Articolo 5 della Legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 4Articolo 6
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13 marzo 1990
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15 dicembre 1994
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27 febbraio 2007
Art. 5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392 ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007
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