Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, avente protocollo nr. -OMISSIS- dell’8 novembre 2021, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza volta alla revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi, prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2013; nonché di ogni provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Con ogni onere ed effetto conseguente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in epigrafe, con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento, risalente al 2013, con il quale era stato disposto, a suo carico, il divieto di detenzione di armi, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
1.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 r.d. n.773/1931 (TULPS) ”, con il quale sostiene la erroneità del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi, per aver considerato ostativa una circostanza che tale non può ritenersi, e per non aver tenuto conto delle circostanze sopravvenute al primo provvedimento ed effettuato una valutazione complessiva della propria personalità;
1.2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.11 e 43 r.d. m.773/1931 (TURLPS) ”, con il quale sostiene non sia integrata alcuna delle ipotesi, previste dai richiamati articoli, che possa giustificare il provvedimento gravato;
1.3. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto ”, con il quale, sviluppando ulteriormente le censure esposte ai precedenti motivi, lamenta il difetto di motivazione.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5. I motivi proposti possono trattarsi congiuntamente, in considerazione della loro connessione logica e giudica.
5.1. Il ricorrente aveva richiesto la revoca del divieto di detenzione armi disposto nel 2013, rilevando che l’unica ragione allo stesso sottesa, id est , l’essere stato denunciato per i reati di danneggiamento, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, era venuta meno in quanto il conseguente procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.
Con l’istanza proposta aveva inoltre evidenziato di essere incensurato e di non essere gravato da procedimenti penali in corso.
5.2. Il Prefetto ha tuttavia respinto l’istanza di revoca, rilevando che “le risultanze del supplemento istruttorio richiesto al Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- non appaiono atte a supportare un giudizio di attuale affidabilità alla detenzione ed all’uso delle armi”, giacché, in primo luogo, “ la remissione della querela da parte della persona offesa costituisce solo un limite di procedibilità processuale, ma non rappresenta un indice significativo circa l’affidabilità alla detenzione delle armi, né offre una sicura garanzia circa l’assenza di pericolo di un non corretto uso delle stesse, non rappresentando, pertanto, una valida motivazione per un accoglimento dell’avanzata richiesta ”, in secondo luogo, successivamente alle vicende che avevano giustificato l’imposizione dell’originario divieto, “ [d]alle recenti informazioni assunte […] è risultato che [l’istante], unitamente ad altro familiare, è stato deferit[o], in data 26/02/2019, dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, a seguito di una denuncia-querela sporta da un nipote nell’ambito di situazioni di conflittualità esistente già da tempo ”.
5.3. In relazione a tale ultima evidenza, il ricorrente ha sostenuto, con il ricorso, che essa non possa ritenersi ostativa alla revoca della misura in quanto il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia del nipote si è concluso con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di -OMISSIS-, nel 2019, circostanza che, tuttavia, il Prefetto non ha considerato nell’adozione del provvedimento gravato.
5.4. A fronte di ciò, onde procedere ad un compiuto esame delle censure mosse dal ricorrente, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
5.5. Nella cornice normativa così delineata, muovendo dalla circostanza, sottolineata dal ricorrente, della sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela pronunciata nel procedimento penale a suo carico per i fatti posti alla base dell’originario provvedimento recante divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, e dall’ulteriore rilievo in ordine alla archiviazione, intervenuta successivamente al primo provvedimento, del procedimento penale iscritto per l’accertamento dei fatti per i quali è stato denunciato dal nipote, è noto il principio giurisprudenziale per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o dall’esito dei procedimenti penali (Cons. di Stato, III, 13 maggio 2022, n.3795).
Premesso tale granitico principio, il provvedimento del Prefetto si fonda su una valutazione dei fatti ed un giudizio di pericolosità che si rivelano scevri da vizi, in quanto ragionevoli e logici. L’Autorità di p.s., oltre a ritenere tuttora rilevanti i fatti considerati nel provvedimento originario, ha, infatti, tratto il giudizio di persistente inaffidabilità e pericolosità nella detenzione e nell’uso delle armi da un episodio, la denuncia del familiare, che, intervenuto successivamente al provvedimento del 2013 – e, quindi, ulteriore rispetto ai fatti originariamente considerati nel disporre il divieto –, dimostra l’attualità del giudizio di inaffidabilità, per l’esistenza, correttamente valorizzata nel provvedimento, di una accesa conflittualità fra l’interessato e i propri congiunti, che sostiene logicamente e coerentemente il provvedimento di diniego di revoca gravato, fondato su un giudizio sintetico, di natura predittiva, sul pericolo di abuso del tutto ragionevole e proporzionato.
5.6. Sotto questo profilo, deve ricordarsi che nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la detenzione e l’uso delle armi può essere autorizzata solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione così come il divieto di detenzione e, nel caso di specie, i diniego di revoca di tale diniego, possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr. Cons. St., III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., III, 30 novembre 2018, n. 6812; Tar Calabria, I, 31 ottobre 2025, n.1813).
In tale contesto, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza non può essere sostitutivo di queste ultime ma è limitato alla sola verifica di eventuali errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), che nella fattispecie non ricorrono.
Per quanto, infatti, sindacabile dal giudice amministrativo, la considerazione della oggettiva “ situazione di conflittualità esistente già da tempo ” in ambito familiare, coinvolgente direttamente il ricorrente, giustifica il provvedimento gravato, in quanto – nonostante l’archiviazione disposta in sede penale – nelle valutazioni espresse dall’amministrazione, che non possono ritenersi irragionevoli o manifestamente illogiche, tale conflittualità esclude, in capo all’interessato, la sicura affidabilità nella detenzione delle armi e rende attuale il pericolo di abuso di esse.
In conclusione, il provvedimento gravato risulta reso sulla base di una istruttoria completa e con una motivazione scevra da vizi logici, espressione di valutazioni che non appaiono né illogiche né irragionevoli, bensì volte alla tutela dei primari e superiori interessi pubblici.
6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IC | VO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.