Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9917 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09917/2025REG.PROV.COLL.
N. 03942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3942 del 2025, proposto da Società Agricola La NE S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2219/2025.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE;
Vista l’istanza di rimessione all’Adunanza Plenaria e il decreto di reiezione del Presidente del Consiglio di Stato del 21 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. DA TU e uditi per le parti l’avvocato Francesco Colapaoli e l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la società agricola La NE s.s. chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2219/2025.
Con la sentenza impugnata questo Consiglio ha respinto l’appello proposto dalla società agricola avverso la sentenza del Tar Umbria, che ha ritenuto infondata la domanda di annullamento del provvedimento con cui GE aveva accertato un proprio credito per indebita percezione di contributi europei relativi al regime di pagamento unico per la campagna 2013.
In particolare la società propone due motivi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo viene dedotto che: il giudice dell’appello ha fondato la propria decisione sulla circostanza che l’amministrazione avrebbe sin da principio riscontrato delle anomalie idonee a ridurre la superficie eleggibile da 744,19 a 636,79 ettari e che l’esclusione delle particelle contestate con il provvedimento oggetto del presente giudizio, insistenti nei comuni di Premia e Varzo, avrebbe ridotto ulteriormente la superficie ammissibile portandola a 564,61 ettari, non più sufficiente per consentire la liquidazione dei 608,25 ettari, corrispondenti ai titoli posseduti al momento della domanda; tuttavia, la lettura del documento prot. AGEA.ADU.2015.2469 del 29 gennaio 2015, allegato alla memoria di replica dell’amministrazione, smentirebbe tale assunto in quanto dallo stesso risulta che il premio è stato inizialmente erogato per l’intero senza alcuna riduzione, essendo state le irregolarità originariamente contestate superate a seguito dell’inoltro delle dichiarazioni di pascolamento.
Con il secondo motivo la società deduce l’errore di fatto revocatorio sub specie di omessa pronuncia, per illegittimo assorbimento di alcuni motivi di appello; in particolare, parte ricorrente rileva che l’organo giudicante ha erroneamente ritenuto inapplicabile ratione temporis l’art. 9 d.m. n. 1922/2015 e, comunque, applicando erroneamente al caso di specie la revoca integrale prevista dall’art. 30 reg. CE 73/2009 (che fa invece salve le specifiche disposizioni di cui agli artt. 58 e 60 reg. CE n. 1122/2009), non si è pronunciato sulla dedotta applicabilità del regime più favorevole di cui all’art. 58 reg. n. 1122/2009.
Per tali ragioni la società ha chiesto la revocazione della sentenza impugnata e, sotto il profilo rescissorio, l’accoglimento dell’appello con annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’GE.
All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2.1. Va al riguardo rilevato che secondo la costante giurisprudenza:
- “L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato, oltre che attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato” (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VII, 10 luglio 2025, n. 6030);
- “Per errore su un 'punto controverso', non rilevante ai fini revocatori, si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del Giudice; per errore revocatorio, rilevante invece ai fini dell’impugnazione, si intende invece quello che deriva da un mero 'abbaglio dei sensi', ovvero consiste in un 'contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa', contrasto immediatamente rilevabile come tale.” (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2025, n. 7082);
- “L’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante; non può altresì essere invocato con riguardo ad una questione che sia stata decisa in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione né si identifica con l’omesso esame di un’argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione, poiché ciò attiene all’ampiezza della motivazione della sentenza che abbia rigettato la censura o l’eccezione e non integra un errore di fatto” (Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2025, n. 4607);
- “Ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., come richiamato dall’art. 106 c.p.a, una sentenza pronunciata in grado d’appello può essere impugnata per revocazione se 'è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa', con la precisazione che vi è detto errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e che in ogni caso può esservi errore di fatto revocatorio solo se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. In particolare, l’errore di fatto consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nel cd. abbaglio dei sensi), a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, come pure gli errori sull’interpretazione o applicazione di norme giuridiche.” (Cons. Stato, sez. VII, 25 settembre 2024, n. 7760);
- “Affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione; il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti; la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa.” (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2025, n. 2758);
- “L’omessa pronuncia su uno dei motivi di gravame ridonda in errore di fatto che giustifica la revocazione solo qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali. Si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione.” (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2025, n. 241).
2.2. Ciò premesso in diritto, il primo motivo di revocazione è inammissibile.
L’errore dedotto riguarda l’accertamento che il giudice dell’appello ha condotto al fine di verificare se gli ettari residui, al netto di irregolarità rilevate, fossero comunque sufficienti ad ottenere il contributo richiesto.
Tale ultima circostanza costituiva una questione controversa come dimostra sia il contenuto dell’atto di appello sia l’attività istruttoria svolta dall’organo giudicante, a seguito della quale l’GE ha fornito gli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza oggi impugnata (v. relazione depositata in data 21 gennaio 2025).
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, essendosi invece in presenza di un’attività valutativa compiuta dall’organo giudicante in relazione al materiale probatorio in atti, necessaria al fine di decidere su un punto controverso del giudizio e sul quale vi è stata comunque un’espressa motivazione.
A ciò si aggiunga, peraltro, che nel caso in esame manca anche l’evidenza dell’errore atteso che l’assunto di parte ricorrente si fonda su asseriti elementi indiziari desumibili dal contenuto di un documento (v. pag. 19 del ricorso in revocazione) che a parere di questo collegio non assumono il carattere della incontrovertibilità.
2.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di revocazione con cui parte ricorrente deduce l’errore di fatto revocatorio per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.
È sufficiente rilevare al riguardo che:
- l’organo giudicante non ha omesso di pronunciarsi in ordine alla violazione dell’art. 9 d.m. n. 1922/2015 ma si è pronunciato motivatamente, ritenendo che tale disposizione fosse inapplicabile ratione temporis e che, in ogni caso, non fosse idonea a derogare alla sovraordinata disciplina europea; a ciò si aggiunga che si è comunque in presenza di valutazioni in ordine all’interpretazione e all’applicazione di norme giuridiche, che possono al più configurare un mero errore di diritto non censurabile in sede di revocazione;
- per quanto riguarda la dedotta erronea applicazione dell’art. 30 reg. CE n. 73/2009 in luogo dell’art. 58 del reg. CE n. 1122/2009, va rilevato che anche in tal caso si è in presenza non di un illegittimo assorbimento dei motivi di appello ma di una valutazione concernente l’interpretazione, l’applicazione e la prevalenza di una disposizione su un’altra (da un lato l’art. 30 reg. CE n. 73/2009 e dall’altro gli artt. 58 e 60 reg. CE n. 1122/2009), che potrebbe al più integrare un mero errore di diritto non censurabile in sede di revocazione.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal che ne consegue, anche, l’irrilevanza della questione giuridica, ovvero interpretativa, posta alla base della istanza di rimessione all’Adunanza Plenaria, istanza già a suo tempo disattesa dal Presidente del Consiglio di Stato e alla quale neppure in questa sede può darsi corso, per quanto sin qui evidenziato.
4. In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente va condannata al pagamento in favore di GE delle spese processuali che si liquidano, in ragione della attività difensiva concretamente svolta dalla parte resistente, nella somma di euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore di GE della somma di euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
DA TU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TU | RI IM |
IL SEGRETARIO