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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 907 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Parte_1 C.F._1 via Santa Maria Maggiore n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicolino Panedigrano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-INTERDICENDA CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, CP_2 C.F._3 via Luigi Razza n. 21, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti - RESISTENTE -
presso la Procura della Repubblica in sede. Controparte_3
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
OGGETTO: ricorso per interdizione. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1°.8.2023, la sig.ra proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione della figlia Esponeva la ricorrente che la figlia, nata il [...], era CP_1
affetta sin dalla nascita da riconosciuto grave e pervasivo disturbo mentale di autismo con esordio prima dei tre anni di età, che la rendeva totalmente incapace di autodeterminarsi, di attendere ai propri bisogni quotidiani, di curare i suoi affari, come da certificazione medica prodotta. Indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 712, comma 2, c.p.c.. In via subordinata, chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore, ha fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ha ordinato la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo, ai suoi prossimi congiunti ed al P.M..
Si costituiva anche padre dell'interdicenda, il quale si opponeva all'adozione di CP_2
qualsivoglia provvedimento, ritenendo che la figlia andasse incoraggiata ed inserita in un CP_1
processo di acquisizione di vita indipendente. Chiedeva, pertanto, in via principale, che non fosse adottato alcun provvedimento e, in subordine, nel caso di accoglimento della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, che fosse ordinato alla madre di rendicontare trimestralmente sia in ordine alle attività svolte da che in ordine alle somme percepite. CP_1
Il 17.10.2023, il Giudice Istruttore designato procedeva all'esame dell'interdicenda ai sensi degli artt.
419 c.c. e 714 c.p.c. e ascoltava i suoi prossimi congiunti (in particolare la madre-ricorrente e il padre),
i quali hanno riferito in modo discordante delle condizioni in cui versa l'interdicenda e dell'assistenza di cui la stessa necessita.
Veniva quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di per valutare CP_1
eventuali spazi di autonomia ed in che misura, nonché per verificare se fosse capace di intendere e di volere e in che misura, e se fosse capace di compiere gli atti quotidiani. All'udienza del 20 maggio
2025 le parti precisavano le proprie conclusioni.
La causa veniva quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, con termini ridotti per note e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di non costituitasi a mezzo di difensore CP_1 benché comparsa dinanzi all'istruttore all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.
Nel merito, ritiene il collegio che il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di CP_1
debba essere rigettato, per le ragioni che seguono.
[...] Dall'istruttoria condotta in corso di causa è emersa, evidentemente, la necessità di una misura di protezione in favore di CP_1
Quest'ultimo, infatti, risulta essere affetto da “disturbo dello spettro autistico. Ritardo mentale di grado lieve, in assenza di disturbi del comportamento”, con livello di gravità I. Inoltre, il CTU ha valutato che “la perizianda nelle attività pratiche e nel funzionamento personale ha raggiunto nel corso del tempo un minimo grado di gestione personale (igiene personale, cura del sé ecc.), ma necessita comunque di essere supportata ed aiutata nelle comuni attività quotidiane, non essendo in grado di funzionare in completa autonomia nella sua quotidianità”; ancora, ha ritenuto che ulteriori, persistenti e quotidiani stimoli psicoeducazionali da parte dei familiari potrebbero aiutare la paziente a sviluppare sufficienti capacità adattive in specifici ambiti considerando comunque che le sue difficoltà nell'organizzazione ne ostacolano la completa indipendenza”. Infine, quanto alla capacità di intendere e di volere, il consulente ha evidenziato che il livello di gravità del disturbo autistico e del ritardo mentale sono di grado lieve-moderato e pertanto non compromettono in maniera significativa e totalmente la capacità di intendere e di volere” di specificando ulteriormente CP_1 che “non risultano del tutto deficitarie la capacità di espressione e di ragionamento, pur essendo limitata nelle capacità di associazione logica, di concretizzazione e di astrazione”.
Tanto premesso, tuttavia, ritiene il collegio che l'interdizione non sia la misura di protezione più adeguata al caso di specie.
Giova osservare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo
2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo
XII del libro primo del codice civile ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia"), a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di
"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico- fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso delle altre misure a protezione dell'incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l'interdizione (Cass. 22 aprile
2009, n. 9628), dovendosi in ogni caso preferire l'amministrazione di sostegno, pur a fronte di un'invalidità grave, ove, in una ottica funzionale, la rete di protezione di cui il beneficiario goda sia idonea a garantirgli l'assistenza di cui questi ha bisogno e la natura e quantità di atti che occorra compiere per suo conto abbia natura semplice e non complessa.
Ciò, evidentemente, non significa che a seguito dell'entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla
Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, nel caso concreto, garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione - che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno.
