Art. 9. ((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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30 dicembre 1979
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13 giugno 1999
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29 aprile 2006
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Commentario • 1
- 1. Circolare del 29/10/1996 n. 263 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IIIMin. Finanze · 29 ottobre 1996
[…] vadano considerati anche altri enti che in concreto gestiscono i servizi di fognatura e di depurazione sia normativamente (ad esempio Acquedotto pugliese) sia in forza dell\'art. 6 della legge n. 319, come modificato dall\'art. 9, legge 24 dicembre 1979, n. 650, non escluse le societa\' di cui all\'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ne\' quelle di cui all\'art. 12 della legge
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/1986, n. 3224Provvedimento: Con riguardo al servizio di acquedotto e di distribuzione dell'acqua potabile, l'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 319, nel testo fissato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, disciplina le attribuzioni di comuni, enti pubblici e comunità, ma non può considerarsi norma istitutiva di un monopolio obbligatorio circa la gestione di detto servizio, mancando una espressa previsione in tal senso, e comunque difettando in essa quell'apprezzamento di interessi generali in proposito richiesto dall'art. 43 della Costituzione. Ne consegue che la suddetta norma non è di ostacolo alla titolarità, in capo a privati, di una concessione di derivazione di acque pubbliche per Usi potabili.*Leggi di più...
- ammissibilità·
- servizi di acquedotto e di distribuzione dell'acqua potabile·
- art. 6 legge 10 maggio 1976 n. 319·
- funzioni del comune·
- istituzione di un monopolio obbligatorio·
- servizi pubblici·
- titolarità in capo a privati di una concessione di derivazione di acque pubbliche per usi potabili·
- esclusione·
- comune