TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UR IA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1
Nata a NT (Ecuador) il 08/11/1980
Cittadinanza: italiana
Residente in SA BO (MI), Via Redipuglia 16
Cod. Fisc. C.F._1 con gli avv. Raffaele Scalcione e Simone Mannone come da procura in atti
contro
Controparte_1
Cittadinanza: italiana
Nato a Crotone (KR) il 13/06/1968
Residente in SA BO (MI), Via Redipuglia 16
Cod. Fisc. C.F._2 con l'avv. UR Cossar come da procura in atti
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni in data 26/9/2023
pagina 1 di 8 Oggetto: Separazione giudiziale e contestuale divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: A) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
B) confermare in via cautelare l'ordine al Sig.
di lasciare la casa coniugale, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle Controparte_1 figlie.
In via principale:
• dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , autorizzando gli stessi a vivere separati;
Controparte_1
• all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi personali;
• stabilire che, ai fini anagrafici e come collocamento, la figlia minore sarà iscritta presso il domicilio della signora nell'abitazione familiare sita in SA Parte_1
BO, via Redipuglia 16;
• assegnare la casa familiare sita in SA BO, via Redipuglia 16, in immobile di proprietà di comune dei coniugi, alla signora presso la quale è collocata la Pt_1 Parte_1 prole, con ogni arredo e corredo;
• affidare la minore in via esclusiva alla signora disponendo che la Persona_1 Pt_1 responsabilità genitoriale sulla stessa sia esercitata per ogni decisione in via esclusiva dalla signora ricorrente, assumendo essa le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenuto conto dei suoi bisogni, aspirazioni, Per_1 capacità e inclinazioni naturali;
pagina 2 di 8 • stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minore quando vorrà, in Per_1 ambiente neutro, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, in orario pomeridiano, dopo l'uscita da scuola, oltre ad un fine settimana ogni due, sempre in orario pomeridiano;
• stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 per Controparte_1 ciascuna figlia, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
• stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre a spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
In via istruttoria, ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte ed epurate da eventuali giudizi.
Conclusioni del convenuto
Dichiararsi l'estinzione del giudizio per decesso del convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/9/2023 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente
[...]
coniugata al convenuto con matrimonio concordatario contratto a Parte_1 Controparte_1
SA BO (MI) in data 1/3/2003 e trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
SA BO (Atto n. 1, Serie A, Parte 2, anno 2003), in regime di comunione dei beni, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dal marito e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento esclusivo della figlia minore (nata il Per_1
26/10/2009), alla regolazione del contributo paterno al mantenimento della prole nonché della frequentazione paterna, come da conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 12/12/2023 i difensori delle parti hanno riferito dell'emissione di un decreto di giudizio immediato in un procedimento penale nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 c. 1 e 2
c.p., con udienza fissata al 15/1/2024; hanno riferito, altresì, della vigenza della misura cautelare pagina 3 di 8 dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alle persone offese. Nelle more dell'udienza penale, le parti hanno raggiunto un accordo in punto economico, in forza del quale il resistente avrebbe pagato la quota di spettanza del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà e dei finanziamenti in corso, mentre la ricorrente non avrebbe insistito nella domanda di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli e avrebbe provveduto al pagamento delle utenze relative alla casa familiare dal momento dell'allontanamento del resistente, nonché la propria quota della Tari.
Infine, i difensori hanno concordemente richiesto un rinvio a data successiva a quella dell'udienza penale.
All'udienza del 29/2/2024, la ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Il resistente non corrisponde nulla per il mantenimento delle figlie, non paga la rata di mutuo che ammonta ad Euro 1087 al mese;
i finanziamenti sono intestati solo al resistente per una somma complessiva di Euro 500,00 al mese;
Confermo tutto quanto indicato in ricorso;
io lavoro come OSS e guadagno Euro 1300,00 al mese per
14 mensilità. La situazione tra di noi è degenerata dal 2021-2022; lui è sempre stato geloso;
non Part voleva che mi truccassi e che mi vestissi con vestiti corti;
quando ho cominciato come la situazione
è peggiorata;
lui mi insultava continuamente davanti alle mie figlie chiamandomi puttana. Le ragazze non ce la facevano più. Gli hanno anche detto di smettere di chiamarmi così. Quando io tornavo a casa dal lavoro dopo la notte è capitato che trovassi la serratura chiusa senza riuscire ad aprire la porta.
Ha anche insistito a seguirmi a lavoro e mi controllava;
durante il giorno quando io dovevo riposare lui me lo impediva: fischiava, apriva le porte degli armadi;
alzava il volume della tv;
mi ha anche proibito di usare la macchina. Ho anche avuto dei problemi per iscrivere a scuola;
l'abbiamo Per_1 iscritta solo perché è intervenuta la mia figlia più grande. frequenta la prima superiore;
Per_1 Per_2 vorrebbe iscriversi all'Università ma io non ho i soldi. L'anno per aiutarmi ha anche fatto qualche lavoretto come commessa ma vorrebbe studiare.”
Il convenuto, sentito separatamente, ha dichiarato: “Io lavoro come operaio e guadagno Euro 1500,00 al mese;
fino a dicembre sono riuscito a pagare la mia quota di mutuo ed i due finanziamenti. Non sono riuscito più a pagare in quanto ho dovuto pagare gli avvocati sia penali che civili;
ho chiesto soldi a persone poco affidabili e queste mi stanno addosso;
mi chiedono la restituzione dei soldi. Io devo restituire circa Euro 8000,00. Ho chiesto anche dei soldi alle mie sorelle e a mia zia che vive in
Germania. Io non vivo più da mia sorella;
non poteva più ospitarmi;
da gennaio vivo in una casa in locazione e pago un canone di Euro 500,00; il contratto non è regolare. Non è vero che io ho messo il veleno nell'acqua; non è vero che io non la facevo uscire di casa;
non ricordo se la insultavo;
ho la testa un po' stralunata;
lei si è inventata tutto per farmi uscire di casa;
abbiamo vissuto insieme per 20 anni e io l'ho sempre tratta bene. Mia moglie ha raggirato le figlie;
io sono stato buttato fuori di casa. pagina 4 di 8 Il mio stipendio andava sul conto corrente comune, quindi non è vero che io non le davo i soldi per le spese quotidiane. Io da aprile potrei pagare la mia quota di mutuo”.
I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze riservandosi di insistere nelle istanze istruttorie all'esito dell'udienza fissata aventi il GIP del Tribunale di Milano il 18/6/24 in relazione al procedimento penale di cui sopra;
infine hanno discusso riportandosi agli atti.
Con ordinanza del 5/3/2023, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) la figlia minore nata il [...],in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Pt_3 Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di SA BO via
Redipuglia n. 16, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Assegna alla ricorrente la casa familiare di SA BO via Redipuglia n. 16;
3) Nulla prevede, allo stato, in punto frequentazione padre-figlia;
4) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, la somma omnicomprensiva di € 700,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie.”
All'udienza del 29/1/2025 la ricorrente, sentita nuovamente dal Giudice delegato, ha dichiarato: non vuole vedere il padre;
lo ha detto a me;
dice che non è il momento, magari più avanti Per_1 forse. Io lavoro come OSS presso la fondazione sacra famiglia di cesano BO;
sono assunta con contratto a tempo indeterminato per 38 ore alla settimana e guadagno euro 1200,00 al mese per 13 mensilità. Pago un mutuo si euro 1054 al mese;
è cointestato ma il resistente non paga;
quindi lo pago per intero io anche utilizzando l'assegno unico per le figlie di euro 300,00 al mese;
ho anche chiesto die soldi in prestito a mia sorella che vive a Barcellona;
mi ha dato Euro 200,00 on contanti;
mia aiuta anche mio padre che fa il muratore;
a anche lui vive a Barcellona. Io facevo compagnia ad una signora anziana è morta;
lei mi chiedeva di andare a prendere il caffè e io andavo. Mi trattenevo Per_3 per circa 15 minuti a volta;
abitava a Baggio e io a SA BO;
io andavo a piedi e impiegavo una mezzoretta. Mi trattenevo per pochissimo tempo io sono molto generosa e quindi poi tornavo a casa a piedi a SA BO. Facevo questo ogni tanto, non so dire con precisione con quale frequenza. Ho conosciuto quando faceva la riabilitazione e io ero in tirocinio. Io lavoro su Per_4
pagina 5 di 8 turni dalle 7 alle 14.30; dalle 14 alle 22 e dalle 21.45 alle 7.15. Per me era un'amica. La signora
è stata l'unica con cui ho instaurato questo tipo di rapporto. Il rapporto è durato circa un Per_3 anno poi è morta. Ho anche altre amiche amiche con cui mi capita di passare del tempo il pomeriggio.
Non so se il PM ha fatto appello.”
Il convenuto ha dichiarato: “Non è vero quello che ha detto mia moglie. Ho accompagnato tante volte mia moglie presso signore da cui lavorava come badante o colf;
per esempio ricordo ad Per_5
Assago; un'altra signora, mamma di tal a SA BO;
questo all'inizio del 2023; aveva Per_6 anche altre persone da cui lavorava. Io vorrei rivedere Sono d'accordo con l'intervento die Per_1 servizi Sociali. Io lavoro come operaio e guadagno euro 1500,00-1600,00 per 13 mensilità; a volte faccio straordinario;
vivo da un amico e divido le spese;
pago Euro 350,00 e contribuisco alle utenze.
Ho difficoltà a pagare il mantenimento per le figlie;
ho problemi di salute, ai denti e occhi ma non riesco a curarmi. Sto continuando a pagare i due finanziamenti per la casa per Euro 254 complessivi.
Io ho sempre avuto un buon rapporto con mi sono sempre occupato di lei a casa;
la seguivo Per_1 nei compiti e la accompagnavo a scuola;
mia moglie era spesso fuori di casa per lavoro.”
La ricorrente ha replicato: “la mamma di è una mia amica;
non so quanto anni ha, non chiede Per_6
l'età a nessuno avrà circa 70 anni;
ho avuto un contatto con;
prima lavoravo in ufficio da lei Per_5 ero regolarmente assunta;
questo avveniva nel 2021 e non facevo l'OSS. Dopo non ho più avuto contatti con lei;
questo da quando ho iniziato la mia attività come OSS. sta facendo il primo Per_2 anno di università; non ricordo dove è iscritta, anzi è iscritta alla Limec, privata, corso di laurea in intelligenza artificiale con lingue. La retta annuale è di euro 4500,00; io chiedo i pasti alla
[...] pur di far studiare mia figlia.” CP_2
Su istanza del difensore del convenuto, con ordinanza del 5/3/2025, il Giudice delegato ha rigettato le istanze di prove orali articolate dalle parti, ha disposto che le parti aggiornassero la propria situazione reddituale con il deposito delle ultime dichiarazioni fiscali entro l'udienza successiva e ha fissato per l'ascolto della minore l'udienza del 2/4/25. Per_1
All'esito il Giudice delegato, all'esito della discussione, ha dato incarico ai Servizi Sociali di SA
BO di avviare i seguenti interventi: 1) sostegno alla genitorialità per le parti;
2) valutate le condizioni psicologiche ed emotive della minore, avviare un percorso di sostegno psicologico al fine di positivamente elaborare le vicende che hanno interessato il nucleo familiare e creare le condizioni per la ripresa della relazione con il padre. Ha quindi assegnato i termini ai Servizi per il deposito della relazione alle parti del le relative osservazioni, fissando udienza per il 15/10/2025.
In data 14/7/2025, il difensore del convenuto ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del procedimento per intervenuta morte del convenuto medesimo verificatasi il 29/6/2025. pagina 6 di 8 Il Giudice delegato ha provveduto con ordinanza a rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23/7/2025.
Sulla separazione personale e la domanda di divorzio
Come da pacifica giurisprudenza (v. già Cass. n. 15/11/1968, n. 3739 e, da ultimo, Ord. 20/01/2022, n.
1814) la morte di uno dei coniugi, in pendenza di un giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e travolge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, in forza del principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce.
Il convenuto è deceduto in data 29/6/25 come da certificato di morte in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite
In ragione della natura necessaria della pronuncia sullo status, dell'attività espletata nel corso del procedimento, con deleghe ai Servizi Sociali a favore dell'intero nucleo familiare, nonché della natura della presente decisione, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23/7/2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Fulvia De Luca pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
Dott.ssa UR IA Cosmai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UR IA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1
Nata a NT (Ecuador) il 08/11/1980
Cittadinanza: italiana
Residente in SA BO (MI), Via Redipuglia 16
Cod. Fisc. C.F._1 con gli avv. Raffaele Scalcione e Simone Mannone come da procura in atti
contro
Controparte_1
Cittadinanza: italiana
Nato a Crotone (KR) il 13/06/1968
Residente in SA BO (MI), Via Redipuglia 16
Cod. Fisc. C.F._2 con l'avv. UR Cossar come da procura in atti
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni in data 26/9/2023
pagina 1 di 8 Oggetto: Separazione giudiziale e contestuale divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: A) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
B) confermare in via cautelare l'ordine al Sig.
di lasciare la casa coniugale, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle Controparte_1 figlie.
In via principale:
• dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , autorizzando gli stessi a vivere separati;
Controparte_1
• all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi personali;
• stabilire che, ai fini anagrafici e come collocamento, la figlia minore sarà iscritta presso il domicilio della signora nell'abitazione familiare sita in SA Parte_1
BO, via Redipuglia 16;
• assegnare la casa familiare sita in SA BO, via Redipuglia 16, in immobile di proprietà di comune dei coniugi, alla signora presso la quale è collocata la Pt_1 Parte_1 prole, con ogni arredo e corredo;
• affidare la minore in via esclusiva alla signora disponendo che la Persona_1 Pt_1 responsabilità genitoriale sulla stessa sia esercitata per ogni decisione in via esclusiva dalla signora ricorrente, assumendo essa le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenuto conto dei suoi bisogni, aspirazioni, Per_1 capacità e inclinazioni naturali;
pagina 2 di 8 • stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia minore quando vorrà, in Per_1 ambiente neutro, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno a settimana, in orario pomeridiano, dopo l'uscita da scuola, oltre ad un fine settimana ogni due, sempre in orario pomeridiano;
• stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00 per Controparte_1 ciascuna figlia, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, anticipatamente ed entro il giorno
5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
• stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre a spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
In via istruttoria, ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte ed epurate da eventuali giudizi.
Conclusioni del convenuto
Dichiararsi l'estinzione del giudizio per decesso del convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/9/2023 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente
[...]
coniugata al convenuto con matrimonio concordatario contratto a Parte_1 Controparte_1
SA BO (MI) in data 1/3/2003 e trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
SA BO (Atto n. 1, Serie A, Parte 2, anno 2003), in regime di comunione dei beni, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dal marito e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento esclusivo della figlia minore (nata il Per_1
26/10/2009), alla regolazione del contributo paterno al mantenimento della prole nonché della frequentazione paterna, come da conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 12/12/2023 i difensori delle parti hanno riferito dell'emissione di un decreto di giudizio immediato in un procedimento penale nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 c. 1 e 2
c.p., con udienza fissata al 15/1/2024; hanno riferito, altresì, della vigenza della misura cautelare pagina 3 di 8 dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento alle persone offese. Nelle more dell'udienza penale, le parti hanno raggiunto un accordo in punto economico, in forza del quale il resistente avrebbe pagato la quota di spettanza del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà e dei finanziamenti in corso, mentre la ricorrente non avrebbe insistito nella domanda di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli e avrebbe provveduto al pagamento delle utenze relative alla casa familiare dal momento dell'allontanamento del resistente, nonché la propria quota della Tari.
Infine, i difensori hanno concordemente richiesto un rinvio a data successiva a quella dell'udienza penale.
All'udienza del 29/2/2024, la ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Il resistente non corrisponde nulla per il mantenimento delle figlie, non paga la rata di mutuo che ammonta ad Euro 1087 al mese;
i finanziamenti sono intestati solo al resistente per una somma complessiva di Euro 500,00 al mese;
Confermo tutto quanto indicato in ricorso;
io lavoro come OSS e guadagno Euro 1300,00 al mese per
14 mensilità. La situazione tra di noi è degenerata dal 2021-2022; lui è sempre stato geloso;
non Part voleva che mi truccassi e che mi vestissi con vestiti corti;
quando ho cominciato come la situazione
è peggiorata;
lui mi insultava continuamente davanti alle mie figlie chiamandomi puttana. Le ragazze non ce la facevano più. Gli hanno anche detto di smettere di chiamarmi così. Quando io tornavo a casa dal lavoro dopo la notte è capitato che trovassi la serratura chiusa senza riuscire ad aprire la porta.
Ha anche insistito a seguirmi a lavoro e mi controllava;
durante il giorno quando io dovevo riposare lui me lo impediva: fischiava, apriva le porte degli armadi;
alzava il volume della tv;
mi ha anche proibito di usare la macchina. Ho anche avuto dei problemi per iscrivere a scuola;
l'abbiamo Per_1 iscritta solo perché è intervenuta la mia figlia più grande. frequenta la prima superiore;
Per_1 Per_2 vorrebbe iscriversi all'Università ma io non ho i soldi. L'anno per aiutarmi ha anche fatto qualche lavoretto come commessa ma vorrebbe studiare.”
Il convenuto, sentito separatamente, ha dichiarato: “Io lavoro come operaio e guadagno Euro 1500,00 al mese;
fino a dicembre sono riuscito a pagare la mia quota di mutuo ed i due finanziamenti. Non sono riuscito più a pagare in quanto ho dovuto pagare gli avvocati sia penali che civili;
ho chiesto soldi a persone poco affidabili e queste mi stanno addosso;
mi chiedono la restituzione dei soldi. Io devo restituire circa Euro 8000,00. Ho chiesto anche dei soldi alle mie sorelle e a mia zia che vive in
Germania. Io non vivo più da mia sorella;
non poteva più ospitarmi;
da gennaio vivo in una casa in locazione e pago un canone di Euro 500,00; il contratto non è regolare. Non è vero che io ho messo il veleno nell'acqua; non è vero che io non la facevo uscire di casa;
non ricordo se la insultavo;
ho la testa un po' stralunata;
lei si è inventata tutto per farmi uscire di casa;
abbiamo vissuto insieme per 20 anni e io l'ho sempre tratta bene. Mia moglie ha raggirato le figlie;
io sono stato buttato fuori di casa. pagina 4 di 8 Il mio stipendio andava sul conto corrente comune, quindi non è vero che io non le davo i soldi per le spese quotidiane. Io da aprile potrei pagare la mia quota di mutuo”.
I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze riservandosi di insistere nelle istanze istruttorie all'esito dell'udienza fissata aventi il GIP del Tribunale di Milano il 18/6/24 in relazione al procedimento penale di cui sopra;
infine hanno discusso riportandosi agli atti.
Con ordinanza del 5/3/2023, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) la figlia minore nata il [...],in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Pt_3 Per_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di SA BO via
Redipuglia n. 16, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Assegna alla ricorrente la casa familiare di SA BO via Redipuglia n. 16;
3) Nulla prevede, allo stato, in punto frequentazione padre-figlia;
4) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, la somma omnicomprensiva di € 700,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie.”
All'udienza del 29/1/2025 la ricorrente, sentita nuovamente dal Giudice delegato, ha dichiarato: non vuole vedere il padre;
lo ha detto a me;
dice che non è il momento, magari più avanti Per_1 forse. Io lavoro come OSS presso la fondazione sacra famiglia di cesano BO;
sono assunta con contratto a tempo indeterminato per 38 ore alla settimana e guadagno euro 1200,00 al mese per 13 mensilità. Pago un mutuo si euro 1054 al mese;
è cointestato ma il resistente non paga;
quindi lo pago per intero io anche utilizzando l'assegno unico per le figlie di euro 300,00 al mese;
ho anche chiesto die soldi in prestito a mia sorella che vive a Barcellona;
mi ha dato Euro 200,00 on contanti;
mia aiuta anche mio padre che fa il muratore;
a anche lui vive a Barcellona. Io facevo compagnia ad una signora anziana è morta;
lei mi chiedeva di andare a prendere il caffè e io andavo. Mi trattenevo Per_3 per circa 15 minuti a volta;
abitava a Baggio e io a SA BO;
io andavo a piedi e impiegavo una mezzoretta. Mi trattenevo per pochissimo tempo io sono molto generosa e quindi poi tornavo a casa a piedi a SA BO. Facevo questo ogni tanto, non so dire con precisione con quale frequenza. Ho conosciuto quando faceva la riabilitazione e io ero in tirocinio. Io lavoro su Per_4
pagina 5 di 8 turni dalle 7 alle 14.30; dalle 14 alle 22 e dalle 21.45 alle 7.15. Per me era un'amica. La signora
è stata l'unica con cui ho instaurato questo tipo di rapporto. Il rapporto è durato circa un Per_3 anno poi è morta. Ho anche altre amiche amiche con cui mi capita di passare del tempo il pomeriggio.
Non so se il PM ha fatto appello.”
Il convenuto ha dichiarato: “Non è vero quello che ha detto mia moglie. Ho accompagnato tante volte mia moglie presso signore da cui lavorava come badante o colf;
per esempio ricordo ad Per_5
Assago; un'altra signora, mamma di tal a SA BO;
questo all'inizio del 2023; aveva Per_6 anche altre persone da cui lavorava. Io vorrei rivedere Sono d'accordo con l'intervento die Per_1 servizi Sociali. Io lavoro come operaio e guadagno euro 1500,00-1600,00 per 13 mensilità; a volte faccio straordinario;
vivo da un amico e divido le spese;
pago Euro 350,00 e contribuisco alle utenze.
Ho difficoltà a pagare il mantenimento per le figlie;
ho problemi di salute, ai denti e occhi ma non riesco a curarmi. Sto continuando a pagare i due finanziamenti per la casa per Euro 254 complessivi.
Io ho sempre avuto un buon rapporto con mi sono sempre occupato di lei a casa;
la seguivo Per_1 nei compiti e la accompagnavo a scuola;
mia moglie era spesso fuori di casa per lavoro.”
La ricorrente ha replicato: “la mamma di è una mia amica;
non so quanto anni ha, non chiede Per_6
l'età a nessuno avrà circa 70 anni;
ho avuto un contatto con;
prima lavoravo in ufficio da lei Per_5 ero regolarmente assunta;
questo avveniva nel 2021 e non facevo l'OSS. Dopo non ho più avuto contatti con lei;
questo da quando ho iniziato la mia attività come OSS. sta facendo il primo Per_2 anno di università; non ricordo dove è iscritta, anzi è iscritta alla Limec, privata, corso di laurea in intelligenza artificiale con lingue. La retta annuale è di euro 4500,00; io chiedo i pasti alla
[...] pur di far studiare mia figlia.” CP_2
Su istanza del difensore del convenuto, con ordinanza del 5/3/2025, il Giudice delegato ha rigettato le istanze di prove orali articolate dalle parti, ha disposto che le parti aggiornassero la propria situazione reddituale con il deposito delle ultime dichiarazioni fiscali entro l'udienza successiva e ha fissato per l'ascolto della minore l'udienza del 2/4/25. Per_1
All'esito il Giudice delegato, all'esito della discussione, ha dato incarico ai Servizi Sociali di SA
BO di avviare i seguenti interventi: 1) sostegno alla genitorialità per le parti;
2) valutate le condizioni psicologiche ed emotive della minore, avviare un percorso di sostegno psicologico al fine di positivamente elaborare le vicende che hanno interessato il nucleo familiare e creare le condizioni per la ripresa della relazione con il padre. Ha quindi assegnato i termini ai Servizi per il deposito della relazione alle parti del le relative osservazioni, fissando udienza per il 15/10/2025.
In data 14/7/2025, il difensore del convenuto ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del procedimento per intervenuta morte del convenuto medesimo verificatasi il 29/6/2025. pagina 6 di 8 Il Giudice delegato ha provveduto con ordinanza a rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23/7/2025.
Sulla separazione personale e la domanda di divorzio
Come da pacifica giurisprudenza (v. già Cass. n. 15/11/1968, n. 3739 e, da ultimo, Ord. 20/01/2022, n.
1814) la morte di uno dei coniugi, in pendenza di un giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e travolge tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, in forza del principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce.
Il convenuto è deceduto in data 29/6/25 come da certificato di morte in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite
In ragione della natura necessaria della pronuncia sullo status, dell'attività espletata nel corso del procedimento, con deleghe ai Servizi Sociali a favore dell'intero nucleo familiare, nonché della natura della presente decisione, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23/7/2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Fulvia De Luca pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
Dott.ssa UR IA Cosmai
pagina 8 di 8