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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2002/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. FALAGIANI ALESSANDRA
E
con il proc. e dom. avv. PAGANO ANGELO Controparte_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (16.03.2007), Per_1
Per_ maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed
(15.10.2008), minorenne;
- rilevato che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne; pertanto, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
12/09/2002 in ACIREALE (CT), con atto trascritto al n. 433 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2002, tra e Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...]
1) nulla per assegni tra i coniugi essendo entrambi autonomi economicamente;
2) l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della IG.ra , resta Pt_2 assegnata a quest'ultima, quale genitore collocatario della figlia minore;
Per_
3) dispone che sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in via Pruni n. 42 in
Cervignano del Friuli (UD);
4) dispone che il padre possa vedere e stare con la figlia a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica senza pernottare da lui, occupandosi degli spostamenti durante il fine settimana della figlia e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, occupandosi degli impegni della figlia in tale giornata;
durante le festività natalizie ad anni alternati dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, durante l'estate il padre dovrà comunicare alla madre entro la seconda settimana del mese di giugno il periodo in cui intende trascorrere i 15 giorni con la figlia (anche senza i
Per_ pernotti) occupandosi in tale periodo degli impegni di , nel rispetto delle eIGenze della stessa e lavorative delle parti;
5) prende atto che i genitori si alterneranno nell'accompagnare i figli per lo svolgimento delle loro attività scolastiche e/o sportive salvo diverse eIGenze dei ragazzi che verranno comunicate;
6) dispone che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) il 5 di ogni mese, importo rivalutabile ex indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Udine e, sin da adesso si indicano a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisto di farmaci onerosi, visite specialistiche, terapie speciali ed interventi chirurgici ed odontoiatrici;
tasse scolastiche ed universitarie, spese per le rette di scuole private, gite scolastiche, corsi di specializzazione e spese per esami o prove in itinere correlati;
spese per corsi sportivi o di palestra, musicali o artistici secondo le modalità ed i limiti previsti dal Protocollo stesso, salvo i diversi accordi specificati nei punti successivi che superano il protocollo stesso, la prosecuzione delle attività già in essere che superano tali limiti e nei casi in cui le spese straordinarie siano dettate da eIGenze di natura imprevedibile ed urgente, che rendano impossibile la previa consultazione dell'altro genitore;
7) stante la difficoltà dei genitori di provvedere sempre con puntualità alle eIGenze di trasporto dei ragazzi, per rendere meno gravoso tale compito sin da adesso, dà atto che i ricorrenti si accordano e si impegnano all'acquisto di una vettura di piccola cilindrata da assegnare ai ragazzi che potranno utilizzare al conseguimento della patente di guida, accollandosi al 50% ciascuno tutte le relative spese di assicurazione, bollo, benzina e manutenzione;
8) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente;
9) dà atto che i coniugi sin da adesso concordano che le somme per eventuali rimborsi per borse di studio, sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, vittorie scolastiche e sportive e quant'altro saranno assegnate direttamente ai figli, tramite buoni fruttiferi o libretti a loro intestati;
10) dà atto che l'Assegno unico sarà corrisposto interamente alla madre. 11) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.433, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 03.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2002/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. FALAGIANI ALESSANDRA
E
con il proc. e dom. avv. PAGANO ANGELO Controparte_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (16.03.2007), Per_1
Per_ maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed
(15.10.2008), minorenne;
- rilevato che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne; pertanto, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
12/09/2002 in ACIREALE (CT), con atto trascritto al n. 433 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2002, tra e Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...]
1) nulla per assegni tra i coniugi essendo entrambi autonomi economicamente;
2) l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della IG.ra , resta Pt_2 assegnata a quest'ultima, quale genitore collocatario della figlia minore;
Per_
3) dispone che sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in via Pruni n. 42 in
Cervignano del Friuli (UD);
4) dispone che il padre possa vedere e stare con la figlia a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica senza pernottare da lui, occupandosi degli spostamenti durante il fine settimana della figlia e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, occupandosi degli impegni della figlia in tale giornata;
durante le festività natalizie ad anni alternati dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, durante l'estate il padre dovrà comunicare alla madre entro la seconda settimana del mese di giugno il periodo in cui intende trascorrere i 15 giorni con la figlia (anche senza i
Per_ pernotti) occupandosi in tale periodo degli impegni di , nel rispetto delle eIGenze della stessa e lavorative delle parti;
5) prende atto che i genitori si alterneranno nell'accompagnare i figli per lo svolgimento delle loro attività scolastiche e/o sportive salvo diverse eIGenze dei ragazzi che verranno comunicate;
6) dispone che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) il 5 di ogni mese, importo rivalutabile ex indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Udine e, sin da adesso si indicano a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisto di farmaci onerosi, visite specialistiche, terapie speciali ed interventi chirurgici ed odontoiatrici;
tasse scolastiche ed universitarie, spese per le rette di scuole private, gite scolastiche, corsi di specializzazione e spese per esami o prove in itinere correlati;
spese per corsi sportivi o di palestra, musicali o artistici secondo le modalità ed i limiti previsti dal Protocollo stesso, salvo i diversi accordi specificati nei punti successivi che superano il protocollo stesso, la prosecuzione delle attività già in essere che superano tali limiti e nei casi in cui le spese straordinarie siano dettate da eIGenze di natura imprevedibile ed urgente, che rendano impossibile la previa consultazione dell'altro genitore;
7) stante la difficoltà dei genitori di provvedere sempre con puntualità alle eIGenze di trasporto dei ragazzi, per rendere meno gravoso tale compito sin da adesso, dà atto che i ricorrenti si accordano e si impegnano all'acquisto di una vettura di piccola cilindrata da assegnare ai ragazzi che potranno utilizzare al conseguimento della patente di guida, accollandosi al 50% ciascuno tutte le relative spese di assicurazione, bollo, benzina e manutenzione;
8) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente;
9) dà atto che i coniugi sin da adesso concordano che le somme per eventuali rimborsi per borse di studio, sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, vittorie scolastiche e sportive e quant'altro saranno assegnate direttamente ai figli, tramite buoni fruttiferi o libretti a loro intestati;
10) dà atto che l'Assegno unico sarà corrisposto interamente alla madre. 11) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.433, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 03.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini