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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: P.IVA_2 Controparte_1
) e (c.f.: P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: ) CP_5 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
1 E
(c.f.: ), (c.f.: CP_6 C.F._8 CP_7
), (c.f.: ), C.F._9 CP_8 C.F._10 CP_9
)
[...] C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
(c.f.: ), (c.f.: CP_10 C.F._12 Parte_7
), (c.f.: ), C.F._13 Parte_8 C.F._14
(c.f.: ), Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f.: C.F._16
LITISCONSORTI PROCESSSUALI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione negli Controparte_3 anni accademici compresi tra il 1979 e il 1990 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975
(conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75 CEE del Consiglio del
16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
2 Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4322/2022:
a) ha accolto l'eccezione di giudicato esterno avanzata dalle Amministrazioni convenute nei confronti di e ; CP_10 Parte_9
b) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle
Amministrazioni convenute;
c) ha condannato la e i convenuti – in Parte_1 CP_11 solido tra loro - al pagamento in favore di , Parte_3 CP_7 CP_3
e – e per ciascuno di essi - della somma di 5.594,95 € (a titolo
[...] Parte_4 di risarcimento del danno da mancata remunerazione per il periodo gennaio/ottobre 1983) e della somma di 6.713,94 € (a titolo di risarcimento del danno da mancata remunerazione per ogni singolo anno accademico a partire dall'a.a. 1983/1984). oltre interessi legali dal
30.7.2014;
d) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_11
– in solido tra loro - al pagamento in favore di Parte_7 Parte_8 CP_6
,
[...] Parte_10 CP_8 Parte_5 Parte_6 CP_5
e - e per ciascuno di essi - della somma di 6.713,94 € a
[...] CP_9 Controparte_4 titolo di risarcimento del danno da mancata remunerazione per ciascun anno accademico, oltre interessi legali dal 30.7.2014;
e) ha condannato la e i convenuti – in Parte_1 CP_11 solido tra loro - al pagamento delle spese processuali;
f) ha compensato le spese processuali tra , e le CP_10 Parte_9
Amministrazioni convenute.
La il Parte_1 Controparte_1
, il e il hanno
[...] Controparte_2 Parte_2 impugnato la sentenza, deducendo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato la responsabilità per la tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE anche dei convenuti, anziché dichiararne il difetto di legittimazione passiva;
CP_11
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di , , e che CP_7 Controparte_3 CP_8 CP_9 Parte_11 hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
3) sussiste il giudicato esterno sulla domanda formulata da già destinataria CP_6 della sentenza del Tribunale di Roma n. 17039/2005, passata in giudicato.
3 Le Amministrazioni appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate in primo grado dai medici in questa sede appellati.
Si sono costituiti in giudizio , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e nonché - con separata comparsa di costituzione e risposta Parte_6 CP_5 depositata il 24 novembre 2022 - e domandando il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello principale e proponendo a loro volta appello incidentale, deducendo che:
a) il tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82);
b) il tribunale ha erroneamente escluso la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e la liquidazione degli interessi compensativi, qualificando il debito risarcitorio dello Stato come “debito di valuta” anziché come “debito di valore” e violando in tal modo l'art. 1 del
Protocollo n. 1 alla CEDU.
Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio.
L'appello proposto dalla e dagli altri è Parte_1 CP_11 fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al primo motivo d'appello si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento tempestivo di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla quale articolazione dell'apparato statale che è Parte_1 legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024; Cass.
11086/2020; Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass. 10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass.
16104/2013).
Ne deriva che, essendo stata correttamente convenuta in giudizio la
[...]
la domanda formulata dai medici avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei singoli quali CP_11 soggetti estranei che non rispondono dell'obbligazione indennitaria.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va dunque revocata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 Controparte_1
e il al pagamento delle somme
[...] Controparte_2 richieste dagli attori in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, le Amministrazioni si dolgono del fatto che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi ( , , e CP_7 Controparte_3 CP_8 CP_9 Pt_11
che hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non comprese
[...] negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
4 Gli appellati deducono al riguardo che le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente nel giudizio di primo grado e, pertanto, le stesse sono decadute dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, con ogni conseguente inammissibilità dell'appello sul punto ex art. 345 c.p.c.
Il motivo di appello è fondato solo in parte.
Si osserva preliminarmente che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, le
Amministrazioni avevano già dedotto l'infondatezza della domanda di quegli attori che avevano frequentato un corso di specializzazione non indicato negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE.
Si osserva in secondo luogo che, secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art.
345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)”: v. Cass.
25363/2022.
