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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3843/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Data_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1(so.ge.r.t.) - P.iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-463 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 02/01/2024 alla "Societa' Resistente_1-S.P. A. (SO.GE.R.T.)", depositato con PEC in data 30/04/2024 e iscritto al n. 3843/2024 R.G.R., Ricorrente_1
proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 2023/463, notificata il 17.11.2023, per TARI del Comune di Paternò, anno imposta 2016, importo €.495,13=. Assumeva l'opponente l'illegittimità dell'intimazione in oggetto, deducendo – tra l'altro – carenza di potere del concessionario, prescrizione del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ribadiva le proprie difese con memoria illustrativa del 18/01/2026.
§2. Non si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T.
§3. All'odierna udienza era presente da remoto il difensore del ricorrente. Nessun altro era presente. Il
Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Osserva il Giudice che il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha curato di fornire in giudizio la prova della data di notifica dell'atto impugnato. Ancora, non risultano ulteriori emergenze che consentano di verificare affermativamente la tempestività del ricorso (ad esempio, la data di notifica della domanda giudiziale ricadente entro il termine di cui all'art. 21 D. lgs. 546/92, fatto riferimento alla data di confezionamento o di spedizione dell'atto impugnato, per ipotesi risultante documentalmente). Non vi è pertanto prova che il ricorso, notificato all'agente esattore con PEC spedita il 02/01/2024, come emerge dagli atti, sia tempestivo.
§6. Giova soggiungere che nessun significato, al riguardo, può attribuirsi alla mancata costituzione di
SO.GE.R.T. È infatti principio giurisprudenziale pacifico quello a tenore del quale la non costituzione della parte resistente (o convenuta) in alcun modo può assumere il significato di “non contestazione”, neppure in ordine agli elementi di fatto (in questo caso, data di notifica della cartella in oggetto) prospettati dalla parte ricorrente (o attrice).
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§7. In linea subordinata, osserva il Giudice che il ricorso è altresì inammissibile per violazione del disposto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (attuatore della riforma del contenzioso tributario), che ha inserito il comma 6-bis all'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo tale nuova disposizione:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Ciò implica che, prima della modifica, quando in un ricorso tributario si lamentava un vizio di notifica dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento), nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione il giudizio poteva essere avviato solo nei confronti del soggetto che aveva emanato l'atto impugnato, e non necessariamente anche nei confronti dell'altro soggetto rispetto all'atto presupposto, escludendosi in giurisprudenza l'obbligo di integrazione del contraddittorio. Con il nuovo comma 6-bis, se il contribuente eccepisce un vizio di notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, deve proporre il ricorso contro entrambi i soggetti (autorità impositiva e riscossore/ente creditore), a prescindere da chi abbia emesso l'atto impugnato. Questo crea una sorta di litisconsorzio necessario per i vizi di notifica di atti presupposti.
La modifica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024, è entrata in vigore il 4 gennaio 2024 con il
D.Lgs. n. 220/2023. Per quanto riguarda l'applicazione nei giudizi tributari, la disciplina del D.Lgs. n.
220/2023 (tra cui l'art. 14, comma 6-bis) si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal 5 gennaio 2024. Per alcune parti della riforma (non specificamente il comma 6-bis) il decreto prevede poi ulteriori decorrenze per i ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024; tuttavia, per l'ipotesi di litisconsorzio di cui al comma 6-bis la dottrina ritiene applicabile tale disciplina fin dai giudizi instaurati da gennaio 2024 in poi.
Avendo il ricorrente eccepito – tra l'altro – la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, la mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore costituisce una violazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, e comporta l'inammissibilità del ricorso.
§8. Nulla per le spese, attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC IO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3843/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Data_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1(so.ge.r.t.) - P.iva_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-463 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 02/01/2024 alla "Societa' Resistente_1-S.P. A. (SO.GE.R.T.)", depositato con PEC in data 30/04/2024 e iscritto al n. 3843/2024 R.G.R., Ricorrente_1
proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 2023/463, notificata il 17.11.2023, per TARI del Comune di Paternò, anno imposta 2016, importo €.495,13=. Assumeva l'opponente l'illegittimità dell'intimazione in oggetto, deducendo – tra l'altro – carenza di potere del concessionario, prescrizione del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Ribadiva le proprie difese con memoria illustrativa del 18/01/2026.
§2. Non si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T.
§3. All'odierna udienza era presente da remoto il difensore del ricorrente. Nessun altro era presente. Il
Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Osserva il Giudice che il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha curato di fornire in giudizio la prova della data di notifica dell'atto impugnato. Ancora, non risultano ulteriori emergenze che consentano di verificare affermativamente la tempestività del ricorso (ad esempio, la data di notifica della domanda giudiziale ricadente entro il termine di cui all'art. 21 D. lgs. 546/92, fatto riferimento alla data di confezionamento o di spedizione dell'atto impugnato, per ipotesi risultante documentalmente). Non vi è pertanto prova che il ricorso, notificato all'agente esattore con PEC spedita il 02/01/2024, come emerge dagli atti, sia tempestivo.
§6. Giova soggiungere che nessun significato, al riguardo, può attribuirsi alla mancata costituzione di
SO.GE.R.T. È infatti principio giurisprudenziale pacifico quello a tenore del quale la non costituzione della parte resistente (o convenuta) in alcun modo può assumere il significato di “non contestazione”, neppure in ordine agli elementi di fatto (in questo caso, data di notifica della cartella in oggetto) prospettati dalla parte ricorrente (o attrice).
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.»
§7. In linea subordinata, osserva il Giudice che il ricorso è altresì inammissibile per violazione del disposto del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (attuatore della riforma del contenzioso tributario), che ha inserito il comma 6-bis all'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo tale nuova disposizione:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Ciò implica che, prima della modifica, quando in un ricorso tributario si lamentava un vizio di notifica dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento), nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione il giudizio poteva essere avviato solo nei confronti del soggetto che aveva emanato l'atto impugnato, e non necessariamente anche nei confronti dell'altro soggetto rispetto all'atto presupposto, escludendosi in giurisprudenza l'obbligo di integrazione del contraddittorio. Con il nuovo comma 6-bis, se il contribuente eccepisce un vizio di notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, deve proporre il ricorso contro entrambi i soggetti (autorità impositiva e riscossore/ente creditore), a prescindere da chi abbia emesso l'atto impugnato. Questo crea una sorta di litisconsorzio necessario per i vizi di notifica di atti presupposti.
La modifica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024, è entrata in vigore il 4 gennaio 2024 con il
D.Lgs. n. 220/2023. Per quanto riguarda l'applicazione nei giudizi tributari, la disciplina del D.Lgs. n.
220/2023 (tra cui l'art. 14, comma 6-bis) si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal 5 gennaio 2024. Per alcune parti della riforma (non specificamente il comma 6-bis) il decreto prevede poi ulteriori decorrenze per i ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024; tuttavia, per l'ipotesi di litisconsorzio di cui al comma 6-bis la dottrina ritiene applicabile tale disciplina fin dai giudizi instaurati da gennaio 2024 in poi.
Avendo il ricorrente eccepito – tra l'altro – la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, la mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore costituisce una violazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, e comporta l'inammissibilità del ricorso.
§8. Nulla per le spese, attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC IO