Art. 96.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).