TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LANZO GIUSEPPE, giusta in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro ai sensi del D.lgs. . n. 38/2000, con richiesta di riconoscimento di una menomazione pari al 12%. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso depositato in data 02.01.2024, premettendo che nel 2020 lavorava alle dipendenze della società , con le mansioni di manovale edile, rappresentava che Controparte_2 nel mentre era intento nell'attività di scaricare un attrezzo impiegato per la realizzazione di uno scavo per impiantare alcuni pali, da un camion, ha subito un infortunio;
tale attrezzo scivolava dal camion procurandogli lo schiacciamento del piede sinistro. Veniva portato dapprima presso il pronto soccorso in Belvedere Marittimo, successivamente presso la clinica “Cascini” ed infine presso il presidio ospedaliero “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di amputazione del II, III e IV dito del piede sinistro.
Provvedendo nell'immediato alla denuncia infortunistica presso l' l'Istituto CP_1 valutava i postumi indotti dall'infortunio del 11.08.2020, riconoscendo un complessivo grado di menomazione dell'integrità psicofisica, pari al 7%.
Ritenendo tale valutazione sottostimata rispetto alla reale entità delle lesioni subite, ha proposto ricorso affinchè venisse accertato e dichiarato che l'infortunio sul lavoro sofferto in data 11.08.2020 avesse causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari al 12% o comunque nella diversa percentuale, accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000 e del D.m
12.07.2000; nonché la condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute per il CP_1 riconoscimento, dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro subito nella misura del 12%, o in quella che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 25.09.2024, contestando CP_1 in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto, in quanto destituito di fondamento;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Sostenendo la correttezza della valutazione effettuata in sede amministrativa, rappresentava come all'esito degli accertamenti medico-legali effettuati dai propri sanitari, parte ricorrente era stato ammesso all'indennizzo, infatti gli era stata erogata l'indennità da inabilità temporanea assoluta fino al 27.02.2021, nonchè l'indennizzo in capitale rapportato al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 6% , grado che successivamente all'esito della visita collegiale medica del 22.06.2022, veniva incrementato al 7%.
Ritenuta la necessità di acquisire elementi tecnici di valutazione, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , il quale ha depositato elaborato peritale, in data Persona_1
02.07.2025, concludendo per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% - confermando la valutazione già operata dall' e percentuale confermata anche successivamente alle CP_1 osservazioni formulate da parte ricorrente, allegate alla perizia.
Nel merito, si osserva come l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta spetti al lavoratore, che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta.
Incombe, pertanto, sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza del requisito sanitario
- nella specie danno all'integrità psico-fisica del 12 %-, ma anche delle modalità dell'infortunio, dell'esistenza di una causa violenta, e del concreto estrinsecarsi della lesione in occasione di lavoro.
Sul punto, non v'è contestazione da parte dell' circa le modalità di verificazione CP_1 dell'infortunio per cui è causa.
Ma la domanda non è meritevole di accoglimento stante l'esito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1
Questi con argomentazioni logiche, immuni da vizi e coerenti sotto il profilo logico e scientifico ha riferito che: “ CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI
Sulla base della documentazione agli atti è possibile affermare che il sig. ha subito Parte_1 un infortunio sul lavoro in data 11/8/020 in Belvedere Marittimo (CS) mentre assolveva alla propria attività lavorativa al servizio della in qualità di Manovale Edile Perforazione da cui CP_2 sono derivati postumi permanenti rappresentati dall'amputazione chirurgica del II, II e IV dito del piede sinistro, dall' esito cicatriziale del moncone d'amputazione e dall' atteggiamento in estensione dell'alluce con limitazione funzionale dell' articolarità per circa 2/3 dell'IF e per oltre 1 /2 della I metatarso-fàlangea.
Con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, il grado percentuale del danno biologico può essere quantificato nella misura del 3% per la limitazione funzionale dell'articolarità per circa
2/3 dell'IF e per oltre 1/2 della MTF dell'alluce, del 3% per la perdita delle altre 3 dita del piede e del 2% per l'esito cicatriziale del moncone d'amputazione.
In concordanza con i criteri applicativi del su citato Decreto Ministeriale, la stima complessiva del danno risulta essere pari al 7% con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni, concordemente a quanto espresso nella visita collegiale dell' del 22.6.2022. “ CP_1
Le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio confermano il nesso di causalità, tuttavia concludono per la sussistenza della percentuale di invalidità pari al 7%, inferiore a quella reclamata da parte ricorrente in atti, ovvero del 12%.
Si ritiene di condividere i risultati cui è giunto il consulente d'ufficio nella sua relazione tecnica, posto che la relazione suddetta appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali nonché su argomentazioni immuni da censure di carattere tecnico o logico.
Considerato che la menomazione era già stata riconosciuta nella misura del 7% dalla resistente, , con conseguente indennizzo in capitale, ne consegue il rigetto della domanda. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto e provvisoriamente poste a carico dell' restano a carico dell'istituto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente a corrispondere, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in €. 800,00 oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di TU . CP_1
Catanzaro 12/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 14 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LANZO GIUSEPPE, giusta in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. ALLEGRINI FABRIZIO, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro ai sensi del D.lgs. . n. 38/2000, con richiesta di riconoscimento di una menomazione pari al 12%. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso depositato in data 02.01.2024, premettendo che nel 2020 lavorava alle dipendenze della società , con le mansioni di manovale edile, rappresentava che Controparte_2 nel mentre era intento nell'attività di scaricare un attrezzo impiegato per la realizzazione di uno scavo per impiantare alcuni pali, da un camion, ha subito un infortunio;
tale attrezzo scivolava dal camion procurandogli lo schiacciamento del piede sinistro. Veniva portato dapprima presso il pronto soccorso in Belvedere Marittimo, successivamente presso la clinica “Cascini” ed infine presso il presidio ospedaliero “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di amputazione del II, III e IV dito del piede sinistro.
Provvedendo nell'immediato alla denuncia infortunistica presso l' l'Istituto CP_1 valutava i postumi indotti dall'infortunio del 11.08.2020, riconoscendo un complessivo grado di menomazione dell'integrità psicofisica, pari al 7%.
Ritenendo tale valutazione sottostimata rispetto alla reale entità delle lesioni subite, ha proposto ricorso affinchè venisse accertato e dichiarato che l'infortunio sul lavoro sofferto in data 11.08.2020 avesse causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari al 12% o comunque nella diversa percentuale, accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000 e del D.m
12.07.2000; nonché la condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute per il CP_1 riconoscimento, dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro subito nella misura del 12%, o in quella che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 25.09.2024, contestando CP_1 in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto, in quanto destituito di fondamento;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Sostenendo la correttezza della valutazione effettuata in sede amministrativa, rappresentava come all'esito degli accertamenti medico-legali effettuati dai propri sanitari, parte ricorrente era stato ammesso all'indennizzo, infatti gli era stata erogata l'indennità da inabilità temporanea assoluta fino al 27.02.2021, nonchè l'indennizzo in capitale rapportato al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 6% , grado che successivamente all'esito della visita collegiale medica del 22.06.2022, veniva incrementato al 7%.
Ritenuta la necessità di acquisire elementi tecnici di valutazione, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , il quale ha depositato elaborato peritale, in data Persona_1
02.07.2025, concludendo per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% - confermando la valutazione già operata dall' e percentuale confermata anche successivamente alle CP_1 osservazioni formulate da parte ricorrente, allegate alla perizia.
Nel merito, si osserva come l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta spetti al lavoratore, che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta.
Incombe, pertanto, sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza del requisito sanitario
- nella specie danno all'integrità psico-fisica del 12 %-, ma anche delle modalità dell'infortunio, dell'esistenza di una causa violenta, e del concreto estrinsecarsi della lesione in occasione di lavoro.
Sul punto, non v'è contestazione da parte dell' circa le modalità di verificazione CP_1 dell'infortunio per cui è causa.
Ma la domanda non è meritevole di accoglimento stante l'esito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio dott. Persona_1
Questi con argomentazioni logiche, immuni da vizi e coerenti sotto il profilo logico e scientifico ha riferito che: “ CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI
Sulla base della documentazione agli atti è possibile affermare che il sig. ha subito Parte_1 un infortunio sul lavoro in data 11/8/020 in Belvedere Marittimo (CS) mentre assolveva alla propria attività lavorativa al servizio della in qualità di Manovale Edile Perforazione da cui CP_2 sono derivati postumi permanenti rappresentati dall'amputazione chirurgica del II, II e IV dito del piede sinistro, dall' esito cicatriziale del moncone d'amputazione e dall' atteggiamento in estensione dell'alluce con limitazione funzionale dell' articolarità per circa 2/3 dell'IF e per oltre 1 /2 della I metatarso-fàlangea.
Con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, il grado percentuale del danno biologico può essere quantificato nella misura del 3% per la limitazione funzionale dell'articolarità per circa
2/3 dell'IF e per oltre 1/2 della MTF dell'alluce, del 3% per la perdita delle altre 3 dita del piede e del 2% per l'esito cicatriziale del moncone d'amputazione.
In concordanza con i criteri applicativi del su citato Decreto Ministeriale, la stima complessiva del danno risulta essere pari al 7% con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni, concordemente a quanto espresso nella visita collegiale dell' del 22.6.2022. “ CP_1
Le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio confermano il nesso di causalità, tuttavia concludono per la sussistenza della percentuale di invalidità pari al 7%, inferiore a quella reclamata da parte ricorrente in atti, ovvero del 12%.
Si ritiene di condividere i risultati cui è giunto il consulente d'ufficio nella sua relazione tecnica, posto che la relazione suddetta appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali nonché su argomentazioni immuni da censure di carattere tecnico o logico.
Considerato che la menomazione era già stata riconosciuta nella misura del 7% dalla resistente, , con conseguente indennizzo in capitale, ne consegue il rigetto della domanda. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese di TU, già liquidate con separato decreto e provvisoriamente poste a carico dell' restano a carico dell'istituto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente a corrispondere, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in €. 800,00 oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di TU . CP_1
Catanzaro 12/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro