Sentenza 4 novembre 2024
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- 1. Diritto Civile :: GiuridicaMentehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 26 aprile 2026
Cass. civ., Sez. I, del 2 gennaio 2025, n. 28 Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2025 n.2947 Cass. Civ. Sezione II, 2 luglio 2024, n. 27706 Cass. Civ., Sezioni Unite, 27 gennaio 2025 n. 1898 Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1486 Cass. Civ., del 19 dicembre 2024, n. 33290 Il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20... Cass. Civ., Sez. II, 04 novembre 2024, n. 28268 Cass.civ., sez. III, 5 novembre …
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Cass. Civ., Sez. II, 04 novembre 2024, n. 28268 A cura di Avv. Michele Zabeo Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di condominio e di beni condominiali per ciò che concerne, in particolare, l'individuazione dei soggetti gravati dai relativi oneri economici. La vicenda trae origine da un giudizio incardinato da due soggetti, comproprietari di un immobile autonomo ad uso cinema all'aperto, a cui si accedeva attraverso l'androne e il portone di uno stabile condominiale. Gli attori agivano al fine di far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio costituita contrattualmente e, dunque, di dimostrare negativamente di non essere parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 28268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28268 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
c) non configura ex se titolo contrario agli effetti dell’art. 1117 c.c. la costituzione di una servitù a carico di parti comuni ed a vantaggio di 9 di 12 una o più proprietà esclusive, in quanto l’esistenza di una siffatta servitù in favore della singola unità immobiliare non esclude la condominialità del fondo servente, del quale resta contitolare anche il proprietario della porzione individuale dominante. Alla ammissibilità di una servitù gravante su un bene condominiale e a favore di una proprietà individuale compresa nell’edificio non ostano, invero, né il principio nemini res sua servit, sussistendo sia la diversità dei fondi (dominante e servente), sia la (parziale) non coincidenza soggettiva dei titolari di tali fondi;
né l’assunto difetto di utilità, sul presupposto che il vantaggio attribuito dalla servitù rientrerebbe già nel contenuto del diritto di condominio. Piuttosto, se nell'ambito della relazione di accessorietà supposta dall’art. 1117 c.c., ciascun condomino si avvale delle parti comuni in virtù del diritto di condominio, nondimeno il godimento delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, a vantaggio delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, può attuarsi mediante l’ampliamento delle relative facoltà, altrimenti commisurate al valore della rispettiva proprietà, mediante un titolo attributivo di maggiori diritti ex art. 1118, primo comma, c.c. Diversamente, se a beneficio di una o più unità immobiliari si impone sulle cose comuni un peso, che la destinazione delle cose in sé, o la misura dell'uso, non consentirebbero, vale a dire quando si assoggetta la parte comune, in favore di una o alcuna proprietà esclusiva, a fornire una utilità ulteriore e diversa, si dà luogo al sorgere di una servitù ex art. 1027 c.c., da costituire col consenso di tutti i partecipanti (Cass. n. 11207 del 1993; n. 3749 del 1999; n. 6994 del 1998; n. 22408 del 2004). In definitiva, allorché al partecipante è attribuito convenzionalmente il diritto di utilizzare le cose, i servizi e gli impianti comuni in modo ulteriore e diverso, tale diritto non può che qualificarsi come servitù, 10 di 12 costituita sulla cosa comune in favore della porzione di proprietà individuale. 4. Nel valutare gli effetti della plausibile cassazione della sentenza impugnata, occorre tuttavia procedere ad un rilievo pregiudiziale. 4.1. PA CA, NA CA e EI CA hanno convenuto il Condominio Repubblica 108, chiedendo di accertare che le unità immobiliari al foglio 179, part. 167 e part. 1834, siano estranee al condominio, e piuttosto avvantaggiate da servitù prediale gravante sull’androne dell’edificio condominiale. Il Condominio Repubblica 108 ha proposto domanda riconvenzionale per sentir accertare la qualità di condomine in capo alle attrici. 4.2. La domanda di accertamento della qualità di condomino, in quanto inerente all'esistenza (o all’inesistenza) del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non vede quale legittimato alla causa l’amministratore di condominio, in forza delle attribuzioni e del potere di rappresentanza di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., ed impone, piuttosto, la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso unico condominio in discussione (Cass. n. 4697 del 2020; n. 35794 del 2021; n. 16679 del 2018; n. 24431 del 2017; n. 15550 del 2017; n. 6328 del 2003; n. 3119 del 1999). Parimenti la domanda diretta ad ottenere l’accertamento di una servitù su un fondo di proprietà condominiale va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio (Cass. n. 19566 del 2020). 11 di 12 4.3. La domanda di PA CA, NA CA e EI CA e del Condominio Repubblica 108, in quanto concerne l’esistenza, o meno, di un condominio unico in ordine ad una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, e, quindi, la riconducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 c.c., imponeva, dunque, la partecipazione quali legittimati alla causa di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. 4.4. Spetta al giudice di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, e tale potere- dovere deve essere esercitato con riferimento a tutte le domande sottoposte al suo giudizio. Né la decisione della causa nel merito comporta ex se la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire o a resistere o sulla integrità del contraddittorio, ove tali profili non siano stati sollevati dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio, e che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale, anche al fine di non pervenire ad una sentenza suscettibile della potenziale proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite n. 7925 del 2019; Cass. n. 21703 del 2009). 5. - La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio Repubblica 108, sito in Forlì, Corso della Repubblica n. 198, deve essere rimessa al Tribunale di Forlì, giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
12 di 12 La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia, anche per le spese del procedimento di cassazione, al Tribunale di Forlì in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile