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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1027/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. FAPULLI OMBRETTA Parte_1
Per l'avv. Emilio Pregnolato Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 3 N. R.G. 1027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAPULLI OMBRETTA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MONZA 46 20127 presso il difensore avv. FAPULLI CP_1
OMBRETTA
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLO e dell'avv. PREGNOLATO EMILIO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA DELLA CP_1 Controparte_2 C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO CP_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 novembre 2023
pagina2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 202 del 24 novembre 2022 per la complessiva somma di € 10.529 a titolo di Canone per l'occupazione di suolo pubblico a titolo di “Cosap permanente spazi aree pubbliche” e di interessi legali
-l'opponente si è lamentata per l'assenza degli elementi essenziali ai fini della validità dell'atto nonché della mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità della somma pretesa dall
[...]
ai sensi della lett. A) dell'art.20 del Regolamento per l'applicazione del canone per CP_3 l'occupazione di spazi e aree pubbliche
-la censura attiene sostanzialmente alla carente indicazione relativa ai criteri di calcolo dell'indennità in esame, poiché l'ordinanza ingiuntiva si limiterebbe a indicare le somme dovute senza altra utile indicazione
-in realtà, i criteri con i quali l ha liquidato l'indennità dovuta sono quelli che per Controparte_3 relationem si ravvisano nel verbale di contestazione n.7634976-9 del 30 aprile 2017, notificato il successivo 29 agosto a mani del legale rappresentante della società, nonché nell'invito al pagamento n.139/2017 del 6 luglio 2017 richiamato nell'ordinanza
-in particolare, nel verbale di contestazione si attesta la natura delle violazioni riscontrate, le modalità di consumazione della violazione e l'estensione dello spazio pubblico indebitamente occupato
-nell'invito al pagamento (doc.12 conv.) si indicano analiticamente le categorie identificative delle violazioni, la superficie occupata, la durata dell'occupazione e il canone dovuto, aumentato del 30%
-pertanto, già prima della notifica dell'ordinanza ingiuntiva, la società era stata posta in condizione di verificare – sulla base degli accertamenti di fatto esperiti dalla Polizia locale e coperti da pubblica fede fino a querela di falso -- il corretto calcolo dell'importo preteso dal sulla base delle abusive CP_1 occupazioni effettuate in eccedenza rispetto al titolo autorizzativo del 15 aprile 2016
-in conclusione, l'opposizione deve essere rigettata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 20220430567892463737383 del 24 novembre 2022, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe
2) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquida ompenso, oltre a spese ge .
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1027/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. FAPULLI OMBRETTA Parte_1
Per l'avv. Emilio Pregnolato Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 3 N. R.G. 1027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAPULLI OMBRETTA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MONZA 46 20127 presso il difensore avv. FAPULLI CP_1
OMBRETTA
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLO e dell'avv. PREGNOLATO EMILIO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA DELLA CP_1 Controparte_2 C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO CP_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 novembre 2023
pagina2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 202 del 24 novembre 2022 per la complessiva somma di € 10.529 a titolo di Canone per l'occupazione di suolo pubblico a titolo di “Cosap permanente spazi aree pubbliche” e di interessi legali
-l'opponente si è lamentata per l'assenza degli elementi essenziali ai fini della validità dell'atto nonché della mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità della somma pretesa dall
[...]
ai sensi della lett. A) dell'art.20 del Regolamento per l'applicazione del canone per CP_3 l'occupazione di spazi e aree pubbliche
-la censura attiene sostanzialmente alla carente indicazione relativa ai criteri di calcolo dell'indennità in esame, poiché l'ordinanza ingiuntiva si limiterebbe a indicare le somme dovute senza altra utile indicazione
-in realtà, i criteri con i quali l ha liquidato l'indennità dovuta sono quelli che per Controparte_3 relationem si ravvisano nel verbale di contestazione n.7634976-9 del 30 aprile 2017, notificato il successivo 29 agosto a mani del legale rappresentante della società, nonché nell'invito al pagamento n.139/2017 del 6 luglio 2017 richiamato nell'ordinanza
-in particolare, nel verbale di contestazione si attesta la natura delle violazioni riscontrate, le modalità di consumazione della violazione e l'estensione dello spazio pubblico indebitamente occupato
-nell'invito al pagamento (doc.12 conv.) si indicano analiticamente le categorie identificative delle violazioni, la superficie occupata, la durata dell'occupazione e il canone dovuto, aumentato del 30%
-pertanto, già prima della notifica dell'ordinanza ingiuntiva, la società era stata posta in condizione di verificare – sulla base degli accertamenti di fatto esperiti dalla Polizia locale e coperti da pubblica fede fino a querela di falso -- il corretto calcolo dell'importo preteso dal sulla base delle abusive CP_1 occupazioni effettuate in eccedenza rispetto al titolo autorizzativo del 15 aprile 2016
-in conclusione, l'opposizione deve essere rigettata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 20220430567892463737383 del 24 novembre 2022, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe
2) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquida ompenso, oltre a spese ge .
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina3 di 3