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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1357/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9057/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240137081805 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1130/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 4/2/2025 e depositato il 25/2/2025, Ricorrente_1 ha esposto che:
«la ricorrente, in data 19.03.2025, riceveva la notifica della cartella di pagamento n.071/2024/01370818/05 di complessivi €526,12 (cinquecentoventisei/12);
- Che nella cartella impugnata veniva richiamato un prodromico avviso di accertamento n.734327737343, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali sulla targa Targa_1, che si assume notificato in data 04.05.2023, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza della contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017 che avrebbe ingenerato l'iscrizione a ruolo a titolo di imposta, sanzione e tasse per un importo pari ad € 268,09; - Che inoltre nella cartella impugnata veniva richiamato un precedente prodromico avviso di accertamento n.734092392610, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali che si assume notificato in data 04.12.2020, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017;
- Che nella cartella impugnata veniva richiamato un ulteriore prodromico avviso di accertamento n.734332051621, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali sulla targa
Targa_2, che si assume notificato in data 04.05.2023, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017 che avrebbe ingenerato l'iscrizione a ruolo a titolo di imposta, sanzione e tasse per un importo pari ad € 252,15; -
Che inoltre nella cartella impugnata veniva richiamato un precedente prodromico avviso di accertamento n.734029641387, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali che si assume notificato in data 16.12.2020, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017;
- Che la ricorrente è, pertanto, legittimata a recuperare la tutela avverso l'atto impugnato oltre che per vizi formali anche nel merito dell'avanzata pretesa, stante l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici ed il conseguente omesso contraddittorio endo-procedimentale».
Ha quindi convenuto in lite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la regione Campania, facendo valere i seguenti motivi. 1) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO PRODROMICI.
2) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE.
3) NULLITA' DEI RUOLI ESATTORIALI SOTTESI AGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ART. 20 D.
LGS n. 472/1997 E SANZIONI ED INTERESSI NON DOVUTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE (CASSAZIONE n.12715/2016).
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola regione Campania, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato le notificazioni, effettuate due volte e a distanza di tempo, dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella.
La seconda notificazione risulta effettuata nel maggio 2023, con consegna a mani (o ritiro in ufficio a cura) della ricorrente e dunque nessuna prescrizione è maturata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla REGIONE CAMPANIA
, liquidandole in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9057/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240137081805 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1130/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 4/2/2025 e depositato il 25/2/2025, Ricorrente_1 ha esposto che:
«la ricorrente, in data 19.03.2025, riceveva la notifica della cartella di pagamento n.071/2024/01370818/05 di complessivi €526,12 (cinquecentoventisei/12);
- Che nella cartella impugnata veniva richiamato un prodromico avviso di accertamento n.734327737343, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali sulla targa Targa_1, che si assume notificato in data 04.05.2023, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza della contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017 che avrebbe ingenerato l'iscrizione a ruolo a titolo di imposta, sanzione e tasse per un importo pari ad € 268,09; - Che inoltre nella cartella impugnata veniva richiamato un precedente prodromico avviso di accertamento n.734092392610, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali che si assume notificato in data 04.12.2020, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017;
- Che nella cartella impugnata veniva richiamato un ulteriore prodromico avviso di accertamento n.734332051621, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali sulla targa
Targa_2, che si assume notificato in data 04.05.2023, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017 che avrebbe ingenerato l'iscrizione a ruolo a titolo di imposta, sanzione e tasse per un importo pari ad € 252,15; -
Che inoltre nella cartella impugnata veniva richiamato un precedente prodromico avviso di accertamento n.734029641387, emesso dalla Regione Campania UOD – Tasse Automobilistiche Regionali che si assume notificato in data 16.12.2020, rispetto al quale si contesta l'inesistenza giuridica per l'assenza di ogni rituale notifica;
- Che per la ricorrente, pertanto, la cartella impugnata rappresenta il primo atto attraverso il quale è venuta a conoscenza anche della ulteriore contestazione afferente alla TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017;
- Che la ricorrente è, pertanto, legittimata a recuperare la tutela avverso l'atto impugnato oltre che per vizi formali anche nel merito dell'avanzata pretesa, stante l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici ed il conseguente omesso contraddittorio endo-procedimentale».
Ha quindi convenuto in lite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la regione Campania, facendo valere i seguenti motivi. 1) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO PRODROMICI.
2) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE.
3) NULLITA' DEI RUOLI ESATTORIALI SOTTESI AGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ART. 20 D.
LGS n. 472/1997 E SANZIONI ED INTERESSI NON DOVUTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE (CASSAZIONE n.12715/2016).
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola regione Campania, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato le notificazioni, effettuate due volte e a distanza di tempo, dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella.
La seconda notificazione risulta effettuata nel maggio 2023, con consegna a mani (o ritiro in ufficio a cura) della ricorrente e dunque nessuna prescrizione è maturata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla REGIONE CAMPANIA
, liquidandole in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello