Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2025, proposto da
Vico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Andrea Gino Giunti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valtournenche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna, n. 17;
“per l’annullamento
Annullamento del provvedimento del Segretario comunale 14 luglio 2025 prot. n. 0010238, ricevuto lo stesso giorno, avente ad oggetto rigetto di istanza di permesso di costruire”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valtournenche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il venir meno del provvedimento dirigenziale 14 luglio 2025 prot. n. 0010238, oggetto del presente giudizio, per effetto dell’adozione del nuovo provvedimento prot. n. 0001096/2026 del 22 gennaio 2026, anch’esso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire, determini la sopravvenuta carenza d’interesse alla sua coltivazione, così come dichiarato dalla ricorrente all’udienza camerale del 29 gennaio 2026;
Ritenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
Osservato che il Comune di Valtournenche ha emanato un nuovo provvedimento in luogo di quello annullato, in tal modo riconoscendo implicitamente l’erroneità di quest’ultimo, sicché le spese di lite devono seguire la soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il Comune di Valtournenche a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate nella misura di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU MO, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
DR CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CA | IU MO |
IL SEGRETARIO