Articolo 11 della Legge 11 maggio 1890, n. 6847
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 giugno 1890
Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1888-89 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire ventottomilionicinquecentocinquantunmiladuecentonovantasei e centesimi dodici . . . . . . . . . . . . . . . L. 28,551,296.12
delle quali furono riscosse . . . . . . . . . .» 17,903,947.84
------------------ e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . L. 10,647,348.28
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Entrata in vigore il 3 giugno 1890