Ciò premesso quanto all'ammissibilità delle censure sollevate con il secondo motivo di appello, nel merito si osserva che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto solo ai medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione menzionato dagli artt. 5 e
7 della direttiva 75/362/CEE avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4
e 5 della direttiva 75/363/CEE (v. Cass. 20303/2019).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che:
- quanto a , la specializzazione conseguita in Malattie dell'apparato CP_7 digerente rientra nei corsi inclusi negli elenchi di cui all'art. 7, paragrafo 2, della direttiva n.
75/362/CEE;
- quanto a e che hanno frequentato il corso di Controparte_3 CP_9 specializzazione in Oftalmologia – da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione denominato Oculistica (la denominazione Oftalmologia è utilizzata anche nell'art. 4 della dir. 75/363/CEE), incluso nell'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE – di durata superiore (4 anni) rispetto a quella prevista dalla direttiva 75/363/CEE (3 anni) si osserva che gli artt. 4 e 5 della direttiva n. 75/363/CEE stabiliscono che affinché un corso di specializzazione sia conforme a quello previsto esso deve avere durata non inferiore a quella prescritta: da ciò pertanto consegue che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
5 non è impedito dal fatto che il corso di specializzazione frequentato abbia durata maggiore di quella prevista da detti elenchi;
- al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a e CP_8
poiché i relativi corsi di specializzazione (rispettivamente Medicina legale Parte_11 CP_ e delle assicurazioni e Scienze limentazione) non risultano compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, né è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, co. 2 della direttiva 75/362/CEE, non avendo essi prodotto il piano di studi dei corsi di specializzazione frequentati, né fornito alcuna prova dell'equipollenza di tali corsi con quelli indicati all'art. 7 della direttiva da ultimo citata.
Pertanto, va escluso il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica limitatamente a e CP_8 Pt_11
(la cui domanda deve essere rigettata).
[...]
Con il terzo motivo di appello, le Amministrazioni eccepiscono la sussistenza di un giudicato esterno sulla domanda formulata da CP_6
Si osserva al riguardo che la sentenza prodotta in atti (sentenza del Tribunale di Roma n.
17039/2005) relativa al precedente giudizio nei confronti di quest'ultima non indica né i dati anagrafici né il corso di specializzazione frequentato.
Pertanto, non può escludersi l'ipotesi di omonimia o che si tratti di domanda relativa a corsi di specializzazione diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
Il terzo motivo di appello va dunque rigettato.
Venendo all'esame degli appelli incidentali, si osserva quanto segue.
Gli appellanti incidentali si lamentano del fatto che il danno non sia stato liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82) e che non sia stato liquidato il danno derivante dal mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi.
La doglianza è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre
1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs.
n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di
6 parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio.
In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza): Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011.
Con il secondo e il terzo motivo, gli appellanti incidentali si lamentano del fatto che il tribunale non abbia riconosciuto né la rivalutazione, né gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio.
Anche tale doglianza è infondata.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio
(Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale è dunque infondato.
All'accoglimento dell'appello proposto nei confronti dei medici e CP_8 [...]
e al conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno da essi formulata CP_4 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, segue la loro condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%
(per il primo grado di giudizio) e in complessivi 8.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello) e rimborso pro quota del contributo unificato
7 prenotato a debito.
Alla soccombenza degli appellanti incidentali Parte_3 Controparte_3
, e segue la loro condanna Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_5 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, che si liquidano in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito.
Quanto alle spese sostenute dalle Amministrazioni appellanti nei confronti di CP_6
e (rimasti contumaci nel giudizio di appello) esse devono
[...] CP_7 CP_9 essere dichiarate irripetibili, stante il rigetto del motivo di appello principale specificatamente proposto nei loro confronti.
Infine, nulla deve essere disposto quanto alle spese nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e e CP_10 Parte_7 Parte_8 Parte_9
convenuti nel giudizio di appello quali meri litisconsorti processuali (senza Parte_10 che nei loro confronti sia stato proposto appello) e rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4322/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale – che rigetta per il resto - revoca la sentenza impugnata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 [...]
e il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle somme richieste dagli attori in primo grado e rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado da e CP_8 Controparte_4
2) rigetta gli appelli incidentali;
3) condanna e al pagamento delle spese del doppio grado CP_8 Controparte_4 di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, liquidandole in complessivi 10.000,00
€ per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito (per il giudizio di appello);
4) condanna , , Parte_3 Controparte_3 Parte_4 Parte_5
e al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_6 CP_5 favore delle Amministrazioni appellanti, liquidandole in complessivi 21.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito per il giudizio di appello;
5) dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e gli appellati contumaci e CP_6 CP_7 CP_9
6) nulla sulle spese nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e CP_10
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
8 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: P.IVA_2 Controparte_1
) e (c.f.: P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f.: ) CP_5 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
1 E
(c.f.: ), (c.f.: CP_6 C.F._8 CP_7
), (c.f.: ), C.F._9 CP_8 C.F._10 CP_9
)
[...] C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
(c.f.: ), (c.f.: CP_10 C.F._12 Parte_7
), (c.f.: ), C.F._13 Parte_8 C.F._14
(c.f.: ), Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f.: C.F._16
LITISCONSORTI PROCESSSUALI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione negli Controparte_3 anni accademici compresi tra il 1979 e il 1990 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975
(conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75 CEE del Consiglio del
16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
2 Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4322/2022:
a) ha accolto l'eccezione di giudicato esterno avanzata dalle Amministrazioni convenute nei confronti di e ; CP_10 Parte_9
b) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle
Amministrazioni convenute;
c) ha condannato la e i convenuti – in Parte_1 CP_11 solido tra loro - al pagamento in favore di , Parte_3 CP_7 CP_3
e – e per ciascuno di essi - della somma di 5.594,95 € (a titolo
[...] Parte_4 di risarcimento del danno da mancata remunerazione per il periodo gennaio/ottobre 1983) e della somma di 6.713,94 € (a titolo di risarcimento del danno da mancata remunerazione per ogni singolo anno accademico a partire dall'a.a. 1983/1984). oltre interessi legali dal
30.7.2014;
d) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_11
– in solido tra loro - al pagamento in favore di Parte_7 Parte_8 CP_6
,
[...] Parte_10 CP_8 Parte_5 Parte_6 CP_5
e - e per ciascuno di essi - della somma di 6.713,94 € a
[...] CP_9 Controparte_4 titolo di risarcimento del danno da mancata remunerazione per ciascun anno accademico, oltre interessi legali dal 30.7.2014;
e) ha condannato la e i convenuti – in Parte_1 CP_11 solido tra loro - al pagamento delle spese processuali;
f) ha compensato le spese processuali tra , e le CP_10 Parte_9
Amministrazioni convenute.
La il Parte_1 Controparte_1
, il e il hanno
[...] Controparte_2 Parte_2 impugnato la sentenza, deducendo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato la responsabilità per la tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE anche dei convenuti, anziché dichiararne il difetto di legittimazione passiva;
CP_11
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di , , e che CP_7 Controparte_3 CP_8 CP_9 Parte_11 hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
3) sussiste il giudicato esterno sulla domanda formulata da già destinataria CP_6 della sentenza del Tribunale di Roma n. 17039/2005, passata in giudicato.
3 Le Amministrazioni appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate in primo grado dai medici in questa sede appellati.
Si sono costituiti in giudizio , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e nonché - con separata comparsa di costituzione e risposta Parte_6 CP_5 depositata il 24 novembre 2022 - e domandando il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello principale e proponendo a loro volta appello incidentale, deducendo che:
a) il tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82);
b) il tribunale ha erroneamente escluso la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e la liquidazione degli interessi compensativi, qualificando il debito risarcitorio dello Stato come “debito di valuta” anziché come “debito di valore” e violando in tal modo l'art. 1 del
Protocollo n. 1 alla CEDU.
Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio.
L'appello proposto dalla e dagli altri è Parte_1 CP_11 fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al primo motivo d'appello si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento tempestivo di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla quale articolazione dell'apparato statale che è Parte_1 legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024; Cass.
11086/2020; Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass. 10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass.
16104/2013).
Ne deriva che, essendo stata correttamente convenuta in giudizio la
[...]
la domanda formulata dai medici avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei singoli quali CP_11 soggetti estranei che non rispondono dell'obbligazione indennitaria.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va dunque revocata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 Controparte_1
e il al pagamento delle somme
[...] Controparte_2 richieste dagli attori in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, le Amministrazioni si dolgono del fatto che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi ( , , e CP_7 Controparte_3 CP_8 CP_9 Pt_11
che hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non comprese
[...] negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
4 Gli appellati deducono al riguardo che le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente nel giudizio di primo grado e, pertanto, le stesse sono decadute dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, con ogni conseguente inammissibilità dell'appello sul punto ex art. 345 c.p.c.
Il motivo di appello è fondato solo in parte.
Si osserva preliminarmente che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, le
Amministrazioni avevano già dedotto l'infondatezza della domanda di quegli attori che avevano frequentato un corso di specializzazione non indicato negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE.
Si osserva in secondo luogo che, secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art.
345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)”: v. Cass.
25363/2022.
Ciò premesso quanto all'ammissibilità delle censure sollevate con il secondo motivo di appello, nel merito si osserva che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto solo ai medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione menzionato dagli artt. 5 e
7 della direttiva 75/362/CEE avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4
e 5 della direttiva 75/363/CEE (v. Cass. 20303/2019).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che:
- quanto a , la specializzazione conseguita in Malattie dell'apparato CP_7 digerente rientra nei corsi inclusi negli elenchi di cui all'art. 7, paragrafo 2, della direttiva n.
75/362/CEE;
- quanto a e che hanno frequentato il corso di Controparte_3 CP_9 specializzazione in Oftalmologia – da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione denominato Oculistica (la denominazione Oftalmologia è utilizzata anche nell'art. 4 della dir. 75/363/CEE), incluso nell'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE – di durata superiore (4 anni) rispetto a quella prevista dalla direttiva 75/363/CEE (3 anni) si osserva che gli artt. 4 e 5 della direttiva n. 75/363/CEE stabiliscono che affinché un corso di specializzazione sia conforme a quello previsto esso deve avere durata non inferiore a quella prescritta: da ciò pertanto consegue che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
5 non è impedito dal fatto che il corso di specializzazione frequentato abbia durata maggiore di quella prevista da detti elenchi;
- al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a e CP_8
poiché i relativi corsi di specializzazione (rispettivamente Medicina legale Parte_11 CP_ e delle assicurazioni e Scienze limentazione) non risultano compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, né è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, co. 2 della direttiva 75/362/CEE, non avendo essi prodotto il piano di studi dei corsi di specializzazione frequentati, né fornito alcuna prova dell'equipollenza di tali corsi con quelli indicati all'art. 7 della direttiva da ultimo citata.
Pertanto, va escluso il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica limitatamente a e CP_8 Pt_11
(la cui domanda deve essere rigettata).
[...]
Con il terzo motivo di appello, le Amministrazioni eccepiscono la sussistenza di un giudicato esterno sulla domanda formulata da CP_6
Si osserva al riguardo che la sentenza prodotta in atti (sentenza del Tribunale di Roma n.
17039/2005) relativa al precedente giudizio nei confronti di quest'ultima non indica né i dati anagrafici né il corso di specializzazione frequentato.
Pertanto, non può escludersi l'ipotesi di omonimia o che si tratti di domanda relativa a corsi di specializzazione diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
Il terzo motivo di appello va dunque rigettato.
Venendo all'esame degli appelli incidentali, si osserva quanto segue.
Gli appellanti incidentali si lamentano del fatto che il danno non sia stato liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha attribuito agli iscritti alle scuole di specializzazione una borsa di studio dell'importo annuale di € 11.103,82) e che non sia stato liquidato il danno derivante dal mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi.
La doglianza è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre
1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi).
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs.
n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di
6 parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio.
In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza): Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011.
Con il secondo e il terzo motivo, gli appellanti incidentali si lamentano del fatto che il tribunale non abbia riconosciuto né la rivalutazione, né gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio.
Anche tale doglianza è infondata.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio
(Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale è dunque infondato.
All'accoglimento dell'appello proposto nei confronti dei medici e CP_8 [...]
e al conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno da essi formulata CP_4 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, segue la loro condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%
(per il primo grado di giudizio) e in complessivi 8.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello) e rimborso pro quota del contributo unificato
7 prenotato a debito.
Alla soccombenza degli appellanti incidentali Parte_3 Controparte_3
, e segue la loro condanna Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_5 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, che si liquidano in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito.
Quanto alle spese sostenute dalle Amministrazioni appellanti nei confronti di CP_6
e (rimasti contumaci nel giudizio di appello) esse devono
[...] CP_7 CP_9 essere dichiarate irripetibili, stante il rigetto del motivo di appello principale specificatamente proposto nei loro confronti.
Infine, nulla deve essere disposto quanto alle spese nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e e CP_10 Parte_7 Parte_8 Parte_9
convenuti nel giudizio di appello quali meri litisconsorti processuali (senza Parte_10 che nei loro confronti sia stato proposto appello) e rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4322/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale – che rigetta per il resto - revoca la sentenza impugnata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 [...]
e il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle somme richieste dagli attori in primo grado e rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado da e CP_8 Controparte_4
2) rigetta gli appelli incidentali;
3) condanna e al pagamento delle spese del doppio grado CP_8 Controparte_4 di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti, liquidandole in complessivi 10.000,00
€ per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 8.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito (per il giudizio di appello);
4) condanna , , Parte_3 Controparte_3 Parte_4 Parte_5
e al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_6 CP_5 favore delle Amministrazioni appellanti, liquidandole in complessivi 21.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso pro quota del contributo unificato prenotato a debito per il giudizio di appello;
5) dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e gli appellati contumaci e CP_6 CP_7 CP_9
6) nulla sulle spese nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti e CP_10
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
8 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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