Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 87/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Pina Benedetti, presso il cui studio in Lanciano v.le della Rimembranza n. 23 ha eletto domicilio;
-RE-
e in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Lanciano v.le Controparte_1
Cappuccini n. 441;
- resistente contumace- avente ad oggetto: crediti da lavoro.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver lavorato, nel periodo dal 29.11.2019 al 06.02.2020, alle dipendenze della società
[...]
presso la casa di riposo sita in Lanciano v.le Cappuccini n. 441, con mansioni di O.S.A CP_1
assistenza di base, svolgendo le seguenti attività: lavaggio anziani, cambio indumenti e pannoloni, preparazione pasti, aiuto nel mangiare, accompagnamento in bagno, pulizia camere e bagni, pulizie sala e cucina, spesa, lavanderia;
-che sin dal colloquio preliminare l'amministratore della società, , dichiarava Persona_1
che avrebbe provveduto alla sua regolare assunzione, in effetti mai intervenuta;
personalmente ed anche per il tramite di e di il quale stabiliva Persona_2 Persona_3
gli orari di lavoro, i turni e le specifiche attività richieste ed esercitava il controllo sulle medesime;
-che le consegnò in data 01.12.2019 dei moduli prestampati, ciascuno ripartito Persona_1
in 31 giorni, sui quali ella doveva annotare le ore di lavoro;
-di aver osservato il seguente orario di lavoro mai inferiore alle 8 ore giornaliere e superiore alle 38 ore settimanali:
Novembre 2019
29.11.19: dalle 14 alle 22
30.11.19: dalle 14 alle 22
Dicembre 2019
1.12.19: dalla 8 alle 11,30 e dalle 14 alle 22
2.12.19: dalle 14 alle 22
3.12.19: dalle 8 alle 14,30
4 e 5.12.19: riposo
6.12.19: dalle 8 alle 15
7.12.19: dalle 14 alle 22
8.12.19: dalle 14 alle 22.30
9.12.19: dalle 14 alle 22 (8 ore no 8,30)
10.12.19: riposo
11.12.19: dalle 22 alle 8 del 12.12.19
12.12.19: dalle 8 Riposo
13.12.19: dalle 22 alle 8 del 14.12.19
14.12.19: dalle 22 alle 10,30 del 15.12.19
15.12.19: dalle 22 alle 9 del 16.12.19
16.12.19: dalle 22 alle 8 del 17.12.19
17.12.19: dalle 8 Riposo
18.12.19: Riposo
19.12.19: Riposo
20.12.19: dalle 13 alle 22
21.12.19: dalle 14 alle 22
22.12.19: dalle 22 alle 8 del 23.12.19
23.12.19: dalle 22 alle 8 del 24.12.19
24.12.19: dalle 8 Riposo 25.12.19: dalle 13 alle 23
26.12.19: dalle 22 alle 5 del 27.12.19
27.12.19: dalle 14 alle 22
28.12.19: dalle 14 alle 22
29.12.19: dalle 14 alle 22
30.12.19: dalle 22 alle 8 del 1.1.20
Gennaio 2020
01.01.20: dalle 8 Riposo
02.1.20: Riposo
03.1.20: dalle 14 alle 22
04.1.20: dalle 14 alle 22
05.1.20: dalle 14 alle 22
06.1.20: dalle 14 alle 22
07.1.20: riposo
08.1.20: riposo
09.1.20: assente per malattia
10.1.20: assente per malattia
11.1.20: dalle 22 alle 11 del 12.1.20
12.1.20: dalle 22 alle 8 del 13.1.20
13.1.20: dalle 8 Riposo
14.1.20 Riposo
15.1.20: dalle 22 alle 8 del 16.1
16-17.1.20: Riposo
18.1.20: dalle 14 alle 22
19.01.20: dalle 15 alle 23
20.01.20: dalle 14 alle 22
21.01.20: dalle 22 alle 8 del 22.1.20
22.01.20: dalle 8 Riposo
23.01.20: dalle 14 alle 22
24.01.20: dalle 14 alle 22
25.01.20: dalle 14 alle 22
26.01.20: Riposo
27.01.20: dalle 14 alle 22
28.01.20: dalle 14 alle 22 29.01.20: Riposo
30.01.20: dalle 22 alle 8 del 31.1.20
31.01.20: dalle 8 Riposo
Febbraio 2020
01.02.20: dalle 15 alle 22
02.02.20: dalle15 alle 22
03.02.20: dalle 22 alle 8 del 04.02.20
04.02.20: dalle 22 alle 8 del 5.2.20
05-06.2.20: Riposo
-che in data 05.02.2020 si recava presso la struttura per comunicare che in difetto di regolare assunzione non avrebbe proseguito la sua attività lavorativa dopo il 06.02.2020, ma che veniva allontanata da;
Persona_1
-di aver percepito complessivamente la somma pari ad € 1.870,00 netti (di cui € 1.120,00 per il mese di dicembre 2019 ed € 750,00 per il mese di gennaio 2020); ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir:
“accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal
29.11.2019 al 06.02.2020 e condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore alla corresponsione in favore della RE della somma di €
4.024,45 al lordo trattenute Irpef - a titolo di conguaglio fra la retribuzione versata pari ad €
1.870,00 nette, e quella dovuta per orario ordinario, straordinario diurno e notturno, rateo tredicesima e TFR e quant'altro dovuto per legge e per CCNL Agidae -o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla RE, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta e sono state ammesse le richieste istruttorie della parte RE.
Escussi i testi addotti dalla parte RE è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note conclusionali e delle predette note di trattazione scritta, in data odierna la causa viene decisa.
Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.
Deve osservarsi che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel dettaglio, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato (Cass. Civ. 14.05.2013 n. 11530), gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 giugno
2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 05 maggio 2001, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4523; Cass, civ., 22 dicembre 1981, n. 6750).
Ne discende che colui il quale intenda ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve provarne in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, deve darsi atto che la RE ha allegato nel proprio atto introduttivo elementi fattuali certamente sufficienti a delineare la materia controversa, avendo dedotto circostanze quali la durata del rapporto di lavoro, l'orario osservato, le mansioni svolte, le modalità di erogazione del compenso, l'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Orbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali, delle prospettazioni offerte e del compendio probatorio in atti, sono emersi elementi sufficienti di giudizio per ritenere sussistente la subordinazione.
Invero, il complessivo compendio probatorio in atti, costituito dalle deposizioni rese dai testi addotti dalla parte RE, nonché dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e da quella acquisita a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudicante, unitamente alla valutazione della mancata costituzione in giudizio della società resistente e della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al suo legale rappresentante, consentono di ritenere provata la prospettazione attorea dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato nel periodo dal 29.11.2019 al 06.02.2020 secondo le modalità indicate in ricorso.
Invero, la teste addotta da parte RE , escussa all'udienza del 19.07.2023 ha Testimone_1
confermato che la RE ha lavorato presso la casa di riposo Villa S. Pio s.r.l.s. dal 29.11.2019 al 06.02.2020 per aver lavorato anch'ella presso la stessa casa di riposo dalla fine di dicembre 2019 sino al 4 febbraio 2020.
La teste ha, inoltre, confermato che:
- la RE in tale periodo ha svolto le seguenti mansioni: lavaggio anziani, cambio indumenti e pannoloni, preparazione pasti, aiuto alle persone nel mangiare, accompagnamento in bagno, pulizia camere e bagni, pulizie sala e cucina, spesa, lavanderia, avendo anch'ella svolto le stesse mansioni;
- che lo svolgimento delle predette mansioni era operato dalla RE su indicazione dell'amministratore , anche per il tramite di e Persona_1 Persona_2 [...]
Per_3
-che la società ha fornito sia a lei che alla RE moduli sui quali annotare giornalmente le ore di lavoro, che ha dichiarato essere i fogli prodotti sub doc. 3 al fascicolo di parte RE;
-che nonostante i turni di lavoro fossero i seguenti: la mattina dalle 8:00 alle 14:00, il pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00 e la notte dalle 22:00 alle 08:00, in realtà sia lei che la RE hanno sempre prestato attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro di 38 ore settimanali, a seconda delle esigenze del datore di lavoro.
Le stesse circostanze sono state confermate anche dal teste di parte RE , Testimone_2
escusso alla stessa udienza in qualità di coniuge della RE.
Vieppiù, l'orario di lavoro osservato dalla RE nel periodo in questione emerge dalla disamina dei moduli prodotti sub doc. 3 allegato al ricorso, che sono stati riconosciuti dalla teste Tes_1
come quelli effettivamente in uso presso la società resistente.
[...]
Infine, su ordine del Giudicante l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti Pescara ha esibito in giudizio la documentazione relativa all'ispezione dallo stesso svolta in merito alle prestazioni lavorative della nel periodo novembre 2019/febbraio 2020 presso la casa di riposo Parte_1 [...]
(verbale unico di Accertamento e Notificazione n. CH00001/2022-284-01 del Controparte_1
27.10.2022, richiesta di intervento e dichiarazioni testimoniali), da cui emerge che, sulla base degli esiti delle indagini svolte, sono state contestate al datore di lavoro l'occupazione irregolare della RE dal 29.11.2019 al 06.02.2020, per un totale di n. 50 giornate di lavoro, oltre che l'avvenuta retribuzione con moneta contante, per il lavoro reso, in violazione della normativa prevista e disciplinata dall'art. 1, co. 910, della L. 205/2017.
Occorre poi aggiungere che, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, a fronte della ingiustificata mancata comparizione in giudizio del legale rappresentante della società al fine di rendere il deferito interrogatorio formale all'udienza del 19.07.2023, le deduzioni attoree possono essere ritenute come ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c., alla luce della valutazione di tutte le altre risultanze istruttorie (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. VI 26 aprile 2013 n. 10099 “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione”).
Peraltro, la società resistente non ha neppure ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine ad essa rivolto di esibizione in giudizio del libro giornale e di ogni altra scrittura contabile contenente annotazioni dal novembre 2019 al febbraio 2020 in merito alle prestazioni lavorative della RE, nonché del libro matricola, del libro presenze lavoratori, e/o del libro unico del lavoro relativi allo stesso periodo.
Acclarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 29.11.2019 al
06.02.2020 la RE dev'essere inquadrata nel livello C1 del CCNL Istituzioni socio- assistenziali Agidae, in cui rientra il profilo dell'“operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o” (cfr. allegato 7 al ricorso).
E' evidente che in mancanza della costituzione della parte resistente e dell'assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante dell'intervenuto pagamento delle voci retributive richieste dalla RE la domanda di condanna al pagamento del credito vantato non potrà che trovare integrale accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle spettanze così riconosciute alla base della decisione possono certamente essere posti i conteggi analitici elaborati dalla parte RE (cfr. allegato 1 al ricorso).
Quanto alle modalità di computo delle spettanze dovute va osservato che, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2011 n. 19790; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/09/2013, n. 21010 (rv. 627984); Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/09/2015, n. 18044 (rv. 636824), più di recente Cass. 21.3.2019 n. 8017 e Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/11/2021, n. 33155),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.
Conclusivamente dev'essere, dunque, accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 29.11.2019 al 06.02.2020 con inquadramento della RE nel livello
C1 del CCNL Istituzioni socio-assistenziali Agidae e che la RE è creditrice della complessiva somma pari ad € 4.024,45, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di crediti di lavoro nei confronti della società resistente. Per l'effetto, quest'ultima dev'essere condannata alla relativa corresponsione in favore della RE, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
La fondatezza del ricorso comporta che le spese del giudizio -liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi del secondo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00) di cui alle tabelle allegate al D.M. citato, in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata dalla parte nel corso del giudizio e della scarsa complessità della controversia- siano poste a carico della società resistente,
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 29.11.2019 al
06.02.2020 con inquadramento della RE nel livello C1 del CCNL Istituzioni socio- assistenziali Agidae;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della RE della somma di €. 4.024,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle date di maturazione delle singole voci di credito al saldo;
-condanna la parte resistente alla rifusione in favore della RE delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.313,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 13.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -