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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 361/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1 di UL (Romania) il 14/01/1983 e residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Dina Capretti del Foro di Ascoli Piceno, e
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Monteprandone, Via G. Mazzini 5, difeso e rappresentato dall'Avv. Chiara Cardarelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 18/06/2007 avevano contratto matrimonio civile in Napoli, annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.129, Parte. I, Serie Sez. A dell'anno
2007;
- dall'unione coniugale sono nati il 23.08.2007 in San Benedetto del Tronto la figlia
, C.F. , studentessa non economicamente Persona_1 C.F._3
autosufficiente, e il 12.08.2012 in San Benedetto del Tronto il figlio , Persona_2
C.F. , studente non economicamente autosufficiente;
C.F._4
- con atto per Notaio del 03.06.2014 Rep.11265, i coniugi hanno Persona_3
scelto di adottare il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- la moglie svolge l'attività lavorativa di commessa e percepisce un reddito imponibile annuo di € 15.000, mentre il marito è occupato come guardia giurata ed ha un reddito imponibile annuo di € 171,32
- la sig.ra è proprietaria esclusiva della casa di residenza Parte_1
coniugale ed intestataria di conto corrente acceso presso la dell'apparente CP_1
saldo di €.24,00 e di altro conto corrente acceso presso dell'apparente Controparte_2
saldo di € 1.800,00;
- il sig. è titolare di libretto n. 000052638964 acceso presso Parte_2 [...]
dell'apparente saldo di € 4.45 nonché del c.c. n. 290727390733 acceso presso CP_2
dell'apparente saldo di €.38,69; CP_2
- entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del 50%, hanno in essere un mutuo fondiario acceso con atto per Notaio del 30.04.2015 con l'allora Banca Popolare Per_4 dell'Emilia-Romagna per la somma di €.90.000,00, da restituire in 240 rate mensili dell'importo di € 481.31 cadauna;
- la figlia frequenta il quarto anno del Liceo Classico “G. Leopardi” di Persona_1
San Benedetto ed il figlio la classe seconda della scuola secondaria di Per_2
primo grado “C. Allegretti” di Monteprandone;
- tra i coniugi sono insorti contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati conservando reciproco rispetto.
2) La casa di residenza familiare sita in Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinta in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. €.336,99 - di proprietà esclusiva della sig.ra - è Parte_1
assegnata con l'intera mobilia alla madre.
3) Il sig. , al fine di reperire un idoneo alloggio, è legittimato a rimanere Parte_2
presso la casa familiare sino alla data del 24.08.2025, allorquando lascerà l'abitazione per trasferire altrove la propria residenza.
4) I figli minori e restano collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna e sono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 5) Il padre, dopo che avrà lasciato l'immobile di residenza coniugale, potrà esercitare il più ampio diritto di visita, con tempi di frequentazione che prevedano almeno 3 pomeriggi a settimana:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- un week end alternato dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 18.00.
Tali incontri avverranno sempre nel rispetto degli impegni scolastici, formativi e sportivi dei minori e, in generale, delle loro esigenze e bisogni fondamentali.
Quanto alle festività, salvo accordi presi di volta in volta, i minori trascorreranno, ad anni alterni e a festività alterne con la madre e con il padre, i giorni relativi alle feste di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua;
inoltre il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore;
un periodo di quindici giorni (anche non consecutivi) con il padre nel periodo estivo o in quello delle ferie fruite, previo accordo tra le parti da assumersi entro il 31 maggio di ciascun anno o, in ogni caso, almeno 15 giorni prima.
Le variazioni rispetto a quanto stabilito, su necessità manifestata e giustificata, potranno essere concordate tra i genitori, al bisogno e tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro;
per l'anno in corso le parti convengono che nel giorno di Natale i minori pranzino con il papà e trascorrano con la mamma il giorno di Capodanno.
6) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli sino al Parte_2
raggiungimento della loro autosufficienza economica, si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile cumulativa di € 350,00, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto mediante bonifico bancario. Sino a quando permarranno le condizioni relative all'assegno unico ed universale per i figli a carico, la quota dell'assegno unico di spettanza del padre sarà direttamente riconosciuta e versata dall'INPS alla sig.ra Parte_1
Tale quota andrà detratta dalla somma di € 350,00, stabilita a titolo di contributo nel mantenimento dei figli con obbligo per il sig. di versare alla madre solo l'importo Pt_2
residuo.
L'assegno di mantenimento dei figli sarà annualmente rivalutato in base agli indici
Istat. Le spese straordinarie, da individuare e regolamentare secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato nel distretto della Corte di Appello di Ancona, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) La sig.ra dichiara di accollarsi in via esclusiva l'intero debito Parte_1
residuo derivante dal mutuo di € 90.000,00 di cui al contratto del 30.04.2015 a rogito
Notaio , Rep.n.9638 - Racc.n.6364, registrato in Ascoli Piceno il 05.05.2015 Per_4
al n.1644 serie T e garantito da ipoteca volontaria, che i coniugi hanno stipulato con la
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ed attualmente oggetto di cessione alla società
Loira SPV srl. La sig.ra pertanto, dichiara di manlevare e liberare verso Pt_1
l'ente creditore il sig. , obbligandosi a pagare puntualmente le singole Parte_2
rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito residuo ammontante alla data del 12.02.2025 ad € 62.136,62.
8) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19., convengono che la sig.ra costituisca Parte_1
a favore dei figli , C.F. , nata il [...] Persona_1 C.F._3
in San Benedetto del Tronto e , C.F. , nato il Persona_2 C.F._4
12.08.2012 in San Benedetto del Tronto, il diritto di coabitazione vitalizio in comunione tra di essi e la loro madre sull'immobile di residenza familiare sito in
Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinto in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. € 336,99.
L'impegno assunto dovrà essere sottoscritto dinanzi al Notaio concordemente scelto dalle parti entro e non oltre 15 gg dal provvedimento del Tribunale.
9) Le spese notarili saranno equamente suddivise tra le parti.
10) I coniugi in quanto economicamente autosufficienti rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
12) Le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica. 13) Le spese legali sono compensate tra le parti;
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) confermare l'assegnazione della casa di residenza coniugale con la mobilia alla proprietaria sig.ra Parte_1
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre;
3) confermare le modalità di visita del padre stabilite nella separazione;
4) confermare l'assegno a carico del padre nel contributo al mantenimento dei figli nell'importo di € 350,00 secondo quanto previsto nella separazione e la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
Sino a quando permarranno le condizioni relative all'assegno unico ed universale per i figli a carico, la quota dell'assegno unico di spettanza del padre sarà direttamente riconosciuta e versata dall'INPS alla sig.ra Tale quota andrà Parte_1
detratta dalla somma di € 350,00, stabilita a titolo di contributo nel mantenimento dei figli con obbligo per il sig. di versare alla madre solo l'importo residuo. Pt_2
5) dare atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
6) confermare la compensazione delle spese legali tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ad eccezione della condizione di cui al punto 8) che i coniugi hanno inteso modificare in relazione al termine di stipula dell'atto pubblico di costituzione del diritto di coabitazione in favore dei figli, da differire nei 15 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio, come manifestato nella dichiarazione allegata alle predette note scritte e che di seguito si ritrascrive:
8) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19., convengono che la sig.ra costituisca Parte_1
a favore dei figli (cod. civ. ), nata il Persona_1 C.F._3
23.08.2007 in San Benedetto del Tronto e (cod. civ. Persona_2
), nato il [...] in [...], il diritto di C.F._4
coabitazione vitalizio in comunione tra di essi e la loro madre sull'immobile di residenza familiare sito in Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinto in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. €
336,99. L'impegno assunto dovrà essere sottoscritto dinanzi al Notaio concordemente scelto dalle parti entro e non oltre 15 gg dal deposito della sentenza di divorzio.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate nelle note scritte depositate in data 04/07/2025, tutte sopra riportate e trascritte, dandosi atto che la figlia è ormai Controparte_3
prossima al raggiungimento della maggiore età;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Napoli per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000
n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.129, Parte I, Serie Sez. A dell'anno 2007;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 361/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1 di UL (Romania) il 14/01/1983 e residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Dina Capretti del Foro di Ascoli Piceno, e
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Monteprandone, Via G. Mazzini 5, difeso e rappresentato dall'Avv. Chiara Cardarelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successivo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 18/06/2007 avevano contratto matrimonio civile in Napoli, annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.129, Parte. I, Serie Sez. A dell'anno
2007;
- dall'unione coniugale sono nati il 23.08.2007 in San Benedetto del Tronto la figlia
, C.F. , studentessa non economicamente Persona_1 C.F._3
autosufficiente, e il 12.08.2012 in San Benedetto del Tronto il figlio , Persona_2
C.F. , studente non economicamente autosufficiente;
C.F._4
- con atto per Notaio del 03.06.2014 Rep.11265, i coniugi hanno Persona_3
scelto di adottare il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- la moglie svolge l'attività lavorativa di commessa e percepisce un reddito imponibile annuo di € 15.000, mentre il marito è occupato come guardia giurata ed ha un reddito imponibile annuo di € 171,32
- la sig.ra è proprietaria esclusiva della casa di residenza Parte_1
coniugale ed intestataria di conto corrente acceso presso la dell'apparente CP_1
saldo di €.24,00 e di altro conto corrente acceso presso dell'apparente Controparte_2
saldo di € 1.800,00;
- il sig. è titolare di libretto n. 000052638964 acceso presso Parte_2 [...]
dell'apparente saldo di € 4.45 nonché del c.c. n. 290727390733 acceso presso CP_2
dell'apparente saldo di €.38,69; CP_2
- entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del 50%, hanno in essere un mutuo fondiario acceso con atto per Notaio del 30.04.2015 con l'allora Banca Popolare Per_4 dell'Emilia-Romagna per la somma di €.90.000,00, da restituire in 240 rate mensili dell'importo di € 481.31 cadauna;
- la figlia frequenta il quarto anno del Liceo Classico “G. Leopardi” di Persona_1
San Benedetto ed il figlio la classe seconda della scuola secondaria di Per_2
primo grado “C. Allegretti” di Monteprandone;
- tra i coniugi sono insorti contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati conservando reciproco rispetto.
2) La casa di residenza familiare sita in Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinta in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. €.336,99 - di proprietà esclusiva della sig.ra - è Parte_1
assegnata con l'intera mobilia alla madre.
3) Il sig. , al fine di reperire un idoneo alloggio, è legittimato a rimanere Parte_2
presso la casa familiare sino alla data del 24.08.2025, allorquando lascerà l'abitazione per trasferire altrove la propria residenza.
4) I figli minori e restano collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna e sono affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 5) Il padre, dopo che avrà lasciato l'immobile di residenza coniugale, potrà esercitare il più ampio diritto di visita, con tempi di frequentazione che prevedano almeno 3 pomeriggi a settimana:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- un week end alternato dal sabato alle ore 16.00 alla domenica alle ore 18.00.
Tali incontri avverranno sempre nel rispetto degli impegni scolastici, formativi e sportivi dei minori e, in generale, delle loro esigenze e bisogni fondamentali.
Quanto alle festività, salvo accordi presi di volta in volta, i minori trascorreranno, ad anni alterni e a festività alterne con la madre e con il padre, i giorni relativi alle feste di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua;
inoltre il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore;
un periodo di quindici giorni (anche non consecutivi) con il padre nel periodo estivo o in quello delle ferie fruite, previo accordo tra le parti da assumersi entro il 31 maggio di ciascun anno o, in ogni caso, almeno 15 giorni prima.
Le variazioni rispetto a quanto stabilito, su necessità manifestata e giustificata, potranno essere concordate tra i genitori, al bisogno e tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro;
per l'anno in corso le parti convengono che nel giorno di Natale i minori pranzino con il papà e trascorrano con la mamma il giorno di Capodanno.
6) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli sino al Parte_2
raggiungimento della loro autosufficienza economica, si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile cumulativa di € 350,00, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto mediante bonifico bancario. Sino a quando permarranno le condizioni relative all'assegno unico ed universale per i figli a carico, la quota dell'assegno unico di spettanza del padre sarà direttamente riconosciuta e versata dall'INPS alla sig.ra Parte_1
Tale quota andrà detratta dalla somma di € 350,00, stabilita a titolo di contributo nel mantenimento dei figli con obbligo per il sig. di versare alla madre solo l'importo Pt_2
residuo.
L'assegno di mantenimento dei figli sarà annualmente rivalutato in base agli indici
Istat. Le spese straordinarie, da individuare e regolamentare secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato nel distretto della Corte di Appello di Ancona, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) La sig.ra dichiara di accollarsi in via esclusiva l'intero debito Parte_1
residuo derivante dal mutuo di € 90.000,00 di cui al contratto del 30.04.2015 a rogito
Notaio , Rep.n.9638 - Racc.n.6364, registrato in Ascoli Piceno il 05.05.2015 Per_4
al n.1644 serie T e garantito da ipoteca volontaria, che i coniugi hanno stipulato con la
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ed attualmente oggetto di cessione alla società
Loira SPV srl. La sig.ra pertanto, dichiara di manlevare e liberare verso Pt_1
l'ente creditore il sig. , obbligandosi a pagare puntualmente le singole Parte_2
rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito residuo ammontante alla data del 12.02.2025 ad € 62.136,62.
8) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19., convengono che la sig.ra costituisca Parte_1
a favore dei figli , C.F. , nata il [...] Persona_1 C.F._3
in San Benedetto del Tronto e , C.F. , nato il Persona_2 C.F._4
12.08.2012 in San Benedetto del Tronto, il diritto di coabitazione vitalizio in comunione tra di essi e la loro madre sull'immobile di residenza familiare sito in
Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinto in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. € 336,99.
L'impegno assunto dovrà essere sottoscritto dinanzi al Notaio concordemente scelto dalle parti entro e non oltre 15 gg dal provvedimento del Tribunale.
9) Le spese notarili saranno equamente suddivise tra le parti.
10) I coniugi in quanto economicamente autosufficienti rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
12) Le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica. 13) Le spese legali sono compensate tra le parti;
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) confermare l'assegnazione della casa di residenza coniugale con la mobilia alla proprietaria sig.ra Parte_1
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso la madre;
3) confermare le modalità di visita del padre stabilite nella separazione;
4) confermare l'assegno a carico del padre nel contributo al mantenimento dei figli nell'importo di € 350,00 secondo quanto previsto nella separazione e la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
Sino a quando permarranno le condizioni relative all'assegno unico ed universale per i figli a carico, la quota dell'assegno unico di spettanza del padre sarà direttamente riconosciuta e versata dall'INPS alla sig.ra Tale quota andrà Parte_1
detratta dalla somma di € 350,00, stabilita a titolo di contributo nel mantenimento dei figli con obbligo per il sig. di versare alla madre solo l'importo residuo. Pt_2
5) dare atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
6) confermare la compensazione delle spese legali tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ad eccezione della condizione di cui al punto 8) che i coniugi hanno inteso modificare in relazione al termine di stipula dell'atto pubblico di costituzione del diritto di coabitazione in favore dei figli, da differire nei 15 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio, come manifestato nella dichiarazione allegata alle predette note scritte e che di seguito si ritrascrive:
8) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19., convengono che la sig.ra costituisca Parte_1
a favore dei figli (cod. civ. ), nata il Persona_1 C.F._3
23.08.2007 in San Benedetto del Tronto e (cod. civ. Persona_2
), nato il [...] in [...], il diritto di C.F._4
coabitazione vitalizio in comunione tra di essi e la loro madre sull'immobile di residenza familiare sito in Monteprandone Via G. Mazzini 5 int.3, catastalmente distinto in C.F. di detto Comune al foglio 26, p.lla 154 sub 88 cat. A/2 cl.4, R.C. €
336,99. L'impegno assunto dovrà essere sottoscritto dinanzi al Notaio concordemente scelto dalle parti entro e non oltre 15 gg dal deposito della sentenza di divorzio.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli minori.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate nelle note scritte depositate in data 04/07/2025, tutte sopra riportate e trascritte, dandosi atto che la figlia è ormai Controparte_3
prossima al raggiungimento della maggiore età;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Napoli per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000
n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.129, Parte I, Serie Sez. A dell'anno 2007;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi