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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2165/2025 R.G. promosso con ricorso in data 10 ottobre 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ilenia
Fioravanti del Foro di Ferrara (C.F. - PEC: CodiceFiscale_3
), ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio della Email_1 medesima procuratrice sito in CC (FE), Via Edgardo Fogli n.10
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. seppur intervenuto non ha concluso.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene, per comune accordo intercorso tra gli stessi sin dal mese di luglio u.s. La SI.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in CP_1
Lagosanto (FE) Via San PP n. 19, mentre il SI. ha già trasferito il proprio domicilio CP_2 altrove, portando con sé i soli effetti personali. Ogni arredo e suppellettile della casa coniugale resterà
1 nella esclusiva disponibilità e proprietà della SI.ra . Il SI. continuerà a CP_1 CP_2 provvedere al pagamento delle rate del contratto di finanziamento della cucina fino alla sua scadenza.
2) A seguito della separazione, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'omologa, il sig. cederà la propria quota di proprietà dell'abitazione, pari al 50% (cinquanta per cento) CP_2 dell'immobile, alla SI.ra , che ne diverrà, in tal modo, proprietaria piena ed esclusiva. Il CP_1 detto atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in denaro trovando causa esclusivamente nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di diritti immobiliari si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi e , talché senza accordo su Controparte_1 CP_2 detto trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Il detto trasferimento avverrà con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio 2016. Si conferma che, in conformità
a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27/E, si dà atto che l'accordo patrimoniale di cui al presente è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) A definizione di ogni rapporto di cui al presente e di ogni altro precedente relativo all'immobile, alle sue spese di acquisto e conservazione nonché pure relative ad ogni precedente concorso al pagamento del mutuo, nel medesimo atto notarile di trasferimento immobiliare, la SI.ra CP_1 si accollerà, contestualmente al detto trasferimento immobiliare, ogni quota già di ragione
[...] del SInor del residuo debito del detto mutuo fondiario contratto dai coniugi per CP_2
l'acquisto dell'immobile suddetto ed ammontante alla data del presente ricorso, per l'intero debito, ad
Euro 140.925,88 (centoquarantamila novecentoventicinque virgola ottantotto), continuando dunque a provvedere in modo esclusivo al pagamento delle rate sino alla sua estinzione e comunque obbligandosi la SI.ra - con obbligazione di mezzi e non di risultato - a Controparte_1 procurare liberazione del SInor , per accollo del mutuo che sarà formalizzato in rogito CP_2 come "privativo", al fine di consentire poi all'Istituto Creditore la concessione della liberazione del
SI. da ogni obbligazione e garanzia prestata per l'acquisto del bene. Per il caso la SInora CP_2
si decida a procedere a operazione di surroga del debito fondiario con altro Controparte_1
Istituto di Credito, il signor si impegna a partecipare al relativo rogito, ben fermo che CP_2 lui in tal caso dismetterà ogni qualità di debitore e/o di garante. Nel trasferimento immobiliare che sarà formalizzato con il detto separato atto notarile, il SI. riterrà in capo a sé ogni CP_2 residua sua ragione alle detrazioni fiscali relative all'immobile in oggetto, fino alla loro naturale
2 scadenza. Inoltre, la sig.ra , sempre nell'ambito del complesso dei presenti Controparte_1 accordi, si impegna a versare al SI. la complessiva somma di euro 7.775,00 CP_2
(settemilasettecentosettantacinque virgola zero zero) con bonifico bancario al momento della stipula.
4) I coniugi concordano che la moglie provveda al passaggio di proprietà in capo alla stessa medesima, sostenendone tutti i costi, dell'autovettura Renault Megane del 2018, targata FR635DC
(doc. 13), acquistata in costanza di matrimonio dal SI. ed attualmente allo stesso intestata. CP_2
La sig.ra si occuperà altresì della conseguente modifica del contratto di assicurazione CP_1 dell'auto attualmente in essere.
5) I coniugi concordano altresì che l'autovettura Renault Clio, targata ES138GW (doc. 14), acquistata in costanza di matrimonio dal SI. resti nella piena disponibilità dello stesso. CP_2
6) Il conto corrente cointestato attualmente aperto presso la n. 19-009413117 filiale di CP_3
CC (FE) località San PP (doc. 11), su cui viene accreditato il solo stipendio della SI.ra e su cui attualmente viene prelevata la rata di mutuo mensile, verrà chiuso entro mesi 6 CP_1 dalla data di comparizione delle parti ed il saldo sarà trattenuto al 100% dalla moglie.
7) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore e diverso rapporto patrimoniale e di nulla avere a pretendere, ad alcun titolo, l'uno dall'altro, in particolare per quanto attiene il proprio mantenimento, essendo entrambe le parti, allo stato, economicamente autosufficienti, stante il percepimento di redditi quasi paritetici. Per_
8) Le figlie minori ed resteranno affidate, congiuntamente, ad entrambi i genitori che Per_1 ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto pur mantenendo la propria residenza e dimora privilegiata con la madre presso la casa coniugale. Per_
9) ed vedranno e frequenteranno il padre, con pernottamento, almeno due fine settimana Per_1 alternati al mese, dalle ore 15 del sabato, con obbligo per il padre di ricondurre le stesse entro le ore
21,30 della domenica presso la residenza materna. Il SI. potrà vedere le minori anche nelle CP_2 giornate infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì tenendo con sé la prole dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,30/21,30 e curando di ricondurre, entro tale orario, le minori all'abitazione di residenza, il tutto ovviamente nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie. Nelle settimane con fine settimana ove il padre terrà con sé le figlie con pernottamento nella notte tra sabato e domenica, non terrà con sé le minori nel pomeriggio del venerdì. Durante le vacanze estive le figlie, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I coniugi dovranno comunicarsi con ampio anticipo e possibilmente entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per Per_ le vacanze in compagnia della prole. ed trascorreranno comunque alternativamente con Per_1 ciascun genitore, il giorno di Natale, di S. Stefano e di Pasqua e Pasquetta, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stessi le festività Natalizie, di trascorre quelle Pasquali e
3 viceversa. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, i minori resteranno con ciascun genitore o dal 27 dicembre al 31 dicembre o, in alternativa, dal 01 gennaio al giorno dell'Epifania. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno.
10) I coniugi concordano che gli orari ed i giorni di frequentazione specificati al precedente punto 9) potranno subire variazioni determinate dagli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/ludici/sportivi delle minori e che tali variazioni dovranno essere concordate/comunicate almeno entro le ore 10 della mattina stessa del giorno soggetto a variazione.
11) In considerazione del maggior tempo che le figlie minori trascorreranno presso la dimora materna,
i coniugi concordano che la SI.ra percepisca l'intero importo dell'assegno unico, oggi CP_1 pari ad Euro 452,20 (quattrocentocinquantadue virgola venti) e concordano che il SI. versi CP_2 altresì alla SI.ra , entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, quale contributo al CP_1 mantenimento ordinario della prole, la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) totali (Euro
50,00 cinquanta virgola zero zero per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
12) I coniugi concordano di ripartire poi tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e quindi come di seguito meglio specificato: A) Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da servizi pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno: gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gita scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica;
attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo
4 ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. Per le spese straordinarie concordate, i coniugi si accordano perché il genitore non pagante rimborsi la propria quota di spettanza all'altro entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
13) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio.
14) Le parti, pur riconoscendosi responsabili in solido ai fini del pagamento degli onorari legali e delle spese di liti, concordano di ripartire il costo del presente procedimento in parti uguali tra loro.
15) Si dichiara sin d'ora dell'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
16) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza ex art. 473 bis 51 comma 3 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 30 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Controparte_1 data 31/10/1987, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a Lagosanto il 18 settembre 2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Lagosanto: Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2165/2025 R.G. promosso con ricorso in data 10 ottobre 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ilenia
Fioravanti del Foro di Ferrara (C.F. - PEC: CodiceFiscale_3
), ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio della Email_1 medesima procuratrice sito in CC (FE), Via Edgardo Fogli n.10
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. seppur intervenuto non ha concluso.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene, per comune accordo intercorso tra gli stessi sin dal mese di luglio u.s. La SI.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in CP_1
Lagosanto (FE) Via San PP n. 19, mentre il SI. ha già trasferito il proprio domicilio CP_2 altrove, portando con sé i soli effetti personali. Ogni arredo e suppellettile della casa coniugale resterà
1 nella esclusiva disponibilità e proprietà della SI.ra . Il SI. continuerà a CP_1 CP_2 provvedere al pagamento delle rate del contratto di finanziamento della cucina fino alla sua scadenza.
2) A seguito della separazione, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'omologa, il sig. cederà la propria quota di proprietà dell'abitazione, pari al 50% (cinquanta per cento) CP_2 dell'immobile, alla SI.ra , che ne diverrà, in tal modo, proprietaria piena ed esclusiva. Il CP_1 detto atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in denaro trovando causa esclusivamente nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di diritti immobiliari si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi e , talché senza accordo su Controparte_1 CP_2 detto trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. Il detto trasferimento avverrà con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio 2016. Si conferma che, in conformità
a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27/E, si dà atto che l'accordo patrimoniale di cui al presente è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) A definizione di ogni rapporto di cui al presente e di ogni altro precedente relativo all'immobile, alle sue spese di acquisto e conservazione nonché pure relative ad ogni precedente concorso al pagamento del mutuo, nel medesimo atto notarile di trasferimento immobiliare, la SI.ra CP_1 si accollerà, contestualmente al detto trasferimento immobiliare, ogni quota già di ragione
[...] del SInor del residuo debito del detto mutuo fondiario contratto dai coniugi per CP_2
l'acquisto dell'immobile suddetto ed ammontante alla data del presente ricorso, per l'intero debito, ad
Euro 140.925,88 (centoquarantamila novecentoventicinque virgola ottantotto), continuando dunque a provvedere in modo esclusivo al pagamento delle rate sino alla sua estinzione e comunque obbligandosi la SI.ra - con obbligazione di mezzi e non di risultato - a Controparte_1 procurare liberazione del SInor , per accollo del mutuo che sarà formalizzato in rogito CP_2 come "privativo", al fine di consentire poi all'Istituto Creditore la concessione della liberazione del
SI. da ogni obbligazione e garanzia prestata per l'acquisto del bene. Per il caso la SInora CP_2
si decida a procedere a operazione di surroga del debito fondiario con altro Controparte_1
Istituto di Credito, il signor si impegna a partecipare al relativo rogito, ben fermo che CP_2 lui in tal caso dismetterà ogni qualità di debitore e/o di garante. Nel trasferimento immobiliare che sarà formalizzato con il detto separato atto notarile, il SI. riterrà in capo a sé ogni CP_2 residua sua ragione alle detrazioni fiscali relative all'immobile in oggetto, fino alla loro naturale
2 scadenza. Inoltre, la sig.ra , sempre nell'ambito del complesso dei presenti Controparte_1 accordi, si impegna a versare al SI. la complessiva somma di euro 7.775,00 CP_2
(settemilasettecentosettantacinque virgola zero zero) con bonifico bancario al momento della stipula.
4) I coniugi concordano che la moglie provveda al passaggio di proprietà in capo alla stessa medesima, sostenendone tutti i costi, dell'autovettura Renault Megane del 2018, targata FR635DC
(doc. 13), acquistata in costanza di matrimonio dal SI. ed attualmente allo stesso intestata. CP_2
La sig.ra si occuperà altresì della conseguente modifica del contratto di assicurazione CP_1 dell'auto attualmente in essere.
5) I coniugi concordano altresì che l'autovettura Renault Clio, targata ES138GW (doc. 14), acquistata in costanza di matrimonio dal SI. resti nella piena disponibilità dello stesso. CP_2
6) Il conto corrente cointestato attualmente aperto presso la n. 19-009413117 filiale di CP_3
CC (FE) località San PP (doc. 11), su cui viene accreditato il solo stipendio della SI.ra e su cui attualmente viene prelevata la rata di mutuo mensile, verrà chiuso entro mesi 6 CP_1 dalla data di comparizione delle parti ed il saldo sarà trattenuto al 100% dalla moglie.
7) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore e diverso rapporto patrimoniale e di nulla avere a pretendere, ad alcun titolo, l'uno dall'altro, in particolare per quanto attiene il proprio mantenimento, essendo entrambe le parti, allo stato, economicamente autosufficienti, stante il percepimento di redditi quasi paritetici. Per_
8) Le figlie minori ed resteranno affidate, congiuntamente, ad entrambi i genitori che Per_1 ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto pur mantenendo la propria residenza e dimora privilegiata con la madre presso la casa coniugale. Per_
9) ed vedranno e frequenteranno il padre, con pernottamento, almeno due fine settimana Per_1 alternati al mese, dalle ore 15 del sabato, con obbligo per il padre di ricondurre le stesse entro le ore
21,30 della domenica presso la residenza materna. Il SI. potrà vedere le minori anche nelle CP_2 giornate infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì tenendo con sé la prole dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,30/21,30 e curando di ricondurre, entro tale orario, le minori all'abitazione di residenza, il tutto ovviamente nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie. Nelle settimane con fine settimana ove il padre terrà con sé le figlie con pernottamento nella notte tra sabato e domenica, non terrà con sé le minori nel pomeriggio del venerdì. Durante le vacanze estive le figlie, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I coniugi dovranno comunicarsi con ampio anticipo e possibilmente entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per Per_ le vacanze in compagnia della prole. ed trascorreranno comunque alternativamente con Per_1 ciascun genitore, il giorno di Natale, di S. Stefano e di Pasqua e Pasquetta, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stessi le festività Natalizie, di trascorre quelle Pasquali e
3 viceversa. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, i minori resteranno con ciascun genitore o dal 27 dicembre al 31 dicembre o, in alternativa, dal 01 gennaio al giorno dell'Epifania. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno.
10) I coniugi concordano che gli orari ed i giorni di frequentazione specificati al precedente punto 9) potranno subire variazioni determinate dagli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/ludici/sportivi delle minori e che tali variazioni dovranno essere concordate/comunicate almeno entro le ore 10 della mattina stessa del giorno soggetto a variazione.
11) In considerazione del maggior tempo che le figlie minori trascorreranno presso la dimora materna,
i coniugi concordano che la SI.ra percepisca l'intero importo dell'assegno unico, oggi CP_1 pari ad Euro 452,20 (quattrocentocinquantadue virgola venti) e concordano che il SI. versi CP_2 altresì alla SI.ra , entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, quale contributo al CP_1 mantenimento ordinario della prole, la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) totali (Euro
50,00 cinquanta virgola zero zero per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
12) I coniugi concordano di ripartire poi tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e quindi come di seguito meglio specificato: A) Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da servizi pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno: gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gita scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica;
attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo
4 ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. Per le spese straordinarie concordate, i coniugi si accordano perché il genitore non pagante rimborsi la propria quota di spettanza all'altro entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
13) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio.
14) Le parti, pur riconoscendosi responsabili in solido ai fini del pagamento degli onorari legali e delle spese di liti, concordano di ripartire il costo del presente procedimento in parti uguali tra loro.
15) Si dichiara sin d'ora dell'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
16) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza ex art. 473 bis 51 comma 3 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 30 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Controparte_1 data 31/10/1987, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a Lagosanto il 18 settembre 2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Lagosanto: Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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