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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/07/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 78/2024 R.G.
La Corte d'appello di NT, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 5 aprile 2024 da
P. IVA. , rappresentata e PA P.IVA_1
difesa dall'avv. Annarosa Molinari del Foro di NT (c.f.
); C.F._1
appellante contro
c.f. ed c.f. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentate e difese dall'avv. Stefano Mengoni del Foro di P.IVA_3
NT (c.f. ); C.F._2
Appellate- appellanti incidentali Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NT, disattese tutte le eccezioni ed istanze sollevate dalle appellate dinanzi a codesto Collegio così disporre:
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dei capi impugnati della sentenza n. 263/2024 del Tribunale di NT, emessa nel proc. sub
RG 2239/2020 dal G.I. dott. Benedetto Sieff in data 29.02.2024, pubblicata il 29.02.2024 e notificata il 06.03.2024 revocare la stessa ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: nel merito: in via principale, nel merito: accertata e dichiarata
l'insussistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della giusta causa di revoca, condannare e , in persona CP_1 CP_2
dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte PA
le rispettive somme conseguenti alla risoluzione automatica ex art. 2 bis
ANA, tra cui l'indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA, III comma e ss, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 ANA, la somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata sulla base di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 A ANA, oltre le provvigioni maturande ex art.
20 ANA, ratini, provvigioni grandine come accertate in corso di causa a mezzo CTU (per un totale di € 747.275,73 detratto quanto incassato in base alla sentenza impugnata), oltre il compenso gestione sinistro per tutto
l'anno 2019 (pari ad € 19.792,00 (1° semestre) + € 13.789,25 (fino al
pag. 2/60 5.11.19) = 33.581,25), oltre gli interessi moratori al tasso convenzionale
ANA o, in alternativa, al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della giusta causa di revoca, condannare e , in persona dei loro rispettivi CP_1 CP_2
legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore di in PA
persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le rispettive somme dovute ex art. 19 ANA ad una revoca ad nutum, tra cui le indennità di risoluzione del rapporto stabilite agli artt. da 25 a 33 ANA, l'indennità sostitutiva del preavviso e la somma aggiuntiva, oltre le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, provvigioni grandine come accertate in Pt_2
corso di causa a mezzo CTU (per un totale di € 747.275,73 detratto quanto incassato in base alla sentenza impugnata), oltre il compenso gestione sinistro per tutto l'anno 2019 (pari ad € 19.792,00 (1° semestre) + €
13.789,25 (fino al 5.11.19) = 33.581,25), oltre gli interessi moratori al tasso convenzionale ANA o, in alternativa, al tasso commerciale di cui al
D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, per ogni ipotesi di risoluzione del mandato di AG, condannare e CP_1 [...]
, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_2
a versare in favore di in persona del suo legale PA
rappresentante pro tempore, tutte le somme a questa spettanti per i seguenti titoli: provvigioni sul ramo grandine - anno 2019 per la quota dovuta a saldo di € 28.737,31; - provvigioni maturande ex art. 20 ANA;
- compenso attività di gestione e liquidazione sinistri dal 1° luglio 2019 al 5
pag. 3/60 novembre 2019 (€ 33.581,25), il tutto nella misura accertata in corso di causa a mezzo CTU contabile assunta, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e degli interessi sulla somma rivalutata, al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
Respingere tutte le domande riconvenzionali di , tra cui la domanda di CP_2
risarcimento danno all'immagine, perché infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento alle ragioni esposte in narrativa;
Respingere l'appello incidentale, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che per difetto di prova, per tutti i motivi già esposti in atti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e come ivi specificatamente indicate con riferimento a quelle capitolate nella 2° e 3° memoria istruttoria di
ferme restando le opposizioni ivi esposte, come di seguito PA
riportate: ammissione delle prove per interrogatorio formale dell'attuale legale rappresentante pro tempore e per testi sulle seguenti circostanze:
• a dimostrazione della buona fede della IG Parte_3
nell'evidenziare al Gruppo Itas anomalie gestionali da parte dei subagenti
ZO e ER, con il concorso del socio : RSna_1
pag. 4/60 5.“Vero che il 04 marzo 2019 la IG comunicava alla Pt_3
Direzione Generale di non ricevere più le consuete informazioni di AG
(doc. 34)”;
6.“vero che in occasione dell'incontro in Agenzia del 12.03.2019 la
IG evidenziava criticità nei rapporti con i Sub Parte_3
Agenti ZO e ER per quanto attiene l'incasso premi
(inosservanza in tema di separazione patrimoniale, pagamenti in contanti, copertura premi con assegni non pertinenti) esplicitando la perdita di fiducia nel loro operato e nelle giustificazioni offerte dal socio ER
(doc. 35);
TESTI: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , e tutti Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
presso DG Gruppo Itas, res. in NT Piazza Negrelli n. Testimone_8
2;
• a dimostrazione del fatto che , con le proprie risorse organizzative ed ispettive, non ha mai riscontrato alcun rilievo / criticità sulla gestione assicurativa e liquidativa dell'AG:
7.“vero che i controlli di routine sulle liquidazioni AGli svolti da , CP_2
dal 2015 -2016 fino al 22.07.2019, devono ancora riscontrare rilievi o criticità sulla gestione assicurativa e liquidativa dell'AG PA
(doc. 36);
[...]
CP_ 8.“Vero che in data 03 giugno 2019 le mandanti eseguivano un'ispezione presso di cui al rapporto di audit dd. PA
03.06.2019 “dal quale NON erano emerse anomalie degne di rilievo” (doc.
2 e 3)”;
pag. 5/60 9.“vero che detta ispezione avveniva alla sola presenza del socio ER
, unico firmatario del rapporto e dei relativi allegati, essendo la socia
[...]
assente”; Parte_3
CP_ 10.“vero che aveva comunicato alle agenzie che la violazione dei criteri liquidativi di cui alle procedure LIA comportavano la revoca della relativa facoltà liquidativa, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 36)”;
TESTI: e , , , tutti RSna_2 Per_3 RSna_4 RSna_5
presso ; CP_1
• a dimostrazione che già in luglio 2019 era a conoscenza delle irregolarità assicurative e liquidative svolte da oltre a quelle dei ER
subagenti ER e ZO:
11.“Vero che in data 8 luglio 2019 l'attrice revocava dell'incarico Pt_3
di subAG ai Sigg.ri ZO e ER, con effetto al 15.08.2019, e contestualmente informava con e-mail dd. 08.07.2019 (doc. CP_1
37)”;
12.“Vero che nell'incontro del 12 luglio 2019 in DG, , Parte_3
CP_ presente informava di irregolarità nelle modalità di RSna_1
versamento dei premi e nella gestione degli affari assicurativi (docc. 4)”;
13.“vero che , su richiesta del Direttore , Parte_3 Testimone_1
inviava a questo a mezzo e-mail dd. 17.07.2019 documentazione attinente le evidenziate “situazioni critiche” (doc. 38);
14.“vero che in data 18.07.2019 rassegnava le sue RSna_1
dimissioni da responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa di
(doc. 6)”; PA
pag. 6/60 15.“Vero che già in data 18 luglio 2019, in occasione delle dimissioni del CP_ da responsabile dell'attività assicurativa, apprendeva ER
dell'esistenza di “irregolarità gestionali” a lui riferibili, di cui dava evidenza con propria lettera dd. 02.08.2019, confermando la ratifica alle dimissioni del (doc. 39); ER
16.“Vero che ed in data 28.11.2019 contestavano CP_1 CP_2
a e le medesime irregolarità Parte_4 Parte_5
comportamentali sollevate mesi prima dall'attrice (doc. 5)”;
17.“Vero che il 22 luglio 2019 e CP_1 CP_2
comunicavano per iscritto ad di aver “preso atto che con PA
effetto dal 18 luglio 2019 il signor ha rassegnato le RSna_1
dimissioni dalla carica di responsabile con conseguente modifica della compagine societaria (doc. 7)”;
18.“Vero che il 22 luglio 2019 ed davano inizio CP_1 CP_2
ad una verifica amministrativa presso che si concentrava PA
nel mese di luglio” (doc. 2 e3);
19.“vero che già in data 25, 26, 29 e 30 luglio 2019 Parte_3
CP_ consegnava ad tutta la documentazione dei sinistri LIA presso
l'AG” (doc. 40); CP_ 20.“vero che già a fine luglio 2019 consegnava alla il Pt_3
“riassunto provvisorio” della verifica amministrativa in essere, con ivi indicato l'importo di € 163.239,35 per danni conseguenti ad asserite irregolarità nella liquidazione sinistri LIA” (doc. 41);
21.“Vero che nel mese di agosto 2019 gli ispettori e erano Per_3 Per_2
assenti per ferie” (doc. 42);
pag. 7/60 CP_ 22.“vero che deve ancora ricevere da contestazioni sul PA
proprio operato di intermediazione assicurativa e liquidativa, come svolta dalla socia unica dal 22.07.2019 al 05.11.2019”; Parte_3
TESTI: , Testimone_9 Testimone_1 Testimone_10 Per_3
tutti presso Gruppo Itas, e Testimone_11 Testimone_12
presso Agenzia Itas di NT in Via Grazioli n. 33, res. in Testimone_8
NT;
• a dimostrazione della regolarità delle operazioni in entrata ed uscita dal conto orrente di raccolta premi, garantito da copertura finanziaria e della tardività della contestazione:
39.“vero che i conti correnti di raccolta premi aperti da PA
presso SS LE di NT e SS di Risparmio di Bolzano –
Sparkasse - hanno sempre riportato per tutto il corso dell'anno 2018 e
2019 disponibilità finanziaria per la copertura dei saldi debitori dell'intermediario dovuti alla Direzione”; CP_ 40.“vero che , nel precedente rapporto di Audit dd. 03 giungo 2019, aveva preso in esame i medesimi suddetti conti correnti di raccolta premi di presso SS LE di NT e SS di Risparmio di PA
Bolzano – Sparkasse – con riferimento al periodo dal 01.12.2018 al
03.06.2019, rilevando la regolarità e correttezza della loro gestione, disponibilità e movimentazione (v. doc. 2, pagg. 5 e 13, 14, 15);
41.“vero che le 5 operazioni in uscita dal conto corrente di raccolta premi di presso SS LE di NT evidenziate nel rapporto di PA
audit del 22.07.2019 sono state eseguite prelevando l'eccedenza finanziaria rispetto ai saldi debitori dell'intermediario dovuti alla
Direzione”;
pag. 8/60 42.“vero che le operazioni in entrata sul conto corrente di raccolta premi di presso SS di Risparmio di Bolzano – Sparkasse PA
evidenziate nel rapporto di audit del 22.07.2019 sono state eseguite ante 3 CP_ giugno 2019 e sono state oggetto di esame da parte di durante
l'ispezione di cui al rapporto di audit dd. 03.06.2019 (doc. 2);
43.“vero che dette operazioni in entrata sul conto corrente di raccolta premi di presso SS di Risparmio di Bolzano – Sparkasse PA
hanno riguardato operazioni di regolazione conti interni all'AG, che prescindono dalle coperture dei saldi debitori dell'intermediario dovuti alla Direzione, sempre garantite;
TESTI: e presso Gruppo Itas, Per_3 RSna_2 Tes_11
ed presso Agenzia Itas di
[...] Testimone_12 Tes_13
NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in NT. Testimone_8
• Sulla contabilizzazione dei premi, attese le contestazioni già svolte sulla irrilevanza probatoria della documentazione allegata al prospetto sub pagg. 25, 26 e 27 del rapporto di audit del 22.07.2019 (indicati nella colonna sub “N. Doc”), spetta a controparte fornire prova documentale (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) alle contestazioni sinteticamente esposte nella colonna sub “Note”, allo stato infondate.
• a dimostrazione della conoscenza/ratifica da parte di della CP_2
Parte collaborazione con il broker Mec. Vis. con liberatoria ai sensi dell'art. 118 CAP:
44.“vero che la collaborazione “orizzontale” di con il PA
Parte broker Mec. Vis. – era gestita esclusivamente dal dal 2017”; ER
pag. 9/60 45.“vero che la procedura per la registrazione ed incassi per il tramite di collaborazione con Broker è quella prevista dal sistema informatico predisposto ed imposto dalla Direzione Generale”;
46.“vero che detta procedura è immodificabile da parte dell'Agenzia”; CP_
47.“vero che detta procedura prevede che l'AG invii ad il foglio cassa riportante l'indicazione delle trattenute provvigionali effettuate da ogni singolo Broker NOMINATIVAMENTE indicato, allegando il dettaglio delle singole polizze intermediate dai rispettivi Broker, come da documentazione che si esibisce al teste quale esempio esaustivo” (docc.
43);
48.“vero che detta procedura prevedeva la copertura assicurativa del cliente alla data di pagamento del premio a mani del Broker, come indicata nel “dettaglio trattenute polizze intermediate da broker” che si esibisce al teste quale esempio esaustivo” (docc. 43); CP_
49.“vero che , dal 2017, ha sempre accettato le modalità di incasso premi per il tramite del Broker Mec. e data copertura assicurativa CP_3
ai relativi clienti così intermediati ex art. 118 CAP”; CP_ 50.“Vero che in occasione dell'ispezione di cui al verbale di audit del
03.06.2019, aveva già verificato la registrazione sui modelli contabili dei premi incassati dai Broker, tra cui la Mec. riscontrando la CP_3
“trattenuta per Broker” relativamente alla polizza Firmin srl n.
M09675569 sull'incasso del 07.02.2019, osservando la pertinenza alla
“effettiva modalità registrata sul sistema contabile” essendo l'agente
“titolato per tali posizioni ad effettuare la trattenuta broker, in quanto ratificato dalla Compagnia”, come da verbale che si esibisce al teste
pag. 10/60 (doc.2 pagg. 17 sub punto 3.3.2 e relativo allegato “registrazione data incasso premi broker sui modelli contabili”);
51.“vero che liquidava a Firmin srl – cliente intermediato dal CP_1
Broker Mec. – numerosi sinistri tra cui quelli dd. 10.06.2014, CP_3
13.04.2015, 20.10.2015, 15.01.2016, 14.12.2015, 30.06.2016, 20.06.2017,
01.02.2017, 09.11.2017, 13.11.2017, 29.11.2017, 15.12.2017, 30.04.2018,
11.08.2018, 03.01.2019, 24.04.2018, di cui richiedeva il pagamento delle relative franchigie, come da documentazione che si esibisce al teste (doc.
44)”;
TESTI: il legale rappresentante di Firmin srl, DO SS presso
Mec-Vis srl, presso Mec-Vis srl, Controparte_4 Testimone_1 Parte_6
, e e
[...] Parte_7 Per_3 RSna_2 RSna_4
presso Gruppo Itas, e Testimone_11 Testimone_12 CP_5
presso Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e
[...] Tes_8
es. in NT
[...]
• Sulla gestione incassi premi Firmin srl, spettava a controparte
l'onere di dimostrare documentalmente (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) che le quietanze in Direzione sono diverse dalle quietanze consegnate al Broker, che queste ultime eventualmente non corrispondono
a tariffa, che Firmin srl deve ancora oggi ricevere la somma di € 450,00 di CP_ cui alla quietanza (atteso che i controlli di non hanno coinvolto i clienti) e che la “documentazione fornita dal broker e la situazione contabile di AG” dà evidenza di un pagamento premi eccedente per €
5.302,97, limitandosi questa difesa a chiedere prova orale sulle seguenti circostanze:
pag. 11/60 46)“vero che della gestione incassi premi per le polizze intestate a Firmin srl si occupava esclusivamente il;
ER
47)Vero che ha pagato il sinistro n. 190009027 del 03.01.2019 CP_1
sulla polizza n. M09820679 relativamente al veicolo targato FR816WP, che fa parte dell'elenco dei veicoli di cui alla medesima polizza
M09820679 con decorrenza dal 31.12.2018 – premio complessivo €
46.240,00 - come da documento che si esibisce al teste (doc. 45 – sub 5PB all. a doc.2 e doc. 46)”;
48) “vero che ad oggi deve ancora contestare all'AG la CP_2
copertura assicurativa di cui alle polizze Firmin riportate nel prospetto a pag. 31 del rapporto di audit del 22.07.2019 (v. doc. 2 prospetto a pagg.
31)”;
49) “vero che il cliente Firmin srl a mezzo del Broker Mec. ad oggi CP_3
CP_ deve ancora avanzare pretese creditorie ad per eventuale pagamento di premi in eccedenza”;
TESTI: il legale rappresentante di Firmin srl, DO SS presso
Mec-Vis srl, presso Mec-Vis srl, Controparte_4 Testimone_1 Parte_6
, e presso Gruppo Itas,
[...] Parte_7 Per_3 RSna_2
presso Testimone_11 Controparte_6
Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in Testimone_8
NT
• Sulla liquidazione sinistri, premesso che spettava ad provare documentalmente (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) la mancanza di copertura assicurativa sui sinistri liquidati (benché risulti invece che, ad CP_ es., le polizze incendio emesse da prevedono anche la copertura dei danni da RCTerzi – v. doc. 47 e 48) e l'esistenza delle asserite anomalie
pag. 12/60 amministrative e tecnico liquidative (atteso che le note e la documentazione di cui all'Allegato “A000-sinistri LIA – irregolarità. xlsx” non sono affatto esaustivi sul piano probatorio), a dimostrazione della totale estraneità di alla gestione e liquidazione diretta Parte_3
dei Sinistri ed alla loro regolarità:
51)“vero che le coperture assicurative offerte da per proteggere il CP_2
condominio da incendio ed eventi atmosferici prevedono anche la copertura dei danni RCTerzi, ossia a copertura dei danni involontariamente causati a terzi, come da condizioni di assicurazione e relativo prospetto informativo che si esibiscono la teste” (docc. 47 e 48);
52)“vero che l'attività di apertura, gestione, valutazione e liquidazione dei sinistri è stata svolta esclusivamente dal solo a tal fine RSna_1
CP_ autorizzato da , secondo la procedura LIA dettata e predisposta dalla compagnia”;
53) “vero che la procedura LIA di liquidazione dei sinistri esclude
l'utilizzo di collaboratori esterni, tra cui periti ed accertatori”;
54) “vero che le abilitazioni di accesso ai sistemi informatici operativi CP_ predisposti da per la gestione e liquidazione dei sinistri erano inibiti a
come da documentazione che si esibisce al teste (doc. Parte_3
49)”;
55) “vero che la mancata abilitazione di accesso ai sistemi informatici per la gestione e liquidazione dei sinistri inibisce anche la relativa attività di controllo”;
56) “vero che i sistemi informatici di consentono alla compagnia di CP_2
controllare la documentazione relativa ai sinistri e la relativa valutazione dei danni e la loro liquidazione, come effettuata dagli agenti”;
pag. 13/60 57) “vero che nella verifica ammnistrativa del 03.06.2019 CP_1
visionava alcuni sinistri liquidati nello stesso periodo (dal 03.12.2018 al
22.01.2019) esaminato anche in occasione della successiva verifica amministrativa del 22.07.2019 rilevando come “lievi” anomalie poi ritenute “gravi”; CP_ 58) “vero che ha escluso di eseguire controlli sui beneficiari delle somme loro liquidate per sinistri dal;
RSna_1
59) “vero che il periodo 2018 e parte del 2019 coincide con una grave patologia tumorale del marito della IG , signor Parte_3
affetto da adenocarcinoma, NAS della prostata e Testimone_8
adenocarcinoma del colon-retto, che lo costringevano a due interventi e a cicli di chemioterapia, con ricoveri ospedalieri, trattamenti radioterapici e cure tutt'ora in corso (doc. 50);
60) “vero che dopo maggio 2019 deve ancora ricevere un PA
rilievo sulla gestione e liquidazione dei sinistri svolta per il tramite di
, solo da allora abilitata”; Parte_3
61) “Vero che comunicava alla propria rete AGle la CP_1
circolare n. 61 del 04.09.2019 recante le nuove regole della procedura
LIA, tra cui la revoca dell'abilitazione all'attività di gestione e liquidazione in caso di sua violazione, come da documento che si esibisce al teste” (doc. 51);
TESTI: , e Testimone_1 Parte_6 Parte_7 Per_3
presso Gruppo Itas, Testimone_14 RSna_4 Testimone_11
e presso Agenzia Itas di NT in Testimone_12 CP_6
Vai Grazioli n. 33 e res. in NT Testimone_8
pag. 14/60 • Premesso che spettava alla compagnia dare prova documentale (con esclusione di CTU esplorative) dell'asserita mala gestio nella gestione affari assicurativi e dell'eventuale falsità delle regolazioni premio a valore zero su polizze anonime, a dimostrazione della regolare gestione degli affari assicurativi:
64.“vero che la gestione degli affari assicurativi era di competenza esclusiva del;
ER
65.“vero SS LE di NT ad oggi deve ancora sottoscrivere una polizza per la copertura RCProfessionale e Frodi Informatiche per il tramite di;
RSna_1
66.“vero che per il tramite del Assicura Broker, PA
intermediava in favore di SS LE di NT la polizza
RCProfessionale n. 65/M11057013 in data 08.08.2019 a mezzo di
, come da documentazione che si esibisce al teste (doc. Parte_3
29);
67.“vero che per il tramite del Assicura Broker, PA
intermediava in favore di SS LE di NT la polizza Frodi
Informatiche n. 0R/M13391323 in data 08.08.2019 a mezzo di Parte_3
, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 29);
[...]
68.“vero che per l'intermediazione delle suddette due PA
polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019) ha maturato le relative provvigioni pari a circa € 20.080,162=”;
69.“vero che ha riconosciuto e versato in favore di Assicura PA
Broker le provvigioni di sua spettanza per l'intermediazione delle suddette due polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
pag. 15/60 65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019) pari ad € 8.984,65, al netto della ritenuta d'acconto, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc.52);
70.“vero che ha unilateralmente stornato ad le CP_1 PA
provvigioni a questa spettanti per l'intermediazione delle suddette due polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019)”
(doc. 53);
71.“vero che le polizze emesse e consegnate all Controparte_7
riportano il valore del premio corrispondente a quello pagato dal cliente”
(doc. 4GA alle. al doc. 2 rapporto audit del 22.07.2019);
72.“vero che per il caso MA BR srl è stato intermediato dal
Subagente ZO”;
73.“vero che per il caso MA BR srl è stato applicato uno abbuono di € 382,00 sul premio dovuto a seguito regolazione”;
TESTI: , , Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Tes_18
, tutti presso Gruppo Itas, il legale rappresentante
[...] Testimone_19
di Assicura Broker srl di NT, presso Acropoli Testimone_20
NT, e presso Gruppo Itas, Testimone_1 Per_3 RSna_2
e presso Testimone_11 Testimone_12 CP_6
Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in Testimone_8
CP_ NT, subagente;
Parte_5
• Premesso che la questione non attiene l'intermediazione assicurativa
(per cui detti rilievi non rilevano ai fini della revoca per giusta causa), spettava alla compagnia dare prova documentale di accordi fra le parti CP_ circa la destinazione dei riconoscimenti economici di a specifiche
pag. 16/60 sponsorizzazioni. A dimostrazione della regolare gestione delle CP_ sponsorizzazioni, effettuate oltre i valori erogati da :
74.“vero che ogni anno concordava con la compagnia RSna_1
CP_ l'importo che erogava all'AG a titolo di “contributo promo”; CP_ 75.“vero che per l'anno 2018 comunicava la propria disponibilità all'erogazione in favore di della somma di € 4.000,00 a PA
titolo di “contributo promo”, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 54);
76.“Vero che per l'anno 2015 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 11.985,87, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 55”;
77.“Vero che per l'anno 2016 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 8.397,96, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 56”;
78.“Vero che per l'anno 2017 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 6.023,50, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 57”;
79.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2015 da parte di l'importo di € 3.050,00 a titolo di PA
sponsorizzazione, di cui alla fattura n.61/2015 che si esibisce al teste (non risulta la produzione della fatt. n. 71 del 2015)”;
pag. 17/60 80.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2016 da parte di l'importo di € 9.150,00 a titolo di PA
sponsorizzazione, di cui alla fattura n. 54/2016 che si esibisce al teste”;
81.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2017 da parte di l'importo di € 12.200,00= a PA
titolo di sponsorizzazione, di cui alla fattura n. 96/2017 che si esibisce al teste”;
82.“vero che le fatture a nome dell'Associazione Coro Ritmico “Piccole
Colonne” n. 61/2015 – 54/2016 e 96/2017 ad oggi devono ancora pervenire presso;
PA
TESTI: presso Gruppo Itas, e il legale rappresentante Testimone_2
dell'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne;
***
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi avanzate da per i CP_2
seguenti motivi:
• cap. 1) inammissibile, risultando da prova documentale la data di inizio delle dell'attività di Audit – 22.07.2019;
• cap. 2) inammissibile se ed in quanto valutativo e comunque oggetto di prova documentale;
• cap. 3) inammissibile perché già oggetto di prova documentale;
• cap. 4) inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio ed interpretazione del contenuto dell'indagine;
• cap. 5) irrilevante ai fini del decidere atteso che la non ha Pt_3
sottoscritto il verbale e quindi non ha condiviso le valutazioni / conclusioni ivi riportate e comunque inammissibile perché totalmente generico rispetto alla documentazione richiamata;
pag. 18/60 • cap. 6) inammissibile perché riferito a circostanza irrilevante e comunque inammissibile perché contrario a prova documentale: nel rapporto di Audit è specificato, ad es. che l'estratto conto della SS
LE di NT – già estinto al momento dell'ispezione – è stato richiesto dagli ispettori alla Banca, “in virtù di specifica delega collegata al conto corrente” come a tutti i conti correnti di AG (v. Audit pag. 14 ultima riga e nota 6);
• cap. 7) inammissibile perché risulta irrilevante la presenza fisica della alle operazioni di riconsegna, atteso che la stessa poi non ha Pt_3
firmato il relativo verbale;
• cap. 8) inammissibile perché risulta irrilevante la collaborazione della alle operazioni di riconsegna di AG: l'art. 23 ANA, Pt_3
infatti, prevede le modalità e l'oggetto della riconsegna di AG, per cui nulla quaestio. In ogni trattasi di circostanza comunque inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio circa il termine
“collaborazione”, generico, oltre che irrilevante ai fini della revoca, nella parte in cui non specifica quale documentazione cartacea veniva richiesta
e quindi fornita in sede di riconsegna;
• doc. 9) inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio sul contenuto del doc. 20 di parte convenuta, mero atto di parte, su cui non si è aperto il contraddittorio e generico nella parte in cui non individua il periodo dell'attività liquidativa in esame. Lo stesso inoltre appare contrario a prova documentale, ossia a quanto riportato nelle NOTE dell'Audit dagli ispettori, su diversi dei sinistri ivi elencati che danno atto, invece, della presenza di documentazione nel fascicolo di AG, poi ritenuta erroneamente mancante.
pag. 19/60 In caso di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria per testi sugli stessi capitoli, nonché sui seguenti:
93.“Vero che il personale di addetto alla liquidazione dei PA
sinistri su istruzioni del accedeva ai sistemi operativi (ASIA e ER
LIA) di mediante accesso privato e password privata, ignota a CP_2
”; Parte_3
94.“vero che e dispongono di specifica delega CP_1 CP_2
collegata ad ogni conto corrente di raccolta premi dell' Parte_8
come elencato nel rapporto di Audit a pag. 15 che si esibisce al teste
[...]
(SS LE di NT, SS di Risparmio Sparkasse e Unicredit)”;
95.“vero che in occasione delle operazioni di riconsegna dell'AG la
IG , dopo essere stata invitata a chiudere il giornale cassa e Pt_3
pagare il relativo saldo, veniva invitata a rimanere nella sua stanza adibita
a suo personale ufficio, fino a chiusura delle relative operazioni”;
96.“Vero che e , dal 2016 al 2019 hanno adoperato tre CP_1 CP_2
diversi sistemi informatici per la procedura di liquidazione diretta dei sinistri (ASIA e LIA), procedendo a travisare i dati e documenti dall'uno all'altro sistema”;
TESTI: res. in NT Piazza Negrelli n. 2, Testimone_8 Tes_11
e e , tutte presso Agenzia
[...] Testimone_12 Tes_13
Itas di NT in Via Grazioli n. 33, presso , Per_3 CP_1
. Resp. Divisione Sinistri , RSna_4 CP_1 Testimone_2
presso Gruppo Itas, presso Agenzia Itas di Testimone_14 CP_6
NT in Vai Grazioli n. 33.
Ci si oppone alle CTU dirette alla quantificazione dei danni richieste da
in quanto del tutto esplorative e come tali inammissibili, anche per i CP_2
pag. 20/60 motivi già esposti nella propria 3° memoria ex art. 183, 6° comma cpc. ed attese anche le contestazioni svolte sulla non conformità dei dati riportati nella tabella sub. n. 18 di controparte con quanto contenuto nei rispettivi fascicoli di AG e di direzione, e la non conformità del contenuto di cui alle schermate estratte dal sistema informatico (doc. 20 avversario) con quanto contenuto nei rispettivi fascicoli di AG e di direzione.”
Parti appellate- appellanti incidentali
“Nel merito: in via principale: -dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, rigettare l'appello formulato da PA
con atto di citazione in appello notificato in data 5.4.2024, dichiarando dunque inammissibili e/o improponibili e, in ogni caso, rigettando tutte le eccezioni e domande proposte dall'appellante principale in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale: -in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di NT n. 263/2024 sub R.G. n.2239/2020, dott. Benedetto
Sieff, di data 29 febbraio 2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024 e notificata in data 6 marzo 2024, condannarsi l'appellante principale al risarcimento a favore di dei danni patrimoniali da essa subiti, CP_1
per l'importo di € 347.052,22 o, in subordine, di € 163.239,35, ovvero per il diverso importo risultante dall'esperenda istruttoria di causa o ritenuto di giustizia, se del caso, liquidando il danno patrimoniale in via equitativa, in tutti i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese, compenso di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% sul compenso totale, IVA e CNAP di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 21/60 In via istruttoria:
Si riproducono le seguenti istanze istruttorie di cui alla Seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di data 22 febbraio 2021, e dunque si chiede, senza inversione del relativo onere e fermi gli effetti della non contestazione, di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 Vero che nella seconda metà del luglio 2019 le convenute commissionavano all'Ufficio Controllo Rete del Controparte_8
un'attività di audit nei confronti dell'agente PA
2 Vero che l'indagine di cui al capitolo precedente esitava nel Rapporto di audit di data 21 ottobre 2019, che si rammostra al teste (cfr. docc. 8 e 9 convenute).
3 Vero che il Rapporto di audit di data 21 ottobre 2019 veniva consegnato alle convenute in data 21 ottobre 2019, come da documento che si rammostra al teste (cfr. doc. 10 convenute).
4 Vero che l'audit aveva ad oggetto una verifica non standardizzata riguardante l'ambito finanziario (analisi dei conti correnti di raccolta premi e analisi della copertura finanziaria dei periodi contabili), contabile-amministrativo (amministrazione dei premi e del pagamento dei sinistri), tecnico-liquidativo (valutazione della copertura della garanzia assicurativa prestata) e contrattuale (gestione delle polizze e appendici contrattuali) nonché aspetti del supporto economico delle compagnie mandanti per la promozione dell'immagine del marchio territorio Pt_9
(sponsorizzazione), come risulta dal Rapporto di audit di data 21 ottobre
2019 che si rammostra al teste (cfr. docc. 8 e 9 convenute).
pag. 22/60 5 Vero che la documentazione richiamata ed allegata al Rapporto di audit, che si rammostra al teste (cfr. doc. 9 convenute), è stata consegnata all'auditor dall'attrice.
6 Vero che l'attrice ha consegnato all'auditor anche gli estratti conto che si rammostrano al teste (cfr. doc. 19 convenute).
7 Vero che la legale rappresentante della società signora PA
, presenziava alle operazioni di riconsegna Parte_3
dell'AG.
8 Vero che le operazioni di riconsegna dell'AG si svolgevano con la collaborazione di e di due dipendenti di Parte_3 PA
le quali fornivano la documentazione cartacea richiesta dalle
[...]
convenute.
9 Vero che il documento 20 di parte convenuta, che si rammostra al teste, rappresenta i sinistri liquidati da nel cui fascicolo PA
risultano esclusivamente la polizza e le condizioni generali di assicurazione.
Si indicano quali testi su tali circostanze: Per_3 RSna_2
; tutti RSna_4 Testimone_21 Testimone_2 Testimone_22
presso Gruppo Itas, Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, NT.
Disporsi, ove occorrendo, CTU diretta a quantificare il danno patrimoniale subito da sulla base del Rapporto di audit di data CP_1
21 ottobre 2019 e documentazione ad esso allegata (docc. 8 e 9 convenute) nonché sulla base del prospetto sinistri liquidati da e PA
correlata documentazione di cui ai documenti 18 e 20 prodotti dalle convenute.
pag. 23/60 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale in quanto inammissibili per quanto esposto nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18.6.2024 (mancata formulazione delle stesse) e altresì sulla base delle eccezioni ed op- posizioni formulate dalle deducenti assicurazioni nella Terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di data 15 marzo 2021 ed a verbale d'udienza di data 21 aprile 2021, con richiesta di ammissione alla prova testimoniale contraria siccome formulata nella richiamata Terza memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. di data 15 marzo 2021 sui capitoli di prova avversari che dovessero essere denegatamente ammessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 18.8.2020, premessi gli PA
intercorsi rapporti di AG con e CP_1 CP_2
cessati a seguito di recesso per giusta causa del mandato AGle notificato da quest'ultime via PEC in data 5.11.2019, ha adito il Tribunale di NT affinché venisse accertata l'insussistenza/inefficacia/illegittimità/infondatezza della giusta causa di revoca, con conseguente condanna delle convenute alla corresponsione delle somme dovute, e, in subordine, di quanto dovuto nel caso di recesso per giusta causa.
L'attrice ha esposto in sintesi che:
e avevano conferito l'incarico di agente in CP_1 CP_2
libera gestione dell'AG di NT 1 con decorrenza 1.1.2015 alla società la cui compagine sociale era allora costituita da PA
(55%), delegato all'attività assicurativa e all'attività di RSna_1
gestione e liquidazione sinistri e (45%) preposta Parte_3
pag. 24/60 all'attività amministrativa contabile e fiscale della società e alla gestione del personale;
-rilevati alcuni comportamenti scorretti nella gestione degli incassi premi e nella liquidazione dei sinistri da parte dei subagenti ER e ZO,
“coperti” dal socio , nel marzo 2019, segnalava ER Parte_3
tali irregolarità a che, all'esito di una prima ispezione svolta in data CP_2
3.6.2019 presso constatava l'assenza di particolari PA
anomalie;
- a seguito della revoca dd. 8.7.2019, da parte dell'attrice, dell'incarico ai su indicati subagenti, provvedeva in data 28.11.2019 a contestare a CP_2
ER e ZO le medesime irregolarità comportamentali che erano state rilevate dalla in precedenza;
Pt_3
-in data 18.7.2019, a seguito di “irregolarità gestionali” emerse negli incontri tra i soci di e , si dimetteva PA CP_2 RSna_1
da responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa e in data
22.7.2019, aveva luogo un'ulteriore ispezione da parte di presso CP_2
PA
-preso atto delle suddette dimissioni del in data 8.8.2019 ER CP_2
comunicava a tutti i clienti la prosecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite di Parte_3
- il 28 agosto 2019 il socio rassegnava le dimissioni dalla RSna_1
società, e con circolare trasmessa il 12.9.2019 a tutta la rete CP_2
distributiva del gruppo, comunicava che rimaneva Parte_3
l'unica responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa all'interno della società, ormai a socio unico;
pag. 25/60 -in data 23.9.2019 la chiedeva e otteneva un incontro in ai Pt_3 CP_2
sensi dell'art 2 bis ANA;
-il 21.10.2019 il Gruppo ITAS notificava ad il rapporto audit PA
conseguente all'ispezione svolta;
-il 5.11.2019 e notificavano ad via CP_1 CP_2 Pt_10
PEC la comunicazione di recesso per giusta causa con effetto immediato giustificando l'esercizio di tale diritto sulla scorta dei “recenti gravi fatti emersi relativi alle attività di gestione dell'AG” di cui al rapporto di audit dd. 21.10.2019, procedendo contestualmente a prendere immediato possesso dell'Agenzia.
L'attrice ciò esposto ha contestato la sussistenza dei presupposti del recesso per giusta causa esercitato dalle convenute sotto tre profili.
In primo luogo ha invocato la violazione dell'art. 2 bis ANA, assumendo che all'esito delle dimissioni datate 18 luglio 2019 di si RSna_1
erano concretizzati i presupposti di cui al citato art 2 bis che prevedeva, a fronte della perdita della qualifica di delegato “per qualsiasi ragione”,
l'apertura di una procedura volta al mantenimento del rapporto per almeno
90 giorni, fino all'eventuale raggiungimento di un'intesa sul soggetto subentrante: la previsione di tale procedura faceva sì che in pendenza di detto termine le parti fossero tenute a mantenere in vita il rapporto.
Poiché nel corso di detto periodo non aveva proposto di inserire CP_2
alcun altro soggetto delegato all'attività assicurativa in sostituzione del
[...]
ciò comportava che essa avesse accettato e riconosciuto la ER Pt_3
quale unico soggetto delegato all'intermediazione assicurativa per mantenendo così in essere il mandato AGle nella PA
pag. 26/60 modificata composizione dei soggetti delegati all'attività di intermediazione assicurativa.
Ha sostenuto altresì l'illegittimità o l'inefficacia del recesso anche per RS tardività, sempre in violazione dell'art 2 bis essendo intervenuto con
PEC del 5.11.2019, pur essendo state le convenute a conoscenza dei fatti contestati già dalle prime settimane di luglio 2019, come emergeva dal rapporto di audit del 21.10.2019: durante tale periodo aveva CP_2
evidentemente dimostrato non essere venuta meno ed irrimediabilmente la fiducia accordata al proprio intermediario, sia pure nella novata composizione.
In terzo luogo ha rilevato come le violazioni di cui al rapporto di audit dd. 21.10.2019, attinenti alla gestione del fossero state corrette e ER
sistemate e non integrassero quindi violazioni giustificative dell'esercizio di recesso. In ogni caso esse non erano imputabili alla , la quale, Pt_3
nonostante “la complessità dell'attività gestionale svolta” presso la più importante AG sul territorio trentino con un evidente volume CP_2
d'affari, aveva sollevato criticità che nemmeno quest'ultima con le proprie risorse era stata in grado in un primo momento di accertare di accertare.
Ha concluso chiedendo, in via principale, la condanna delle convenute alla corresponsione delle somme conseguenti alla risoluzione automatica ex art
2 bis ANA, tra cui le indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA, 3 co.
e ss, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 ANA, la somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata sulla fase di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 ANA, oltre alle provvigioni maturande ex art 20
ANA; in via subordinata, tutte le somme dovute ai sensi dell'art 19 ANA per la revoca ad nutum, tra cui le indennità di risoluzione del rapporto di pag. 27/60 cui agli artt. da 25 a 33 ANA, indennità sostitutiva del preavviso e la somma aggiuntiva, oltre alle provvigioni maturande ex art 20 ANA;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza di giusta causa di revoca, la condanna delle convenute a corrispondere tutte le somme per le indennità di risoluzione e spettanze ai sensi dell'art 18 ANA e da 27 a 33
ANA, oltre alle provvigioni maturande ex art. 20 ANA.
In ogni caso, dovevano esserle riconosciute tutte le somme spettanti per indennità ex art 8 bis ANA conseguenti allo scorporo portafoglio ex Borgo
Valsugana, le provvigioni sulle due polizze a nome di SS LE di
NT, le provvigioni sul ramo grandine 2019, le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, le provvigioni sulla quota premio destinata a titolo di “Fondo di garanzia” su tutti i rami dal 1.7.2019 al 5.11.2019, il rimborso di quota parte dei canoni di affitto locali AG per i mesi non goduti, delle bollette telefoniche TIM successive al 5 novembre, del valore dei beni mobili di proprietà di rimasti nella disponibilità e godimento PA
dell'AG, oltre al risarcimento del danno da violazione di corrispondenza e impedita possibilità di consultazione posta elettronica.
Con comparsa dd. 12.11.2020 si sono costituite in giudizio CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e CP_2
svolgendo domanda riconvenzionale.
Le convenute hanno rilevato come dall'indagine svolta sull'attività complessiva dell'AG fossero emerse, in un arco temporale molto ampio, gravi irregolarità sotto tutti i profili oggetto di ispezione. In particolare:
pag. 28/60 -in ambito finanziario si osservavano nel periodo gennaio 2018 – luglio
2019 operazioni bancarie estranee alla gestione assicurativa sia in entrata che in uscita dai conti correnti di raccolta premi;
- in ambito contabile-amministrativo si rilevavano irregolarità afferenti la violazione delle disposizioni regolamentari attinenti la modalità di incasso dei premi, di esercizio dell'attività dell'intermediario attinente la formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra intermediari, la separazione patrimoniale per quanto riguarda la raccolta dei premi,
l'incasso di premi compensato con la liquidazione di sinistri a favore di altri soggetti, il pagamento in denaro contante a titolo di rimborso premio quietanzato a persona diversa dal contraente di polizza, la ritardata registrazione contabile dei premi incassati;
-in ambito liquidativo dei sinistri erano emerse irregolarità riguardanti pagamenti eseguiti in carenza/assenza di documentazione comprovante i sinistri, pagamenti effettuati a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi dalle garanzie contrattualmente prestate, e pagamenti compensati con premi di polizza riferiti ad assicurati diversi dal beneficiario dei sinistri;
-in ambito contrattuale erano emersi casi di gestione degli affari assicurativi in violazione degli obblighi di condotta e di trasparenza gravanti in capo all'intermediario: la società attrice, nonostante il parere negativo della compagnia, aveva garantito al contraente la copertura del rischio, quotando poi il premio di polizza;
in altri casi era emersa la falsificazione di documenti contrattuali di polizza per giustificare un'operazione di sponsorizzazione al contraente, oltre che l'incasso di un premio sui conti correnti di AG per una polizza mai emessa.
pag. 29/60 - era stato poi riscontrato che l'AG, in una circostanza, aveva emesso una regolazione del premio ad importo 0 a fronte di una diversa indicazione fornita dal contraente;
dall'analisi aggregata dei dati di AG relativi alle polizze di soggette alla regolazione annuale del premio nel CP_1
periodo 1.18 – 5.19 svolta conseguentemente, era emerso che un numero significativo di polizze trattate dall'AG (85%) erano state definite con l'emissione di appendici contrattuali ad importo 0;
-nell'ambito delle sponsorizzazioni era emersa la mancata registrazione nella contabilità ed il mancato pagamento di fatture emesse dagli sponsorizzati nonché la contraffazione dell'importo di una fattura di sponsorizzazione presentata alla compagnia.
Hanno contestato la lettura dell'art 2bis Ana effettuata dalla attrice, hanno affermato alla luce di quanto sopra esposto la sussistenza della giusta causa del recesso ed hanno chiesto , in via riconvenzionale, il ristoro dei danni subiti per gli illeciti, contrattuali ed extracontrattuali, di cui alle condotte perpetrate da
PA
A tal riguardo hanno specificato che la dolosa liquidazione dei sinistri di aveva determinato un pregiudizio non inferiore a euro CP_1
163.239,35. Hanno ipotizzato , altresì, che l'inverosimile percentuale
(85%) di appendici di regolazione premio a 0 celasse la sottrazione alla compagnia di premi riscossi dall'agente o illegittimamente abbuonati ai clienti. Doveva poi essere restituita a la somma di euro 19.792,00 CP_2
percepita dall'attrice a titolo di compensi per l'attività di gestione e liquidazione sinistri dal 1.7.2019 al 5.11.2019 in quanto non dovuti nel caso di recesso per giusta causa.
pag. 30/60 Hanno chiesto la liquidazione, anche in via equitativa, del danno di immagine subito.
La causa è stata istruita mediante CTU.
Con sentenza n. 263/2024 dd. 29.2.2024, il Tribunale di NT:
- ha condannato le convenute, ciascuna per quanto di competenza, a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 200.424,82 oltre agli interessi dal 5 novembre 2020 fino al saldo, con rigetto delle altre domande attoree;
- ha condannato la società attrice al pagamento in favore delle convenute della somma di euro 30.000 oltre a interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo, rigettando per il resto le domande riconvenzionali proposte dalle convenute
- . ha posto le spese processuali inerenti alla fase decisionale in capo alla attrice compensandole per il resto;
ha disposto che le spese di
CTU fossero poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Il Tribunale, premessi i fatti integranti adempimento contrattuale emersi dall' ispezione svolta da ritenuti non contestati dall'attrice ha CP_2
affermato che le condotte perpetrate dal già socio ed ER
amministratore della società oltre che responsabile dell'attività assicurativa erano comunque imputabili, in quanto svolte quando lo stesso era anche amministratore della società, ad in applicazione del PA
principio di immedesimazione organica, ed ha ritenuto privi di fondamento tutti i motivi di contestazione del recesso per giusta causa articolati dall'attrice.
Ha osservato come le modifiche della compagine sociale rilevanti ai sensi dell'art 2 bis ANA non presentassero alcuna pertinenza con il recesso per pag. 31/60 giusta causa esercitato dalle convenute fondato sulle inadempienze contestate alla società attrice, riconducibile piuttosto all'art. 1750 c.c. e all'art 1751 comma 2 cc.
La tesi attorea secondo la quale il recesso non era esercitabile in pendenza del termine di 90 giorni di cui alla procedura ex art. art 2 bis ANA poteva trovare applicazione al più in relazione al recesso ad nutum, ma non anche nell'ipotesi del recesso per giusta causa per le gravi irregolarità gestionali della mandataria.
Parimenti privo di fondamento era l'argomento secondo il quale il recesso esercitato dalle committenti sarebbe stato tardivo. Era pacifico, infatti, che l'attività ispettiva e di verifica fosse iniziata il 22.7.2019 e avesse riguardato diversi aspetti. La consistenza quantitativa delle indagini documentali condotte giustificava le tempistiche che si erano rese necessarie per la stesura della relazione del 21.10.2019; il conseguente recesso, notificato in data 5.11.2019, era stato esercitato dopo aver garantito il contraddittorio con la società in persona della . Pt_3
Ha osservato il Tribunale come la tesi della tardività del recesso
(unitamente a quella della impossibilità di esercitarlo nel corso della procedura ex art. 2 bis ANA di cui al precedente punto) comportasse l'inaccettabile conseguenza per cui le convenute mai avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso, né in pendenza dei 90 gg ex art 2 bis ANA, né in seguito, in quanto irrimediabilmente tardivo una volta trascorso tale termine.
Il Tribunale ha rilevato infine come anche il terzo motivo di contestazione del recesso fosse infondato, non essendo la diligenza nella gestione dedotta dalla amministratrice e socia unica sufficiente a “salvare” Pt_3
pag. 32/60 l'elemento fiduciario nei confronti della società agente, irrimediabilmente compromesso dalle gravi inadempienze emerse dall'attività ispettiva.
Ha sottolineato che l'attrice, in ogni caso, nulla aveva tempestivamente dedotto al fine di confutare, nel merito, i rilievi mossi dalle convenute, avendo introdotto delle doglianze sul punto solo in sede di comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c., che in quanto configuranti una nuova causa petendi, dovevano ritenersi inammissibili.
Posta la sussistenza della giusta causa di recesso, il Tribunale ha accolto la domanda attorea volta all'ottenimento di quanto dovuto solo per tale fattispecie.
Richiamandosi all'accertamento contabile effettuato dalla CTU ha affermato la spettanza all'attrice dell'indennità previste dall'art 18 ANA per il recesso per giusta causa del preponente, ammontanti a euro
98.211,54, delle provvigioni maturande al momento della revoca del mandato di AG ai sensi dell'art. 20 ANA ammontanti ad euro
28.070,91 nonché delle somme spettanti ai sensi dell'art 8 bis ANA a seguito dell'intervenuto scorporo del portafoglio clienti ex Borgo
Valsugana individuati in euro 65.197,06.
Inoltre, ha ritenuto spettare all'attrice le provvigioni ancora dovute sul ramo grandine relative all'anno 2019 quantificate dal CTU in complessivi euro 33.332,72, somma che tuttavia ha ridotto a quella inferiore di euro
28.737,31 richiesta dall'attrice.
Ha ritenuto non fondata la domanda relativa alle provvigioni ancora dovute sulle due polizze concluse con la SS LE di NT nel 2019 in quanto affari inutilmente procurati a fronte di diniego espresso dalla proponente così come ha rigettato la domanda di CP_1
pag. 33/60 corresponsione delle provvigioni sulla quota premio destinata a titolo di
“fondo di garanzia” su tutti i rami dal 1.1.2015 al 5.11.2019, rappresentando tale quota un conferimento versato dall'assicurato ai sensi dell'art. 2548 c.c., non idoneo a concorrere al calcolo delle provvigioni.
Ha anche respinto la domanda di corresponsione di un compenso per l'attività di gestione e liquidazione sinistri nel periodo dal 1.1.2015 al
5.11.2019 in quanto non dovuto nel caso di recesso per giusta causa, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale delle convenute di restituzione di quanto già versato a tale titolo.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso di euro 4.230,23 quale quota parte dei canoni di affitto dei locali stessi versati in via anticipata per ultimo trimestre del 2019 nonché di euro
699,99 versati in favore dell'operatore di telecomunicazioni, oltre che una somma pari al valore dei beni mobili rimasti nei locali medesimi.
Ha anche rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni da violazione della corrispondenza e per impedita possibilità di consultazione delle caselle di posta elettronica, non essendo stata nemmeno allegata l'esistenza di un danno risarcibile come conseguenza di tali violazioni.
Conclusivamente “in chiusura dei reciproci rapporti dare avere” ha riconosciuto alla attrice la somma complessiva di € 200.424,82
Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute il
Tribunale ha rigetto la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale ammontante a euro 163.239,35 derivante dalla impropria e dolosa liquidazione dei sinistri di competenza di . Sul punto ha CP_2
osservato che il rapporto di audit si limitava a riportare alcuni casi a titolo esemplificativo, offrendo un quadro meramente indiziario e in ogni caso pag. 34/60 “frammentato, dispersivo e rarefatto” non idoneo a comprendere se e in quale misura le suddette liquidazioni avessero effettivamente cagionato un danno a per il corrispondente ammontare. CP_2
Ancora ha rigettato la domanda di danno in relazione agli illeciti di gestione dei premi per “inverosimile percentuale (85%) di appendici di regolazione premi a 0 rilevando che era solo stata adombrata una mera ipotesi di danno.
Ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la domanda delle convenute di risarcimento del danno all'immagine avendo il rapporto di audit posto in evidenza una condotta irregolare perpetrata per un significativo periodo con evidenti ripercussioni sulla reputazione commerciale delle convenute. Tale pregiudizio è stato liquidato in via equitativa nella somma di euro 30.000,00
Pur considerando la reciproca soccombenza delle parti, il Tribunale ha posto in capo all'attrice le spese processuali relative alla fase decisionale, atteso il rifiuto di questa della proposta conciliativa formulata nell'ambito del tentativo di conciliazione promosso dal Giudice ex art 185 c.p.c., una volta esaurita l'attività istruttoria.
Avverso la sentenza n. 263/2024 del 29.2.2024 del Tribunale di NT, con atto di citazione dd. 5.4.2024, ha proposto appello PA
chiedendo in riforma dell'appellata sentenza l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, e il rigetto delle domande riconvenzionali di controparte e segnatamente di quella accolta.
Le appellate si sono costituite contestando la fondatezza dell'appello di cui hanno chiesto il rigetto e a loro volta formulando appello incidentale.
pag. 35/60 Sulle conclusioni sopra riportate la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di appello, articolato in plurime doglianze, l'appellante censura la sentenza nella parte per aver ritenuti PA1
esistenti fatti integranti inadempimento contrattuale non considerando le circostanze in fatto incompatibili con la revoca per giusta causa, per aver erroneamente applicato il principio di immedesimazione organica e per violazione delle norme di cui all'art 2 V comma Ana, all'art 112 codice assicurazioni e all'art . 2 bis ANA e/o 19 ANA.
Sostiene l'appellante in particolare che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'attività di agente viene svolta non dalla società ma dai soggetti fisici delegati all'attività assicurativa dalla società mandataria iscritti al RUI ai sensi dell' art 2 V comma ANA e art 112 cod
Assicurazioni.
Osserva ancora che il venir meno del delegato all'attività assicurativa per qualsiasi ragione non comporta l'immediata risoluzione del mandato di RS AG , ma implica l'apertura della procedura 2 bis che persegue lo scopo di favorire la prosecuzione del mandato, con la ricerca concorde di nuovo delegato e solo nel caso in cui non si raggiunga l'accordo il rapporto di AG si risolve.
Afferma che quanto sopra dimostra la preminenza dell'intuitus personae nel rapporto tra AG e preponente e la non pertinenza del principio della immedesimazione organica.
Asserisce ancora che con il riconoscimento del nuovo delegato all'attività assicurativa nella persona della , ha assunto un Pt_3 CP_2
pag. 36/60 comportamento concludente (di accettazione) mediante il quale ha manifestato il proprio consenso a proseguire il mandato con PA
rinnovata soggettivamente, superando così qualsivoglia giudizio di gravità delle eventuali contestazioni di inadempimento poste in essere anteriormente non dalla ma dal delegato, dimessosi, Pt_3 ER
per l'effetto non così gravi da recidere irrimediabilmente l'affidamento fiduciario con la società avente un nuovo delegato, ritenuto soggetto capace e degno di fiducia per proseguire l'incarico.
Afferma che dunque il giudice ha errato nel non considerare rilevante, concludente, e ed inconciliabile con una revoca per giusta causa, detto comportamento di
. CP_2
Altresì ribadisce che poiché l'art 2 bis ANA prevede l'apertura della relativa procedura nel caso di recesso , esclusione, uscita o perdita di RS qualifica di delegato per qualsiasi ragione, la procedura 2bis si apre sempre e comunque, garantendo all'agente il proseguimento del rapporto, salva la risoluzione di diritto con le relative conseguenze economiche;
lamenta che il primo giudice non ha neppure considerato che oltre a dimettersi da delegato il si era anche poi dimesso in data 28 ER
agosto 2019 da socio e tali dimissioni comportavano la apertura di una RS CP_ nuova procedura ex art 2 bis aveva disatteso ciò, aveva dapprima proceduto nel rapporto e nelle more aveva poi disposto la revoca per giusta causa.
La revoca per inadempimenti riferibili al non era, in ragione di ER
quanto esposto, invocabile.
pag. 37/60 Con motivo sub 2.1) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la revoca per giusta causa tempestiva, lamentando come il Giudice di primo grado abbia deciso secondo scienza privata, in assenza di prove documentali e di contraddittorio istruttorio, omettendo di esaminare gli elementi probatori, anche presuntivi, attestanti la conoscenza da parte di delle condotte del già a far data da luglio-agosto 2019 CP_2 ER
Tale conoscenza risulterebbe inequivocabilmente: dal rapporto di audit dd.
21.10.2019; dalla comunicazione della della contestuale revoca Pt_3
per giusta causa dd.
8.7.2019 dell'incarico dei subagenti ZO e ER
a cui seguiva l'incontro in Direzione;
dalla lettera dd.
2.8.2019 con cui ratificava le dimissioni del dalla consegna già a fine luglio CP_2 ER
CP_ 2019 da parte di alla del “riassunto provvisorio” relativo ai Pt_12
danni conseguenti alle irregolarità nella liquidazione sinistri LIA;
dall'accordo tra il e la . 28.8.2019. ER PA3
Afferma che il prolungamento dell'ispezione da parte di oltre luglio CP_2
2019, è da ritenersi pretestuoso con conseguente impossibilità di considerare la data del 21.10.2019 quale dies a quo ai fini della valutazione della tempestività della contestazione.
In relazione al medesimo capo della sentenza, con il motivo sub 2.2. rileva l'insussistenza della contraddizione ritenuta dal PA
Tribunale circa le tesi difensive svolte dall'attrice: non era vero che era inibita ogni possibilità di recesso da parte di , posto che essa avrebbe CP_2
potuto esercitare tale diritto nell'immediatezza della conoscenza dei fatti poi trasferiti nel rapporto audit, e anche in seguito ( sia in pendenza dei 90 giorni ex art. 2 bis ANA , sia una volta decorsi gli stessi) ma solo per pag. 38/60 ragioni diverse da quelle imputabili al delegato uscito, ormai superate dai comportamenti concludenti di . CP_2
Con il motivo sub 3.1. l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso rilievo al profilo della non imputabilità delle inadempienze al socio e alla di lei diligenza, ribadendo ancora una volta come il Pt_3
Giudice abbia erroneamente invocato il principio della immedesimazione organica, affermando la non pertinenza di detto principio nell'eventualità in cui la persona a cui gli illeciti sono riferiti sia uscita dalla società, “proprio perché gli illeciti non sono riferibili alla società” ; ancora una volta ribadisce che la appellata sentenza ha errato nel non attribuire rilievo alla prosecuzione nel mandato AGle con l'agente quale unica Pt_3
delegata.
Con il motivo sub 3.2. l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e tardive le contestazioni mosse da ai Pt_10
rilievi del rapporto di audit, ritenendo che le stesse dovessero essere svolte in citazione ex art 163 comma 3 n.4) cpc posto che era stata ad assumere la iniziativa processuale, nel mentre esse erano state Pt_10
svolte da ultimo nella memoria conclusionale ex art 190 cpc;
afferma che invece gli argomenti volti a evidenziare l'infondatezza di quanto addebitato erano stati esposti da già in sede di atto di PA
citazione, poi ribaditi in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e solo rielaborati in comparsa conclusionale e di replica ex art 190 c.p.c.: lamenta che dunque erroneamente il primo giudice ha ritenuto che essa non PA1
avesse confutato gli esiti del citato rapporto.
Ancor lamenta che il giudice non ha neppure dato corso alle prove orali, in specie a quelle di cui ai capitoli da 39 ad 82.
pag. 39/60 Rileva altresì l'appellante come le indagini effettuate da , sulla base CP_2
delle quali è poi stato esercitato il recesso dalla stessa, non si siano svolte in contraddittorio con e sostiene l'insussistenza delle gravi PA
e numerose irregolarità evidenziate in sede ispettiva, anche alla luce della decisione tecnica di IVASS che ha ritenuto contrarie alle disposizioni di legge e di mandato un numero assai esiguo di condotte, non rinvenendo documentazione atta a supportare le varie contestazioni mosse nel rapporto di audit.
Con il motivo sub 4 l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda delle convenute in solido di risarcimento del danno all'immagine dolendosi della mancata prova del danno in violazione dell'art. 432 c.p.c. e 1226 c.c. essendosi basato il Giudice sul rapporto di audit e quindi su un atto di parte privo di verifica in contraddittorio.
E hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_1 CP_2
principale, proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali.
Le appellate chiedono la condanna dell'appellata al pagamento in favore di di complessivi euro 347.052,22 - di cui euro 163.239,35 per CP_2
l'impropria e dolosa liquidazione da parte dell'appellante dei sinistri, così come accertata nel rapporto di audit, ed euro 183.812,87 per altre gravi anomalie relative alla liquidazione diretta dei sinistri emerse successivamente all'ispezione svolta;
in subordine, affermano che va riconosciuto quanto meno l'importo di euro 163.239,35 risultante dal rapporto audit. Sottolineano che si verte in materia di responsabilità contrattuale e spettava pertanto ad dar prova di aver PA
pag. 40/60 adempiuto alle proprie obbligazioni mentre essa nulla abbia mai replicato limitandosi ad affermare la correttezza del proprio operato.
Affermano che devesi ritenere acquista anche la prova dell'inadempimento anche quanto alla regolazione di premi a zero
****
Vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi il primo motivo ed i motivi 2.1 e 2.2 .
3.1. e 3.2 dell'appello principale.
Va a premesso che il rapporto di AG di assicurazioni può intercorrere anche con una società e in tal caso vi è l'obbligo per la società agente di indicare preventivamente anche i soggetti delegati dalla società allo svolgimento dell'attività AGle.
L'importanza , anche nel caso di AG costituita in forma societaria, dell'elemento personale è indubbia desumendosi ciò sia dal comma V RS dell'art 2 ( laddove si afferma che “Fatto salvo quanto previsto dall'art 2 bis, IV comma, le variazioni rispetto a quanto preventivamente indicato ai sensi del presente comma potranno essere effettuate dalla società AGle con il consenso dell'impresa”) sia dall' art 2 bis ANA che prevede che la variazione della componente “personale” ( legali rappresentanti, amministratori, soci, soggetti delegati) , pur non determinando una cessazione automatica del rapporto , dia luogo ad una procedura finalizzata “ a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di trovare, entro il termine di 90 giorni dall'evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante” all'esito della quale però, se le parti non raggiungono una intesa, il rapporto d'AG si risolve.
pag. 41/60 Tali peculiarità, non elidono con tutta evidenza il fatto che comunque il rapporto di agenza intercorre tra impresa preponente e la società agente e che il contraente resta dunque la “società” che è soggetto autonomo ( vieppiù nel caso di società capitali come è avente anche PA1
personalità giuridica) rispetto alle persone fisiche quali soci, amministratori e i soggetti da essa delegati allo svolgimento della attività di assicurazione : la attività AGle svolta per la società dal delegato infatti “ viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente” (v parte motiva
SSzione civ ord. n. 10184 del 2022) così come del resto “ le somme retratte per la attività prestata ... attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito ..., risolvendosi in utili dell'attività di impresa” (v cass civ
Sezioni Unite n.27986/ 2013)
Non è dunque affatto condivisibile la tesi attorea secondo cui “Agente non
è la società ma i singoli soggetti delegati alla attività assicurativa” dovendosi invece rilevare, al contrario, che nel rapporto di AG instaurato dal preponente con una società è quest'ultima il soggetto a cui viene conferito il mandato AGle;
la “società agente” ( tenuta alla previa indicazione dei delegati iscritti al RUI Agenti ) in quanto parte del rapporto di AG è responsabile verso il preponente per gli illeciti commessi dai propri delegati nell'esercizio dell'attività AGle. Detto aspetto è stato correttamente evidenziato dal primo giudice laddove ha precisato ( v. pag 6 della sentenza) che l'argomentazione della attrice ( qui appellante ) “presenta tuttavia un vizio logico insuperabile, giacché
pag. 42/60 esso ignora completamente il fatto che il contratto di AG è concluso tra le convenute, quali preponenti, e la società attrice, quale mandataria, e dunque che tutte le inadempienze accertate sono comunque imputabili a quest'ultima, da qualunque persona fisica appartenente alla sua organizzazione aziendale siano state perpetrate…”.
E' altresì corretta la affermazione del primo giudice secondo cui, in estrema sintesi, recesso per giusta causa e procedura ex art 2 bis Ana operano su piani diversi fondandosi su presupposti diversi. La procedura di cui all'art 2bis ANA si fonda sul presupposto dell'intervenuta “variazione ” delle persone degli amministratori, soci, o della perdita della qualifica del delegato per qualsiasi ragione, ed è volta a pervenire ad un accordo sul nuovo soggetto “subentrante” in difetto del quale opera la risoluzione del rapporto con le conseguenze economiche previste dal terzo comma del citato articolo.
La giusta causa di recesso dal contratto di AG per come definita dall'art. 1751, comma 2 c.c. si fonda invece su “ inadempienze” della società agente che per la loro gravità, non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
diverse sono anche le conseguenze economiche rispetto a quelle scaturenti dalla risoluzone del rapporto all'esito del procedimento ex art 2 bis Ana qualora non venga raggiunto l'accordo.
Non può ritenersi stanti le diversità di ratio, di presupposti e di conseguenze economiche che il recesso per giusta causa sia precluso RS nel corso della procedura ex art 2bis o dopo la sua chiusura.
E' dunque in primis inconferente il fatto che il recesso per giusta causa sia intervenuto nelle more del termine di 90 giorni da che il è ER
pag. 43/60 fuoriuscito dalla compagnie sociale fuoriuscita da cui decorrerebbe il termine per una nuova procedura ex art 2bis ANA, poiché, come già esposto, trattasi di “istituti” operanti sul piani diversi.
Neppure può ritenersi come sostenuto dall'appellante (v motivo 2.2) che nel caso in cui la procedura ex art 2bis Ana si chiuda con l'accordo sul nuovo delegato o nuovo socio o nuovo amministratore il recesso per giusta causa soffra necessariamente di “limitazioni” quanto alle inadempienze invocabili nei confronti della società agente nel senso che esse non potrebbero più essere quelle poste in essere dalla persona fisica in allora operante e “sostituita”: si deve invero sempre e solo verificare in concreto quando viene operato il recesso per giusta causa se le inadempienze invocate nei confronti della società agente siano effettivamente così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto ex art art. 1751, comma 2 c.c., con detta società tenendosi conto di tutti i fattori pertinenti ivi compresa anche la mutata componente “soggettiva” da valutarsi però tenuto anche conto dei principi che operano in materia societaria (di ciò si dirà infra).
Parte appellante afferma che nel caso concreto la prosecuzione dell'attività di – con la nuova delegata autorizzata da conferma PA CP_2
che non vi erano ragioni che potessero impedire, anche solo provvisoriamente, l'esercizio dell'intermediazione; in sintesi il consenso alla prosecuzione nel mandato farebbe venir meno il giudizio sulla gravità delle eventuali contestazioni di inadempimento, essendo state ritenute per l'effetto non così gravi da recidere irrimediabilmente l'affidamento fiduciario con la società avente il nuovo delegato.
pag. 44/60 Ritiene la Corte che dalla concordata prosecuzione del rapporto con la società agente avente quale delegata la (che è poco dopo Pt_3
divenuta anche socia unica ed unica amministratrice) non possa desumersi la illegittimità del successivo recesso per giusta causa.
Invero il recesso per giusta causa è intervenuto a seguito dell'audit conclusosi nell'ottobre del 2019, successivamente dunque al richiamato accordo e il recesso è stato operato proprio alla luce delle complessive risultanze del rapporto Audit.
E' ben vero che il Gruppo Itas aveva avuto notizia già con mail del
8.7.2019 della revoca per giusta causa dell'incarico di subAG a
ZO e ER ed è altresì pacifico che vi era stato un incontro sul punto tra i soci amministratori e la Direzione già il 12.7.219; risulta ulteriormente che erano state comunicate ad ancora il 17.7.2019 CP_2
“situazioni critiche” da parte della (v doc. 38 d fascicolo di Pt_3
primo grado dell'attrice ); può inoltre ritenersi che già tra fine luglio e il
2.8.2019, data in cui sono state “ratificate” le dimissioni di da ER
delegato della attività assicurativa (doc 39 fascicolo primo grado di parte attrice ) avesse avuto contezza anche degli illeciti posti in essere da CP_2
vi è altresì una indicazione “provvisoria” di tali irregolarità nel ER
doc 41 attoreo.
Del resto lo stesso rapporto di Audit dà conto che era venuta a CP_2
conoscenza di irregolarità gestionali a luglio.
Proprio le irregolarità di cui ha avuto contezza in quel periodo CP_2
hanno però reso necessaria, come correttamente motivato dal primo giudice, una approfondita attività ispettiva “non ordinaria”, estesa ai vari aspetti della gestione societaria e all'esame di una ingente massa pag. 45/60 documentale: ciò onde poter avere non solo più preciso riscontro degli illeciti già emersi e posti in essere dai singoli subagenti e dal delegato, ma anche più in generale per avere contezza della gestione del mandato AGle sotto i suoi vari aspetti e dunque poter valutare in modo informato il grado di affidabilità della società nel suo PA1
complesso ai fini della prosecuzione o meno di detto mandato AGle.
La complessiva valenza qualitativa ed anche quantitativa delle violazioni attinenti vari aspetti della gestione è emersa proprio dal rapporto redatto all'esito dell' audit e delle relative indagini iniziate sì nel luglio 2019 ma conclusesi nell'ottobre 2019 che hanno riguardato un periodo esteso ( con inizio primo gennaio 2018 ) e i vari aspetti della gestione del mandato assicurativo della società agente nel periodo di riferimento, essendo stata l'indagine estesa all' ambito finanziario (analisi dei conti correnti di raccolta premi e analisi della copertura finanziaria) contabile-amministrativo (amministrazione dei primi e del pagamento sinistri), tecnico liquidativo e contrattuale (gestione delle polizze e appendici contrattuali) oltre che ad altro (v. sponsorizzazioni) . La ispezione si è svolta, come rilevato dal primo giudice con congrue tempistiche e non può affermarsi che essa sia stata motivata solo da intenti dilatori e che su punto il primo giudice abbia deciso “secondo scienza privata” posto che egli ha invece reso la sua congrua motivazione sulla scorta della documentazione versata in causa (rapporto audit comprensivo delle tabelle redatte che dà conto della complessa indagine svolta nonché i vari allegati alla stessa e gli estratti conto dimessi). La comunicazione della revoca è seguita a pochi giorni dalla conclusione dell'Audit, previa interlocuzione con la società - ormai in persona della pag. 46/60 che è stata invitata a presentare le sue osservazioni e che è stata Parte_3
anche convocata prima dell'invio della p.e.c. recante la comunicazione di recesso (v. documentazione di primo grado;
doc. 15 attrice e docc. 11 e 12 delle convenute ) : di qui il rigetto anche del motivo di appello sub 2.1 relativo alla pretesa tardività dell'esercizio del recesso per giusta causa.
Va invece rilevato che è fondata la censura dell'appellante di cui al motivo sub 3.2) : non vi è invero tardività delle allegazioni della attrice volte a contrastare il rapporto audit e non vi è una inammissibile mutazione della domanda per novità della causa petendi posto che dette allegazioni non sono state svolte per la prima volta con la memoria conclusionale ma già con la memoria ex art 183 VI comma cpc, prima dunque del maturare delle preclusioni assertive;
si è ormai consolidato il principio espresso con la pronuncia della Cass. civ. Sez. Un. n.
12310/2015 secondo cui è possibile nel termine di cui all' art 183 VI comma n. 1 cpc non solo precisare, ma anche modificare la originaria domanda nei suoi elementi costitutivi purchè la modifica riguardi “ la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). A ciò si aggiunga che dette allegazioni sono anche state svolte in relazione alle domande riconvenzionali di danno.
Nondimeno dette ammissibili allegazioni non sono affatto idonee a modificare il complessivo giudizio relativo alla gravità delle inadempienze della società.
pag. 47/60 Va innanzitutto rilevato che il rapporto di audit era già stato sottoposto all'esame della legale rappresentante della società ( ) Parte_3
prima della istaurazione del giudizio;
come ben evidenziato nella appellata sentenza la società in persona della sua legale rappresentante con le sue osservazioni alla relazione ispettiva datate 22 ottobre 2019 ha affermato: “La sottoscritta, Agente dal 1/1/1994, ritiene superfluo CP_2
contestare l'incontestabile: riconosce infatti che la relazione scaturita dall'ispezione è stata stesa in maniera asettica ed equilibrata, anche se, a suo avviso, non riconosce a sufficienza la sua collaborazione e quella dei suoi dipendenti e non attribuisce le irregolarità riscontrate, in maniera decisa ed inequivocabile, a chi devono essere attribuite”.
La medesima relazione è stata poi ritualmente prodotta in giudizio dalle parti (anche dalla stessa ed in tal modo sottoposta a PA1
contraddittorio tanto che ha potuto svolgere i suoi rilievi: la PA1
relazione contrariamente a quanto lamentato dalla appellante è ben valorizzabile in questa sede quale prova atipica, per i fatti da essa desumibili - vieppiù unitamente alla documentazione pure versata ritualmente in giudizio in primo grado ( tra cui in primis gli allegati, doc
9 delle convenute, nonché gli estratti conto doc.19 delle convenute)- posto che nel nostro ordinamento manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle cd “prove atipiche” .
Ciò posto le violazione che emergono sono indubbiamente nel loro complesso gravi e tali da rescindere il rapporto fiduciario preponenti - società agente.
pag. 48/60 In relazione al conto corrente premi dall'analisi finanziaria svolta nel periodo in oggetto è emerso che in quel conto sono state regolate varie operazioni estranee all'ambito della gestione assicurativa, e ciò sia in entrata che in uscita: l'elenco nel rapporto Audit delle operazioni contestate è specifico (v pag 15 e 16 della Relazione supportata dagli estratti conto dimessi in causa ) , specifiche sono anche le indicazioni dei singoli fatti integranti irregolarità mentre le contestazioni della appellante sono per contro generiche e fondate in buona sostanza sulla circostanza che dette operazioni non abbiano causato danno per le preponenti per non aver esse generato scoperti di valuta. Vi è anche il rilievo che esse non sono imputabili alla . Pt_3
In relazione alla amministrazione premi le indicazioni delle operazioni contestate sono puntuali e i fatti addebitati per ognuna di essa sono specifici (v incasso di premi compensato con la liquidazione di sinistri a favore di altri soggetti;
pagamento in denaro contante a titolo di rimborso premio quietanzato a persona diversa dal contraente di polizza;
ritardata registrazione contabile dei premi incassati di cui alla tabella pag 25 e ss) ; pur trattandosi di fatti specificamente dedotti rientranti nella sfera di conoscibilità di le contestazioni della appellante sono del PA1
tutto generiche ed ancora una volta accompagnate dalla affermazione che non sarebbero foriere di danno per e non sarebbero comunque CP_2
riferibili alla . Pt_3
Vi è poi la liquidazione di premi per ben € 163.239,35 con indicazioni di dettaglio nell'allegato “A000 - Sinistri_LIA_Irregolarità.xlsx”. In particolare, sono stati evidenziati vari pagamenti eseguiti in assenza di qualsiasi documentazione comprovante i sinistri accaduti o comunque con pag. 49/60 documentazione incompleta nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi da quelli contrattualmente garantiti, pagamenti eseguiti in anticipo rispetto l'istruttoria del sinistro ovvero registrazioni contabili tardive dei pagamenti. La attrice/appellante ancora una volta a fronte di dette indicazioni non ha contestato la lamentata assenza o incompletezza di documentazione ovvero le altre irregolarità di cui la relazione ispettiva dà conto ma ha affermato genericamente che non vi era prova che i sinistri fossero stati inesistenti oppure esistenti ma pagati male né era dato sapere se invece essi fossero esistenti e pagati correttamente senza essere sovrastimati sia pure in assenza di CP_ documentazione;
ed altresì affermato che non vi era prova che avesse rimborsato ad le relative somme: da ciò ancora una volta Pt_10
facendo discendere la mancata prova di danno;
ha evidenziato anche in relazione alla attività liquidatoria che essa non è stata svolta dalla Pt_3
che neppure disponeva delle credenziali.
Vi è ulteriormente il dato dell'utilizzo improprio delle trattenute Broker , nonché il dato anomalo della rilevantissima percentuale della regolazione di premi a zero su cui la non ha fornito spiegazioni. Pt_3
Anche nel caso in cui si volesse ritenere , come fatto dall' (v doc CP_9
.68 di parte attrice fascicolo di promo grado) che il comportamento in CP_ allora di possa aver ingenerato affidamento sulla ratifica della relazione con i broker, ed altresì anche al netto della questione della anomala percentuale di regolazione premi a zero, risultano comunque sussistenti nel loro insieme molteplici e rilevanti irregolarità giustificanti l'operato recesso per giusta causa pag. 50/60 Giova rilevare che ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di AG non è necessaria la allegazione e prova che l'inadempienza abbia determinato un vero e proprio danno patrimoniale risarcibile in capo al preponente e un corrispondente vantaggio o guadagno dell'agente ( la questione del danno verrà trattata infra in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria) posto che ciò che rileva è che le mancanze contestate siano suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del detto rapporto.
Nel caso di specie le su richiamate inadempienze hanno indubbiamente dette connotazioni : le irregolarità che attingono alla gestione del conto corrente premi, alla opacità ed irregolarità della amministrazione premi, alle modalità liquidatorie condotte in modo irregolare e/o opaco senza corredo di idonea documentazione di supporto, sono irregolarità che ledono indubbiamente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Esse inoltre non sono state sporadiche ma hanno avuto una portata
“sistematica”., interessante un arco temporale esteso ed hanno attinto ai vari ambiti della gestione del mandato, in chiaro contrasto ai doveri nascenti dal rapporto di AG con connotazioni del tutto idonee a minare la fiducia nell' operato della società agente nei termini indicati dall' art 1751secondo comma cpc essendo la loro pervasività (non potendo la preponente contare neppure sulle regole minimali di corretta tenuta della documentazione sinistri ) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con una società che ha complessivamente operato in tal modo e ciò neppure all'esito della nomina della nuova pag. 51/60 delegata e con la società nella nuova composizione a socio unico ed amministratore unico in persona della Pt_3
Va rimarcato ancora una volta che il mandato AGle era in capo alla Par società ed altresì nuovamente sottolineato che la società PA1
agente in ambito assicurativo oltre ad essere sottoposta alla specifica normativa in tema di AG è altresì assoggettata alle regole di qualunque impresa esercitata in forma di società di capitali qual è la srl.
Nel caso di specie all'epoca dei fatti era non solo socia ma anche Pt_3
amministratrice della società unitamente al che ne PA1 ER
era anche il delegato per la attività assicurativa. Sebbene dopo la riforma societaria del 2003 non sia più configurabile un obbligo di controllo generalizzato degli amministratori “non esecutivi” su ogni operazione condotta dai delegati, nondimeno è imposto agli amministratori privi di deleghe l' obbligo di agire in modo informato dovendo essi diligentemente richiedere ed acquisire le informazioni sulla sfera di attività dei delegati necessarie per avere una conoscenza adeguata dell'attività della società e cogliere i segnali di allarme, sì da poter diligentemente intervenire e ristabilire una corretta gestione degli affari
(nel caso di specie degli “affari” assicurativi).
Proprio il fatto che le irregolarità non sono state sporadiche e circoscritte ma hanno invece avuto una portata “sistematica” e “strutturale” interessante un arco temporale esteso nel tempo ed interessanti vari ambiti della gestione del mandato denota la assoluta inerzia della amministratrice nel suo ruolo di amministratrice “non delegata” Pt_3
nell'assumere quelle informative sull'attività del delegato che le avrebbe consentito di rilevare tempestivamente, dalla visuale “interna” di chi pag. 52/60 amministra la società, quelle sistematiche irregolarità emerse solo dopo un lungo lasso di tempo. Non può quindi che concludersi, come del resto rilevato nel Rapporto di Audit, che l' apporto della nella Pt_3
emersione degli illeciti è stato tardivo;
il suo precedente comportamento
è stato connotato, sotto l'esaminato profilo da colpevole inerzia protrattasi per lungo periodo in violazione dei suoi doveri di amministratrice della società di tal che per quanto emerso non può che ritenersi rescisso il vincolo fiduciario con la società ancorchè con la sua “nuova” PA1
delegata poi divenuta anche socia e amministratrice unica.
Sul punto da ultimo si osserva che il doc 68 prodotto dalla attrice in primo grado non è idoneo a scalfire quanto sopra esposto. Detto documento riguarda un procedimento disciplinare volto alla irrogazione di sanzione amministrativa nel mentre viene qui in rilievo la diversa questione del recesso per giusta causa fondato sul diverso aspetto “civilistico” della rottura del rapporto fiduciario tra le parti. A ciò si aggiunga, per mera completezza, che anche gli oneri di allegazione e la valutazione delle prova sono diversi quanto al processo civile e al procedimento disciplinare
Invass e che dal provvedimento conclusivo di quest'ultimo non è neppure dato sapere se sia stato in esso riversata la mole di documenti prodotta in questo giudizio civile Conclusivamente i motivi di appello 1, 2.1 ,2,2, 3.1 e
3.2 vanno rigettati superfluo risultando l'espletamento delle riproposte prove orali.
E' invece fondato il motivo sub 4).
“ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla
pag. 53/60 reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v SSzione civile ord n. 19551/2023; v anche le precedenti pronunce richiamate in detta ordinanza: Cass., sez. U,
11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3,
13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1,
14/05/2012, n. 7471).
Il giudice può, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé posto che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno- conseguenza, “non coincide con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (v. la citata
Cass civ. n. 19551/2023; v anche cass civ sez. 6 - 3, 18/07/2019, n.
19434)
Nel caso in esame le appellate non hanno offerto elementi idonei a far ritenere effettivamente subito il cd “danno conseguenza” neppure con il ricorso a presunzioni semplici. Risulta anche dal rapporto di Audit che ha, responsabilmente, evitato di coinvolgere nella sua indagine i CP_2
clienti, presumibilmente proprio per evitare le conseguenze dannose in tema di pregiudizio alla reputazione e all'immagine che ne sarebbero derivate;
non sono stati forniti d'altro canto elementi che diano conto di una propalazione “all'esterno” e in quale misura delle vicende relative agli inadempimenti di in modo tale da compromettere appunto PA1
l'immagine delle preponenti;
ed anzi proprio le appellate asseriscono pag. 54/60 non solo, appunto, di non aver coinvolto i clienti ma anche di essere in vari casi intervenute ad evitare conseguenze pregiudizievoli (v. ad esempio i fatti relativi alla SS LE di NT) ; non vi è dunque prova, neppure presuntiva che i pur gravi inadempimenti di PA1
abbiano avuto un impatto “esterno” tale da comportare una conseguente lesione della immagine di serietà ed affidabilità delle preponenti.
Né in difetto di detta prova è sufficiente invocare i criteri di liquidazione equitativa del danno posto che detta liquidazione equitativa attiene al profilo del quantum, essendo però necessario per procedere alla liquidazione in via equitativa del danno che sia dapprima fornita la prova dell'an ovvero la prova della concreta sussistenza del danno stesso.
Va dunque rigettata la domanda riconvenzionale di danno non patrimoniale accogliendosi in parte qua l'appello di PA1
Resta da esaminare l' appello incidentale proposto dalle convenute.
In tema di responsabilità contrattuale la parte creditrice deve allegare e provare il titolo della responsabilità, deve allegare un inadempimento che sia causalmente idoneo alla produzione del danno e da ultimo deve allegare e provare il danno conseguenza, spettando invece a parte debitrice la prova dell' avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a sé non imputabile ex art. 1218 c.
Nel caso in esame il titolo, integrato dal contratto di AG è pacifico in causa;
per il resto va osservato ciò che segue.
Con riferimento alle irregolari liquidazioni premi di cui alla relazione
Audit vi è per specifiche operazioni di liquidazione una adeguata allegazione di inadempimento causalmente idoneo a produrre il dedotto (e provato) danno: vi sono già in comparsa di costituzione allegazioni che pag. 55/60 si riferiscono , inter alia a “pagamenti eseguiti a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi dalle garanzie contrattualmente prestate” e che rimandano specificamente (con allegazione dunque ob relationem) alle indicazioni del rapporto pagg 35 e ss laddove sia pure “in via esemplificativa” sono appunto elencate le seguenti operazioni di liquidazione e i relativi inadempimenti:
- sinistro n. 190022387 intestato al come PA4
assicurato e beneficiario. Il sinistro è stato aperto sulla polizza incendio del ma si riferisce ad un danno da atto PA4
vandalico ad un autoveicolo. Sono stati individuati due preventivi della stessa carrozzeria per lo stesso veicolo danneggiato privi del riferimento del “cliente” ma variati nell'importo. Il pagamento è stato eseguito a (amministratore del condominio) PA5
come persona fisica (v allegato 49SX): dall'allegato risulta esser stata bonificata la somma di € 970,00 a;
PA5
- sinistro n. 180218733 intestato a come assicurato e CP_10
beneficiario. Il sinistro è stato aperto sulla polizza incendio del fabbricato del signor e risarcisce allo stesso un danno CP_10 CP_10
ad un veicolo (porta, parafango e paraurti). L'importo liquidato ammonta a 500,00 euro (vedi l'allegato 36SX);
- sinistro n. 180119212 intestato al condominio come CP_11
assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danno del signor (titolare della PA6
Microsysinformatica) ad un autoveicolo di proprietà della società
Microsysinformatica. Il danno risulterebbe essere stato causato dal
pag. 56/60 signor Per la liquidazione del danno è stato PA7
aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato.
Il pagamento di euro 1.000,00 è stato eseguito a favore di
“Microsysinformatica” (vedi l'allegato 25SX);
- sinistro n. 190022480 intestato al condominio Firenze come assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danno del signor ( al computer, ai cerchioni - di un Pt_18 Pt_19
autoveicolo? - e al “freddo e fluido merce”. Per la liquidazione del danno è stato aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato. Il pagamento di euro 1.700,00 è stato eseguito a favore di ” (vedi l'allegato 50SX); Parte_20
- sinistro 180072232 intestato al condominio come Pt_21
assicurato e beneficiario. Per la liquidazione del danno è stato aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato.
Il pagamento di euro 1.220,00 è stato eseguito con assegno bancario
n. 0605834228 emesso il 09/04/2018 a favore di CE RI NÈ RL e presentato all'incasso il 18/06/2018. In AG non è stata riscontrata alcuna documentazione tecnica attinente il sinistro eccetto che la copia fotostatica dello stesso assegno di cui sopra a favore di - - direttore di CE RI NÈ RL (vedi RSna_7
l'allegato 2SX);
- sinistro n. 190045501 intestato al condominio come Parte_22
assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danni per una perdita d'acqua al fabbricato. La richiesta viene inoltrata su carta intestata dell'amministratore del condominio unitamente a due preventivi (Golob Services e Salgarolo
pag. 57/60 Servizi)…. . Il pagamento di euro 4.000,00 è stato eseguito a favore della signora . amministratore di altri fabbricati Parte_23
(allegato 48SX)
- sinistro n. 180034537 di euro 2.332,00. Il pagamento è avvenuto con assegno bancario n. 0605834225 emesso il 14/02/2018 da
[...]
a favore di sé medesimo e presentato all'incasso dallo ER
stesso il 15/02/2018. Il sinistro è intestato al condominio Corso
Buonarroti come assicurato e beneficiario ed è collegato ad una polizza incendio dello stesso fabbricato (allegato 2SX)
Trattasi di procedure di liquidazione “chiuse” per le quali dunque CP_1
ha effettuato i relativi esborsi.
[...]
Orbene con riferimento a dette operazioni vi sono specifiche allegazioni di inadempimenti causalmente idonei a causare danno ( pagamenti a soggetti che non sono beneficiari di polizza ovvero pagamenti per rischi non assicurati) di tal che spettava ad , stante il riparto degli oneri di Pt_10
allegazione e prova in materia contrattuale come sopra specificati, dare la prova “liberatoria” che invece non è stata offerta.
Ne discende che va accolta la domanda risarcitoria per l'importo di €
11.722,00 da rivalutarsi trattandosi di debito di valore dalla data dei pagamenti alla data della sentenza e da maggiorarsi con gli interessi al tasso legale, sino al saldo, sulla somma di anno in anno rivalutata.
Per il resto manca in radice una adeguata specifica allegazione di un inadempimento che sia idoneo a produrre l'indicato danno;
le allegazioni riguardano mancanze e/ o incompletezze di documentazione afferente la fase “liquidatoria” dei singoli sinistri: dette mancanze e/o incompletezze pag. 58/60 integrano illeciti “formali” che certamente sono suscettibili di essere valorizzati ai fine del recesso per giusta causa delle preponenti ma sul piano del nesso causale non può ritenersi che il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della mancata o dell'irregolare tenuta della documentazione della pratiche e neppure può ritenersi sufficiente la generica allegazione che dette carenze nascondano illeciti. Ugualmente non possono essere accolte le domande di danno attinente a irregolarità di operazioni di liquidazione in tesi emerse dopo l'Audit, difettando le specifiche allegazioni del caso, e così pure per la domanda di danno relative alla regolazione dei primi a zero, per le quali vieppiù viene adombrato solo un mero sospetto di danno.
In conseguenza della riforma sia pure solo parziale, si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis SSzione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890).
L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza.
Va dunque confermata la regolamentazione delle spese di lite e di CTU di primo grado di cui alla appellata sentenza che tiene conto della reciproca soccombenza e dell' ingiustificato (tale risultando anche all'esito dell'appello) rifiuto della attrice della proposta conciliativa .
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate
P.Q.M.
pag. 59/60 La Corte d'Appello di NT, II sezione civile, definitivamente decidendo in questo grado di giudizio, in parziale riforma della sentenza n.263/2024 del Tribunale di NT, che conferma nel resto
1)rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute di risarcimento dei danni non patrimoniali
2)condanna a corrispondere a l'importo di € PA1 Controparte_1
11.722,00 da rivalutarsi dalla data dei pagamenti alla data della sentenza e da maggiorarsi con gli interessi al tasso legale, sino al saldo, sulla somma di anno in anno rivalutata
3)Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Deciso in NT il 13.5.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
pag. 60/60
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 78/2024 R.G.
La Corte d'appello di NT, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 5 aprile 2024 da
P. IVA. , rappresentata e PA P.IVA_1
difesa dall'avv. Annarosa Molinari del Foro di NT (c.f.
); C.F._1
appellante contro
c.f. ed c.f. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentate e difese dall'avv. Stefano Mengoni del Foro di P.IVA_3
NT (c.f. ); C.F._2
Appellate- appellanti incidentali Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NT, disattese tutte le eccezioni ed istanze sollevate dalle appellate dinanzi a codesto Collegio così disporre:
In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dei capi impugnati della sentenza n. 263/2024 del Tribunale di NT, emessa nel proc. sub
RG 2239/2020 dal G.I. dott. Benedetto Sieff in data 29.02.2024, pubblicata il 29.02.2024 e notificata il 06.03.2024 revocare la stessa ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: nel merito: in via principale, nel merito: accertata e dichiarata
l'insussistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della giusta causa di revoca, condannare e , in persona CP_1 CP_2
dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte PA
le rispettive somme conseguenti alla risoluzione automatica ex art. 2 bis
ANA, tra cui l'indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA, III comma e ss, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 ANA, la somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata sulla base di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 A ANA, oltre le provvigioni maturande ex art.
20 ANA, ratini, provvigioni grandine come accertate in corso di causa a mezzo CTU (per un totale di € 747.275,73 detratto quanto incassato in base alla sentenza impugnata), oltre il compenso gestione sinistro per tutto
l'anno 2019 (pari ad € 19.792,00 (1° semestre) + € 13.789,25 (fino al
pag. 2/60 5.11.19) = 33.581,25), oltre gli interessi moratori al tasso convenzionale
ANA o, in alternativa, al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della giusta causa di revoca, condannare e , in persona dei loro rispettivi CP_1 CP_2
legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore di in PA
persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le rispettive somme dovute ex art. 19 ANA ad una revoca ad nutum, tra cui le indennità di risoluzione del rapporto stabilite agli artt. da 25 a 33 ANA, l'indennità sostitutiva del preavviso e la somma aggiuntiva, oltre le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, provvigioni grandine come accertate in Pt_2
corso di causa a mezzo CTU (per un totale di € 747.275,73 detratto quanto incassato in base alla sentenza impugnata), oltre il compenso gestione sinistro per tutto l'anno 2019 (pari ad € 19.792,00 (1° semestre) + €
13.789,25 (fino al 5.11.19) = 33.581,25), oltre gli interessi moratori al tasso convenzionale ANA o, in alternativa, al tasso commerciale di cui al
D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, per ogni ipotesi di risoluzione del mandato di AG, condannare e CP_1 [...]
, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_2
a versare in favore di in persona del suo legale PA
rappresentante pro tempore, tutte le somme a questa spettanti per i seguenti titoli: provvigioni sul ramo grandine - anno 2019 per la quota dovuta a saldo di € 28.737,31; - provvigioni maturande ex art. 20 ANA;
- compenso attività di gestione e liquidazione sinistri dal 1° luglio 2019 al 5
pag. 3/60 novembre 2019 (€ 33.581,25), il tutto nella misura accertata in corso di causa a mezzo CTU contabile assunta, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e degli interessi sulla somma rivalutata, al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002 se ed in quanto dovuti, dal dì del dovuto al saldo;
Respingere tutte le domande riconvenzionali di , tra cui la domanda di CP_2
risarcimento danno all'immagine, perché infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento alle ragioni esposte in narrativa;
Respingere l'appello incidentale, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che per difetto di prova, per tutti i motivi già esposti in atti nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e come ivi specificatamente indicate con riferimento a quelle capitolate nella 2° e 3° memoria istruttoria di
ferme restando le opposizioni ivi esposte, come di seguito PA
riportate: ammissione delle prove per interrogatorio formale dell'attuale legale rappresentante pro tempore e per testi sulle seguenti circostanze:
• a dimostrazione della buona fede della IG Parte_3
nell'evidenziare al Gruppo Itas anomalie gestionali da parte dei subagenti
ZO e ER, con il concorso del socio : RSna_1
pag. 4/60 5.“Vero che il 04 marzo 2019 la IG comunicava alla Pt_3
Direzione Generale di non ricevere più le consuete informazioni di AG
(doc. 34)”;
6.“vero che in occasione dell'incontro in Agenzia del 12.03.2019 la
IG evidenziava criticità nei rapporti con i Sub Parte_3
Agenti ZO e ER per quanto attiene l'incasso premi
(inosservanza in tema di separazione patrimoniale, pagamenti in contanti, copertura premi con assegni non pertinenti) esplicitando la perdita di fiducia nel loro operato e nelle giustificazioni offerte dal socio ER
(doc. 35);
TESTI: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , e tutti Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
presso DG Gruppo Itas, res. in NT Piazza Negrelli n. Testimone_8
2;
• a dimostrazione del fatto che , con le proprie risorse organizzative ed ispettive, non ha mai riscontrato alcun rilievo / criticità sulla gestione assicurativa e liquidativa dell'AG:
7.“vero che i controlli di routine sulle liquidazioni AGli svolti da , CP_2
dal 2015 -2016 fino al 22.07.2019, devono ancora riscontrare rilievi o criticità sulla gestione assicurativa e liquidativa dell'AG PA
(doc. 36);
[...]
CP_ 8.“Vero che in data 03 giugno 2019 le mandanti eseguivano un'ispezione presso di cui al rapporto di audit dd. PA
03.06.2019 “dal quale NON erano emerse anomalie degne di rilievo” (doc.
2 e 3)”;
pag. 5/60 9.“vero che detta ispezione avveniva alla sola presenza del socio ER
, unico firmatario del rapporto e dei relativi allegati, essendo la socia
[...]
assente”; Parte_3
CP_ 10.“vero che aveva comunicato alle agenzie che la violazione dei criteri liquidativi di cui alle procedure LIA comportavano la revoca della relativa facoltà liquidativa, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 36)”;
TESTI: e , , , tutti RSna_2 Per_3 RSna_4 RSna_5
presso ; CP_1
• a dimostrazione che già in luglio 2019 era a conoscenza delle irregolarità assicurative e liquidative svolte da oltre a quelle dei ER
subagenti ER e ZO:
11.“Vero che in data 8 luglio 2019 l'attrice revocava dell'incarico Pt_3
di subAG ai Sigg.ri ZO e ER, con effetto al 15.08.2019, e contestualmente informava con e-mail dd. 08.07.2019 (doc. CP_1
37)”;
12.“Vero che nell'incontro del 12 luglio 2019 in DG, , Parte_3
CP_ presente informava di irregolarità nelle modalità di RSna_1
versamento dei premi e nella gestione degli affari assicurativi (docc. 4)”;
13.“vero che , su richiesta del Direttore , Parte_3 Testimone_1
inviava a questo a mezzo e-mail dd. 17.07.2019 documentazione attinente le evidenziate “situazioni critiche” (doc. 38);
14.“vero che in data 18.07.2019 rassegnava le sue RSna_1
dimissioni da responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa di
(doc. 6)”; PA
pag. 6/60 15.“Vero che già in data 18 luglio 2019, in occasione delle dimissioni del CP_ da responsabile dell'attività assicurativa, apprendeva ER
dell'esistenza di “irregolarità gestionali” a lui riferibili, di cui dava evidenza con propria lettera dd. 02.08.2019, confermando la ratifica alle dimissioni del (doc. 39); ER
16.“Vero che ed in data 28.11.2019 contestavano CP_1 CP_2
a e le medesime irregolarità Parte_4 Parte_5
comportamentali sollevate mesi prima dall'attrice (doc. 5)”;
17.“Vero che il 22 luglio 2019 e CP_1 CP_2
comunicavano per iscritto ad di aver “preso atto che con PA
effetto dal 18 luglio 2019 il signor ha rassegnato le RSna_1
dimissioni dalla carica di responsabile con conseguente modifica della compagine societaria (doc. 7)”;
18.“Vero che il 22 luglio 2019 ed davano inizio CP_1 CP_2
ad una verifica amministrativa presso che si concentrava PA
nel mese di luglio” (doc. 2 e3);
19.“vero che già in data 25, 26, 29 e 30 luglio 2019 Parte_3
CP_ consegnava ad tutta la documentazione dei sinistri LIA presso
l'AG” (doc. 40); CP_ 20.“vero che già a fine luglio 2019 consegnava alla il Pt_3
“riassunto provvisorio” della verifica amministrativa in essere, con ivi indicato l'importo di € 163.239,35 per danni conseguenti ad asserite irregolarità nella liquidazione sinistri LIA” (doc. 41);
21.“Vero che nel mese di agosto 2019 gli ispettori e erano Per_3 Per_2
assenti per ferie” (doc. 42);
pag. 7/60 CP_ 22.“vero che deve ancora ricevere da contestazioni sul PA
proprio operato di intermediazione assicurativa e liquidativa, come svolta dalla socia unica dal 22.07.2019 al 05.11.2019”; Parte_3
TESTI: , Testimone_9 Testimone_1 Testimone_10 Per_3
tutti presso Gruppo Itas, e Testimone_11 Testimone_12
presso Agenzia Itas di NT in Via Grazioli n. 33, res. in Testimone_8
NT;
• a dimostrazione della regolarità delle operazioni in entrata ed uscita dal conto orrente di raccolta premi, garantito da copertura finanziaria e della tardività della contestazione:
39.“vero che i conti correnti di raccolta premi aperti da PA
presso SS LE di NT e SS di Risparmio di Bolzano –
Sparkasse - hanno sempre riportato per tutto il corso dell'anno 2018 e
2019 disponibilità finanziaria per la copertura dei saldi debitori dell'intermediario dovuti alla Direzione”; CP_ 40.“vero che , nel precedente rapporto di Audit dd. 03 giungo 2019, aveva preso in esame i medesimi suddetti conti correnti di raccolta premi di presso SS LE di NT e SS di Risparmio di PA
Bolzano – Sparkasse – con riferimento al periodo dal 01.12.2018 al
03.06.2019, rilevando la regolarità e correttezza della loro gestione, disponibilità e movimentazione (v. doc. 2, pagg. 5 e 13, 14, 15);
41.“vero che le 5 operazioni in uscita dal conto corrente di raccolta premi di presso SS LE di NT evidenziate nel rapporto di PA
audit del 22.07.2019 sono state eseguite prelevando l'eccedenza finanziaria rispetto ai saldi debitori dell'intermediario dovuti alla
Direzione”;
pag. 8/60 42.“vero che le operazioni in entrata sul conto corrente di raccolta premi di presso SS di Risparmio di Bolzano – Sparkasse PA
evidenziate nel rapporto di audit del 22.07.2019 sono state eseguite ante 3 CP_ giugno 2019 e sono state oggetto di esame da parte di durante
l'ispezione di cui al rapporto di audit dd. 03.06.2019 (doc. 2);
43.“vero che dette operazioni in entrata sul conto corrente di raccolta premi di presso SS di Risparmio di Bolzano – Sparkasse PA
hanno riguardato operazioni di regolazione conti interni all'AG, che prescindono dalle coperture dei saldi debitori dell'intermediario dovuti alla Direzione, sempre garantite;
TESTI: e presso Gruppo Itas, Per_3 RSna_2 Tes_11
ed presso Agenzia Itas di
[...] Testimone_12 Tes_13
NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in NT. Testimone_8
• Sulla contabilizzazione dei premi, attese le contestazioni già svolte sulla irrilevanza probatoria della documentazione allegata al prospetto sub pagg. 25, 26 e 27 del rapporto di audit del 22.07.2019 (indicati nella colonna sub “N. Doc”), spetta a controparte fornire prova documentale (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) alle contestazioni sinteticamente esposte nella colonna sub “Note”, allo stato infondate.
• a dimostrazione della conoscenza/ratifica da parte di della CP_2
Parte collaborazione con il broker Mec. Vis. con liberatoria ai sensi dell'art. 118 CAP:
44.“vero che la collaborazione “orizzontale” di con il PA
Parte broker Mec. Vis. – era gestita esclusivamente dal dal 2017”; ER
pag. 9/60 45.“vero che la procedura per la registrazione ed incassi per il tramite di collaborazione con Broker è quella prevista dal sistema informatico predisposto ed imposto dalla Direzione Generale”;
46.“vero che detta procedura è immodificabile da parte dell'Agenzia”; CP_
47.“vero che detta procedura prevede che l'AG invii ad il foglio cassa riportante l'indicazione delle trattenute provvigionali effettuate da ogni singolo Broker NOMINATIVAMENTE indicato, allegando il dettaglio delle singole polizze intermediate dai rispettivi Broker, come da documentazione che si esibisce al teste quale esempio esaustivo” (docc.
43);
48.“vero che detta procedura prevedeva la copertura assicurativa del cliente alla data di pagamento del premio a mani del Broker, come indicata nel “dettaglio trattenute polizze intermediate da broker” che si esibisce al teste quale esempio esaustivo” (docc. 43); CP_
49.“vero che , dal 2017, ha sempre accettato le modalità di incasso premi per il tramite del Broker Mec. e data copertura assicurativa CP_3
ai relativi clienti così intermediati ex art. 118 CAP”; CP_ 50.“Vero che in occasione dell'ispezione di cui al verbale di audit del
03.06.2019, aveva già verificato la registrazione sui modelli contabili dei premi incassati dai Broker, tra cui la Mec. riscontrando la CP_3
“trattenuta per Broker” relativamente alla polizza Firmin srl n.
M09675569 sull'incasso del 07.02.2019, osservando la pertinenza alla
“effettiva modalità registrata sul sistema contabile” essendo l'agente
“titolato per tali posizioni ad effettuare la trattenuta broker, in quanto ratificato dalla Compagnia”, come da verbale che si esibisce al teste
pag. 10/60 (doc.2 pagg. 17 sub punto 3.3.2 e relativo allegato “registrazione data incasso premi broker sui modelli contabili”);
51.“vero che liquidava a Firmin srl – cliente intermediato dal CP_1
Broker Mec. – numerosi sinistri tra cui quelli dd. 10.06.2014, CP_3
13.04.2015, 20.10.2015, 15.01.2016, 14.12.2015, 30.06.2016, 20.06.2017,
01.02.2017, 09.11.2017, 13.11.2017, 29.11.2017, 15.12.2017, 30.04.2018,
11.08.2018, 03.01.2019, 24.04.2018, di cui richiedeva il pagamento delle relative franchigie, come da documentazione che si esibisce al teste (doc.
44)”;
TESTI: il legale rappresentante di Firmin srl, DO SS presso
Mec-Vis srl, presso Mec-Vis srl, Controparte_4 Testimone_1 Parte_6
, e e
[...] Parte_7 Per_3 RSna_2 RSna_4
presso Gruppo Itas, e Testimone_11 Testimone_12 CP_5
presso Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e
[...] Tes_8
es. in NT
[...]
• Sulla gestione incassi premi Firmin srl, spettava a controparte
l'onere di dimostrare documentalmente (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) che le quietanze in Direzione sono diverse dalle quietanze consegnate al Broker, che queste ultime eventualmente non corrispondono
a tariffa, che Firmin srl deve ancora oggi ricevere la somma di € 450,00 di CP_ cui alla quietanza (atteso che i controlli di non hanno coinvolto i clienti) e che la “documentazione fornita dal broker e la situazione contabile di AG” dà evidenza di un pagamento premi eccedente per €
5.302,97, limitandosi questa difesa a chiedere prova orale sulle seguenti circostanze:
pag. 11/60 46)“vero che della gestione incassi premi per le polizze intestate a Firmin srl si occupava esclusivamente il;
ER
47)Vero che ha pagato il sinistro n. 190009027 del 03.01.2019 CP_1
sulla polizza n. M09820679 relativamente al veicolo targato FR816WP, che fa parte dell'elenco dei veicoli di cui alla medesima polizza
M09820679 con decorrenza dal 31.12.2018 – premio complessivo €
46.240,00 - come da documento che si esibisce al teste (doc. 45 – sub 5PB all. a doc.2 e doc. 46)”;
48) “vero che ad oggi deve ancora contestare all'AG la CP_2
copertura assicurativa di cui alle polizze Firmin riportate nel prospetto a pag. 31 del rapporto di audit del 22.07.2019 (v. doc. 2 prospetto a pagg.
31)”;
49) “vero che il cliente Firmin srl a mezzo del Broker Mec. ad oggi CP_3
CP_ deve ancora avanzare pretese creditorie ad per eventuale pagamento di premi in eccedenza”;
TESTI: il legale rappresentante di Firmin srl, DO SS presso
Mec-Vis srl, presso Mec-Vis srl, Controparte_4 Testimone_1 Parte_6
, e presso Gruppo Itas,
[...] Parte_7 Per_3 RSna_2
presso Testimone_11 Controparte_6
Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in Testimone_8
NT
• Sulla liquidazione sinistri, premesso che spettava ad provare documentalmente (e non certo a mezzo di CTU esplorativa) la mancanza di copertura assicurativa sui sinistri liquidati (benché risulti invece che, ad CP_ es., le polizze incendio emesse da prevedono anche la copertura dei danni da RCTerzi – v. doc. 47 e 48) e l'esistenza delle asserite anomalie
pag. 12/60 amministrative e tecnico liquidative (atteso che le note e la documentazione di cui all'Allegato “A000-sinistri LIA – irregolarità. xlsx” non sono affatto esaustivi sul piano probatorio), a dimostrazione della totale estraneità di alla gestione e liquidazione diretta Parte_3
dei Sinistri ed alla loro regolarità:
51)“vero che le coperture assicurative offerte da per proteggere il CP_2
condominio da incendio ed eventi atmosferici prevedono anche la copertura dei danni RCTerzi, ossia a copertura dei danni involontariamente causati a terzi, come da condizioni di assicurazione e relativo prospetto informativo che si esibiscono la teste” (docc. 47 e 48);
52)“vero che l'attività di apertura, gestione, valutazione e liquidazione dei sinistri è stata svolta esclusivamente dal solo a tal fine RSna_1
CP_ autorizzato da , secondo la procedura LIA dettata e predisposta dalla compagnia”;
53) “vero che la procedura LIA di liquidazione dei sinistri esclude
l'utilizzo di collaboratori esterni, tra cui periti ed accertatori”;
54) “vero che le abilitazioni di accesso ai sistemi informatici operativi CP_ predisposti da per la gestione e liquidazione dei sinistri erano inibiti a
come da documentazione che si esibisce al teste (doc. Parte_3
49)”;
55) “vero che la mancata abilitazione di accesso ai sistemi informatici per la gestione e liquidazione dei sinistri inibisce anche la relativa attività di controllo”;
56) “vero che i sistemi informatici di consentono alla compagnia di CP_2
controllare la documentazione relativa ai sinistri e la relativa valutazione dei danni e la loro liquidazione, come effettuata dagli agenti”;
pag. 13/60 57) “vero che nella verifica ammnistrativa del 03.06.2019 CP_1
visionava alcuni sinistri liquidati nello stesso periodo (dal 03.12.2018 al
22.01.2019) esaminato anche in occasione della successiva verifica amministrativa del 22.07.2019 rilevando come “lievi” anomalie poi ritenute “gravi”; CP_ 58) “vero che ha escluso di eseguire controlli sui beneficiari delle somme loro liquidate per sinistri dal;
RSna_1
59) “vero che il periodo 2018 e parte del 2019 coincide con una grave patologia tumorale del marito della IG , signor Parte_3
affetto da adenocarcinoma, NAS della prostata e Testimone_8
adenocarcinoma del colon-retto, che lo costringevano a due interventi e a cicli di chemioterapia, con ricoveri ospedalieri, trattamenti radioterapici e cure tutt'ora in corso (doc. 50);
60) “vero che dopo maggio 2019 deve ancora ricevere un PA
rilievo sulla gestione e liquidazione dei sinistri svolta per il tramite di
, solo da allora abilitata”; Parte_3
61) “Vero che comunicava alla propria rete AGle la CP_1
circolare n. 61 del 04.09.2019 recante le nuove regole della procedura
LIA, tra cui la revoca dell'abilitazione all'attività di gestione e liquidazione in caso di sua violazione, come da documento che si esibisce al teste” (doc. 51);
TESTI: , e Testimone_1 Parte_6 Parte_7 Per_3
presso Gruppo Itas, Testimone_14 RSna_4 Testimone_11
e presso Agenzia Itas di NT in Testimone_12 CP_6
Vai Grazioli n. 33 e res. in NT Testimone_8
pag. 14/60 • Premesso che spettava alla compagnia dare prova documentale (con esclusione di CTU esplorative) dell'asserita mala gestio nella gestione affari assicurativi e dell'eventuale falsità delle regolazioni premio a valore zero su polizze anonime, a dimostrazione della regolare gestione degli affari assicurativi:
64.“vero che la gestione degli affari assicurativi era di competenza esclusiva del;
ER
65.“vero SS LE di NT ad oggi deve ancora sottoscrivere una polizza per la copertura RCProfessionale e Frodi Informatiche per il tramite di;
RSna_1
66.“vero che per il tramite del Assicura Broker, PA
intermediava in favore di SS LE di NT la polizza
RCProfessionale n. 65/M11057013 in data 08.08.2019 a mezzo di
, come da documentazione che si esibisce al teste (doc. Parte_3
29);
67.“vero che per il tramite del Assicura Broker, PA
intermediava in favore di SS LE di NT la polizza Frodi
Informatiche n. 0R/M13391323 in data 08.08.2019 a mezzo di Parte_3
, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 29);
[...]
68.“vero che per l'intermediazione delle suddette due PA
polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019) ha maturato le relative provvigioni pari a circa € 20.080,162=”;
69.“vero che ha riconosciuto e versato in favore di Assicura PA
Broker le provvigioni di sua spettanza per l'intermediazione delle suddette due polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
pag. 15/60 65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019) pari ad € 8.984,65, al netto della ritenuta d'acconto, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc.52);
70.“vero che ha unilateralmente stornato ad le CP_1 PA
provvigioni a questa spettanti per l'intermediazione delle suddette due polizze in favore di SS LE di NT (RCProfessionale n.
65/M11057013 e Frodi Informatiche n. 0R/M13391323 del 08.08.2019)”
(doc. 53);
71.“vero che le polizze emesse e consegnate all Controparte_7
riportano il valore del premio corrispondente a quello pagato dal cliente”
(doc. 4GA alle. al doc. 2 rapporto audit del 22.07.2019);
72.“vero che per il caso MA BR srl è stato intermediato dal
Subagente ZO”;
73.“vero che per il caso MA BR srl è stato applicato uno abbuono di € 382,00 sul premio dovuto a seguito regolazione”;
TESTI: , , Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Tes_18
, tutti presso Gruppo Itas, il legale rappresentante
[...] Testimone_19
di Assicura Broker srl di NT, presso Acropoli Testimone_20
NT, e presso Gruppo Itas, Testimone_1 Per_3 RSna_2
e presso Testimone_11 Testimone_12 CP_6
Agenzia Itas di NT in Vai Grazioli n. 33 e res. in Testimone_8
CP_ NT, subagente;
Parte_5
• Premesso che la questione non attiene l'intermediazione assicurativa
(per cui detti rilievi non rilevano ai fini della revoca per giusta causa), spettava alla compagnia dare prova documentale di accordi fra le parti CP_ circa la destinazione dei riconoscimenti economici di a specifiche
pag. 16/60 sponsorizzazioni. A dimostrazione della regolare gestione delle CP_ sponsorizzazioni, effettuate oltre i valori erogati da :
74.“vero che ogni anno concordava con la compagnia RSna_1
CP_ l'importo che erogava all'AG a titolo di “contributo promo”; CP_ 75.“vero che per l'anno 2018 comunicava la propria disponibilità all'erogazione in favore di della somma di € 4.000,00 a PA
titolo di “contributo promo”, come da documentazione che si esibisce al teste” (doc. 54);
76.“Vero che per l'anno 2015 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 11.985,87, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 55”;
77.“Vero che per l'anno 2016 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 8.397,96, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 56”;
78.“Vero che per l'anno 2017 ha erogato sponsorizzazioni PA
per un importo complessivo di € 6.023,50, per cui sono state emesse le relative fatture che si esibiscono al teste, come elencate nell'estratto mastro sub. doc. 57”;
79.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2015 da parte di l'importo di € 3.050,00 a titolo di PA
sponsorizzazione, di cui alla fattura n.61/2015 che si esibisce al teste (non risulta la produzione della fatt. n. 71 del 2015)”;
pag. 17/60 80.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2016 da parte di l'importo di € 9.150,00 a titolo di PA
sponsorizzazione, di cui alla fattura n. 54/2016 che si esibisce al teste”;
81.“vero che l'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne” ha ricevuto nell'anno 2017 da parte di l'importo di € 12.200,00= a PA
titolo di sponsorizzazione, di cui alla fattura n. 96/2017 che si esibisce al teste”;
82.“vero che le fatture a nome dell'Associazione Coro Ritmico “Piccole
Colonne” n. 61/2015 – 54/2016 e 96/2017 ad oggi devono ancora pervenire presso;
PA
TESTI: presso Gruppo Itas, e il legale rappresentante Testimone_2
dell'Associazione Coro Ritmico “Piccole Colonne;
***
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi avanzate da per i CP_2
seguenti motivi:
• cap. 1) inammissibile, risultando da prova documentale la data di inizio delle dell'attività di Audit – 22.07.2019;
• cap. 2) inammissibile se ed in quanto valutativo e comunque oggetto di prova documentale;
• cap. 3) inammissibile perché già oggetto di prova documentale;
• cap. 4) inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio ed interpretazione del contenuto dell'indagine;
• cap. 5) irrilevante ai fini del decidere atteso che la non ha Pt_3
sottoscritto il verbale e quindi non ha condiviso le valutazioni / conclusioni ivi riportate e comunque inammissibile perché totalmente generico rispetto alla documentazione richiamata;
pag. 18/60 • cap. 6) inammissibile perché riferito a circostanza irrilevante e comunque inammissibile perché contrario a prova documentale: nel rapporto di Audit è specificato, ad es. che l'estratto conto della SS
LE di NT – già estinto al momento dell'ispezione – è stato richiesto dagli ispettori alla Banca, “in virtù di specifica delega collegata al conto corrente” come a tutti i conti correnti di AG (v. Audit pag. 14 ultima riga e nota 6);
• cap. 7) inammissibile perché risulta irrilevante la presenza fisica della alle operazioni di riconsegna, atteso che la stessa poi non ha Pt_3
firmato il relativo verbale;
• cap. 8) inammissibile perché risulta irrilevante la collaborazione della alle operazioni di riconsegna di AG: l'art. 23 ANA, Pt_3
infatti, prevede le modalità e l'oggetto della riconsegna di AG, per cui nulla quaestio. In ogni trattasi di circostanza comunque inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio circa il termine
“collaborazione”, generico, oltre che irrilevante ai fini della revoca, nella parte in cui non specifica quale documentazione cartacea veniva richiesta
e quindi fornita in sede di riconsegna;
• doc. 9) inammissibile in quanto implicante una valutazione / giudizio sul contenuto del doc. 20 di parte convenuta, mero atto di parte, su cui non si è aperto il contraddittorio e generico nella parte in cui non individua il periodo dell'attività liquidativa in esame. Lo stesso inoltre appare contrario a prova documentale, ossia a quanto riportato nelle NOTE dell'Audit dagli ispettori, su diversi dei sinistri ivi elencati che danno atto, invece, della presenza di documentazione nel fascicolo di AG, poi ritenuta erroneamente mancante.
pag. 19/60 In caso di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria per testi sugli stessi capitoli, nonché sui seguenti:
93.“Vero che il personale di addetto alla liquidazione dei PA
sinistri su istruzioni del accedeva ai sistemi operativi (ASIA e ER
LIA) di mediante accesso privato e password privata, ignota a CP_2
”; Parte_3
94.“vero che e dispongono di specifica delega CP_1 CP_2
collegata ad ogni conto corrente di raccolta premi dell' Parte_8
come elencato nel rapporto di Audit a pag. 15 che si esibisce al teste
[...]
(SS LE di NT, SS di Risparmio Sparkasse e Unicredit)”;
95.“vero che in occasione delle operazioni di riconsegna dell'AG la
IG , dopo essere stata invitata a chiudere il giornale cassa e Pt_3
pagare il relativo saldo, veniva invitata a rimanere nella sua stanza adibita
a suo personale ufficio, fino a chiusura delle relative operazioni”;
96.“Vero che e , dal 2016 al 2019 hanno adoperato tre CP_1 CP_2
diversi sistemi informatici per la procedura di liquidazione diretta dei sinistri (ASIA e LIA), procedendo a travisare i dati e documenti dall'uno all'altro sistema”;
TESTI: res. in NT Piazza Negrelli n. 2, Testimone_8 Tes_11
e e , tutte presso Agenzia
[...] Testimone_12 Tes_13
Itas di NT in Via Grazioli n. 33, presso , Per_3 CP_1
. Resp. Divisione Sinistri , RSna_4 CP_1 Testimone_2
presso Gruppo Itas, presso Agenzia Itas di Testimone_14 CP_6
NT in Vai Grazioli n. 33.
Ci si oppone alle CTU dirette alla quantificazione dei danni richieste da
in quanto del tutto esplorative e come tali inammissibili, anche per i CP_2
pag. 20/60 motivi già esposti nella propria 3° memoria ex art. 183, 6° comma cpc. ed attese anche le contestazioni svolte sulla non conformità dei dati riportati nella tabella sub. n. 18 di controparte con quanto contenuto nei rispettivi fascicoli di AG e di direzione, e la non conformità del contenuto di cui alle schermate estratte dal sistema informatico (doc. 20 avversario) con quanto contenuto nei rispettivi fascicoli di AG e di direzione.”
Parti appellate- appellanti incidentali
“Nel merito: in via principale: -dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, rigettare l'appello formulato da PA
con atto di citazione in appello notificato in data 5.4.2024, dichiarando dunque inammissibili e/o improponibili e, in ogni caso, rigettando tutte le eccezioni e domande proposte dall'appellante principale in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale: -in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di NT n. 263/2024 sub R.G. n.2239/2020, dott. Benedetto
Sieff, di data 29 febbraio 2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024 e notificata in data 6 marzo 2024, condannarsi l'appellante principale al risarcimento a favore di dei danni patrimoniali da essa subiti, CP_1
per l'importo di € 347.052,22 o, in subordine, di € 163.239,35, ovvero per il diverso importo risultante dall'esperenda istruttoria di causa o ritenuto di giustizia, se del caso, liquidando il danno patrimoniale in via equitativa, in tutti i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese, compenso di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% sul compenso totale, IVA e CNAP di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 21/60 In via istruttoria:
Si riproducono le seguenti istanze istruttorie di cui alla Seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di data 22 febbraio 2021, e dunque si chiede, senza inversione del relativo onere e fermi gli effetti della non contestazione, di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1 Vero che nella seconda metà del luglio 2019 le convenute commissionavano all'Ufficio Controllo Rete del Controparte_8
un'attività di audit nei confronti dell'agente PA
2 Vero che l'indagine di cui al capitolo precedente esitava nel Rapporto di audit di data 21 ottobre 2019, che si rammostra al teste (cfr. docc. 8 e 9 convenute).
3 Vero che il Rapporto di audit di data 21 ottobre 2019 veniva consegnato alle convenute in data 21 ottobre 2019, come da documento che si rammostra al teste (cfr. doc. 10 convenute).
4 Vero che l'audit aveva ad oggetto una verifica non standardizzata riguardante l'ambito finanziario (analisi dei conti correnti di raccolta premi e analisi della copertura finanziaria dei periodi contabili), contabile-amministrativo (amministrazione dei premi e del pagamento dei sinistri), tecnico-liquidativo (valutazione della copertura della garanzia assicurativa prestata) e contrattuale (gestione delle polizze e appendici contrattuali) nonché aspetti del supporto economico delle compagnie mandanti per la promozione dell'immagine del marchio territorio Pt_9
(sponsorizzazione), come risulta dal Rapporto di audit di data 21 ottobre
2019 che si rammostra al teste (cfr. docc. 8 e 9 convenute).
pag. 22/60 5 Vero che la documentazione richiamata ed allegata al Rapporto di audit, che si rammostra al teste (cfr. doc. 9 convenute), è stata consegnata all'auditor dall'attrice.
6 Vero che l'attrice ha consegnato all'auditor anche gli estratti conto che si rammostrano al teste (cfr. doc. 19 convenute).
7 Vero che la legale rappresentante della società signora PA
, presenziava alle operazioni di riconsegna Parte_3
dell'AG.
8 Vero che le operazioni di riconsegna dell'AG si svolgevano con la collaborazione di e di due dipendenti di Parte_3 PA
le quali fornivano la documentazione cartacea richiesta dalle
[...]
convenute.
9 Vero che il documento 20 di parte convenuta, che si rammostra al teste, rappresenta i sinistri liquidati da nel cui fascicolo PA
risultano esclusivamente la polizza e le condizioni generali di assicurazione.
Si indicano quali testi su tali circostanze: Per_3 RSna_2
; tutti RSna_4 Testimone_21 Testimone_2 Testimone_22
presso Gruppo Itas, Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, NT.
Disporsi, ove occorrendo, CTU diretta a quantificare il danno patrimoniale subito da sulla base del Rapporto di audit di data CP_1
21 ottobre 2019 e documentazione ad esso allegata (docc. 8 e 9 convenute) nonché sulla base del prospetto sinistri liquidati da e PA
correlata documentazione di cui ai documenti 18 e 20 prodotti dalle convenute.
pag. 23/60 Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale in quanto inammissibili per quanto esposto nella Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18.6.2024 (mancata formulazione delle stesse) e altresì sulla base delle eccezioni ed op- posizioni formulate dalle deducenti assicurazioni nella Terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di data 15 marzo 2021 ed a verbale d'udienza di data 21 aprile 2021, con richiesta di ammissione alla prova testimoniale contraria siccome formulata nella richiamata Terza memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. di data 15 marzo 2021 sui capitoli di prova avversari che dovessero essere denegatamente ammessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 18.8.2020, premessi gli PA
intercorsi rapporti di AG con e CP_1 CP_2
cessati a seguito di recesso per giusta causa del mandato AGle notificato da quest'ultime via PEC in data 5.11.2019, ha adito il Tribunale di NT affinché venisse accertata l'insussistenza/inefficacia/illegittimità/infondatezza della giusta causa di revoca, con conseguente condanna delle convenute alla corresponsione delle somme dovute, e, in subordine, di quanto dovuto nel caso di recesso per giusta causa.
L'attrice ha esposto in sintesi che:
e avevano conferito l'incarico di agente in CP_1 CP_2
libera gestione dell'AG di NT 1 con decorrenza 1.1.2015 alla società la cui compagine sociale era allora costituita da PA
(55%), delegato all'attività assicurativa e all'attività di RSna_1
gestione e liquidazione sinistri e (45%) preposta Parte_3
pag. 24/60 all'attività amministrativa contabile e fiscale della società e alla gestione del personale;
-rilevati alcuni comportamenti scorretti nella gestione degli incassi premi e nella liquidazione dei sinistri da parte dei subagenti ER e ZO,
“coperti” dal socio , nel marzo 2019, segnalava ER Parte_3
tali irregolarità a che, all'esito di una prima ispezione svolta in data CP_2
3.6.2019 presso constatava l'assenza di particolari PA
anomalie;
- a seguito della revoca dd. 8.7.2019, da parte dell'attrice, dell'incarico ai su indicati subagenti, provvedeva in data 28.11.2019 a contestare a CP_2
ER e ZO le medesime irregolarità comportamentali che erano state rilevate dalla in precedenza;
Pt_3
-in data 18.7.2019, a seguito di “irregolarità gestionali” emerse negli incontri tra i soci di e , si dimetteva PA CP_2 RSna_1
da responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa e in data
22.7.2019, aveva luogo un'ulteriore ispezione da parte di presso CP_2
PA
-preso atto delle suddette dimissioni del in data 8.8.2019 ER CP_2
comunicava a tutti i clienti la prosecuzione dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite di Parte_3
- il 28 agosto 2019 il socio rassegnava le dimissioni dalla RSna_1
società, e con circolare trasmessa il 12.9.2019 a tutta la rete CP_2
distributiva del gruppo, comunicava che rimaneva Parte_3
l'unica responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa all'interno della società, ormai a socio unico;
pag. 25/60 -in data 23.9.2019 la chiedeva e otteneva un incontro in ai Pt_3 CP_2
sensi dell'art 2 bis ANA;
-il 21.10.2019 il Gruppo ITAS notificava ad il rapporto audit PA
conseguente all'ispezione svolta;
-il 5.11.2019 e notificavano ad via CP_1 CP_2 Pt_10
PEC la comunicazione di recesso per giusta causa con effetto immediato giustificando l'esercizio di tale diritto sulla scorta dei “recenti gravi fatti emersi relativi alle attività di gestione dell'AG” di cui al rapporto di audit dd. 21.10.2019, procedendo contestualmente a prendere immediato possesso dell'Agenzia.
L'attrice ciò esposto ha contestato la sussistenza dei presupposti del recesso per giusta causa esercitato dalle convenute sotto tre profili.
In primo luogo ha invocato la violazione dell'art. 2 bis ANA, assumendo che all'esito delle dimissioni datate 18 luglio 2019 di si RSna_1
erano concretizzati i presupposti di cui al citato art 2 bis che prevedeva, a fronte della perdita della qualifica di delegato “per qualsiasi ragione”,
l'apertura di una procedura volta al mantenimento del rapporto per almeno
90 giorni, fino all'eventuale raggiungimento di un'intesa sul soggetto subentrante: la previsione di tale procedura faceva sì che in pendenza di detto termine le parti fossero tenute a mantenere in vita il rapporto.
Poiché nel corso di detto periodo non aveva proposto di inserire CP_2
alcun altro soggetto delegato all'attività assicurativa in sostituzione del
[...]
ciò comportava che essa avesse accettato e riconosciuto la ER Pt_3
quale unico soggetto delegato all'intermediazione assicurativa per mantenendo così in essere il mandato AGle nella PA
pag. 26/60 modificata composizione dei soggetti delegati all'attività di intermediazione assicurativa.
Ha sostenuto altresì l'illegittimità o l'inefficacia del recesso anche per RS tardività, sempre in violazione dell'art 2 bis essendo intervenuto con
PEC del 5.11.2019, pur essendo state le convenute a conoscenza dei fatti contestati già dalle prime settimane di luglio 2019, come emergeva dal rapporto di audit del 21.10.2019: durante tale periodo aveva CP_2
evidentemente dimostrato non essere venuta meno ed irrimediabilmente la fiducia accordata al proprio intermediario, sia pure nella novata composizione.
In terzo luogo ha rilevato come le violazioni di cui al rapporto di audit dd. 21.10.2019, attinenti alla gestione del fossero state corrette e ER
sistemate e non integrassero quindi violazioni giustificative dell'esercizio di recesso. In ogni caso esse non erano imputabili alla , la quale, Pt_3
nonostante “la complessità dell'attività gestionale svolta” presso la più importante AG sul territorio trentino con un evidente volume CP_2
d'affari, aveva sollevato criticità che nemmeno quest'ultima con le proprie risorse era stata in grado in un primo momento di accertare di accertare.
Ha concluso chiedendo, in via principale, la condanna delle convenute alla corresponsione delle somme conseguenti alla risoluzione automatica ex art
2 bis ANA, tra cui le indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA, 3 co.
e ss, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 ANA, la somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata sulla fase di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 ANA, oltre alle provvigioni maturande ex art 20
ANA; in via subordinata, tutte le somme dovute ai sensi dell'art 19 ANA per la revoca ad nutum, tra cui le indennità di risoluzione del rapporto di pag. 27/60 cui agli artt. da 25 a 33 ANA, indennità sostitutiva del preavviso e la somma aggiuntiva, oltre alle provvigioni maturande ex art 20 ANA;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza di giusta causa di revoca, la condanna delle convenute a corrispondere tutte le somme per le indennità di risoluzione e spettanze ai sensi dell'art 18 ANA e da 27 a 33
ANA, oltre alle provvigioni maturande ex art. 20 ANA.
In ogni caso, dovevano esserle riconosciute tutte le somme spettanti per indennità ex art 8 bis ANA conseguenti allo scorporo portafoglio ex Borgo
Valsugana, le provvigioni sulle due polizze a nome di SS LE di
NT, le provvigioni sul ramo grandine 2019, le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, le provvigioni sulla quota premio destinata a titolo di “Fondo di garanzia” su tutti i rami dal 1.7.2019 al 5.11.2019, il rimborso di quota parte dei canoni di affitto locali AG per i mesi non goduti, delle bollette telefoniche TIM successive al 5 novembre, del valore dei beni mobili di proprietà di rimasti nella disponibilità e godimento PA
dell'AG, oltre al risarcimento del danno da violazione di corrispondenza e impedita possibilità di consultazione posta elettronica.
Con comparsa dd. 12.11.2020 si sono costituite in giudizio CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e CP_2
svolgendo domanda riconvenzionale.
Le convenute hanno rilevato come dall'indagine svolta sull'attività complessiva dell'AG fossero emerse, in un arco temporale molto ampio, gravi irregolarità sotto tutti i profili oggetto di ispezione. In particolare:
pag. 28/60 -in ambito finanziario si osservavano nel periodo gennaio 2018 – luglio
2019 operazioni bancarie estranee alla gestione assicurativa sia in entrata che in uscita dai conti correnti di raccolta premi;
- in ambito contabile-amministrativo si rilevavano irregolarità afferenti la violazione delle disposizioni regolamentari attinenti la modalità di incasso dei premi, di esercizio dell'attività dell'intermediario attinente la formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra intermediari, la separazione patrimoniale per quanto riguarda la raccolta dei premi,
l'incasso di premi compensato con la liquidazione di sinistri a favore di altri soggetti, il pagamento in denaro contante a titolo di rimborso premio quietanzato a persona diversa dal contraente di polizza, la ritardata registrazione contabile dei premi incassati;
-in ambito liquidativo dei sinistri erano emerse irregolarità riguardanti pagamenti eseguiti in carenza/assenza di documentazione comprovante i sinistri, pagamenti effettuati a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi dalle garanzie contrattualmente prestate, e pagamenti compensati con premi di polizza riferiti ad assicurati diversi dal beneficiario dei sinistri;
-in ambito contrattuale erano emersi casi di gestione degli affari assicurativi in violazione degli obblighi di condotta e di trasparenza gravanti in capo all'intermediario: la società attrice, nonostante il parere negativo della compagnia, aveva garantito al contraente la copertura del rischio, quotando poi il premio di polizza;
in altri casi era emersa la falsificazione di documenti contrattuali di polizza per giustificare un'operazione di sponsorizzazione al contraente, oltre che l'incasso di un premio sui conti correnti di AG per una polizza mai emessa.
pag. 29/60 - era stato poi riscontrato che l'AG, in una circostanza, aveva emesso una regolazione del premio ad importo 0 a fronte di una diversa indicazione fornita dal contraente;
dall'analisi aggregata dei dati di AG relativi alle polizze di soggette alla regolazione annuale del premio nel CP_1
periodo 1.18 – 5.19 svolta conseguentemente, era emerso che un numero significativo di polizze trattate dall'AG (85%) erano state definite con l'emissione di appendici contrattuali ad importo 0;
-nell'ambito delle sponsorizzazioni era emersa la mancata registrazione nella contabilità ed il mancato pagamento di fatture emesse dagli sponsorizzati nonché la contraffazione dell'importo di una fattura di sponsorizzazione presentata alla compagnia.
Hanno contestato la lettura dell'art 2bis Ana effettuata dalla attrice, hanno affermato alla luce di quanto sopra esposto la sussistenza della giusta causa del recesso ed hanno chiesto , in via riconvenzionale, il ristoro dei danni subiti per gli illeciti, contrattuali ed extracontrattuali, di cui alle condotte perpetrate da
PA
A tal riguardo hanno specificato che la dolosa liquidazione dei sinistri di aveva determinato un pregiudizio non inferiore a euro CP_1
163.239,35. Hanno ipotizzato , altresì, che l'inverosimile percentuale
(85%) di appendici di regolazione premio a 0 celasse la sottrazione alla compagnia di premi riscossi dall'agente o illegittimamente abbuonati ai clienti. Doveva poi essere restituita a la somma di euro 19.792,00 CP_2
percepita dall'attrice a titolo di compensi per l'attività di gestione e liquidazione sinistri dal 1.7.2019 al 5.11.2019 in quanto non dovuti nel caso di recesso per giusta causa.
pag. 30/60 Hanno chiesto la liquidazione, anche in via equitativa, del danno di immagine subito.
La causa è stata istruita mediante CTU.
Con sentenza n. 263/2024 dd. 29.2.2024, il Tribunale di NT:
- ha condannato le convenute, ciascuna per quanto di competenza, a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 200.424,82 oltre agli interessi dal 5 novembre 2020 fino al saldo, con rigetto delle altre domande attoree;
- ha condannato la società attrice al pagamento in favore delle convenute della somma di euro 30.000 oltre a interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo, rigettando per il resto le domande riconvenzionali proposte dalle convenute
- . ha posto le spese processuali inerenti alla fase decisionale in capo alla attrice compensandole per il resto;
ha disposto che le spese di
CTU fossero poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Il Tribunale, premessi i fatti integranti adempimento contrattuale emersi dall' ispezione svolta da ritenuti non contestati dall'attrice ha CP_2
affermato che le condotte perpetrate dal già socio ed ER
amministratore della società oltre che responsabile dell'attività assicurativa erano comunque imputabili, in quanto svolte quando lo stesso era anche amministratore della società, ad in applicazione del PA
principio di immedesimazione organica, ed ha ritenuto privi di fondamento tutti i motivi di contestazione del recesso per giusta causa articolati dall'attrice.
Ha osservato come le modifiche della compagine sociale rilevanti ai sensi dell'art 2 bis ANA non presentassero alcuna pertinenza con il recesso per pag. 31/60 giusta causa esercitato dalle convenute fondato sulle inadempienze contestate alla società attrice, riconducibile piuttosto all'art. 1750 c.c. e all'art 1751 comma 2 cc.
La tesi attorea secondo la quale il recesso non era esercitabile in pendenza del termine di 90 giorni di cui alla procedura ex art. art 2 bis ANA poteva trovare applicazione al più in relazione al recesso ad nutum, ma non anche nell'ipotesi del recesso per giusta causa per le gravi irregolarità gestionali della mandataria.
Parimenti privo di fondamento era l'argomento secondo il quale il recesso esercitato dalle committenti sarebbe stato tardivo. Era pacifico, infatti, che l'attività ispettiva e di verifica fosse iniziata il 22.7.2019 e avesse riguardato diversi aspetti. La consistenza quantitativa delle indagini documentali condotte giustificava le tempistiche che si erano rese necessarie per la stesura della relazione del 21.10.2019; il conseguente recesso, notificato in data 5.11.2019, era stato esercitato dopo aver garantito il contraddittorio con la società in persona della . Pt_3
Ha osservato il Tribunale come la tesi della tardività del recesso
(unitamente a quella della impossibilità di esercitarlo nel corso della procedura ex art. 2 bis ANA di cui al precedente punto) comportasse l'inaccettabile conseguenza per cui le convenute mai avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso, né in pendenza dei 90 gg ex art 2 bis ANA, né in seguito, in quanto irrimediabilmente tardivo una volta trascorso tale termine.
Il Tribunale ha rilevato infine come anche il terzo motivo di contestazione del recesso fosse infondato, non essendo la diligenza nella gestione dedotta dalla amministratrice e socia unica sufficiente a “salvare” Pt_3
pag. 32/60 l'elemento fiduciario nei confronti della società agente, irrimediabilmente compromesso dalle gravi inadempienze emerse dall'attività ispettiva.
Ha sottolineato che l'attrice, in ogni caso, nulla aveva tempestivamente dedotto al fine di confutare, nel merito, i rilievi mossi dalle convenute, avendo introdotto delle doglianze sul punto solo in sede di comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c., che in quanto configuranti una nuova causa petendi, dovevano ritenersi inammissibili.
Posta la sussistenza della giusta causa di recesso, il Tribunale ha accolto la domanda attorea volta all'ottenimento di quanto dovuto solo per tale fattispecie.
Richiamandosi all'accertamento contabile effettuato dalla CTU ha affermato la spettanza all'attrice dell'indennità previste dall'art 18 ANA per il recesso per giusta causa del preponente, ammontanti a euro
98.211,54, delle provvigioni maturande al momento della revoca del mandato di AG ai sensi dell'art. 20 ANA ammontanti ad euro
28.070,91 nonché delle somme spettanti ai sensi dell'art 8 bis ANA a seguito dell'intervenuto scorporo del portafoglio clienti ex Borgo
Valsugana individuati in euro 65.197,06.
Inoltre, ha ritenuto spettare all'attrice le provvigioni ancora dovute sul ramo grandine relative all'anno 2019 quantificate dal CTU in complessivi euro 33.332,72, somma che tuttavia ha ridotto a quella inferiore di euro
28.737,31 richiesta dall'attrice.
Ha ritenuto non fondata la domanda relativa alle provvigioni ancora dovute sulle due polizze concluse con la SS LE di NT nel 2019 in quanto affari inutilmente procurati a fronte di diniego espresso dalla proponente così come ha rigettato la domanda di CP_1
pag. 33/60 corresponsione delle provvigioni sulla quota premio destinata a titolo di
“fondo di garanzia” su tutti i rami dal 1.1.2015 al 5.11.2019, rappresentando tale quota un conferimento versato dall'assicurato ai sensi dell'art. 2548 c.c., non idoneo a concorrere al calcolo delle provvigioni.
Ha anche respinto la domanda di corresponsione di un compenso per l'attività di gestione e liquidazione sinistri nel periodo dal 1.1.2015 al
5.11.2019 in quanto non dovuto nel caso di recesso per giusta causa, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale delle convenute di restituzione di quanto già versato a tale titolo.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso di euro 4.230,23 quale quota parte dei canoni di affitto dei locali stessi versati in via anticipata per ultimo trimestre del 2019 nonché di euro
699,99 versati in favore dell'operatore di telecomunicazioni, oltre che una somma pari al valore dei beni mobili rimasti nei locali medesimi.
Ha anche rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni da violazione della corrispondenza e per impedita possibilità di consultazione delle caselle di posta elettronica, non essendo stata nemmeno allegata l'esistenza di un danno risarcibile come conseguenza di tali violazioni.
Conclusivamente “in chiusura dei reciproci rapporti dare avere” ha riconosciuto alla attrice la somma complessiva di € 200.424,82
Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute il
Tribunale ha rigetto la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale ammontante a euro 163.239,35 derivante dalla impropria e dolosa liquidazione dei sinistri di competenza di . Sul punto ha CP_2
osservato che il rapporto di audit si limitava a riportare alcuni casi a titolo esemplificativo, offrendo un quadro meramente indiziario e in ogni caso pag. 34/60 “frammentato, dispersivo e rarefatto” non idoneo a comprendere se e in quale misura le suddette liquidazioni avessero effettivamente cagionato un danno a per il corrispondente ammontare. CP_2
Ancora ha rigettato la domanda di danno in relazione agli illeciti di gestione dei premi per “inverosimile percentuale (85%) di appendici di regolazione premi a 0 rilevando che era solo stata adombrata una mera ipotesi di danno.
Ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la domanda delle convenute di risarcimento del danno all'immagine avendo il rapporto di audit posto in evidenza una condotta irregolare perpetrata per un significativo periodo con evidenti ripercussioni sulla reputazione commerciale delle convenute. Tale pregiudizio è stato liquidato in via equitativa nella somma di euro 30.000,00
Pur considerando la reciproca soccombenza delle parti, il Tribunale ha posto in capo all'attrice le spese processuali relative alla fase decisionale, atteso il rifiuto di questa della proposta conciliativa formulata nell'ambito del tentativo di conciliazione promosso dal Giudice ex art 185 c.p.c., una volta esaurita l'attività istruttoria.
Avverso la sentenza n. 263/2024 del 29.2.2024 del Tribunale di NT, con atto di citazione dd. 5.4.2024, ha proposto appello PA
chiedendo in riforma dell'appellata sentenza l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, e il rigetto delle domande riconvenzionali di controparte e segnatamente di quella accolta.
Le appellate si sono costituite contestando la fondatezza dell'appello di cui hanno chiesto il rigetto e a loro volta formulando appello incidentale.
pag. 35/60 Sulle conclusioni sopra riportate la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di appello, articolato in plurime doglianze, l'appellante censura la sentenza nella parte per aver ritenuti PA1
esistenti fatti integranti inadempimento contrattuale non considerando le circostanze in fatto incompatibili con la revoca per giusta causa, per aver erroneamente applicato il principio di immedesimazione organica e per violazione delle norme di cui all'art 2 V comma Ana, all'art 112 codice assicurazioni e all'art . 2 bis ANA e/o 19 ANA.
Sostiene l'appellante in particolare che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'attività di agente viene svolta non dalla società ma dai soggetti fisici delegati all'attività assicurativa dalla società mandataria iscritti al RUI ai sensi dell' art 2 V comma ANA e art 112 cod
Assicurazioni.
Osserva ancora che il venir meno del delegato all'attività assicurativa per qualsiasi ragione non comporta l'immediata risoluzione del mandato di RS AG , ma implica l'apertura della procedura 2 bis che persegue lo scopo di favorire la prosecuzione del mandato, con la ricerca concorde di nuovo delegato e solo nel caso in cui non si raggiunga l'accordo il rapporto di AG si risolve.
Afferma che quanto sopra dimostra la preminenza dell'intuitus personae nel rapporto tra AG e preponente e la non pertinenza del principio della immedesimazione organica.
Asserisce ancora che con il riconoscimento del nuovo delegato all'attività assicurativa nella persona della , ha assunto un Pt_3 CP_2
pag. 36/60 comportamento concludente (di accettazione) mediante il quale ha manifestato il proprio consenso a proseguire il mandato con PA
rinnovata soggettivamente, superando così qualsivoglia giudizio di gravità delle eventuali contestazioni di inadempimento poste in essere anteriormente non dalla ma dal delegato, dimessosi, Pt_3 ER
per l'effetto non così gravi da recidere irrimediabilmente l'affidamento fiduciario con la società avente un nuovo delegato, ritenuto soggetto capace e degno di fiducia per proseguire l'incarico.
Afferma che dunque il giudice ha errato nel non considerare rilevante, concludente, e ed inconciliabile con una revoca per giusta causa, detto comportamento di
. CP_2
Altresì ribadisce che poiché l'art 2 bis ANA prevede l'apertura della relativa procedura nel caso di recesso , esclusione, uscita o perdita di RS qualifica di delegato per qualsiasi ragione, la procedura 2bis si apre sempre e comunque, garantendo all'agente il proseguimento del rapporto, salva la risoluzione di diritto con le relative conseguenze economiche;
lamenta che il primo giudice non ha neppure considerato che oltre a dimettersi da delegato il si era anche poi dimesso in data 28 ER
agosto 2019 da socio e tali dimissioni comportavano la apertura di una RS CP_ nuova procedura ex art 2 bis aveva disatteso ciò, aveva dapprima proceduto nel rapporto e nelle more aveva poi disposto la revoca per giusta causa.
La revoca per inadempimenti riferibili al non era, in ragione di ER
quanto esposto, invocabile.
pag. 37/60 Con motivo sub 2.1) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la revoca per giusta causa tempestiva, lamentando come il Giudice di primo grado abbia deciso secondo scienza privata, in assenza di prove documentali e di contraddittorio istruttorio, omettendo di esaminare gli elementi probatori, anche presuntivi, attestanti la conoscenza da parte di delle condotte del già a far data da luglio-agosto 2019 CP_2 ER
Tale conoscenza risulterebbe inequivocabilmente: dal rapporto di audit dd.
21.10.2019; dalla comunicazione della della contestuale revoca Pt_3
per giusta causa dd.
8.7.2019 dell'incarico dei subagenti ZO e ER
a cui seguiva l'incontro in Direzione;
dalla lettera dd.
2.8.2019 con cui ratificava le dimissioni del dalla consegna già a fine luglio CP_2 ER
CP_ 2019 da parte di alla del “riassunto provvisorio” relativo ai Pt_12
danni conseguenti alle irregolarità nella liquidazione sinistri LIA;
dall'accordo tra il e la . 28.8.2019. ER PA3
Afferma che il prolungamento dell'ispezione da parte di oltre luglio CP_2
2019, è da ritenersi pretestuoso con conseguente impossibilità di considerare la data del 21.10.2019 quale dies a quo ai fini della valutazione della tempestività della contestazione.
In relazione al medesimo capo della sentenza, con il motivo sub 2.2. rileva l'insussistenza della contraddizione ritenuta dal PA
Tribunale circa le tesi difensive svolte dall'attrice: non era vero che era inibita ogni possibilità di recesso da parte di , posto che essa avrebbe CP_2
potuto esercitare tale diritto nell'immediatezza della conoscenza dei fatti poi trasferiti nel rapporto audit, e anche in seguito ( sia in pendenza dei 90 giorni ex art. 2 bis ANA , sia una volta decorsi gli stessi) ma solo per pag. 38/60 ragioni diverse da quelle imputabili al delegato uscito, ormai superate dai comportamenti concludenti di . CP_2
Con il motivo sub 3.1. l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso rilievo al profilo della non imputabilità delle inadempienze al socio e alla di lei diligenza, ribadendo ancora una volta come il Pt_3
Giudice abbia erroneamente invocato il principio della immedesimazione organica, affermando la non pertinenza di detto principio nell'eventualità in cui la persona a cui gli illeciti sono riferiti sia uscita dalla società, “proprio perché gli illeciti non sono riferibili alla società” ; ancora una volta ribadisce che la appellata sentenza ha errato nel non attribuire rilievo alla prosecuzione nel mandato AGle con l'agente quale unica Pt_3
delegata.
Con il motivo sub 3.2. l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e tardive le contestazioni mosse da ai Pt_10
rilievi del rapporto di audit, ritenendo che le stesse dovessero essere svolte in citazione ex art 163 comma 3 n.4) cpc posto che era stata ad assumere la iniziativa processuale, nel mentre esse erano state Pt_10
svolte da ultimo nella memoria conclusionale ex art 190 cpc;
afferma che invece gli argomenti volti a evidenziare l'infondatezza di quanto addebitato erano stati esposti da già in sede di atto di PA
citazione, poi ribaditi in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e solo rielaborati in comparsa conclusionale e di replica ex art 190 c.p.c.: lamenta che dunque erroneamente il primo giudice ha ritenuto che essa non PA1
avesse confutato gli esiti del citato rapporto.
Ancor lamenta che il giudice non ha neppure dato corso alle prove orali, in specie a quelle di cui ai capitoli da 39 ad 82.
pag. 39/60 Rileva altresì l'appellante come le indagini effettuate da , sulla base CP_2
delle quali è poi stato esercitato il recesso dalla stessa, non si siano svolte in contraddittorio con e sostiene l'insussistenza delle gravi PA
e numerose irregolarità evidenziate in sede ispettiva, anche alla luce della decisione tecnica di IVASS che ha ritenuto contrarie alle disposizioni di legge e di mandato un numero assai esiguo di condotte, non rinvenendo documentazione atta a supportare le varie contestazioni mosse nel rapporto di audit.
Con il motivo sub 4 l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda delle convenute in solido di risarcimento del danno all'immagine dolendosi della mancata prova del danno in violazione dell'art. 432 c.p.c. e 1226 c.c. essendosi basato il Giudice sul rapporto di audit e quindi su un atto di parte privo di verifica in contraddittorio.
E hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_1 CP_2
principale, proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali.
Le appellate chiedono la condanna dell'appellata al pagamento in favore di di complessivi euro 347.052,22 - di cui euro 163.239,35 per CP_2
l'impropria e dolosa liquidazione da parte dell'appellante dei sinistri, così come accertata nel rapporto di audit, ed euro 183.812,87 per altre gravi anomalie relative alla liquidazione diretta dei sinistri emerse successivamente all'ispezione svolta;
in subordine, affermano che va riconosciuto quanto meno l'importo di euro 163.239,35 risultante dal rapporto audit. Sottolineano che si verte in materia di responsabilità contrattuale e spettava pertanto ad dar prova di aver PA
pag. 40/60 adempiuto alle proprie obbligazioni mentre essa nulla abbia mai replicato limitandosi ad affermare la correttezza del proprio operato.
Affermano che devesi ritenere acquista anche la prova dell'inadempimento anche quanto alla regolazione di premi a zero
****
Vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi il primo motivo ed i motivi 2.1 e 2.2 .
3.1. e 3.2 dell'appello principale.
Va a premesso che il rapporto di AG di assicurazioni può intercorrere anche con una società e in tal caso vi è l'obbligo per la società agente di indicare preventivamente anche i soggetti delegati dalla società allo svolgimento dell'attività AGle.
L'importanza , anche nel caso di AG costituita in forma societaria, dell'elemento personale è indubbia desumendosi ciò sia dal comma V RS dell'art 2 ( laddove si afferma che “Fatto salvo quanto previsto dall'art 2 bis, IV comma, le variazioni rispetto a quanto preventivamente indicato ai sensi del presente comma potranno essere effettuate dalla società AGle con il consenso dell'impresa”) sia dall' art 2 bis ANA che prevede che la variazione della componente “personale” ( legali rappresentanti, amministratori, soci, soggetti delegati) , pur non determinando una cessazione automatica del rapporto , dia luogo ad una procedura finalizzata “ a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di trovare, entro il termine di 90 giorni dall'evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante” all'esito della quale però, se le parti non raggiungono una intesa, il rapporto d'AG si risolve.
pag. 41/60 Tali peculiarità, non elidono con tutta evidenza il fatto che comunque il rapporto di agenza intercorre tra impresa preponente e la società agente e che il contraente resta dunque la “società” che è soggetto autonomo ( vieppiù nel caso di società capitali come è avente anche PA1
personalità giuridica) rispetto alle persone fisiche quali soci, amministratori e i soggetti da essa delegati allo svolgimento della attività di assicurazione : la attività AGle svolta per la società dal delegato infatti “ viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente” (v parte motiva
SSzione civ ord. n. 10184 del 2022) così come del resto “ le somme retratte per la attività prestata ... attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito ..., risolvendosi in utili dell'attività di impresa” (v cass civ
Sezioni Unite n.27986/ 2013)
Non è dunque affatto condivisibile la tesi attorea secondo cui “Agente non
è la società ma i singoli soggetti delegati alla attività assicurativa” dovendosi invece rilevare, al contrario, che nel rapporto di AG instaurato dal preponente con una società è quest'ultima il soggetto a cui viene conferito il mandato AGle;
la “società agente” ( tenuta alla previa indicazione dei delegati iscritti al RUI Agenti ) in quanto parte del rapporto di AG è responsabile verso il preponente per gli illeciti commessi dai propri delegati nell'esercizio dell'attività AGle. Detto aspetto è stato correttamente evidenziato dal primo giudice laddove ha precisato ( v. pag 6 della sentenza) che l'argomentazione della attrice ( qui appellante ) “presenta tuttavia un vizio logico insuperabile, giacché
pag. 42/60 esso ignora completamente il fatto che il contratto di AG è concluso tra le convenute, quali preponenti, e la società attrice, quale mandataria, e dunque che tutte le inadempienze accertate sono comunque imputabili a quest'ultima, da qualunque persona fisica appartenente alla sua organizzazione aziendale siano state perpetrate…”.
E' altresì corretta la affermazione del primo giudice secondo cui, in estrema sintesi, recesso per giusta causa e procedura ex art 2 bis Ana operano su piani diversi fondandosi su presupposti diversi. La procedura di cui all'art 2bis ANA si fonda sul presupposto dell'intervenuta “variazione ” delle persone degli amministratori, soci, o della perdita della qualifica del delegato per qualsiasi ragione, ed è volta a pervenire ad un accordo sul nuovo soggetto “subentrante” in difetto del quale opera la risoluzione del rapporto con le conseguenze economiche previste dal terzo comma del citato articolo.
La giusta causa di recesso dal contratto di AG per come definita dall'art. 1751, comma 2 c.c. si fonda invece su “ inadempienze” della società agente che per la loro gravità, non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
diverse sono anche le conseguenze economiche rispetto a quelle scaturenti dalla risoluzone del rapporto all'esito del procedimento ex art 2 bis Ana qualora non venga raggiunto l'accordo.
Non può ritenersi stanti le diversità di ratio, di presupposti e di conseguenze economiche che il recesso per giusta causa sia precluso RS nel corso della procedura ex art 2bis o dopo la sua chiusura.
E' dunque in primis inconferente il fatto che il recesso per giusta causa sia intervenuto nelle more del termine di 90 giorni da che il è ER
pag. 43/60 fuoriuscito dalla compagnie sociale fuoriuscita da cui decorrerebbe il termine per una nuova procedura ex art 2bis ANA, poiché, come già esposto, trattasi di “istituti” operanti sul piani diversi.
Neppure può ritenersi come sostenuto dall'appellante (v motivo 2.2) che nel caso in cui la procedura ex art 2bis Ana si chiuda con l'accordo sul nuovo delegato o nuovo socio o nuovo amministratore il recesso per giusta causa soffra necessariamente di “limitazioni” quanto alle inadempienze invocabili nei confronti della società agente nel senso che esse non potrebbero più essere quelle poste in essere dalla persona fisica in allora operante e “sostituita”: si deve invero sempre e solo verificare in concreto quando viene operato il recesso per giusta causa se le inadempienze invocate nei confronti della società agente siano effettivamente così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto ex art art. 1751, comma 2 c.c., con detta società tenendosi conto di tutti i fattori pertinenti ivi compresa anche la mutata componente “soggettiva” da valutarsi però tenuto anche conto dei principi che operano in materia societaria (di ciò si dirà infra).
Parte appellante afferma che nel caso concreto la prosecuzione dell'attività di – con la nuova delegata autorizzata da conferma PA CP_2
che non vi erano ragioni che potessero impedire, anche solo provvisoriamente, l'esercizio dell'intermediazione; in sintesi il consenso alla prosecuzione nel mandato farebbe venir meno il giudizio sulla gravità delle eventuali contestazioni di inadempimento, essendo state ritenute per l'effetto non così gravi da recidere irrimediabilmente l'affidamento fiduciario con la società avente il nuovo delegato.
pag. 44/60 Ritiene la Corte che dalla concordata prosecuzione del rapporto con la società agente avente quale delegata la (che è poco dopo Pt_3
divenuta anche socia unica ed unica amministratrice) non possa desumersi la illegittimità del successivo recesso per giusta causa.
Invero il recesso per giusta causa è intervenuto a seguito dell'audit conclusosi nell'ottobre del 2019, successivamente dunque al richiamato accordo e il recesso è stato operato proprio alla luce delle complessive risultanze del rapporto Audit.
E' ben vero che il Gruppo Itas aveva avuto notizia già con mail del
8.7.2019 della revoca per giusta causa dell'incarico di subAG a
ZO e ER ed è altresì pacifico che vi era stato un incontro sul punto tra i soci amministratori e la Direzione già il 12.7.219; risulta ulteriormente che erano state comunicate ad ancora il 17.7.2019 CP_2
“situazioni critiche” da parte della (v doc. 38 d fascicolo di Pt_3
primo grado dell'attrice ); può inoltre ritenersi che già tra fine luglio e il
2.8.2019, data in cui sono state “ratificate” le dimissioni di da ER
delegato della attività assicurativa (doc 39 fascicolo primo grado di parte attrice ) avesse avuto contezza anche degli illeciti posti in essere da CP_2
vi è altresì una indicazione “provvisoria” di tali irregolarità nel ER
doc 41 attoreo.
Del resto lo stesso rapporto di Audit dà conto che era venuta a CP_2
conoscenza di irregolarità gestionali a luglio.
Proprio le irregolarità di cui ha avuto contezza in quel periodo CP_2
hanno però reso necessaria, come correttamente motivato dal primo giudice, una approfondita attività ispettiva “non ordinaria”, estesa ai vari aspetti della gestione societaria e all'esame di una ingente massa pag. 45/60 documentale: ciò onde poter avere non solo più preciso riscontro degli illeciti già emersi e posti in essere dai singoli subagenti e dal delegato, ma anche più in generale per avere contezza della gestione del mandato AGle sotto i suoi vari aspetti e dunque poter valutare in modo informato il grado di affidabilità della società nel suo PA1
complesso ai fini della prosecuzione o meno di detto mandato AGle.
La complessiva valenza qualitativa ed anche quantitativa delle violazioni attinenti vari aspetti della gestione è emersa proprio dal rapporto redatto all'esito dell' audit e delle relative indagini iniziate sì nel luglio 2019 ma conclusesi nell'ottobre 2019 che hanno riguardato un periodo esteso ( con inizio primo gennaio 2018 ) e i vari aspetti della gestione del mandato assicurativo della società agente nel periodo di riferimento, essendo stata l'indagine estesa all' ambito finanziario (analisi dei conti correnti di raccolta premi e analisi della copertura finanziaria) contabile-amministrativo (amministrazione dei primi e del pagamento sinistri), tecnico liquidativo e contrattuale (gestione delle polizze e appendici contrattuali) oltre che ad altro (v. sponsorizzazioni) . La ispezione si è svolta, come rilevato dal primo giudice con congrue tempistiche e non può affermarsi che essa sia stata motivata solo da intenti dilatori e che su punto il primo giudice abbia deciso “secondo scienza privata” posto che egli ha invece reso la sua congrua motivazione sulla scorta della documentazione versata in causa (rapporto audit comprensivo delle tabelle redatte che dà conto della complessa indagine svolta nonché i vari allegati alla stessa e gli estratti conto dimessi). La comunicazione della revoca è seguita a pochi giorni dalla conclusione dell'Audit, previa interlocuzione con la società - ormai in persona della pag. 46/60 che è stata invitata a presentare le sue osservazioni e che è stata Parte_3
anche convocata prima dell'invio della p.e.c. recante la comunicazione di recesso (v. documentazione di primo grado;
doc. 15 attrice e docc. 11 e 12 delle convenute ) : di qui il rigetto anche del motivo di appello sub 2.1 relativo alla pretesa tardività dell'esercizio del recesso per giusta causa.
Va invece rilevato che è fondata la censura dell'appellante di cui al motivo sub 3.2) : non vi è invero tardività delle allegazioni della attrice volte a contrastare il rapporto audit e non vi è una inammissibile mutazione della domanda per novità della causa petendi posto che dette allegazioni non sono state svolte per la prima volta con la memoria conclusionale ma già con la memoria ex art 183 VI comma cpc, prima dunque del maturare delle preclusioni assertive;
si è ormai consolidato il principio espresso con la pronuncia della Cass. civ. Sez. Un. n.
12310/2015 secondo cui è possibile nel termine di cui all' art 183 VI comma n. 1 cpc non solo precisare, ma anche modificare la originaria domanda nei suoi elementi costitutivi purchè la modifica riguardi “ la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). A ciò si aggiunga che dette allegazioni sono anche state svolte in relazione alle domande riconvenzionali di danno.
Nondimeno dette ammissibili allegazioni non sono affatto idonee a modificare il complessivo giudizio relativo alla gravità delle inadempienze della società.
pag. 47/60 Va innanzitutto rilevato che il rapporto di audit era già stato sottoposto all'esame della legale rappresentante della società ( ) Parte_3
prima della istaurazione del giudizio;
come ben evidenziato nella appellata sentenza la società in persona della sua legale rappresentante con le sue osservazioni alla relazione ispettiva datate 22 ottobre 2019 ha affermato: “La sottoscritta, Agente dal 1/1/1994, ritiene superfluo CP_2
contestare l'incontestabile: riconosce infatti che la relazione scaturita dall'ispezione è stata stesa in maniera asettica ed equilibrata, anche se, a suo avviso, non riconosce a sufficienza la sua collaborazione e quella dei suoi dipendenti e non attribuisce le irregolarità riscontrate, in maniera decisa ed inequivocabile, a chi devono essere attribuite”.
La medesima relazione è stata poi ritualmente prodotta in giudizio dalle parti (anche dalla stessa ed in tal modo sottoposta a PA1
contraddittorio tanto che ha potuto svolgere i suoi rilievi: la PA1
relazione contrariamente a quanto lamentato dalla appellante è ben valorizzabile in questa sede quale prova atipica, per i fatti da essa desumibili - vieppiù unitamente alla documentazione pure versata ritualmente in giudizio in primo grado ( tra cui in primis gli allegati, doc
9 delle convenute, nonché gli estratti conto doc.19 delle convenute)- posto che nel nostro ordinamento manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle cd “prove atipiche” .
Ciò posto le violazione che emergono sono indubbiamente nel loro complesso gravi e tali da rescindere il rapporto fiduciario preponenti - società agente.
pag. 48/60 In relazione al conto corrente premi dall'analisi finanziaria svolta nel periodo in oggetto è emerso che in quel conto sono state regolate varie operazioni estranee all'ambito della gestione assicurativa, e ciò sia in entrata che in uscita: l'elenco nel rapporto Audit delle operazioni contestate è specifico (v pag 15 e 16 della Relazione supportata dagli estratti conto dimessi in causa ) , specifiche sono anche le indicazioni dei singoli fatti integranti irregolarità mentre le contestazioni della appellante sono per contro generiche e fondate in buona sostanza sulla circostanza che dette operazioni non abbiano causato danno per le preponenti per non aver esse generato scoperti di valuta. Vi è anche il rilievo che esse non sono imputabili alla . Pt_3
In relazione alla amministrazione premi le indicazioni delle operazioni contestate sono puntuali e i fatti addebitati per ognuna di essa sono specifici (v incasso di premi compensato con la liquidazione di sinistri a favore di altri soggetti;
pagamento in denaro contante a titolo di rimborso premio quietanzato a persona diversa dal contraente di polizza;
ritardata registrazione contabile dei premi incassati di cui alla tabella pag 25 e ss) ; pur trattandosi di fatti specificamente dedotti rientranti nella sfera di conoscibilità di le contestazioni della appellante sono del PA1
tutto generiche ed ancora una volta accompagnate dalla affermazione che non sarebbero foriere di danno per e non sarebbero comunque CP_2
riferibili alla . Pt_3
Vi è poi la liquidazione di premi per ben € 163.239,35 con indicazioni di dettaglio nell'allegato “A000 - Sinistri_LIA_Irregolarità.xlsx”. In particolare, sono stati evidenziati vari pagamenti eseguiti in assenza di qualsiasi documentazione comprovante i sinistri accaduti o comunque con pag. 49/60 documentazione incompleta nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi da quelli contrattualmente garantiti, pagamenti eseguiti in anticipo rispetto l'istruttoria del sinistro ovvero registrazioni contabili tardive dei pagamenti. La attrice/appellante ancora una volta a fronte di dette indicazioni non ha contestato la lamentata assenza o incompletezza di documentazione ovvero le altre irregolarità di cui la relazione ispettiva dà conto ma ha affermato genericamente che non vi era prova che i sinistri fossero stati inesistenti oppure esistenti ma pagati male né era dato sapere se invece essi fossero esistenti e pagati correttamente senza essere sovrastimati sia pure in assenza di CP_ documentazione;
ed altresì affermato che non vi era prova che avesse rimborsato ad le relative somme: da ciò ancora una volta Pt_10
facendo discendere la mancata prova di danno;
ha evidenziato anche in relazione alla attività liquidatoria che essa non è stata svolta dalla Pt_3
che neppure disponeva delle credenziali.
Vi è ulteriormente il dato dell'utilizzo improprio delle trattenute Broker , nonché il dato anomalo della rilevantissima percentuale della regolazione di premi a zero su cui la non ha fornito spiegazioni. Pt_3
Anche nel caso in cui si volesse ritenere , come fatto dall' (v doc CP_9
.68 di parte attrice fascicolo di promo grado) che il comportamento in CP_ allora di possa aver ingenerato affidamento sulla ratifica della relazione con i broker, ed altresì anche al netto della questione della anomala percentuale di regolazione premi a zero, risultano comunque sussistenti nel loro insieme molteplici e rilevanti irregolarità giustificanti l'operato recesso per giusta causa pag. 50/60 Giova rilevare che ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di AG non è necessaria la allegazione e prova che l'inadempienza abbia determinato un vero e proprio danno patrimoniale risarcibile in capo al preponente e un corrispondente vantaggio o guadagno dell'agente ( la questione del danno verrà trattata infra in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria) posto che ciò che rileva è che le mancanze contestate siano suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del detto rapporto.
Nel caso di specie le su richiamate inadempienze hanno indubbiamente dette connotazioni : le irregolarità che attingono alla gestione del conto corrente premi, alla opacità ed irregolarità della amministrazione premi, alle modalità liquidatorie condotte in modo irregolare e/o opaco senza corredo di idonea documentazione di supporto, sono irregolarità che ledono indubbiamente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Esse inoltre non sono state sporadiche ma hanno avuto una portata
“sistematica”., interessante un arco temporale esteso ed hanno attinto ai vari ambiti della gestione del mandato, in chiaro contrasto ai doveri nascenti dal rapporto di AG con connotazioni del tutto idonee a minare la fiducia nell' operato della società agente nei termini indicati dall' art 1751secondo comma cpc essendo la loro pervasività (non potendo la preponente contare neppure sulle regole minimali di corretta tenuta della documentazione sinistri ) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con una società che ha complessivamente operato in tal modo e ciò neppure all'esito della nomina della nuova pag. 51/60 delegata e con la società nella nuova composizione a socio unico ed amministratore unico in persona della Pt_3
Va rimarcato ancora una volta che il mandato AGle era in capo alla Par società ed altresì nuovamente sottolineato che la società PA1
agente in ambito assicurativo oltre ad essere sottoposta alla specifica normativa in tema di AG è altresì assoggettata alle regole di qualunque impresa esercitata in forma di società di capitali qual è la srl.
Nel caso di specie all'epoca dei fatti era non solo socia ma anche Pt_3
amministratrice della società unitamente al che ne PA1 ER
era anche il delegato per la attività assicurativa. Sebbene dopo la riforma societaria del 2003 non sia più configurabile un obbligo di controllo generalizzato degli amministratori “non esecutivi” su ogni operazione condotta dai delegati, nondimeno è imposto agli amministratori privi di deleghe l' obbligo di agire in modo informato dovendo essi diligentemente richiedere ed acquisire le informazioni sulla sfera di attività dei delegati necessarie per avere una conoscenza adeguata dell'attività della società e cogliere i segnali di allarme, sì da poter diligentemente intervenire e ristabilire una corretta gestione degli affari
(nel caso di specie degli “affari” assicurativi).
Proprio il fatto che le irregolarità non sono state sporadiche e circoscritte ma hanno invece avuto una portata “sistematica” e “strutturale” interessante un arco temporale esteso nel tempo ed interessanti vari ambiti della gestione del mandato denota la assoluta inerzia della amministratrice nel suo ruolo di amministratrice “non delegata” Pt_3
nell'assumere quelle informative sull'attività del delegato che le avrebbe consentito di rilevare tempestivamente, dalla visuale “interna” di chi pag. 52/60 amministra la società, quelle sistematiche irregolarità emerse solo dopo un lungo lasso di tempo. Non può quindi che concludersi, come del resto rilevato nel Rapporto di Audit, che l' apporto della nella Pt_3
emersione degli illeciti è stato tardivo;
il suo precedente comportamento
è stato connotato, sotto l'esaminato profilo da colpevole inerzia protrattasi per lungo periodo in violazione dei suoi doveri di amministratrice della società di tal che per quanto emerso non può che ritenersi rescisso il vincolo fiduciario con la società ancorchè con la sua “nuova” PA1
delegata poi divenuta anche socia e amministratrice unica.
Sul punto da ultimo si osserva che il doc 68 prodotto dalla attrice in primo grado non è idoneo a scalfire quanto sopra esposto. Detto documento riguarda un procedimento disciplinare volto alla irrogazione di sanzione amministrativa nel mentre viene qui in rilievo la diversa questione del recesso per giusta causa fondato sul diverso aspetto “civilistico” della rottura del rapporto fiduciario tra le parti. A ciò si aggiunga, per mera completezza, che anche gli oneri di allegazione e la valutazione delle prova sono diversi quanto al processo civile e al procedimento disciplinare
Invass e che dal provvedimento conclusivo di quest'ultimo non è neppure dato sapere se sia stato in esso riversata la mole di documenti prodotta in questo giudizio civile Conclusivamente i motivi di appello 1, 2.1 ,2,2, 3.1 e
3.2 vanno rigettati superfluo risultando l'espletamento delle riproposte prove orali.
E' invece fondato il motivo sub 4).
“ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla
pag. 53/60 reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v SSzione civile ord n. 19551/2023; v anche le precedenti pronunce richiamate in detta ordinanza: Cass., sez. U,
11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3,
13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1,
14/05/2012, n. 7471).
Il giudice può, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé posto che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno- conseguenza, “non coincide con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (v. la citata
Cass civ. n. 19551/2023; v anche cass civ sez. 6 - 3, 18/07/2019, n.
19434)
Nel caso in esame le appellate non hanno offerto elementi idonei a far ritenere effettivamente subito il cd “danno conseguenza” neppure con il ricorso a presunzioni semplici. Risulta anche dal rapporto di Audit che ha, responsabilmente, evitato di coinvolgere nella sua indagine i CP_2
clienti, presumibilmente proprio per evitare le conseguenze dannose in tema di pregiudizio alla reputazione e all'immagine che ne sarebbero derivate;
non sono stati forniti d'altro canto elementi che diano conto di una propalazione “all'esterno” e in quale misura delle vicende relative agli inadempimenti di in modo tale da compromettere appunto PA1
l'immagine delle preponenti;
ed anzi proprio le appellate asseriscono pag. 54/60 non solo, appunto, di non aver coinvolto i clienti ma anche di essere in vari casi intervenute ad evitare conseguenze pregiudizievoli (v. ad esempio i fatti relativi alla SS LE di NT) ; non vi è dunque prova, neppure presuntiva che i pur gravi inadempimenti di PA1
abbiano avuto un impatto “esterno” tale da comportare una conseguente lesione della immagine di serietà ed affidabilità delle preponenti.
Né in difetto di detta prova è sufficiente invocare i criteri di liquidazione equitativa del danno posto che detta liquidazione equitativa attiene al profilo del quantum, essendo però necessario per procedere alla liquidazione in via equitativa del danno che sia dapprima fornita la prova dell'an ovvero la prova della concreta sussistenza del danno stesso.
Va dunque rigettata la domanda riconvenzionale di danno non patrimoniale accogliendosi in parte qua l'appello di PA1
Resta da esaminare l' appello incidentale proposto dalle convenute.
In tema di responsabilità contrattuale la parte creditrice deve allegare e provare il titolo della responsabilità, deve allegare un inadempimento che sia causalmente idoneo alla produzione del danno e da ultimo deve allegare e provare il danno conseguenza, spettando invece a parte debitrice la prova dell' avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a sé non imputabile ex art. 1218 c.
Nel caso in esame il titolo, integrato dal contratto di AG è pacifico in causa;
per il resto va osservato ciò che segue.
Con riferimento alle irregolari liquidazioni premi di cui alla relazione
Audit vi è per specifiche operazioni di liquidazione una adeguata allegazione di inadempimento causalmente idoneo a produrre il dedotto (e provato) danno: vi sono già in comparsa di costituzione allegazioni che pag. 55/60 si riferiscono , inter alia a “pagamenti eseguiti a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei fascicoli di sinistro, pagamenti eseguiti per liquidare danni diversi dalle garanzie contrattualmente prestate” e che rimandano specificamente (con allegazione dunque ob relationem) alle indicazioni del rapporto pagg 35 e ss laddove sia pure “in via esemplificativa” sono appunto elencate le seguenti operazioni di liquidazione e i relativi inadempimenti:
- sinistro n. 190022387 intestato al come PA4
assicurato e beneficiario. Il sinistro è stato aperto sulla polizza incendio del ma si riferisce ad un danno da atto PA4
vandalico ad un autoveicolo. Sono stati individuati due preventivi della stessa carrozzeria per lo stesso veicolo danneggiato privi del riferimento del “cliente” ma variati nell'importo. Il pagamento è stato eseguito a (amministratore del condominio) PA5
come persona fisica (v allegato 49SX): dall'allegato risulta esser stata bonificata la somma di € 970,00 a;
PA5
- sinistro n. 180218733 intestato a come assicurato e CP_10
beneficiario. Il sinistro è stato aperto sulla polizza incendio del fabbricato del signor e risarcisce allo stesso un danno CP_10 CP_10
ad un veicolo (porta, parafango e paraurti). L'importo liquidato ammonta a 500,00 euro (vedi l'allegato 36SX);
- sinistro n. 180119212 intestato al condominio come CP_11
assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danno del signor (titolare della PA6
Microsysinformatica) ad un autoveicolo di proprietà della società
Microsysinformatica. Il danno risulterebbe essere stato causato dal
pag. 56/60 signor Per la liquidazione del danno è stato PA7
aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato.
Il pagamento di euro 1.000,00 è stato eseguito a favore di
“Microsysinformatica” (vedi l'allegato 25SX);
- sinistro n. 190022480 intestato al condominio Firenze come assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danno del signor ( al computer, ai cerchioni - di un Pt_18 Pt_19
autoveicolo? - e al “freddo e fluido merce”. Per la liquidazione del danno è stato aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato. Il pagamento di euro 1.700,00 è stato eseguito a favore di ” (vedi l'allegato 50SX); Parte_20
- sinistro 180072232 intestato al condominio come Pt_21
assicurato e beneficiario. Per la liquidazione del danno è stato aperto il sinistro sulla polizza incendio del condominio sopra citato.
Il pagamento di euro 1.220,00 è stato eseguito con assegno bancario
n. 0605834228 emesso il 09/04/2018 a favore di CE RI NÈ RL e presentato all'incasso il 18/06/2018. In AG non è stata riscontrata alcuna documentazione tecnica attinente il sinistro eccetto che la copia fotostatica dello stesso assegno di cui sopra a favore di - - direttore di CE RI NÈ RL (vedi RSna_7
l'allegato 2SX);
- sinistro n. 190045501 intestato al condominio come Parte_22
assicurato e beneficiario. Il sinistro si riferisce ad una richiesta di danni per una perdita d'acqua al fabbricato. La richiesta viene inoltrata su carta intestata dell'amministratore del condominio unitamente a due preventivi (Golob Services e Salgarolo
pag. 57/60 Servizi)…. . Il pagamento di euro 4.000,00 è stato eseguito a favore della signora . amministratore di altri fabbricati Parte_23
(allegato 48SX)
- sinistro n. 180034537 di euro 2.332,00. Il pagamento è avvenuto con assegno bancario n. 0605834225 emesso il 14/02/2018 da
[...]
a favore di sé medesimo e presentato all'incasso dallo ER
stesso il 15/02/2018. Il sinistro è intestato al condominio Corso
Buonarroti come assicurato e beneficiario ed è collegato ad una polizza incendio dello stesso fabbricato (allegato 2SX)
Trattasi di procedure di liquidazione “chiuse” per le quali dunque CP_1
ha effettuato i relativi esborsi.
[...]
Orbene con riferimento a dette operazioni vi sono specifiche allegazioni di inadempimenti causalmente idonei a causare danno ( pagamenti a soggetti che non sono beneficiari di polizza ovvero pagamenti per rischi non assicurati) di tal che spettava ad , stante il riparto degli oneri di Pt_10
allegazione e prova in materia contrattuale come sopra specificati, dare la prova “liberatoria” che invece non è stata offerta.
Ne discende che va accolta la domanda risarcitoria per l'importo di €
11.722,00 da rivalutarsi trattandosi di debito di valore dalla data dei pagamenti alla data della sentenza e da maggiorarsi con gli interessi al tasso legale, sino al saldo, sulla somma di anno in anno rivalutata.
Per il resto manca in radice una adeguata specifica allegazione di un inadempimento che sia idoneo a produrre l'indicato danno;
le allegazioni riguardano mancanze e/ o incompletezze di documentazione afferente la fase “liquidatoria” dei singoli sinistri: dette mancanze e/o incompletezze pag. 58/60 integrano illeciti “formali” che certamente sono suscettibili di essere valorizzati ai fine del recesso per giusta causa delle preponenti ma sul piano del nesso causale non può ritenersi che il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della mancata o dell'irregolare tenuta della documentazione della pratiche e neppure può ritenersi sufficiente la generica allegazione che dette carenze nascondano illeciti. Ugualmente non possono essere accolte le domande di danno attinente a irregolarità di operazioni di liquidazione in tesi emerse dopo l'Audit, difettando le specifiche allegazioni del caso, e così pure per la domanda di danno relative alla regolazione dei primi a zero, per le quali vieppiù viene adombrato solo un mero sospetto di danno.
In conseguenza della riforma sia pure solo parziale, si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis SSzione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890).
L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza.
Va dunque confermata la regolamentazione delle spese di lite e di CTU di primo grado di cui alla appellata sentenza che tiene conto della reciproca soccombenza e dell' ingiustificato (tale risultando anche all'esito dell'appello) rifiuto della attrice della proposta conciliativa .
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate
P.Q.M.
pag. 59/60 La Corte d'Appello di NT, II sezione civile, definitivamente decidendo in questo grado di giudizio, in parziale riforma della sentenza n.263/2024 del Tribunale di NT, che conferma nel resto
1)rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute di risarcimento dei danni non patrimoniali
2)condanna a corrispondere a l'importo di € PA1 Controparte_1
11.722,00 da rivalutarsi dalla data dei pagamenti alla data della sentenza e da maggiorarsi con gli interessi al tasso legale, sino al saldo, sulla somma di anno in anno rivalutata
3)Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Deciso in NT il 13.5.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
pag. 60/60