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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott.
Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6686/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paolo Calciolari e dall'Avv. Nicola Calciolari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Basile sito in S Maria C V via Gramsci 26 - domicilio eletto-
Opponente
CONTRO
nato a [...] [...] CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Celesta Losco con studio, in DA alla piazza della
Vittoria n. 10, – domicilio eletto-
Opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
Per parte opposta: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
con atto di citazione tempestivamente Parte_1
depositato e regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
1816/22, emessa dal Tribunale di S Maria C V in favore di con cui veniva ingiunta, nella sua qualità di Controparte_1 erede, la somma di € 41.868,00 per canoni non pagati dal defunto fratello dell'opponente . Persona_1
Ha dedotto parte opponente di aver provveduto dopo la notifica della ingiunzione de quo alla rinuncia alla eredità.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto non potendo essere considerato debitore per effetto della rinuncia alla eredità effettuata.
Si è costituito eccependo la tardività della Controparte_1
opposizione e contestando le avverse argomentazioni in quanto infondate .
pag. 2/5 Parte opposta ha evidenziato che dalle indagini effettuate e versate in atti, al momento della proposizione della domanda monitoria, risultava a tutti gli Parte_1
effetti di legge erede di . Persona_1
Pertanto, nessuna temerarietà poteva ravvisarsi nell'azione posta in essere.
Ad ogni buon fine ha altresì argomentato che Per_1
non era sposato e non aveva figli;
pertanto era
[...]
evidente e pacifico che tutti i beni, anche solo mobili, dello stesso erano stati divisi tra i fratelli con la conseguenza che la rinuncia effettuata non era opponibile.
Il Tribunale con provvedimento del 2.2.23, disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, fissava udienza di discussione .
Espletato il procedimento di mediazione demandata, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisine, fissava udienza per la discussione e decisone ex art 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la eccezione di tardività della opposizione formulata da parte opposta;
risulta che l'atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato introdotto con citazione, è stato depositato in cancelleria, e la causa iscritta a ruolo, entro il termine prevosto dalla legge per proporre l'opposizione.
Il decreto ingiuntivo opposto, infatti, è stato notificato in data 10.8.2022; ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, va considerato il periodo di sospensione feriale;
pertanto, essendo stata iscritta ruolo la causa in data 16.9.2022, l'opposizione deve considerarsi pag. 3/5 tempestivamente proposta .
Parte opponente ha eccepito di non rivestire la qualità di erede del defunto germano per avere effettuato in data
2.9.2022 formale rinuncia alla eredità per atto notar Per_2
rep 8147, racc 4211 versato in atti.
E' noto che la rinuncia alla eredità effettuata entro il termine decennale previsto dalla legge, come nel caso in esame, ai sensi dell'art 521 primo comma cc determina la perdita ab origine della qualifica di erede;
ne consegue che l'odierno opponente, come espressamente previsto dalla norma , per effetto della rinuncia , deve essere considerato come se non fosse stato mai chiamato alla eredità; in altri termini va considerato quale estraneo.
A ciò consegue che lo stesso non può considerarsi , jure hereditatis, debitore dell con riferimento al Controparte_1
titolo dedotto in sede monitoria.
Parimenti, in assenza di allegazioni, che era onere di parte opposta fornire, non risulta aver mai Parte_1 accettato ne espressamente né tacitamente l'eredità del fratello ex art 475 e 476 cc , ne tanto meno risulta allegato o provato il compimento di atti da cui desumere la sua volontà ad accettare.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n° 1816/22, emesso dal Tribunale di S Maria
C.V. va revocato.
Attesa la natura della controversia, tenuto conto della vicenda e delle questioni trattate, vi sono evidenti ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°1816/2022, emesso dal Tribunale di S Maria
C V
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere, 24.2.2025
Il GOP
Dott Armando Pacione
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott.
Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6686/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Paolo Calciolari e dall'Avv. Nicola Calciolari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Basile sito in S Maria C V via Gramsci 26 - domicilio eletto-
Opponente
CONTRO
nato a [...] [...] CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Celesta Losco con studio, in DA alla piazza della
Vittoria n. 10, – domicilio eletto-
Opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
Per parte opposta: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di discussione
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
con atto di citazione tempestivamente Parte_1
depositato e regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
1816/22, emessa dal Tribunale di S Maria C V in favore di con cui veniva ingiunta, nella sua qualità di Controparte_1 erede, la somma di € 41.868,00 per canoni non pagati dal defunto fratello dell'opponente . Persona_1
Ha dedotto parte opponente di aver provveduto dopo la notifica della ingiunzione de quo alla rinuncia alla eredità.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto non potendo essere considerato debitore per effetto della rinuncia alla eredità effettuata.
Si è costituito eccependo la tardività della Controparte_1
opposizione e contestando le avverse argomentazioni in quanto infondate .
pag. 2/5 Parte opposta ha evidenziato che dalle indagini effettuate e versate in atti, al momento della proposizione della domanda monitoria, risultava a tutti gli Parte_1
effetti di legge erede di . Persona_1
Pertanto, nessuna temerarietà poteva ravvisarsi nell'azione posta in essere.
Ad ogni buon fine ha altresì argomentato che Per_1
non era sposato e non aveva figli;
pertanto era
[...]
evidente e pacifico che tutti i beni, anche solo mobili, dello stesso erano stati divisi tra i fratelli con la conseguenza che la rinuncia effettuata non era opponibile.
Il Tribunale con provvedimento del 2.2.23, disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio, fissava udienza di discussione .
Espletato il procedimento di mediazione demandata, il
Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisine, fissava udienza per la discussione e decisone ex art 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la eccezione di tardività della opposizione formulata da parte opposta;
risulta che l'atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato introdotto con citazione, è stato depositato in cancelleria, e la causa iscritta a ruolo, entro il termine prevosto dalla legge per proporre l'opposizione.
Il decreto ingiuntivo opposto, infatti, è stato notificato in data 10.8.2022; ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, va considerato il periodo di sospensione feriale;
pertanto, essendo stata iscritta ruolo la causa in data 16.9.2022, l'opposizione deve considerarsi pag. 3/5 tempestivamente proposta .
Parte opponente ha eccepito di non rivestire la qualità di erede del defunto germano per avere effettuato in data
2.9.2022 formale rinuncia alla eredità per atto notar Per_2
rep 8147, racc 4211 versato in atti.
E' noto che la rinuncia alla eredità effettuata entro il termine decennale previsto dalla legge, come nel caso in esame, ai sensi dell'art 521 primo comma cc determina la perdita ab origine della qualifica di erede;
ne consegue che l'odierno opponente, come espressamente previsto dalla norma , per effetto della rinuncia , deve essere considerato come se non fosse stato mai chiamato alla eredità; in altri termini va considerato quale estraneo.
A ciò consegue che lo stesso non può considerarsi , jure hereditatis, debitore dell con riferimento al Controparte_1
titolo dedotto in sede monitoria.
Parimenti, in assenza di allegazioni, che era onere di parte opposta fornire, non risulta aver mai Parte_1 accettato ne espressamente né tacitamente l'eredità del fratello ex art 475 e 476 cc , ne tanto meno risulta allegato o provato il compimento di atti da cui desumere la sua volontà ad accettare.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n° 1816/22, emesso dal Tribunale di S Maria
C.V. va revocato.
Attesa la natura della controversia, tenuto conto della vicenda e delle questioni trattate, vi sono evidenti ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°1816/2022, emesso dal Tribunale di S Maria
C V
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere, 24.2.2025
Il GOP
Dott Armando Pacione
pag. 5/5