A titolo esemplificativo - e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell'interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell'amministrazione di sostegno ove l'attività da compiere per la cura dell'interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti. In tali fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno ovvero se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (cfr. Cass. 13584/2006 cit.).
Ordunque, osserva il collegio che nessuna di tali ipotesi derogatorie ricorra nella fattispecie che qui occupa.
L'istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l'amministrazione di sostegno sia idonea a realizzare la piena tutela di la quale, malgrado la patologia psichica, è apparsa CP_1 conservare una discreta capacità di relazionarsi con l'esterno e di esprimere la propria volontà e i propri desideri. La stessa, inoltre, gode di una disponibilità economica contenuta e di modesta entità, in quanto percepisce una pensione di accompagnamento che viene amministrata dalla madre.
L'istituto dell'amministrazione di sostegno, quindi, oltre ad apparire, nella fattispecie, maggiormente rispettoso della dignità del beneficiario, non privandolo della capacità giuridica, della possibilità di compiere piccoli atti patrimoniali, nonché di influenzare, esprimendo la propria volontà ed i sentimenti che è capace di manifestare, le scelte dell'amministratore di sostegno, deve considerarsi misura idonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali la misura è stata richiesta, avendo la ricorrente invocato l'interdizione per il timore che la figlia non sia in grado di provvedere alla gestione della propria vita quotidiana e dei propri interessi economici.
In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, il ricorso diretto alla dichiarazione di interdizione di deve essere rigettato. Segue la rimessione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale CP_1 di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c..
In considerazione della natura del procedimento e degli interessi sottesi ad esso, le spese e competenze del giudizio restano integralmente a carico del ricorrente che le ha anticipate. Le spese di CTU devono essere poste integralmente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 1° agosto 2023, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara la contumacia di non costituitasi nel presente giudizio a mezzo di CP_1
difensore benché ritualmente evocata;
2. Rigetta il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di interdizione di CP_1
3. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede, come da separata ordinanza;
4. Dichiara irripetibili le spese e competenze del presente giudizio;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 907 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Parte_1 C.F._1 via Santa Maria Maggiore n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicolino Panedigrano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-INTERDICENDA CONTUMACE-
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, CP_2 C.F._3 via Luigi Razza n. 21, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti - RESISTENTE -
presso la Procura della Repubblica in sede. Controparte_3
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
OGGETTO: ricorso per interdizione. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1°.8.2023, la sig.ra proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione della figlia Esponeva la ricorrente che la figlia, nata il [...], era CP_1
affetta sin dalla nascita da riconosciuto grave e pervasivo disturbo mentale di autismo con esordio prima dei tre anni di età, che la rendeva totalmente incapace di autodeterminarsi, di attendere ai propri bisogni quotidiani, di curare i suoi affari, come da certificazione medica prodotta. Indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 712, comma 2, c.p.c.. In via subordinata, chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore, ha fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ha ordinato la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo, ai suoi prossimi congiunti ed al P.M..
Si costituiva anche padre dell'interdicenda, il quale si opponeva all'adozione di CP_2
qualsivoglia provvedimento, ritenendo che la figlia andasse incoraggiata ed inserita in un CP_1
processo di acquisizione di vita indipendente. Chiedeva, pertanto, in via principale, che non fosse adottato alcun provvedimento e, in subordine, nel caso di accoglimento della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, che fosse ordinato alla madre di rendicontare trimestralmente sia in ordine alle attività svolte da che in ordine alle somme percepite. CP_1
Il 17.10.2023, il Giudice Istruttore designato procedeva all'esame dell'interdicenda ai sensi degli artt.
419 c.c. e 714 c.p.c. e ascoltava i suoi prossimi congiunti (in particolare la madre-ricorrente e il padre),
i quali hanno riferito in modo discordante delle condizioni in cui versa l'interdicenda e dell'assistenza di cui la stessa necessita.
Veniva quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di per valutare CP_1
eventuali spazi di autonomia ed in che misura, nonché per verificare se fosse capace di intendere e di volere e in che misura, e se fosse capace di compiere gli atti quotidiani. All'udienza del 20 maggio
2025 le parti precisavano le proprie conclusioni.
La causa veniva quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, con termini ridotti per note e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di non costituitasi a mezzo di difensore CP_1 benché comparsa dinanzi all'istruttore all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.
Nel merito, ritiene il collegio che il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di CP_1
debba essere rigettato, per le ragioni che seguono.
[...] Dall'istruttoria condotta in corso di causa è emersa, evidentemente, la necessità di una misura di protezione in favore di CP_1
Quest'ultimo, infatti, risulta essere affetto da “disturbo dello spettro autistico. Ritardo mentale di grado lieve, in assenza di disturbi del comportamento”, con livello di gravità I. Inoltre, il CTU ha valutato che “la perizianda nelle attività pratiche e nel funzionamento personale ha raggiunto nel corso del tempo un minimo grado di gestione personale (igiene personale, cura del sé ecc.), ma necessita comunque di essere supportata ed aiutata nelle comuni attività quotidiane, non essendo in grado di funzionare in completa autonomia nella sua quotidianità”; ancora, ha ritenuto che ulteriori, persistenti e quotidiani stimoli psicoeducazionali da parte dei familiari potrebbero aiutare la paziente a sviluppare sufficienti capacità adattive in specifici ambiti considerando comunque che le sue difficoltà nell'organizzazione ne ostacolano la completa indipendenza”. Infine, quanto alla capacità di intendere e di volere, il consulente ha evidenziato che il livello di gravità del disturbo autistico e del ritardo mentale sono di grado lieve-moderato e pertanto non compromettono in maniera significativa e totalmente la capacità di intendere e di volere” di specificando ulteriormente CP_1 che “non risultano del tutto deficitarie la capacità di espressione e di ragionamento, pur essendo limitata nelle capacità di associazione logica, di concretizzazione e di astrazione”.
Tanto premesso, tuttavia, ritiene il collegio che l'interdizione non sia la misura di protezione più adeguata al caso di specie.
Giova osservare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo
2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006, n. 13584) e come evincibile sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo
XII del libro primo del codice civile ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia"), a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di
"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico- fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso delle altre misure a protezione dell'incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest (Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009). Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l'interdizione (Cass. 22 aprile
2009, n. 9628), dovendosi in ogni caso preferire l'amministrazione di sostegno, pur a fronte di un'invalidità grave, ove, in una ottica funzionale, la rete di protezione di cui il beneficiario goda sia idonea a garantirgli l'assistenza di cui questi ha bisogno e la natura e quantità di atti che occorra compiere per suo conto abbia natura semplice e non complessa.
Ciò, evidentemente, non significa che a seguito dell'entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla
Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, nel caso concreto, garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione - che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria – ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno.
A titolo esemplificativo - e fermo restando che la scelta della misura di protezione più adeguata dipende strettamente da un attento esame delle caratteristiche del caso concreto - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relativa valutazione va ancorata principalmente al tipo di attività che il rappresentante (tutore, curatore o amministratore di sostegno) è chiamato a compiere nell'interesse del beneficiario della misura protettiva, nel senso che deve preferirsi la misura dell'amministrazione di sostegno ove l'attività da compiere per la cura dell'interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti. In tali fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno ovvero se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (cfr. Cass. 13584/2006 cit.).
Ordunque, osserva il collegio che nessuna di tali ipotesi derogatorie ricorra nella fattispecie che qui occupa.
L'istruttoria svolta ha, infatti, messo in evidenza come l'amministrazione di sostegno sia idonea a realizzare la piena tutela di la quale, malgrado la patologia psichica, è apparsa CP_1 conservare una discreta capacità di relazionarsi con l'esterno e di esprimere la propria volontà e i propri desideri. La stessa, inoltre, gode di una disponibilità economica contenuta e di modesta entità, in quanto percepisce una pensione di accompagnamento che viene amministrata dalla madre.
L'istituto dell'amministrazione di sostegno, quindi, oltre ad apparire, nella fattispecie, maggiormente rispettoso della dignità del beneficiario, non privandolo della capacità giuridica, della possibilità di compiere piccoli atti patrimoniali, nonché di influenzare, esprimendo la propria volontà ed i sentimenti che è capace di manifestare, le scelte dell'amministratore di sostegno, deve considerarsi misura idonea anche in relazione ai fini per il perseguimento dei quali la misura è stata richiesta, avendo la ricorrente invocato l'interdizione per il timore che la figlia non sia in grado di provvedere alla gestione della propria vita quotidiana e dei propri interessi economici.
In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, il ricorso diretto alla dichiarazione di interdizione di deve essere rigettato. Segue la rimessione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale CP_1 di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c..
In considerazione della natura del procedimento e degli interessi sottesi ad esso, le spese e competenze del giudizio restano integralmente a carico del ricorrente che le ha anticipate. Le spese di CTU devono essere poste integralmente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 1° agosto 2023, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara la contumacia di non costituitasi nel presente giudizio a mezzo di CP_1
difensore benché ritualmente evocata;
2. Rigetta il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di interdizione di CP_1
3. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede, come da separata ordinanza;
4. Dichiara irripetibili le spese e competenze del presente giudizio;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo