Articolo 96 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 95Articolo 97
Versione
14 marzo 1965
Art. 96.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965