Sentenza 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/04/2025, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto da Società Cordea Savills ITn Opportunities No.2 (Holding) S.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN d'IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata, Giuseppe Tiscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dott. Alessandro TT, nella sua qualità di Liquidatore e legale rappresentante pro tempore del FO SO & BL IV , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, Antonio Donato, Daniele Scuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Nota prot. n. 2517353/24 del 27.12.2024, comunicata a mezzo pec in pari data, nella parte recante il diniego interposto da AN d’IT rispetto all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a mezzo pec del 06.11.2024.
- delle deduzioni del Liquidatore del FO SO & BL IV del 13 dicembre 2024, qualora necessario e limitatamente alla parte di interesse;
e per la conseguente condanna:
- di parte resistente a consentire l’accesso alla documentazione richiesta mediante la presa visione e la successiva consegna di copia della documentazione non resa ostensibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della AN d'IT e del Dott. Alessandro TT nella sua qualità di Liquidatore del FO SO & BL IV ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna Società ricorrente ha sede in Lussemburgo e ha quale scopo sociale l’acquisizione di partecipazioni in altre società e la relativa gestione.
2. Nel 2021 la Società ha stipulato con il FO immobiliare di tipo chiuso riservato SO & BL IV due contratti:
(i) contratto preliminare di compravendita di alcuni immobili siti a Milano (Galleria Manzoni) e a Firenze, che vede la società maltese BA SS AN (quale società di gestione del FO) in qualità di venditrice e la ricorrente come promissaria acquirente;
(ii) contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo di alcuni immobili siti in Milano (Galleria Manzoni), con locatrice la società maltese BA SS AN (quale società di gestione del FO) e conduttrice la ricorrente.
3. Nel 2022 vengono avviati dinanzi al Tribunale di Milano due contenziosi nei quali si chiede di dichiarare la nullità e/o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dei predetti contratti, poiché stipulati dalla Società BA SS AN in carenza di potere rispetto al FO:
a) AL contro ST GR (precedente gestore del FO) volto a far dichiarare l’inefficacia della delibera di sostituzione; nelle more del giudizio ST GR ha chiamato in causa l’odierna ricorrente, chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità dei contratti;
b) RÉ GR (in qualità di creditore del FO) contro l’odierna ricorrente.
4. Nel 2023 il Tribunale di Milano dispone la liquidazione del FO e la AN d’IT nomina il Liquidatore.
5. Nel 2024 il Liquidatore recede, ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dal contratto preliminare di compravendita e dal contratto di locazione.
6. L’odierna ricorrente presenta istanza di accesso difensivo, richiamando l’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, al fine di ottenere l’ostensione dell’“ intero fascicolo relativo al procedimento di liquidazione giudiziale ”, indicando a titolo esemplificativo:
a) processo verbale di nomina del liquidatore;
b) direttive ex art. 84, comma 3 TUB;
c) relazione e rapporto ex art. 84, comma 4 TUB;
d) processo verbale di insediamento ex art. 85 TUB;
e) comunicazioni, elenco e parere ex art. 86 TUB;
f) autorizzazioni, parere e cautele ex art. 90 TUB;
g) autorizzazioni da parte del Comitato di Sorveglianza e della AN d’IT ai fini del recesso dai due contratti.
7. La AN d’IT ha notificato la predetta istanza al controinteressato, individuato nel Liquidatore del FO quale rappresentante legale dello stesso, che si è opposto all’ostensione delle direttive ex art. 84, comma 3 TUB (doc. b) e ha affermato l’inesistenza delle comunicazioni, dell’elenco e del parere ex art. 86 TUB (doc. e), delle autorizzazioni, del parere e delle cautele ex art. 90 TUB (doc. f) e delle autorizzazioni da parte del Comitato di Sorveglianza e della AN d’IT ai fini del recesso dai due contratti (doc. g).
8. Tenuto conto di tali osservazioni l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di accoglimento parziale che:
i) ostende in toto il documento sub a) (nomina del liquidatore), già pubblicato per estratto nella G.U. ai sensi di legge;
ii) ostende in parte il documento sub b) (le direttive ex art. 84, comma 3 TUB) “ pur a fronte della cennata opposizione del Liquidatore, trattandosi della sola parte del documento che appare pertinente rispetto all’interesse indicato nell’istanza ”;
iii) con riferimento al documento sub c) (la relazione e il rapporto ex art. 84, comma 4 TUB) ostende l’informativa resa in fase di avvio della Liquidazione limitatamente alla parte in cui si fa riferimento ai contratti oggetto di recesso, “ poiché la prima relazione annuale sarà riferita al 31.12.2024 ”, mentre “ le restanti parti del documento sono state oscurate in quanto non contengono dati correlati ai menzionati contratti, ma informazioni diverse, anche relative a terzi, così che non si apprezza il nesso di strumentalità tra la conoscenza di tali informazioni e la tutela dell’interesse difensivo fatto valere da codesta società ”;
iv) non ostende il processo verbale di insediamento ex art. 85 TUB poiché, “ pur in assenza di opposizione del controinteressato, non emerge un collegamento tra l’interesse rappresentato nell’istanza e il documento richiesto ”;
v) afferma l’inesistenza:
- di una parte della documentazione sub e) (comunicazioni, elenco e parere ex art. 86 TUB), in quanto “ ad eccezione delle comunicazioni ai creditori, non sono esistenti poiché l’accertamento del passivo è in corso. Le cennate comunicazioni non sono nella disponibilità di questo Istituto atteso che la norma non ne prevede l’invio da parte del Liquidatore alla AN d’IT ”;
- dei documenti di cui alla lettera f) (autorizzazioni, parere e cautele ex art. 90 TUB) “ in quanto la Liquidazione non ha posto in essere operazioni rilevanti ai fini della norma del TUB in proposito richiamata nell’istanza ”;
- dei documenti di cui alla lettera g) (autorizzazioni da parte del Comitato di Sorveglianza e della AN d’IT ai fini del recesso dai due contratti) “ trattandosi di fattispecie non sottoposte all’autorizzazione di questo Istituto né del Comitato di sorveglianza ”.
Nelle motivazioni del provvedimento si legge che l’ostensione parziale è stata preceduta dalla valutazione “ circa l’inerenza oggettiva di quanto richiesto alle specifiche esigenze rappresentate ” dall’odierna ricorrente, ritenendo l’istanza inammissibile < nella parte in cui si richiede l’accesso all’intero fascicolo relativo al procedimento di liquidazione giudiziale del FO, trattandosi di richieste “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” nonché generiche e relative “a intere categorie di atti” >.
9. Il provvedimento di accoglimento parziale è stato impugnato con ricorso affidato ai seguenti motivi:
I. Sulla illegittimità del provvedimento di diniego all’accesso in relazione alla asserita sussistenza di un regime di segreto e di esigenze di segretezza e profili di riservatezza. Falsa applicazione dell’art. 7 del TUB e del Provvedimento del Governatore della AN d’IT del 16 maggio del 1994. Motivazione generica, insufficiente, inesistente. Irragionevolezza, illogicità. Violazione del buon andamento.
Il provvedimento impugnato si risolverebbe in un sostanziale diniego, “ non potendo le n. 5 pagine trasmesse alla odierna ricorrente considerarsi legittimamente inviate in relazione al fine per cui l’accesso è stato esercitato ”, e sarebbe illegittimo nella parte in cui richiama esigenze di segretezza e di riservatezza, opposte in maniera generica e imprecisa e da considerarsi recessive rispetto all’accesso con finalità difensive.
II. Sulla illegittimità del diniego di accesso al fascicolo relativo al procedimento di liquidazione Giudiziale del FO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Motivazione erronea e travisata. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. Violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione, buon andamento e buona amministrazione.
La domanda di accesso sarebbe circostanziata e sufficientemente precisa, indicando il complesso dei documenti finalizzati a “ entrare in possesso delle informazioni necessarie alla tutela dei diritti connessi dalla sussistenza di rapporti contrattuali in essere tra la parte richiedente l’accesso ed il soggetto sottoposto a vigilanza successivamente posto sotto a liquidazione giudiziale ”, ed evidenzierebbe il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione che si intende tutelare.
III. Sulla illegittimità del diniego di accesso ai documenti sub. b), c), d), e), f) e g). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Motivazione insufficiente ed inesistente. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. Violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione, buon andamento e buona amministrazione.
Vengono contestate la parziale ostensione delle direttive e della relazione del Liquidatore, la mancata ostensione del verbale di insediamento e l’inesistenza degli ulteriori documenti richiesti.
IV. Violazione art. 10 bis l. n. 241/1990.
Viene denunciato il mancato invio del preavviso di rigetto.
10. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la AN d’IT e il Liquidatore del FO SO & BL IV , i quali hanno depositato documenti e memorie difensive.
11. A tali scritti ha fatto seguito la replica della ricorrente.
12. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. All’esame dei motivi di ricorso si premette una sintetica ricostruzione delle disposizioni di riferimento e degli approdi giurisprudenziali in materia di accesso difensivo e di segreto bancario.
13.1. In via generale, il diritto di accesso presuppone che l’istante sia portatore di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22, comma 1, lett. b della L. 241/1990), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “ un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ” (art. 24, comma 3 della L. 241/1990).
Con riferimento alle Autorità di garanzia e di vigilanza, fra le quali rientra la AN d’IT, il diritto di accesso si esercita “ si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ” (art. 23 della L. 241/1990). Tale disposizione prevede in primo luogo l’esclusione del diritto di accesso “ nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo ” (art. 24, comma 1, lettera a della L. 241/1990) e, in secondo luogo, l’obbligo di garantire “ l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (art. 24, comma 7 della L. 241/1990).
13.2. Il segreto bancario previsto dal Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) riguarda “ tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della AN d'IT in ragione della sua attività di vigilanza” ed è opponibile alle pubbliche amministrazioni (a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR) e all'autorità giudiziaria, salvo che “le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente ” (art. 7, comma 1 del D.Lgs. 385/1993). Inoltre, lo scambio di informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione avviene con specifiche modalità stabilite in accordi di cooperazione (art. 7, commi 7 e 8 del D.Lgs. 385/1993).
13.3. L'articolo 53, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, stabilisce che “ gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale ”. In via generale, le informazioni riservate “ possono essere comunicate solo in forma sommaria o aggregata ”, fatti salvi i casi contemplati da diritto penale e quelli “ concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale ”, ove “ le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali ”.
13.4. Con riferimento all’accesso difensivo è stato precisato che:
(i) nell’istanza non è sufficiente “ un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare ”;
(ii) “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2021).
13.5. Di recente è stato esaminato dalla giurisprudenza il rapporto tra accesso difensivo e segreto bancario (Cons. Stato, sez. VI, n. 3131/2024) ed è stato chiarito che gli atti della procedura di liquidazione:
a) seppur talvolta rivestano forma privatistiche, sono soggetti al diritto di accesso, in quanto sono strumentali al perseguimento di finalità pubbliche “ e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale ”;
b) sono coperti da segreto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 385/1993 se non soggetti a pubblicazione per estratto in base alla legge (art. 81, comma 2 TUB) ovvero se formati dal Liquidatore e posseduti dalla AN d’IT in ragione dell’attività di vigilanza.
13.6. Con riguardo al tema dell’accesso agli atti coperti da segreto relativi alla liquidazione coatta amministrativa di una banca, in sede di rinvio pregiudiziale è stato chiarito che “ L'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (…) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste ” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. V, 13.09.2018, causa n. 594/16).
14. Passando alla trattazione del ricorso, il primo motivo è infondato.
14.1. La valutazione compiuta dall’Amministrazione in sede di accesso agli atti rifugge da una dimensione quantitativa dell’ostensione, che rappresenta esclusivamente la conseguenza del procedimento valutativo sul piano effettuale.
Ciò posto, si osserva che nell’esaminare l’istanza di accesso l’Amministrazione non può apprezzare l’utilità dei documenti richiesti rispetto a iniziative difensive da intraprendere ovvero in corso, poiché così facendo si sostituirebbe all’autorità giudiziaria cui compete la cognizione del merito della vicenda, ma deve limitarsi a valutare la sussistenza del nesso di strumentalità tra i documenti e le predette iniziative sulla base delle ragioni indicate dall’istante.
14.2. Non può essere condivisa l’argomentazione della parte ricorrente, secondo cui il provvedimento richiamerebbe in maniera generica esigenze di segretezza e di riservatezza, che dovrebbero considerarsi recessive rispetto all’accesso con finalità difensive.
14.2.1. Secondo la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, il criterio fondamentale del giudizio di bilanciamento tra accesso difensivo e segreto bancario è rappresentato dal nesso di strumentalità, che consente all’Amministrazione di valutare il collegamento dei documenti richiesti rispetto alle esigenze difensive rappresentate dall’istante in termini di necessarietà, senza trasmodare in un giudizio di utilità che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria investita del merito della vicenda cui attiene la predetta documentazione.
Il bilanciamento svolge la funzione di evitare la divulgazione di informazioni eccedenti e non pertinenti alle deduzioni contenute nell’istanza di accesso, che rischierebbe di ledere il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività di liquidazione - basato sul carattere riservato delle informazioni - e gli interessi di soggetti terzi.
14.2.2. Nel caso in esame il provvedimento di accoglimento parziale è congruamente motivato con riguardo al nesso di strumentalità tra i documenti e la finalità difensiva. L’Amministrazione ha disposto l’ostensione limitatamente ai documenti che presentano una “ inerenza oggettiva ” alle esigenze difensive rappresentate dalla società interessata, ritenendo sulla base di tale criterio di non poter consentire l’accesso all’intero fascicolo.
15. Parimenti infondato è il secondo motivo.
15.1. Dai principi enunciati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria si ricava che nel rapporto tra accesso agli atti e segreto bancario la finalità difensiva addotta a sostegno dell’istanza non determina un’automatica prevalenza del primo sul secondo, poiché è l’Amministrazione a dover compiere il giudizio di bilanciamento, il cui criterio guida è rappresentato, come illustrato, dal nesso di strumentalità degli atti rispetto alla tutela giurisdizionale.
15.2. L’impossibilità di affermare in modo incondizionato e assoluto la tendenziale prevalenza del diritto di accesso difensivo si ricava in primo luogo dal tenore letterale e dalla ratio dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che attribuisce all’Amministrazione il potere di valutare caso per caso la stretta funzionalità ( rectius , la necessarietà) dell’accesso alla tutela di posizioni giuridiche soggettive protette che si assumano lese, salvaguardando altresì gli altri interessi coinvolti che, come nel caso di specie, rispondono a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa.
15.2.1. Nel giudizio di bilanciamento tra riservatezza e accesso difensivo la AN d’IT ha individuato i documenti strumentali alla tutela dei diritti in quanto collegati ai rapporti contrattuali oggetto di contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
15.2.2. Deve quindi ritenersi che la ricorrente, pur manifestando un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli ulteriori documenti, derivante dalla pendenza di procedimenti giurisdizionali concernenti il FO in liquidazione, non dimostra tuttavia l’indispensabile nesso di strumentalità, in quanto i documenti già ostesi contengono gli elementi conoscitivi necessari a valutare la legittimità dei recessi intimati dall’organo di liquidazione e, quindi, a tutelare la propria posizione giuridica.
16. Del pari infondato è il secondo motivo, con cui si denuncia l’illegittimità dell’accoglimento parziale a fronte di una domanda di accesso che, in tesi, sarebbe circostanziata e sufficientemente precisa e che evidenzierebbe il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica che si intende tutelare.
16.1. Nell’individuare i documenti accessibili la AN d’IT ha tenuto conto motivatamente delle “ deduzioni difensive potenzialmente esplicabili ” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 369/2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2472/2014), che consentono di ritenere assolto l’onere probatorio che grava sulla parte che richiede l’accesso per motivi difensivi. Come illustrato, ai fini dell’accesso difensivo devono sussistere sia un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate posizioni giuridiche sia un collegamento certo tra gli atti richiesti e le difese anche da apprestare (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2773/2024; sez. IV, n. 10277/2022), in quanto l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2021).
Nel caso di specie, dall’istanza della società ricorrente l’Amministrazione rileva l’assenza di un collegamento certo tra la documentazione non ostesa e le esigenze difensive manifestate, ritenendo che in parte qua l’istanza sia inammissibile, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, generica e relativa a intere categorie di atti.
17. Con il terzo motivo vengono contestate la parziale ostensione delle direttive e della relazione del Liquidatore, la mancata ostensione del verbale di insediamento e l’inesistenza degli ulteriori documenti richiesti.
17.1. Con riguardo alla parziale ostensione delle direttive e della relazione del Liquidatore e alla mancata ostensione del verbale di insediamento si richiamano le argomentazioni sviluppate in sede di trattazione del primo e del secondo motivo di ricorso relativamente al rapporto tra diritto di accesso e segreto bancario e al ruolo del nesso di strumentalità quale principio guida nel giudizio di bilanciamento effettuato dall’Amministrazione.
17.2. Quanto agli ulteriori atti richiesti, la AN d’IT ne ha attestato l’inesistenza al momento della richiesta di accesso, trattandosi di documenti non ancora formati ovvero per i quali non sussiste un obbligo di detenzione da parte dell’Amministrazione. A tal proposito si richiama l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006, “ Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ”, nella parte in cui prevede che “ Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione (…) nei confronti dell’autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente .
Secondo la giurisprudenza, < in base al principio “ad impossibilia nemo tenetur”, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del diritto o l’ordine di esibizione impartito dal giudice non possono che riguardare i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando alla P.A. destinataria della richiesta ostensiva indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti che non è in grado di esibire > (Cons. Stato, sez. VII, n. 3167/2023; sez. VI, n. 892/2013).
17.3. Il motivo è infondato.
18. Parimenti infondato è il quarto motivo, con cui si denuncia la mancata trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Secondo costante giurisprudenza, alla luce del dato sistematico deve ritenersi inapplicabile l'art. 10-bis della L. 241/1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l’accesso agli atti, “ poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale ” (TAR Veneto, sez. I, n. 1770/2024; sez. III, n. 41/2023; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2054/2022; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 8309/2013; sez. III, n. 33/2012).
19. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
20. Alla luce della peculiarità del presente contenzioso le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO