CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott.ssa Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1189/2020 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oscar
IN (C.F.: ) e EN TA (C.F.: C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi C.F._2
indirizzi pec, e Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Pierro (C.F.: ) e C.F._3
DO LE (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso i rispettivi indirizzi pec,
e Email_3
Email_4 e contro
. (P.IVA ), in persona del suo legale CP_2 CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
EP TR (C.F.: ), presso il cui indirizzo C.F._5
pec, è elettivamente Email_5
domiciliata;
APPELLATE avverso la sentenza n. 391/2020 del G.U. del Tribunale di Avellino, pubblicata il
19.02.2020 e notificata il 21 successivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dall'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910 (per € Parte_1
58.558,00) e diretta alla escussione di polizza fideiussoria in danno della PA garante della . Controparte_4 CP_2
aggiudicataria di appalto pubblico con l'Ente provinciale. CP_3
2. Con l'opposizione, introduttiva il giudizio a quo, la Controparte_4
oltre a resistere alla escussione della polizza, aveva esperito,
[...]
in via subordinata ed in danno della garantita, . CP_2 CP_3
azione di regresso per la somma portata dalla richiamata polizza, ove mai fosse stata rigettata la domanda principale articolata nei confronti dell'Ente provinciale.
2.1. Quest'ultimo resisteva all'opposizione, sostenendo la legittimità dell'escussione della polizza, integrante gli estremi di contratto autonomo di garanzia.
2.2. Si costituiva, altresì, che, nell'articolare difese CP_2 CP_3
sostanzialmente sovrapponibili a quelle della opponente, eccepiva la pendenza di contenzioso parallelo con la stessa , Parte_1 Parte_1
diretto a porre in discussione il rapporto presupposto garantito, assumendo che lo stesso si era risolto per grave inadempimento dell'Ente provinciale.
2.3. Effettivamente, nelle more del giudizio a quo, interveniva sentenza n. 1846/2016 dello stesso Tribunale di Avellino, che, in accoglimento della domanda articolata dalla . dichiarava la CP_2 CP_3
risoluzione del contratto di appalto stipulato con la Parte_1
, per grave inadempimento dell'Ente convenuto.
[...]
2.4. A seguito del giudicato calato sulla pronuncia da ultimo richiamata, la adottava la determinazione Parte_1
dirigenziale n. 1902/2018, con la quale, in autotutela, poneva nel nulla l'ordinanza ingiunzione opposta, sì da originare, con la sentenza della cui impugnazione trattasi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale, tuttavia, a seguito di articolata motivazione, faceva carico all'odierna appellante delle spese del grado in favore sia della
PA opponente che della terza, . secondo il CP_2 CP_3
principio della soccombenza virtuale.
3. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, la Parte_1
si duole della condanna alle spese di lite e chiede alla Corte di essere mandata assolta sia nei confronti della PA che nei confronti della terza chiamata, . della quale denuncia, con il CP_2 CP_3
primo motivo, la nullità della vocatio in jus, per difetto di preventiva autorizzazione da parte del Tribunale.
3.1. E' sostanzialmente venuta meno, infatti, la materia del contendere in ordine ai residui due motivi di gravame, diretti, rispettivamente, a porre in discussione la soccombenza virtuale (secondo motivo), e la facoltà dell'opponente originario a sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito (terzo motivo), per effetto dell'accordo transattivo prodotto dalla difesa dell'appellante il 23.09.2020, con il quale la PA appellata ha dichiarato di rinunciare alla statuizione inerente al favore delle spese di primo grado e l'appellante ai motivi di gravame articolati in danno della predetta PA.
3.2. Ed invero, per effetto del raggiunto accordo transattivo,
[...]
si è astenuta, in prima battuta, a resistere al gravame, CP_4
formalizzando la sua costituzione nel presente grado solo in data
09.02.2021, vale a dire, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2020, nel corso della quale . nel rassegnare le proprie CP_2 CP_3
conclusioni, ha invocato alla Corte, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione”, la condanna di “ Controparte_4
al pagamento delle spese di lite del giudizio di 1° grado in favore
[...]
della . (V. note di trattazione scritta dell'appellata, CP_2 CP_3
sub 3 delle conclusioni).
3.3. All'esito dell'udienza dell'11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate da procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (ridotti: 40 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Preliminarmente, al Collegio non resta che prendere atto dell'intesa transattiva raggiunta tra l'appellante e l'appellata Controparte_4
e statuire di conseguenza ed in conformità, mediante la riforma
[...]
della pronuncia gravata, limitatamente al capo di condanna delle spese del primo grado, che, unitamente a quelle del presente grado, vanno integralmente compensate tra dette parti processuali.
5. Residua la disamina del primo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della condanna delle spese disposta in favore della . evocata in lite dalla opponente, senza CP_2 CP_3
preventiva autorizzazione – si assume – da parte del Tribunale, che avrebbe dovuto, invece, regolare dette spese all'interno del rapporto tra la opponente e la stessa . Controparte_4 CP_2
CP_3
5.1. La tesi dell'appellante fa leva, in estrema sintesi, sul disposto di cui all'art. 269 c.p.c., dovendosi assimilare – secondo gli assunti attorei – l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 ad un ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguenziale inversione sostanziale delle parti in lite, dal momento che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto invocare lo slittamento dell'udienza fissata in citazione, al fine di acquisire la preventiva autorizzazione del Tribunale alla citazione della terza chiamata in causa.
Avendo pretermesso simile incombente, la . CP_2 CP_3
sarebbe risultata priva di legittimazione processuale, il cui difetto il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio (V. pag. 9 dell'atto di appello).
5.2. La censura è infondata sotto plurimi profili.
5.3. Preliminarmente, mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi (detto di ingiunzione fiscale) che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, nel giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di imperio della pubblica amministrazione, legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A ai sensi del
R.D. n. 639 del 1910 è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale (a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza- ingiunzione;
ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (Cass. n. 3341 del 2009); e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria (Cass. n. 24926/2021).
5.4. Ciò premesso, quand'anche si volesse assimilare l'opposizione ex
R.D. n. 639/1910 ad una ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo, è da rilevare che nel caso di specie, l'odierno appellante giammai ha sollevato eccezioni di sorta in ordine alla vocatio in jus diretta della terza chiamata in causa, per come operata dall'attrice opponente con il libello introduttivo il giudizio a quo; tant'è che con il primo motivo, si sollecita l'esercizio del potere officioso della Corte nel rilevare il vizio che, sotto tale profilo, avrebbe attinto la pronuncia impugnata, denunciando l'omessa pronuncia (rectius, rilievo) da parte del
Tribunale.
Tuttavia, se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e la chiamata del terzo va considerata rituale
(Cass. n. 7526/2012). Ed invero, il successivo art. 157, terzo comma, c.p.c., confina dal punto di vista soggettivo non l'esistenza in sé, bensì l'effetto della nullità: "La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente". Sarà
Cass. 41383/2021 a precisare che l'art. 167, terzo comma, c.p.c. prevede la chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c. senza però stabilire "a pena decadenza" come nel precedente secondo comma. Peraltro lo stesso articolo 269, al secondo comma, statuisce espressamente che il convenuto che intende chiamare un terzo "deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza" per consentire l'apposita citazione;
e nel terzo comma prevede altresì che anche l'attore "a pena di decadenza" deve chiedere l'autorizzazione al giudice nella prima udienza se dalle difese del convenuto è sorto il suo interesse a chiamare un terzo. Dunque, il
Giudice di primo grado può dichiarare nulla la chiamata in giudizio effettuata in modo diverso da come dispongono tali norme, rilevando d'ufficio l'essersi maturata la decadenza relativa.
“Non sussiste però alcun dettato normativo nel senso che, qualora il giudice del grado non abbia rilevato la maturazione di tale decadenza
e il chiamato si sia comunque costituito nulla al riguardo eccependo e anzi - qui sta il punto che connette all'evidente limite soggettivo della nullità rinvenibile nell'articolo 157, terzo comma, c.p.c.- "entrando" nel thema decidendum mediante il difendersene, tale vizio possa valere come nullità rilevabile d'ufficio pure in un grado successivo.
L'espansione oltre il grado in cui è sorta della nullità proposta nel motivo risulta dunque insostenibile, non sussistendo elementi normativi che le consentano il superamento della barriera stabilizzante rappresentata proprio dalla conclusione del grado stesso senza fruire del naturale veicolo della tempestiva impugnazione” (Cass.
41383/2021, cit.).
Il primo motivo, dunque, risulta infondato.
6. Per completezza e per quanto ancora di rilevanza, è ormai jus receptum che le spese del terzo chiamato in causa non possono non essere poste a carico del soccombente, a meno che la chiamata in causa non sia risultata del tutto arbitraria (ex multis, Cass. n.
6144/2024).
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se la parte soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
Nel caso di specie, per come precisato in narrativa, il Tribunale ha fornito compiuta motivazione in ordine alle ragioni che lo avrebbero, in ogni caso, condotto, nonostante la declaratoria della cessazione della materia del contendere, al rigetto della iniziativa assunta dall'odierno appellante con l'escussione della polizza fideiussoria, per la quale non ricorrevano né i presupposti per il ricorso alla ingiunzione fiscale
(profilo, peraltro, rimasto del tutto immune da censure) né quelli fattuali e giuridici, dal momento che l'ordinanza era stata emessa il giorno seguente la “citazione notificatale dalla ditta appaltatrice per la risoluzione contrattuale per inadempimento e quindi in pendenza di causa ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'inadempimento contrattuale, oltre a considerare che l'annullamento dell'ingiunzione è avvenuta a tre anni di distanza dalla sentenza di condanna costringendo le parti alla prosecuzione del presente giudizio” (V. pag.
11 della sentenza impugnata). 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (pari a 11 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano in favore della . come da dispositivo. CP_2 CP_3
Nei rapporti, invece, tra appellante ed appellata Controparte_4
dette spese, giusta analoga e concorde istanza delle parti,
[...]
vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 23.03.2020, da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4
. avverso la sentenza n. 391/2020 del G.U. del CP_2 CP_3
Tribunale di Avellino, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'appellante e la ed in parziale riforma della Controparte_4
sentenza impugnata, compensa integralmente tra dette parti le spese di primo grado;
- confermata, nel resto, l'impugnata sentenza e compensate le spese del presente grado tra l'appellante e Controparte_4
condanna l'appellante al pagamento, in favore della . CP_2
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € CP_3
4.888,00, oltre rimborso spese forf. al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese