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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5425/2021, passata in decisione all'udienza del 09.05.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Carrozzo in virtù mandato alle liti Parte_1 in atti
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e dall' RA UL e EL EL in virtù mandato alle liti in atti
CONVENUTA
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L'attore ha evocato in giudizio chiedendo l'accertamento e la Parte_1 CP_2 Contr conseguente declaratoria di responsabilità di ex art. 1227 c.c. per non essersi diligentemente attivata al fine di verificare il corretto funzionamento del contatore relativo all' impianto idrico relativo all' appartamento sito in Surbo alla via Arno n. 47 dallo stesso condotto in locazione ed in relazione al quale aveva stipulato con la stessa società un contratto per la somministrazione del servizio “acqua fognatura e depurazione” datato 09.04.2015, ad uso abitativo contrassegnato con n. 3000326803 (cod. cliente 1002212549); precisava che, dopo un periodo di regolare svolgimento del contratto, caratterizzato da una fatturazione costante, in data 23.05.2019 si vedeva recapitare fattura n. 00119001119251 del 12.04.2019 con scadenza 13.05.2019 dell'importo di pari a 1.457 mc, con consumi esorbitanti rispetto a quelli in precedenza registrati. Inviava quindi, in data 05.06.2019, una raccomandata a.r. di contestazione della fattura e dei consumi ivi riportati e contestualmente provvedeva a verificare se vi fosse stata qualche perdita di acqua non visibile, incaricando un idraulico di fiducia. Aggiungeva che, una volta smantellato tutto il pavimento e documentato fotograficamente lo stato dei luoghi, il tecnico accertava una perdita occulta derivante da tubatura sottotraccia e non visibile né rilevabile e che la stessa veniva riparata immediatamente. Deduceva che a novembre 2019 riceveva altra fattura (la n. 00119003168317 un importo di ulteriori € 3.143,40, relativa a consumi “effettuati” da
27.03.2018 al 20.09.2019, anche essa contestata), a seguito della quale riceveva il preavviso di sospensione e formale messa in mora;
successivamente, riceveva, in data 17.02.2020 perveniva altra fattura (la n. 00120000096731 del 15.01.2020, riportante un consumo di 29 mc dell'importo una somma di € 423,80, esorbitante rispetto i consumi) e che in pari data Contr provvedeva, altresì alla sospensione del servizio di erogazione idrica. Pertanto promuoveva un giudizio ex art. 700 cpc che si concludeva con la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, stante, nelle more, l'avvenuto riallaccio della fornitura. Con nota del 04.06.2020, AQP conguagliava i consumi alla data del 20.05.2020 per un consumo pari a 2613 mc per un credito in favore di pari ad € 2.264,14. Seguiva una Pt_1 Contr di reclamo, in pendenza della quale faceva pervenire costituzione in mora con preavviso di limitazione, sospensione e disattivazione datata 23.11.2021; seguiva altro reclamo e, in data 01.02.2021 la sospensione dell'erogazione dell'acqua; infine, l'attore presentava istanza di rateizzazione del debito, che veniva accolta. Contestualmente presentava nuovo reclamo, cui non sortiva esito e in data 04.03.2021 richiedeva ricalcolo delle fatture con sgravio degli oneri di fognatura e depurazione causa della rottura della tubatura, anche esso rigettato. In relazione ai fatti dedotti, oltre all' accertamento negativo del credito dell' importo di € 10.778,58 relativo alle fatture contestate, chiedeva l'accertamento dell' illegittimità della procedura di sospensione dell'erogazione del servizio idrico e la conseguente condanna di Contr al risarcimento del danno, nonché l' accertamento dell'illegittimità del comportamento Contr di per mancato storno delle somme addebitate per il periodo di riferimento (dal
27.03.2018 al 20.09.2019) del servizio fognatura non fruito, nonché il ricalcolo di detto servizio su tutte le fatture successive sulla base dei consumi reali effettuati dall'utente, considerando come parametro di riferimento quello dei consumi precedenti alla perdita occulta;
conseguentemente chiedeva la condanna di AQP al rimborso di tutte le somme pagate in eccedenza a detto titolo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, anche alla luce dei danni subiti, degli storni per il servizio fognatura non fruito e delle somme già pagate secondo il piano di rateizzazione del 04.02.2021, chiedeva di calcolare effettivo dare- avere tra le parti, con la condanna alle spese di lite.
Si costituiva contrastando la domanda attrice;
deduceva che non vi era alcuna CP_2 Contr responsabilità ascrivibile ad in relazione e alla perdita di acqua e metteva in evidenza la correttezza e legittimità dell'operato della società, che si era limitata ad osservare le norme regolamentari che sovrintendono, in tema di morosità, l'approvvigionamento idrico integrato. Deduceva che, per quanto attiene la mancata rideterminazione delle fatture nn.
119001119251, 119003168317 inficiate da anomalo consumo, non aveva opposto alcun diniego ma richiesto, con nota prot. nr. 7936035/LC/rosm del 10/03/21 la produzione di fattura dell'idraulico con descrizione della prestazione di riparazione del guasto nell'impianto idrico interno;
precisava di avere, contrariamente a quanto sostenuto dall' attore, manifestato espressa disponibilità a valutare l'istanza di sgravio degli oneri afferenti il servizio fognatura in caso di presentazione di nuova fattura nei termini richiesti. Ribadiva la legittimità delle due sospensioni e l'infondatezza della domanda risarcitoria. Contr La causa è stata istruita documentalmente;
è stata disposta, a carico di ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione indicata a verbale da parte attrice. L'istruttoria espletata consente di ritenere fondata, seppure parzialmente, la domanda attrice. Deve preliminarmente osservarsi che la Carta dei servizi AQP, che richiama gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, prevede all'art.
2.9 lett. c) che: “Modalità verifica dei misuratori. Il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente, è tenuto ad effettuare almeno
i seguenti tentativi di raccolta della misura dandone informazione agli utenti finali: a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno; b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno. La lettura viene effettuata utilizzando, ove possibile, dispositivi mobili per la rilevazione della foto lettura, oppure mediante rilevazione in telelettura o utilizzando un modello cartaceo per la rilevazione. Qualora il Gestore rilevi la foto lettura, la fotografia del quadrante del contatore è archiviata e certifica la data e la lettura effettuata. In tale evenienza l'utente può chiedere una copia della foto in forma scritta presso il Front Office territorialmente competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata nonché l'indirizzo o il numero di fax o l'account di posta elettronica a cui può essere inviata la documentazione. Nel caso di contatori non accessibili, il Gestore potrà richiedere all'utente l'autolettura del contatore”. Ciò posto, nel caso di specie, va tenuto in debito rilievo che la società resistente ha allertato il cliente dei consumi anomali solo con la trasmissione della fattura di conguaglio n. 119001119251 del 12.04.2019 (relativa al periodo dal 26.09.2018 al 26.03.2019) dell'importo di € 6.212,97; trattandosi di perdita occulta (pertanto non visibile e non riscontrabile dall'utente), incombeva in capo ad AQP l'obbligo previsto dalla Carta dei
Servizi di AQP all'art.
2.9 lett. c), di effettuare la lettura utilizzando, ove possibile, dispositivi mobili per la rilevazione della foto lettura, oppure mediante rilevazione in telelettura o utilizzando un modello cartaceo per la rilevazione, oltre alle due letture annuali, cui è tenuta sempre per espressa previsione della citata Carta dei servizi. La S. C. (sent. n. 24904 del
15/09/2021) sul punto, ha chiarito che “la società o l'ente che gestisce il servizio idrico ha l'obbligo di informare l'utente in caso di consumi anomali e detta informazione non è adempiuta dall'ente con l' invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo”. Essa deve avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta (quindi con una email, una lettera o anche una telefonata); inoltre, l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Pertanto, sussiste la responsabilità della società erogatrice per non avere dato corso all'obbligo, contenuto nel regolamento idrico integrato, di installare dei
“sistemi automatizzati di lettura idrica” che avessero consentito un immediato confronto con i consumi precedenti, in modo di potere subito segnalare la presenza di perdite acqua e conseguentemente l'immediato intervento dell'utente al fine di riparare la rottura delle tubazioni dalle quali è scaturita la perdita. Deve inoltre tenersi in debito conto che solo con la ricezione della fattura del 12.04.2019 dell'importo di € 6.212,97 (per il periodo dal
26.09.2018 al 26.03.2019) l'attore si è reso conto dei consumi abnormi, attivandosi immediatamente per scoprire una perdita nel sottosuolo (non visibile e non percepibile), ponendovi immediatamente rimedio e che quindi, fino ad allora, data l'entità delle bollette ordinarie, non avrebbe potuto ragionevolmente ed usando l'ordinaria diligenza rendersi conto del consumo, per il periodo suddetto, di oltre dieci volte la media storica. Dalla lettura della documentazione in atti, inoltre emerge l'illegittimità di entrambe le sospensioni dell' erogazione del servizio idrico, in quanto la prima, dal 19.02.2020 al 20.05.2020, è stata adottata in pieno lockdown per il COVID 19, in pendenza di reclamo e senza preventivo invio di un primo sollecito bonario di pagamento, precedente alla di costituzione in mora, in violazione della deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA (come correttamente osservato dall' attore); la seconda, dal 01.02.2021 al 04.02.2021, sempre in violazione della citata deliberazione, veniva adottata in pendenza di reclamo ed il servizio veniva sospeso prima della data indicata nel preavviso (in entrambi i casi l'ente gestore ometteva di informare il cliente della possibilità di richiedere la rateizzazione, che lo stesso ha richiesto ed ottenuto soltanto dopo la seconda sospensione). Quanto alla domanda risarcitoria, essa non può trovare accoglimento, in difetto della prova rigorosa, quanto alla documentazione fiscale di cui all' allegato 25, della riferibilità delle spese sostenute alla mancata fruizione dell' immobile a causa della mancata erogazione dell' acqua, e quanto al danno alla “lesione della dignità umana”, in difetto della dimostrazione (sia dell'an che del quantum debeatur) della avvenuta alterazione, anche solo temporanea, delle proprie abitudini di vita ed assetti relazionali del soggetto che integrino, in concreto, una effettiva, consistente e durevole lesione di interessi costituzionalmente protetti. Deve infine ritenersi assorbita nell' accoglimento della domanda di accertamento della non debenza della somma di Euro
10.778,58 relativo alle fatture contestate, la domanda relativa all' accertamento Contr dell'illegittimità del comportamento di per mancato storno delle somme addebitate per il periodo di riferimento (dal 27.03.2018 al 20.09.2019) del servizio fognatura non fruito. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la parziale soccombenza e vengono poste a carico della società convenuta per 2/3 dell'intero, rimanendo compensate tra le parti per il residuo 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda attrice e dichiara l'insussistenza del credito vantato da della somma di € 10.778,58 riportato nelle fatture oggetto Controparte_1 di contestazione;
2) rigetta la domanda risarcitoria, come in parte motiva;
3) condanna alla refusione di 2/3 delle spese di lite, che Controparte_1 liquida, applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in Euro 158,79 per spese borsuali, Euro 3.401,79 per compensi, oltre
RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 09.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI