle azioni risarcitorie ex art. 43 d.l. n. 36 del 2022 per danni da crimini di guerra e contro l'umanità, la legittimazione passiva non spetta esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF), quale gestore del Fondo istituito dalla norma, in continuità con l'Accordo di Bonn;
• anzi, va esclusa la successione dello Stato italiano nei debiti risarcitori della e il predetto Fondo opera solo nella fase esecutiva, non in quella di CP_3
accertamento del diritto;
• perciò, il giudizio di accertamento e liquidazione del danno va promosso contro la e il può intervenire solo per consentire l'accesso al Fondo dopo il CP_3
passaggio in giudicato della sentenza (sulla legittimazione si è anche espressa, di recente,
Cass. Sez. 3, 21/8/2025, n. 23669, secondo cui – in relazione alle domande proposte nei confronti della aventi ad oggetto il risarcimento dei Controparte_3
danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale – l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 stabilisce che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza che ciò comporti la carenza di legittimazione passiva della nei giudizi di cognizione Controparte_3
aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, neppure in base alla disposizione del comma 6 del citato art. 43, il quale – prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge – attribuisce al un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto);
• non opera la prescrizione per i crediti risarcitori da crimini di guerra e contro l'umanità, posto che una norma internazionale consuetudinaria (Convenzione ONU
4 TRIBUNALE DI GENOVA
1968, Convenzione europea 1974) sancisce l'imprescrittibilità di tali reati e delle loro conseguenze anche in sede civile e tale principio è recepito nell'ordinamento italiano ex art. 10 Cost. (in base alle statuizioni di Cass. Sez. 3, 8/2/2024, n. 3642, questo Tribunale ha affermato che «la Suprema Corte ha implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»“; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi
(dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona»);
• il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione – di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022 – è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2023;
• spetta alla parte attrice fornire adeguata prova della deportazione, delle condizioni di prigionia e/o della morte delle vittime;
• il pregiudizio subito non può che essere oggetto di liquidazione equitativa;
in particolare, il danno da deportazione e prigionia va calcolato riconoscendo un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (Euro
235,82/die), maggiorato in ragione della gravità delle condizioni, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia;
il danno da perdita del rapporto parentale: liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, con attribuzione di punteggi in base a età, convivenza, intensità del rapporto, ecc. (con onere probatorio a carico del danneggiato, eventualmente agevolato da presunzioni);
• in assenza di specifiche prove offerte dall'eccipiente convenuto, non può disporsi la compensazione con eventuali indennizzi/risarcimenti asseritamente percepiti;
se
5 TRIBUNALE DI GENOVA
dimostrata la percezione, vanno invece detratte dal risarcimento le somme riconosciute a titolo di indennizzo o beneficio in base alla normativa speciale (d.P.R. 2043/1963, legge
96/1955, ecc.);
11. Applicando i principî sopra richiamati alla fattispecie qui in esame, si deve innanzitutto rilevare che i documenti nn. 1-2-3-4-5-6-7 prodotti da Parte_1
(nata il [...]) col ricorso introduttivo provano inequivocabilmente il suo rapporto di filiazione rispetto a (nato il [...]), arrestato il 24/11/1943 in quanto Parte_2
partigiano, deportato a Dachau il 16/1/1944 e poi deceduto nel campo di concentramento nazista di il 20/11/1944 (secondo le risultanze del Per_1
documento n. 5, a causa di “Amiloidosi renale, insufficienza circolatoria acuta”). Anche i documenti 1-3 di parte convenuta dimostrano il rapporto tra l'attrice e il padre e anche lo stato di convivenza (del resto, desumibile pure dalla tenera età al momento dell'arresto del genitore).
12. A seguito alla chiamata in causa della l'azione CP_3 Controparte_3
risarcitoria, inizialmente rivolta (erroneamente) nei confronti della
[...]
e del è Controparte_5 Controparte_2 CP_4
stata correttamente indirizzata nei confronti dello Stato estero.
13. Rispetto alla richiesta risarcitoria, però, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . e del (dei quali è stata chiesta la condanna anche in sede di CP_5
precisazione delle conclusioni). Ciononostante, non può essere estromesso dal giudizio il
(che, peraltro, ha sostenuto di costituirsi non in Controparte_2
quanto mero interventore, bensì in quanto contraddittore dotato di legittimazione non solo necessaria, ma anche esclusiva, quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria esperita dall'attrice), poiché la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi (ex art. 43, comma 6, d.l. n. 36 del 2022) attribuisce al il diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello
Stato estero e conseguire così il rigetto delle pretese risarcitorie, istanza quest'ultima che, del resto, la difesa erariale ha avanzato anche in questa lite (in proposito, la già citata
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Cass. Sez. 3, 21/8/2025, n. 23669, ha chiarito: «… stante la possibilità che, in caso di accoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valere sul Fondo
“Ristori”, al deve riconoscersi, con riguardo al precedente Controparte_2
giudizio di cognizione (non già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di questo;
in tale prospettiva, la norma che prescrive la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello
Stato ha appunto la funzione di consentire alla difesa erariale l'acquisizione della notizia dell'introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare il proprio diritto all'intervento; la qualificazione della legittimazione del in sede di cognizione, non quale Controparte_2
legittimazione (passiva) esclusiva ma quale legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti dello Stato estero, trova riscontro nelle stesse deduzioni dell'amministrazione
…»).
14. L'azione risarcitoria di è stata esercitata entro il termine Parte_1
decadenziale succitato e l'eccezione di prescrizione è inammissibile, perché irritualmente sollevata dalle Amministrazioni italiane e, dunque, da soggetti diversi dal titolare passivo del rapporto, unico abilitato a far constare l'estinzione del diritto (l'eccezione sarebbe comunque infondata in base alla giurisprudenza di questo Tribunale, sopra richiamata).
15. Per quanto ora esposto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dalla attrice, quale figlia della vittima dei crimini nazisti, dev'essere accolta. È presumibile (anzi, è ovvio) che la lesione del rapporto parentale, consistente nella sua definitiva perdita, abbia determinato – soprattutto in una bambina di 7 anni, in relazione al rapporto col padre convivente (chi agisce per il ristoro ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che è stato leso dalla perdita del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale;
spetta alla controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, obiettivo non certo raggiunto dalle generiche e inconcepibili difese dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui «non risulta, difatti, la prova né della
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convivenza, né della qualità ed intensità della relazione affettiva») – patema d'animo, sconvolgimento delle abitudini di vita e ripercussioni successive che, pur non comportando una vera e propria compromissione dell'integrità fisiopsichica, sono apprezzabili come sofferenze patite (danno morale soggettivo) e anche in termini dinamico-relazionali (data l'innegabile influenza sulla crescita e lo sviluppo della persona).
16. La liquidazione del pregiudizio, necessariamente equitativa, viene effettuata nella medesima misura di cui alla proposta conciliativa, alla quale l'attrice aveva aderito: «previa applicazione della tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (valore punto € 3.911,00 – assegnati complessivi punti 90 nella fattispecie: punti 22 vittima primaria, punti 28 vittima secondaria;
punti 16 convivenza, punti 9 esistenza di superstiti;
punti 15 per valore medio intensità vincolo) €
351.990,00».
L'importo di Euro 351.990,00 è determinato in moneta attuale e la somma così quantificata comprende anche quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione e interessi (Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20889, Rv. 650436-02: «Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse.»); sulla predetta somma spettano altresì gli interessi legali (ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.) dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo.
Si dà atto che «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile … le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1»
(così l'art. 43, comma 3, d.l. n. 36 del 2022).
17. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto economico del genitore, difettando qualsivoglia elemento idoneo a provare che dalla perdita del padre sia derivata alla ricorrente la lamentata conseguenza
8 TRIBUNALE DI GENOVA
pregiudizievole (né, nella totale carenza di elementi, può sopperire il ricorso alle presunzioni).
18. Il sostiene che dall'importo liquidato dovrebbe essere decurtato l'ammontare dell'indennizzo a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n.
2043 del 1963, non conseguito per inerzia della , valutabile come sua condotta Pt_1
negligente ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il rilievo del concorso del fatto colposo del creditore previsto dall'art. 1227, comma 2,
c.c. presuppone un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un'eccezione in senso proprio (Cass. Sez. 3, 27/7/2015, n. 15750); l'eccezione è inammissibile, poiché l'Amministrazione italiana non riveste il ruolo di debitore e, per quanto detto, è da considerare alla stregua di interveniente ad adiuvandum, come tale non abilitato a formulare eccezioni in senso stretto.
È del tutto irrilevante la deduzione: «l'indennizzo previsto dal D.P.R. n. 2043 del 1963 è stato, invece, concesso e liquidato (doc. 3) in favore della moglie e vedova del de cuius sig.ra Per_2
, nata a [...] il [...], previa tempestiva istanza del 23.05.1964 (doc. 4), per
[...]
l'importo complessivo di £ 439.859,056 (valuta € 223,55) – che, attualizzato alla data del
30.09.2023 (ultimo mese utile per l'indice FOI), ammonterebbe a Lire 9.082.904 (valuta euro €
4.690,93).»; trattasi, infatti, di emolumento riscosso da soggetto diverso dall'odierna attrice.
19. La decisione sulle spese si fonda sul criterio di soccombenza;
perciò, la convenuta
è tenuta a rifondere all'attrice i costi del giudizio, Controparte_3
fermo restando che, in forza dell'art. 43, comma 3, d.l. n. 136 del 2022, «È a carico del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze».
Le predette spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55 del
2014, in relazione all'importo riconosciuto alla ricorrente e nei limiti della nota spese depositata (non spetta la maggiorazione del 30% ex art. 4 della tariffa per la pluralità di soggetti convenuti, posto che l'aver convenuto in giudizio le Amministrazioni statuali italiane è frutto di scelta, peraltro errata, della difesa dell'attrice).
9 TRIBUNALE DI GENOVA
20. Le spese tra la ricorrente e le Amministrazioni della Repubblica Italiana possono essere compensate, sia per la reciproca soccombenza (è stata ritenuta errata l'evocazione in giudizio della e del Controparte_1 Controparte_2
, ma, nel contempo, sono state respinte le deduzioni del che
[...]
pretendeva di essere unico legittimato passivo, e dichiarate inammissibili le eccezioni della difesa erariale), sia per la mancanza di specifici precedenti di legittimità sulle “giuste parti” della causa al momento dell'inizio della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI GENOVA definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., così provvede:
• condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale subito iure proprio, che si Parte_1
liquida in Euro 351.990,00, oltre a interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
• condanna la a rifondere alla ricorrente Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Euro 21.800,00 per compensi ed Parte_1
Euro 2.377,90 per esborsi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA;
• ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, si dà atto che, in deroga all'art. 282 c.p.c., la presente sentenza acquista efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato;
• compensa interamente le spese tra la ricorrente, la Controparte_1
e il .
[...] Controparte_2
Genova, 26/12/2025
Il Giudice
OV FA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del Giudice monocratico Dott. OV FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6205/2023 R.G. promossa da
, con domicilio ex lege presso il difensore avv. LUIGI Parte_1
SANGUINETI (C.F. C.F._1
PARTE ATTRICE contro
e Controparte_1 [...]
, con domicilio ex lege presso Controparte_2
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA (C.F. ), difensore ope P.IVA_1
legis
PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
, contumace Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023, adiva questo Parte_1
Tribunale nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (artt. 281‑decies e
281‑undecies c.p.c.): deduceva di essere figlia di che, sulla base di Parte_2
documentazione storica allegata, era stato arrestato dalle SS (Schutzstaffel) il 24 novembre
1943, successivamente detenuto presso il carcere di Marassi sino al 16 gennaio 1944, deportato al campo di Dachau in data 20 gennaio 1944, e trasferito, tra il 17 e il 18 agosto 1944, al campo di , dove era morto il 20 novembre 1944; inoltre, Per_1
1 TRIBUNALE DI GENOVA
produceva l'attestazione del C.N.L. per la Liguria del 5 aprile 1946 di riconoscimento postumo del de cuius quale “martire per la causa della libertà e della patria e partigiano combattente”.
2. La ricorrente chiedeva l'accertamento e la liquidazione dei danni patiti iure proprio (non patrimoniali da perdita del rapporto parentale e patrimoniali da mancato apporto economico del genitore) per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 d.l. n. 36 del 2022
(conv. dalla legge n. 79 del 2022), con condanna dei convenuti (e di ulteriori soggetti eventualmente da evocare) al pagamento, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; per la quantificazione, richiamava le tabelle 2022 del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, indicando un valore orientativo di € 336.500 corrispondente a 100 punti invocava, comunque, la liquidazione equitativa. Richiamava, altresì, ai fini della proponibilità dell'azione collegata al Fondo, la proroga dei termini introdotta dall'art. 8, comma 11‑ter, del d.l. n. 198 del 2022.
3. Si costituivano nel giudizio la e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda: in via preliminare, Controparte_2
eccepivano il difetto di legittimazione passiva della e la Controparte_1
legittimazione esclusiva del in qualità di gestore del Fondo e, per effetto della disciplina di cui all'art. 43 citato (in continuità con l'Accordo di Bonn, reso esecutivo dal
D.P.R. n. 1263 del 1962), prospettavano una successione/accollo ex lege nel debito risarcitorio, con esecuzione esclusiva sulle risorse del Fondo;
sempre in via preliminare, sollevavano eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento (richiamando l'art. 2947
c.c. e l'art. 2935 c.c., nonché diversi possibili dies a quibus), contestavano il difetto di prova degli elementi costitutivi (lesione, nesso causale, danni patrimoniali e non, convivenza e intensità della relazione affettiva) e chiedevano di decurtare dal quantum eventuali benefici/indennizzi percepiti o percepibili dalla ricorrente, producendo atti relativi a un indennizzo già concesso alla vedova del de cuius (istanza del 23 maggio 1964
e provvedimento di liquidazione).
2 TRIBUNALE DI GENOVA
4. In data 26 giugno 2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185‑bis
c.p.c., quantificando l'importo in € 351.990,00 “a saldo e stralcio”; la proposta veniva accettata dalla ricorrente, ma non dalla parte convenuta.
5. Con note del 18 febbraio 2025, la ricorrente rilevava la necessità di partecipazione alla causa della alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36 del 2022 Controparte_3
(questione oggetto di controversia interpretativa); chiedeva – ove ritenuto necessario – la rimessione alla Suprema Corte ex art. 363‑bis c.p.c. per la soluzione della questione oppure la concessione di termine per la chiamata in causa della RFG o di emettere ordine di chiamata in causa iussu iudicis.
6. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Giudice ordinava, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della adempimento al quale Controparte_3
provvedeva la ricorrente, che estendeva alla terza chiamata le domande già avanzate col ricorso.
7. La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
8. Svolte le difese finali, all'udienza del 16/12/2025, fissata per la discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice (con provvedimento reso nel verbale della predetta udienza) tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
9. La motivazione di questa sentenza può essere redatta in forma sintetica mediante il rinvio (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ai conformi precedenti di questo Ufficio, che ha già deciso controversie analoghe (tra le altre: Tribunale Genova, sentenza del 4/2/2025, n.
319; Tribunale di Genova, sentenza del 21/2/2025; Tribunale di Genova, sentenza del
26/3/2025 n. 846; Tribunale di Genova, sentenza del 26/3/2025, n. 847; Tribunale di
Genova, sentenza del 23/4/2025; Tribunale di Genova, sentenza del 28/3/2025;
Tribunale di Genova, sentenza del 16/7/2025, n. 1868).
10. In particolare, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato:
3 TRIBUNALE DI GENOVA
• contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, nelle azioni risarcitorie ex art. 43 d.l. n. 36 del 2022 per danni da crimini di guerra e contro l'umanità, la legittimazione passiva non spetta esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle
Finanze (MEF), quale gestore del Fondo istituito dalla norma, in continuità con l'Accordo di Bonn;
• anzi, va esclusa la successione dello Stato italiano nei debiti risarcitori della e il predetto Fondo opera solo nella fase esecutiva, non in quella di CP_3
accertamento del diritto;
• perciò, il giudizio di accertamento e liquidazione del danno va promosso contro la e il può intervenire solo per consentire l'accesso al Fondo dopo il CP_3
passaggio in giudicato della sentenza (sulla legittimazione si è anche espressa, di recente,
Cass. Sez. 3, 21/8/2025, n. 23669, secondo cui – in relazione alle domande proposte nei confronti della aventi ad oggetto il risarcimento dei Controparte_3
danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale – l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 stabilisce che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza che ciò comporti la carenza di legittimazione passiva della nei giudizi di cognizione Controparte_3
aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, neppure in base alla disposizione del comma 6 del citato art. 43, il quale – prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge – attribuisce al un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto);
• non opera la prescrizione per i crediti risarcitori da crimini di guerra e contro l'umanità, posto che una norma internazionale consuetudinaria (Convenzione ONU
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1968, Convenzione europea 1974) sancisce l'imprescrittibilità di tali reati e delle loro conseguenze anche in sede civile e tale principio è recepito nell'ordinamento italiano ex art. 10 Cost. (in base alle statuizioni di Cass. Sez. 3, 8/2/2024, n. 3642, questo Tribunale ha affermato che «la Suprema Corte ha implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»“; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi
(dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona»);
• il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione – di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022 – è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2023;
• spetta alla parte attrice fornire adeguata prova della deportazione, delle condizioni di prigionia e/o della morte delle vittime;
• il pregiudizio subito non può che essere oggetto di liquidazione equitativa;
in particolare, il danno da deportazione e prigionia va calcolato riconoscendo un importo corrispondente a quanto previsto dalle norme in tema di ingiusta detenzione (Euro
235,82/die), maggiorato in ragione della gravità delle condizioni, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia;
il danno da perdita del rapporto parentale: liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, con attribuzione di punteggi in base a età, convivenza, intensità del rapporto, ecc. (con onere probatorio a carico del danneggiato, eventualmente agevolato da presunzioni);
• in assenza di specifiche prove offerte dall'eccipiente convenuto, non può disporsi la compensazione con eventuali indennizzi/risarcimenti asseritamente percepiti;
se
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dimostrata la percezione, vanno invece detratte dal risarcimento le somme riconosciute a titolo di indennizzo o beneficio in base alla normativa speciale (d.P.R. 2043/1963, legge
96/1955, ecc.);
11. Applicando i principî sopra richiamati alla fattispecie qui in esame, si deve innanzitutto rilevare che i documenti nn. 1-2-3-4-5-6-7 prodotti da Parte_1
(nata il [...]) col ricorso introduttivo provano inequivocabilmente il suo rapporto di filiazione rispetto a (nato il [...]), arrestato il 24/11/1943 in quanto Parte_2
partigiano, deportato a Dachau il 16/1/1944 e poi deceduto nel campo di concentramento nazista di il 20/11/1944 (secondo le risultanze del Per_1
documento n. 5, a causa di “Amiloidosi renale, insufficienza circolatoria acuta”). Anche i documenti 1-3 di parte convenuta dimostrano il rapporto tra l'attrice e il padre e anche lo stato di convivenza (del resto, desumibile pure dalla tenera età al momento dell'arresto del genitore).
12. A seguito alla chiamata in causa della l'azione CP_3 Controparte_3
risarcitoria, inizialmente rivolta (erroneamente) nei confronti della
[...]
e del è Controparte_5 Controparte_2 CP_4
stata correttamente indirizzata nei confronti dello Stato estero.
13. Rispetto alla richiesta risarcitoria, però, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . e del (dei quali è stata chiesta la condanna anche in sede di CP_5
precisazione delle conclusioni). Ciononostante, non può essere estromesso dal giudizio il
(che, peraltro, ha sostenuto di costituirsi non in Controparte_2
quanto mero interventore, bensì in quanto contraddittore dotato di legittimazione non solo necessaria, ma anche esclusiva, quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria esperita dall'attrice), poiché la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi (ex art. 43, comma 6, d.l. n. 36 del 2022) attribuisce al il diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello
Stato estero e conseguire così il rigetto delle pretese risarcitorie, istanza quest'ultima che, del resto, la difesa erariale ha avanzato anche in questa lite (in proposito, la già citata
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Cass. Sez. 3, 21/8/2025, n. 23669, ha chiarito: «… stante la possibilità che, in caso di accoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valere sul Fondo
“Ristori”, al deve riconoscersi, con riguardo al precedente Controparte_2
giudizio di cognizione (non già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di questo;
in tale prospettiva, la norma che prescrive la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello
Stato ha appunto la funzione di consentire alla difesa erariale l'acquisizione della notizia dell'introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare il proprio diritto all'intervento; la qualificazione della legittimazione del in sede di cognizione, non quale Controparte_2
legittimazione (passiva) esclusiva ma quale legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti dello Stato estero, trova riscontro nelle stesse deduzioni dell'amministrazione
…»).
14. L'azione risarcitoria di è stata esercitata entro il termine Parte_1
decadenziale succitato e l'eccezione di prescrizione è inammissibile, perché irritualmente sollevata dalle Amministrazioni italiane e, dunque, da soggetti diversi dal titolare passivo del rapporto, unico abilitato a far constare l'estinzione del diritto (l'eccezione sarebbe comunque infondata in base alla giurisprudenza di questo Tribunale, sopra richiamata).
15. Per quanto ora esposto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio dalla attrice, quale figlia della vittima dei crimini nazisti, dev'essere accolta. È presumibile (anzi, è ovvio) che la lesione del rapporto parentale, consistente nella sua definitiva perdita, abbia determinato – soprattutto in una bambina di 7 anni, in relazione al rapporto col padre convivente (chi agisce per il ristoro ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che è stato leso dalla perdita del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale;
spetta alla controparte dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, obiettivo non certo raggiunto dalle generiche e inconcepibili difese dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui «non risulta, difatti, la prova né della
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convivenza, né della qualità ed intensità della relazione affettiva») – patema d'animo, sconvolgimento delle abitudini di vita e ripercussioni successive che, pur non comportando una vera e propria compromissione dell'integrità fisiopsichica, sono apprezzabili come sofferenze patite (danno morale soggettivo) e anche in termini dinamico-relazionali (data l'innegabile influenza sulla crescita e lo sviluppo della persona).
16. La liquidazione del pregiudizio, necessariamente equitativa, viene effettuata nella medesima misura di cui alla proposta conciliativa, alla quale l'attrice aveva aderito: «previa applicazione della tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (valore punto € 3.911,00 – assegnati complessivi punti 90 nella fattispecie: punti 22 vittima primaria, punti 28 vittima secondaria;
punti 16 convivenza, punti 9 esistenza di superstiti;
punti 15 per valore medio intensità vincolo) €
351.990,00».
L'importo di Euro 351.990,00 è determinato in moneta attuale e la somma così quantificata comprende anche quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione e interessi (Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20889, Rv. 650436-02: «Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse.»); sulla predetta somma spettano altresì gli interessi legali (ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.) dalla data dell'odierna decisione al saldo effettivo.
Si dà atto che «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile … le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1»
(così l'art. 43, comma 3, d.l. n. 36 del 2022).
17. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto economico del genitore, difettando qualsivoglia elemento idoneo a provare che dalla perdita del padre sia derivata alla ricorrente la lamentata conseguenza
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pregiudizievole (né, nella totale carenza di elementi, può sopperire il ricorso alle presunzioni).
18. Il sostiene che dall'importo liquidato dovrebbe essere decurtato l'ammontare dell'indennizzo a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n.
2043 del 1963, non conseguito per inerzia della , valutabile come sua condotta Pt_1
negligente ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il rilievo del concorso del fatto colposo del creditore previsto dall'art. 1227, comma 2,
c.c. presuppone un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un'eccezione in senso proprio (Cass. Sez. 3, 27/7/2015, n. 15750); l'eccezione è inammissibile, poiché l'Amministrazione italiana non riveste il ruolo di debitore e, per quanto detto, è da considerare alla stregua di interveniente ad adiuvandum, come tale non abilitato a formulare eccezioni in senso stretto.
È del tutto irrilevante la deduzione: «l'indennizzo previsto dal D.P.R. n. 2043 del 1963 è stato, invece, concesso e liquidato (doc. 3) in favore della moglie e vedova del de cuius sig.ra Per_2
, nata a [...] il [...], previa tempestiva istanza del 23.05.1964 (doc. 4), per
[...]
l'importo complessivo di £ 439.859,056 (valuta € 223,55) – che, attualizzato alla data del
30.09.2023 (ultimo mese utile per l'indice FOI), ammonterebbe a Lire 9.082.904 (valuta euro €
4.690,93).»; trattasi, infatti, di emolumento riscosso da soggetto diverso dall'odierna attrice.
19. La decisione sulle spese si fonda sul criterio di soccombenza;
perciò, la convenuta
è tenuta a rifondere all'attrice i costi del giudizio, Controparte_3
fermo restando che, in forza dell'art. 43, comma 3, d.l. n. 136 del 2022, «È a carico del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze».
Le predette spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55 del
2014, in relazione all'importo riconosciuto alla ricorrente e nei limiti della nota spese depositata (non spetta la maggiorazione del 30% ex art. 4 della tariffa per la pluralità di soggetti convenuti, posto che l'aver convenuto in giudizio le Amministrazioni statuali italiane è frutto di scelta, peraltro errata, della difesa dell'attrice).
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20. Le spese tra la ricorrente e le Amministrazioni della Repubblica Italiana possono essere compensate, sia per la reciproca soccombenza (è stata ritenuta errata l'evocazione in giudizio della e del Controparte_1 Controparte_2
, ma, nel contempo, sono state respinte le deduzioni del che
[...]
pretendeva di essere unico legittimato passivo, e dichiarate inammissibili le eccezioni della difesa erariale), sia per la mancanza di specifici precedenti di legittimità sulle “giuste parti” della causa al momento dell'inizio della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI GENOVA definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., così provvede:
• condanna la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale subito iure proprio, che si Parte_1
liquida in Euro 351.990,00, oltre a interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
• condanna la a rifondere alla ricorrente Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Euro 21.800,00 per compensi ed Parte_1
Euro 2.377,90 per esborsi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA;
• ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, si dà atto che, in deroga all'art. 282 c.p.c., la presente sentenza acquista efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato;
• compensa interamente le spese tra la ricorrente, la Controparte_1
e il .
[...] Controparte_2
Genova, 26/12/2025
Il Giudice
OV FA
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