Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06704/2025REG.PROV.COLL.
N. 02422/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Avellino e RN, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di RN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Sanitaria Locale RN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fh Resort S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ES di Vallo della Lucania, rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolo De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo Di Diano E Alburni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda) n. 00223/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale RN, della Fh Resort S.r.l., della ES di Vallo della Lucania e del Comune di Ascea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Maione e Bartolo De Vita per sé e per delega orale di Francesco Lanocita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 26 settembre 2008, con decreto del Ministero dell’Interno è stata estinta la Fondazione di culto e di religione denominata «Maria Mater Ecclesiae – Fondazione Mons. Biagio D’Agostino» e la ES di Vallo della Lucania ha acquisito la proprietà del complesso immobiliare denominato “Villa SA RE”, il quale in origine era destinato a servizi ecclesiastici, utilizzato come colonia estiva e/o come struttura per ospitare i seminaristi.
L’area è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 29 giugno 1939 giusto D.M. 10 ottobre 1967 ed è tutelata ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a) ed f), D.lgs. n. 42/2004.
Con l’istanza n. 11161 del 7 novembre 2018, la ES di Vallo della Lucania, ha richiesto il titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso immobiliare denominato Villa SA RE ”, con la previsione di un incremento volumetrico del 10%, al fine di riconvertirlo a struttura turistico-ricettiva. Detto intervento è stato ritenuto di interesse pubblico dall’amministrazione comunale di Ascea con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 marzo 2019.
In data 29 novembre 2018, con nota n. 12808, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ascea ha indetto una Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter L. n. 241/1990, convocando la prima seduta per il 17 dicembre 2018.
Nel corso della conferenza la TE, odierna appellante, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste e di varie rimodulazioni progettuali successive ai due pareri contrari resi dalla TE stessa, ha espresso, in data 5 maggio 2019, il nulla osta archeologico con prescrizioni n. 10333 e, in data 8 luglio 2019, il parere favorevole con prescrizioni n. 15373 all’approvazione dell’ultima progettuale trasmessa, sia per gli aspetti paesaggistici che nei riguardi del vincolo imposto con la L.R. n. 5/2005, precisando che “ Il presente parere s’intende subordinato alla preliminare dimostrazione della liceità del complesso edilizio in oggetto, per cui è fatto salvo l’esito della verifica della liceità che il Responsabile S.U.E. si è riservato di comunicare in sede di conferenza di servizi e che al momento non è noto a quest’Ufficio ”.
In occasione della seduta conclusiva della conferenza di servizi, il Responsabile S.U.E. di Ascea, con riferimento alla liceità del complesso immobiliare in questione, ha dichiarato che l’epoca di costruzione del complesso edilizio denominato “Villa SA RE” è antecedente 1967 (a parte delle opere di cui si prevede la demolizione, veranda e locale servizi lato mare) e ha adottato la determina n. 26 del 16 settembre 2019 con la quale è stata autorizzata la realizzazione dell’intervento proposto dalla ES di Vallo della Lucania, recependo le prescrizioni e le condizioni riportate nel parere della TE n. 15373/2019.
Con la scrittura privata dell’8 marzo 2019, la ES di Vallo della Lucania ha concesso in locazione il complesso immobiliare in questione al Sig. Paolino Riccardo, il quale, con successiva dichiarazione, ha nominato ex. art. 1401 c.c. e ss. la società FH Resort S.r.l. soggetto acquirente dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto di locazione, ossia destinare il complesso immobiliare esclusivamente ad attività turistico-alberghiera con espressa riserva di destinazione di una porzione a “Centro Pastorale e di Culto” per lo svolgimento di attività di natura pastorale, assistenziale, educativa e culturale. La durata della locazione veniva fissata in anni nove più nove come per legge, poi rinnovata per altri nove anni.
La società FH Resort S.r.l. ha proceduto ad eseguire i lavori di recupero ed ampliamento dei vari corpi di fabbrica e, con l’istanza n. 10942 del 18 ottobre 2021, ha presentato una variante in corso d’opera rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 26/2019, per cui il Responsabile S.U.E. di Ascea, con la nota n. 1790 del 22 febbraio 2022, ha convocato una nuova Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per l’esame contestuale del progetto da parte delle varie amministrazioni coinvolte.
Nel corso di tale conferenza di servizi la TE ha richiesto dapprima integrazioni e chiarimenti ed esprimendo infine parere contrario riguardo gli aspetti paesaggistici e nei riguardi della L.R. n. 5/2005, rilasciando esclusivamente il proprio nulla osta archeologico.
All’esito della conferenza di servizi il Responsabile S.U.E. di Ascea ha adottato, in data 14 maggio, la determinazione n. 243 con cui ha autorizzato la variante in corso d’opera sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti dei soggetti partecipanti ed avendo ritenuto che le opere già eseguite in difformità rispetto al progetto precedentemente approvato rientrassero nell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017.
Avverso tale determinazione il Ministero della Cultura ha proposto ricorso in opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell’ambito di tale ricorso in opposizione, in data 26 maggio 2022, si è tenuta una riunione istruttoria in modalità di videoconferenza, al fine di verificare la possibilità di ritirare il ricorso in opposizione qualora il Comune avesse adottato una nuova determinazione che avesse recepito le indicazioni della TE atte a rendere il progetto compatibile con gli interessi paesaggistici da tutelare.
Pertanto, la società proponente ha prodotto, in data 30 maggio 2022, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la sanatoria delle difformità che erano state riscontrate dalla TE e, in data 31 maggio 2022, una soluzione progettuale rimodulata degli interventi di variante in corso d’opera.
In data 1° giugno 2022, il Comune di Ascea ha adottato la nuova determinazione n. 316, con cui ha revocato la precedente determinazione n. 243 del 4 maggio 2022 e ha dato atto dell’approvazione delle opere di variante in corso d’opera secondo la soluzione progettuale rimodulata dall’interessato.
In data 3 giugno 2022 si è tenuta una riunione presso la sede del Comune di Ascea in cui sono stati esaminati i nuovi elaborati prodotti dall’interessato.
All’esito della riunione, il Responsabile S.U.E. ha chiuso favorevolmente la conferenza di servizi relativamente alle sistemazioni esterne, riservandosi di adottare un’ulteriore determina conclusiva relativamente ai fabbricati, solo all’esito favorevole dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Con la nota n. 13677-P del 15 giugno 2022, la TE ha espresso parere favorevole in merito all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dall’interessato per la sanatoria delle difformità alla determinazione n. 26 del 16 settembre 2019, eseguite sui vari corpi di fabbrica costituenti il complesso immobiliare in questione.
Con le note nn. 13719-P del 16 giugno 2022 e 14627-P del 29 giugno 2022, la TE ha reiterato la richiesta di integrazioni e chiarimenti per quanto concerne i particolari costruttivi del chiosco bar stagionale e delle pavimentazioni esterne, mentre con la nota n. 15911-P del 13 luglio 2022 ha richiesto l’esecuzione di saggi archeologici per lo scavo relativo alla realizzazione della piscina.
In data 21 luglio 2022, il funzionario archeologo della TE competente per territorio ha eseguito un sopralluogo al fine di definire i saggi stratigrafici da effettuare in seguito all’avvenuta realizzazione della piscina in assenza di apposita preventiva comunicazione all’Ufficio, nel corso del quale sono state rilevate diverse opere eseguite in difformità rispetto alla richiamata determinazione n. 316 del 1° giugno 2022.
A seguito di ulteriori ricerche d’archivio eseguite, la TE ha reperito una ripresa aerea del 15 ottobre 1970 dalla quale si è rilevato che a tale data il corpo di fabbrica con forma planimetrica ad “L” posto sul lato sud-est del lotto non era ancora stata realizzato.
A seguito di tale rinvenimento, la TE, con la nota n. 16786-P del 26 luglio 2022, ha chiesto all’Aerofototeca dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di verificare preliminarmente se risultasse la corrispondenza tra la foto allegata ed il relativo cartiglio, nonché se fosse possibile accertare la data esatta del volo durante il quale erano state effettuate le relative riprese, se effettivamente risalente al 15 ottobre 1970.
Con la nota n. 2226-P del 29 luglio 2022, il Responsabile dell’ICCD ha dato esito confermativo ad entrambi i quesiti.
Di conseguenza, con la nota n. 17363-P del 2 agosto 2022, la TE, ritenuto che il fotogramma attesti lo stato non legittimo del corpo di fabbrica in quanto realizzato dopo il 1967, ha invitato e ha diffidato il Responsabile S.U.E. del Comune di Ascea ad annullare, con urgenza, in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 le determine nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019.
Con la medesima nota la TE ha annullato in autotutela sia il parere favorevole con prescrizioni e condizioni n. 15373/2019 dell’8 luglio 2019, sia il parere favorevole n. 13677/2022 del 15 giugno 2022, atteso il mancato stato di legittimità dell’intero complesso immobiliare.
Con nota n. 8053 dell’11 agosto 2022, il Responsabile S.U.E. del Comune di Ascea ha convocato la conferenza di servizi al fine di esaminare l’istanza della TE diretta all’annullamento in autotutela delle determine comunali nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019.
Con la nota n. 19835-P del 13 settembre 2022, la TE ha annullato in regime di autotutela anche il parere favorevole con prescrizioni reso nella seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 1° giugno 2022 e relativo alla soluzione progettuale rimodulata.
In data 16 settembre 2022 si è tenuta la riunione della conferenza di servizi che si è conclusa con l’adozione della determinazione conclusiva n. 614 del 10 ottobre 2022, con cui il Comune di Ascea ha confermato i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa SA RE ” e ha ribadito la legittimità delle determine conclusive nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019, respingendone la richiesta di annullamento in autotutela.
Dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente – a seguito di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 - con ricorso numero di registro generale 552, depositato il 24 marzo 2023, il Ministero della Cultura ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, chiedendone l’annullamento, la predetta Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 614 del 10 ottobre 2022, nonché di ogni alto atto presupposto.
A sostegno del ricorso in primo grado, le Amministrazioni ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei fatti per omessa valutazione della ripresa aerea del 15 ottobre 1970.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., ha respinto integralmente il ricorso con sentenza n. 1845/2023.
Con detta pronuncia il Tar ha evidenziato che, nel caso di specie l’annullamento d’ufficio chiesto dalla TE non può essere adottato perché è spirato il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies L. n. 241/1990 per tale tipologia di provvedimenti. Né può trovare applicazione il comma 2bis della norma citata, che consente l’annullamento in autotutela dei provvedimenti laddove conseguiti sulla base “di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reati”, in quanto, nel caso di specie, non può sostenersi l’intenzionalità delle dichiarazioni circa la falsa rappresentazione dei fatti, stante le manifeste difficoltà riscontrate nel reperimento dei fascicoli, sicché è, al più, addebitabile alla stessa Amministrazione l’errore nell’individuazione dell’epoca esatta di costruzione dell’immobile
Il Ministero ha proposto appello avverso la detta sentenza e la causa è stata trattenuta in decisione dalla Sezione alla medesima udienza del 12 giugno 2025.
Altresì, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tar n. 1845/2023 cit., il Comune di Ascea ha adottato il provvedimento n. 19 dell’11.20.2023, impugnato dal Ministero con il ricorso introduttivo del primo grado dell’odierno giudizio.
Con detto provvedimento il Comune ha confermato le proprie precedenti determinazioni sulla base della scoperta di risalenti titoli edilizi e paesaggistici aventi ad oggetto l’immobile per cui è causa.
In particolare, il provvedimento n. 19/2023 riporta le seguenti circostanze:
- il corpo di fabbrica a forma di “L” di cui è discussa la legittimità era stato oggetto di una precedente autorizzazione paesaggistica e di una licenza edilizia n. 69/E, sebbene è stato poi realizzato in difformità rispetto a tale titolo;
- dette difformità sono state oggetto di una richiesta di “fiscalizzazione” ai sensi dell’art. 13 della L.
n. 765/1967 che ha modificato l’art. 41 della L. n. 1150/1942, cui è seguito il provvedimento del Sindaco (n. 1381 del 29.08.1980) che notificava alla proprietà dell’immobile la quantificazione dell’importo della sanzione pecuniaria da corrispondere;
- dette difformità, altresì, sono state oggetto di una richiesta di condono presentata nel 1986 ai sensi della L. n. 47/1985;
- la Curia Vescovile, data la sopravvenuta scoperta di tali documenti, ha rinunciato alla pratica di condono e ha manifestato l’intenzione di perfezionare la procedura di fiscalizzazione.
In ragione di tali circostanze, il provvedimento n. 19/2023 ha confermato le precedenti determinazioni dell’amministrazione civica, ritenendo di non poter accogliere le richieste di annullamento in autotutela della TE sulla base delle seguenti motivazioni:
- il Tar Campania, con la sentenza n. 1845/2023, ha rigettato il ricorso del Ministero avverso i precedenti provvedimenti;
- dall’esame della nuova documentazione rinvenuta, emerge la legittimità delle preesistenze: in particolare il contestato corpo ad “L” risulta legittimo in quanto: a) per la maggiore consistenza regolarmente autorizzato con concessione edilizia n. 69/E del 1974; b) le parti costruite in difformità sono state “fiscalizzate” con provvedimento del Sindaco di Ascea n. 1381 del 29.08.1980 valido ed efficace.
Il ricorso proposto dal Ministero avverso il provvedimento di conferma n. 19/2023 è stato dichiarato inammissibile dal Tar.
Il primo giudice, con sentenza n. 223/2024 oggetto dell’odierno appello, ha ritenuto che il ricorso, che si concentra unicamente sull’asserita inidoneità della procedura di fiscalizzazione a sanare gli abusi rilevati, esula dalle competenze del Ministero (incentrate sulla tutela del contesto archeologico e paesaggistico), con la conseguenza che risulta carente della legittimazione a proporre l’impugnativa.
Altresì, il giudice ha ritenuto che le censure siano anche infondate nel merito richiamando in proposito le considerazioni già espresse sul punto con la propria sentenza n. 1845/2023 cit.
Il Ministero ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Campania n. 223/2024 cit.
Si sono costituite in resistenza le parti appellate così come meglio indicato in epigrafe.
All’udienza del 12 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo mezzo ( ERROR IN IUDICANDO- VIOLAZIONE DELL’ART. 146 e 159 COMMA 2 e 167 DEL D.LGS. N. 42/2004- Legittimità della valutazione dello stato legittimo dell’immobile da parte della TE ), il Ministero contesta la sentenza laddove ha ritenuto che l’eventuale abusività urbanistico-edilizia del fabbricato costituisca aspetto esulante dall’ambito delle competenze del Ministero medesimo.
Al riguardo, il Ministero deduce che:
- l’attività di verifica della liceità paesaggistica degli immobili pregressi non solo rientra in pieno nelle competenze istituzionali della TE, ma costituisce attività dovuta e rappresenta il presupposto necessario per il rilascio, da parte del Comune, del titolo edilizio;
- la “fiscalizzazione” degli abusi edilizi, che si sarebbe perfezionata solo all’esito della conferenza di servizi tenutasi in data 08/09/2023, risulta evidentemente incompatibile con la normativa paesaggistica attualmente vigente, secondo la quale le uniche ipotesi percorribili per un’eventuale sanatoria paesaggistica sarebbero la definizione dell’istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 a suo tempo presentata dalla ES di Vallo della Lucania ovvero la presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti richiesti.
Il motivo nel suo complesso è infondato e la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata seppure con differente motivazione.
Le censure del Ministero colgono nel segno laddove contestano la motivazione posta alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Il primo giudice ha errato nel ritenere che con detto ricorso il Ministero abbia formulato censure che esulano dalle proprie competenze istituzionali.
Al contrario, l’amministrazione odierna appellante contesta il provvedimento impugnato deducendo l’illegittimità del presupposto provvedimento di “fiscalizzazione degli abusi edilizi” e lamentando che tale procedura avrebbe obliterato le proprie competenze in materia paesaggistica. Ad avviso del Ministero le difformità realizzate non potevano essere oggetto di “fiscalizzazione” data la presenza del vincolo paesaggistico.
Il Ministero odierno appellante è legittimato a far valere le doglianze avanzate in quanto con le medesime lamenta la lesione delle proprie competenze in materia paesaggistica, lesione che comporterebbe, ove sussistente, l’illegittimità del provvedimento di “fiscalizzazione”.
Tuttavia, il ricorso di primo grado risulta inammissibile per altra ragione.
Come si è detto, le censure del Ministero si appuntano sul provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio adottato dal Comune nel 1980 ai sensi dell’art. 13 L. n. 765/1967.
Detto provvedimento, tuttavia, non è stato espressamente impugnato dal Ministero, nemmeno con il ricorso di primo grado notificato il 7 dicembre 2023. In ogni caso, con tale ricorso il Ministero non avrebbe potuto tempestivamente impugnare detto risalente atto dal momento che ne ha avuto conoscenza almeno dalla data del ricevimento della nota del 27 luglio 2023, con cui il Comune ha convocato la conferenza dei servizi trasmettendo la documentazione rinvenuta, tra cui figura detto provvedimento.
Il ricorso proposto dal Ministero, pertanto, rivolge le proprie censure avverso un provvedimento non impugnato e, comunque, ormai divenuto inoppugnabile.
Nemmeno colgono nel segno le generiche deduzioni del Ministero in ordine al mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con il provvedimento di “fiscalizzazione”. Tale eventuale inadempimento del proprietario dell’immobile non comporta di per sé il venir meno del provvedimento di “fiscalizzazione” (cfr. sul punto, con riguardo alla normativa attualmente vigente in materia di fiscalizzazione, Cons. St., sez. VI, 27/03/2024, n. 2918) e, quindi, non esclude l’onere del Ministero di impugnare tempestivamente il medesimo provvedimento.
Nemmeno può sostenersi, come pur prospettato dal Ministero appellante, che l’istanza di condono presentata dal proprietario dell’immobile nel 1986 rappresenterebbe una rinuncia tacita al precedente provvedimento “fiscalizzazione” del 1980.
Senza necessità di soffermarsi sull’impossibilità per il privato di rinunciare ad un provvedimento sanzionatorio quale è quello di “fiscalizzazione”, è sufficiente evidenziare come nel caso di specie nemmeno vi siano elementi per inferire una tale volontà di rinuncia da parte del privato. Quest’ultimo, difatti, nel presentare l’istanza di condono, potrebbe non aver avuto contezza dell’esistenza del precedente provvedimento di fiscalizzazione (che, infatti, per lungo tempo è rimasto ignoto ai vari attori della vicenda) ovvero potrebbe aver avuto semplicemente l’intenzione di munirsi, a maggior tutela dei propri interessi, di un ulteriore titolo volto al raggiungimento dello stato legittimo dell’immobile, senza che ciò rappresenti di per sé la manifestazione di una volontà di rinuncia al precedente provvedimento.
Il primo motivo, pertanto, deve essere rigettato e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, di conseguenza, deve essere confermata seppure con diversa motivazione rispetto a quella fornita dal Tar.
Con il secondo motivo ( Falsa applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2bis, L. 241/1990 ), il Ministero lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, sostenendo che il TAR non avrebbe valutato che le dichiarazioni fornite dalla parte al momento della presentazione dell’istanza amministrativa sarebbero state false ed avrebbe, quindi, errato nel ritenere limitato al termine dei dodici mesi il potere di annullamento in autotutela.
Come eccepito dalla ES appellata, il motivo è inammissibile.
Con il ricorso di prime cure il Ministero non ha lamentato la violazione dell’art. 21nonies cit. e non ha dedotto la falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell’ottenimento dei provvedimenti di cui domanda l’annullamento in autotutela, pur trattandosi di profili espressamente presi in considerazione dal provvedimento n. 19/2023 cit. impugnato, che richiama sul punto la motivazione della sentenza del Tar n. 1845/2023 cit.
Le censure avanzate con il secondo mezzo, pertanto, sono nuove e, come tali, inammissibili.
In conclusione, l’appello è in parte inammissibile e in parte infondato e la sentenza impugnata, nei sensi sopra esposti, deve essere confermata con differente motivazione.
Considerate la complessità e la peculiarità delle questioni, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione nei sensi esposti in narrativa, la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO