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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8260/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSANNA BENIGNI;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. GIUSEPPE LOMBONI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 4 novembre 2024, conclusioni che qui si intendono richiamate.
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DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il signor odierno ricorrente, Parte_1 contestando le conclusioni raggiunte dal CTU dottor nell'ambito del Controparte_2 precedente giudizio di ATP RG n. 4101/2021, conveniva in giudizio il dottor CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
-“accertare che il trattamento odontoiatrico a cui il dott. ha sottoposto il sig. CP_1
– terapia canalare e ricostruzione dell'elemento 13 – in data 28/02/2020 ha Parte_1 causato un danno alla salute al sig. identificato negli esiti Parte_1 permanenti della patologia Cellulitica Orbitaria Destra con conseguente perdita di visione nella metà temporale del campo visivo destro e quindi anche in metà regione maculare destra (doc. n. 21) per tutte le ragioni esposte e previa quantificazione del danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico riportati dal ricorrente condannare il dott. al suo risarcimento con interessi dal dovuto al saldo. 2) Accertare che il CP_1 sig. non ha ricevuto in data 28/02/2020 alcuna informativa dal dott. Parte_1 della patologia infettiva in corso, delle sue possibili complicanze, Controparte_1 del programma terapeutico, dei benefici e dei rischi al fine di ottenere che il paziente, sig. comprese le possibili complicanze ascessuali del distretto Parte_1 cervicale, l'effettiva affezione, del suo stadio, della possibile evoluzione, della possibile guarigione del risultato prevedibile ed auspicabile della prestazione proposta potesse esprimere il proprio consenso o dissenso informato e consapevole e per l'effetto previa quantificazione di tale danno condannarsi il dott. al suo Controparte_1 risarcimento oltre interessi e rivalutazione monetaria” Si costituiva il resistente chiedendo, nel merito ed in via principale:
“ nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso proposto, previa conversione del rito anche in ragione della complessità della vicenda e della necessità di un'istruttoria anche orale non sommaria, accertare e dichiarare la carenza del nesso causale in ordine all'evento danno lamentato ex adverso”. Dalla consulenza tecnica d'ufficio, esperita nel procedimento di ATP sopra citato e depositata in data 8 dicembre 2021, di evince che il CTU dottor Persona_1 valutava che vi era “ un rapporto cronologico e anatomico tra l'iniziale
[...] problematica odontoiatrica e l'aggravamento successivo, con un “salire” nella direzione dell'occhio della lesione infettiva/infiammatoria e con coinvolgimento dell'occhio, appunto, e perdita della visione laterale” Nonostante questo, ribadiva che non vi era “nella procedura adottata dall'Odontoiatra, Dottor alcun elemento da considerarsi negativo nell'approccio al trattamento CP_1 del Paziente” poiché l'odierno resistente aveva adottato “tecniche sia di carattere chirurgico in senso stretto, sia di carattere farmacologico a copertura, del tutto usuali e accreditate all'ambito scientifico, peraltro, appunto, incrementando la dose pagina 2 di 4 dell'Amoxicillina più Acido Clavulanico, rispetto a quanto il bugiardino indica, ovvero grammi tre, uno ogni otto ore, rispetto a grammi due, uno ogni dodici ore”
Precisava, inoltre, che questo tipo di eccesso terapeutico era, in realtà, “ riconosciuto come opportuno, in funzione dell'emivita del farmaco da gran parte della letteratura scientifica e, in ogni caso, l'incrementare un valore di terapia” non poteva essere
“certamente causa di un peggioramento della problematica di carattere infettivologico, visto che tale problematica di carattere infettivologico il farmaco” era deputato ad intercettare. Il CTU , riguardo alle osservazioni del Consulente di parte ricorrente professor Per_2
specificava che l'evidenziato “rapporto cronologico e anatomica fra l'inziale
[...] problematica odontoiatrica e l'aggravamento successivo …” era in realtà il rapporto “ tra una infezione ed un distretto anatomico, di ampiezza molto ridotta, all'interno del quale si sviluppava una problematica di carattere stomatologico, correttamente gestita dall'odontoiatra in attuale osservazione, ed una progressione con coinvolgimento oculare”. Valutava altresì che sostenere, sempre da parte del CTP sopra citato, che vi sarebbe stata
“toilette locale insufficiente” o “imprudenza di una otturazione dentaria troppo precoce” contrastava con quanto documentalmente si era potuto a posteriori verificare. L'evento chiusura del dente, infatti, sempre per come valutato dal CTU, non determinava o scatenava la problematica oculistica ma la seguiva a distanza di quattro giorni. Il momento in cui il dente veniva lasciato opportunamente “aperto”, il momento dell'insorgenza/segnalazione dei problemi oculari ed il momento della otturazione del dente avevano quindi una collocazione temporale progressiva, che permetteva, “di escludere note di comportamento inadeguato”. Dalla sopra citata consulenza non emergeva, quindi, alcun errore riguardo al trattamento dell'elemento dentario n.13, che secondo la tesi di pare ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad avulsione, e non, come invece avvenuto, al trattamento di carattere conservativo. Da quanto sopra esposto si evince l'insussistenza, in capo all'odierno resistente, di profili di responsabilità professionale Per quanto riguarda l'acquisizione del consenso informato, occorre considerare che se da un lato nulla emerge in tal senso dalla cartella clinica, dall'altro risulta documentalmente provato che comunque, in data 2 marzo 2020, l'odierno ricorrente, in corso di una visita effettuata presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, rifiutava l'avulsione dell'elemento dentario n.13. Conseguentemente, si ritiene equo, a titolo risarcitorio per tale mancanza, disporre fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accerta e dichiara la carenza del nesso causale in ordine all'evento danno lamentato da parte ricorrente e, conseguentemente, ne respinge le relative domande;
- dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente procedura
Così deciso in data 31 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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