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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 779/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 779/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Morrone Emanuela - ; Parte_1 Parte_2
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che particolarmente depositava ricorso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. per ottenere il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
all'esito della fase sommaria l'istanza veniva rigettata. Parte ricorrente proponeva opposizione avverso tale valutazione e depositava l'odierno ricorso;
• che il presente giudice disponeva nuovo incarico peritale;
considerato
• che la nuova c.t.u. riconosceva la sussistenza per requisito sanitario di cui all'articolo a legge
18/1980 a decorrere da gennaio 2025; nessuno svolgeva osservazioni in merito a tali conclusioni, che appaiono adeguatamente motivate e che il giudice intende far proprie;
• che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il possesso del requisito sanitario in oggetto a decorrere da tale data. Poiché la stessa è successiva al deposito del ricorso per a.t.p., mentre
è antecedente a quello odierno, si ritiene congruo compensare per metà le spese di lite e condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il restante. Ai sensi dell'art. 152 c.p.c., anche le spese di c.t.u. della prima fase devono essere poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario ai sensi dell'art. 1 legge 18/1980 a decorrere da gennaio 2025;
- compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500, e pone il resto in capo all' oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del CP_1 legale anticipatario;
1 R.G.L. 779/2025
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi in capo all'
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
CP_1
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 779/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Morrone Emanuela - ; Parte_1 Parte_2
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che particolarmente depositava ricorso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. per ottenere il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
all'esito della fase sommaria l'istanza veniva rigettata. Parte ricorrente proponeva opposizione avverso tale valutazione e depositava l'odierno ricorso;
• che il presente giudice disponeva nuovo incarico peritale;
considerato
• che la nuova c.t.u. riconosceva la sussistenza per requisito sanitario di cui all'articolo a legge
18/1980 a decorrere da gennaio 2025; nessuno svolgeva osservazioni in merito a tali conclusioni, che appaiono adeguatamente motivate e che il giudice intende far proprie;
• che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il possesso del requisito sanitario in oggetto a decorrere da tale data. Poiché la stessa è successiva al deposito del ricorso per a.t.p., mentre
è antecedente a quello odierno, si ritiene congruo compensare per metà le spese di lite e condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il restante. Ai sensi dell'art. 152 c.p.c., anche le spese di c.t.u. della prima fase devono essere poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario ai sensi dell'art. 1 legge 18/1980 a decorrere da gennaio 2025;
- compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500, e pone il resto in capo all' oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del CP_1 legale anticipatario;
1 R.G.L. 779/2025
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi in capo all'
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
CP_1
2