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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.8563/2025 R.G., chiamata all'udienza del
17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di disoccupazione agricola anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/6/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con sentenza n. 4309/2024, pubblicata in data 11/11/2024 e divenuta irrevocabile, veniva dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accredito di n. 156 giornate di lavoro prestate in agricoltura nell'anno 2020
e veniva accertato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola in relazione alla predetta annualità, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto, oltre interessi legali come per legge, invocava l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 2.564,28 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver liquidato Controparte_2 la prestazione, come da documentazione amministrativa allegata, in esecuzione della sentenza n. 4309/2024. Concludeva, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, avente l' resistente provveduto a CP_2 liquidare la prestazione in corso di causa, segnatamente in data 4/9/2025, così come emerge dal prospetto depositato in atti (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c.);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della
Pag. 2 di 3 vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in data 4/9/2025
(cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (17/6/2025) nonché alla notifica dello stesso (2/7/2025) (cfr. allegato note del 2/7/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
4/9/2025, ovvero dopo la presentazione del ricorso (17/6/2025) e la notifica dello stesso
(2/7/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con CP_1 distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 17/6/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.8563/2025 R.G., chiamata all'udienza del
17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di disoccupazione agricola anno 2020
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/6/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con sentenza n. 4309/2024, pubblicata in data 11/11/2024 e divenuta irrevocabile, veniva dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accredito di n. 156 giornate di lavoro prestate in agricoltura nell'anno 2020
e veniva accertato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola in relazione alla predetta annualità, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto, oltre interessi legali come per legge, invocava l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 2.564,28 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020. Si costituiva ritualmente in giudizio l' , deducendo di aver liquidato Controparte_2 la prestazione, come da documentazione amministrativa allegata, in esecuzione della sentenza n. 4309/2024. Concludeva, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, avente l' resistente provveduto a CP_2 liquidare la prestazione in corso di causa, segnatamente in data 4/9/2025, così come emerge dal prospetto depositato in atti (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c.);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della
Pag. 2 di 3 vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in data 4/9/2025
(cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (17/6/2025) nonché alla notifica dello stesso (2/7/2025) (cfr. allegato note del 2/7/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
4/9/2025, ovvero dopo la presentazione del ricorso (17/6/2025) e la notifica dello stesso
(2/7/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con CP_1 distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 17/6/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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